Gazzetta n. 20 del 24 gennaio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 18 ottobre 2001
Ammissione di progetti autonomi dei Fondo speciale per la ricerca applicata. (1131/Ric. Dec. relativo al CTS del 13 febbraio 2001).

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO
E IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI RICERCA

VISTO il Decreto Legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del "Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca";
VISTA la legge 25 ottobre 1968, n. 1089, istitutiva del Fondo Speciale per la Ricerca Applicata;
VISTA la legge 17 febbraio 1982, n. 46, "Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale" che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del fondo predetto siano affidate al Comitato Tecnico Scientifico composto secondo le modalita' ivi specificate;
VISTO l'art. 15, terzo comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67, sulla formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca;
VISTA la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;
VISTO il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori;
VISTO il decreto ministeriale n. 860 Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, cosi' come previsto dall'art. 7 del decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297;
VISTO il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: "Nuove modalita' procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo Speciale per la Ricerca Applicata;
VISTE le domande presentate ai sensi dell'art. 4 e 11 del D.M. 8 agosto 1997 n. 954, e i relativi esiti istruttori;
TENUTO conto delle proposte formulate dal Comitato di cui all'art. 7 del D.Lgs 297/99, nella riunione del 13 febbraio 2001, di cui al punto 7 del resoconto sommario;
CONSIDERATO che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione esiste o e' in corso di acquisizione la certificazione di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252;
VISTE le disponibilita' del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca per l'anno 2001;
TENUTO conto del Decreto Dirigenziale del 4 ottobre 2001 n. 1068;
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge 14 gennaio 1994 n. 20;
VISTA la nota ministeriale del 6 agosto 1999, concernente la distinzione tra funzione gestionale e funzione di indirizzo politico amministrativo;
VISTA la circolare prot. n. 760/ric. del 29 dicembre 1999, pubblicata nella G.U. n. 7 dell'11 gennaio 2000, recante: "Disciplina transitoria delle attivita' di sostegno nazionale alla ricerca industriale di cui al D.M. 8 agosto 1997, n. 954 (legge 46/1982), nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti di attuazione del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297";
DECRETA
Art. 1.
I seguenti progetti di ricerca applicata e di formazione professionale sono ammessi agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, nella misura, le modalita' e le condizioni per ciascuno indicate;
----> Vedere testo da pag. 7 a pag. 58 del S.O <----
 
Art. 2.
Per tutti gli interventi disciplinati dal D.M. 8 agosto 1997, n. 954, sono applicate le seguenti condizioni:
- Per le relative operazioni di finanziamento non sono richieste particolari forme di garanzia, salva la facolta' per l'Istituto finanziatore di richiederle per i progetti a valere sulla legge n. 346/88.
Altresi', ai sensi dell'art. 12, comma 2, del predetto D.M., in ottemperanza all'art. 6, comma 6, del Decreto Legge, 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dell'art. 2 comma II, della legge n. 46/82, e successive modificazioni ed integrazioni, sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751 bis C.C., fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi.
La durata del progetto potra' essere maggiorata di 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attivita' poste in essere dal contratto.
 
Art. 3.

L'ammontare del contributo in conto interessi previsto dalla legge n. 346/88, disposto ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, e' determinato in via preliminare in lire 12.966.506.326 e gravera' sulle disponibilita' del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca per l'anno 2001.
Con successivo provvedimento in relazione al finanziamento concesso dall'Istituto finanziatore all'uopo convenzionato ed al tasso di riferimento previsto dai relativo contratto di mutuo, verra' determinato in via definitiva.
 
Art. 4.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all' art. 1 del presente decreto, disposto ai sensi della legge n. 1089/68 e successive modifiche e integrazioni, sono determinate in lire 150.941.026.000 e graveranno sulle disponibilita' del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca per fanno 2001.
Il presente decreto sara' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 18 ottobre 2001
Il direttore generale: CRISCUOLI
 
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