Gazzetta n. 19 del 23 gennaio 2002 (vai al sommario) |
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO |
ACCORDO 22 novembre 2001 |
Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome sul documento "Linee-guida sulle modalita' per l'identificazione del neonato". (Repertorio n. 1327) |
|
|
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO Visto l'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che prevede che in questa Conferenza, Governo, Regioni e Province autonome, in attuazione del principio di leale collaborazione, possano concludere accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attivita' di interesse comune; Visto il documento di Linee - Guida in oggetto, trasmesso dal Ministero della salute il 19 giugno 2001; Considerato che il 6 settembre 2001, in sede tecnica i rappresentanti delle Regioni hanno avanzato alcune proposte di modifica al documento di Linee - guida in oggetto, proponendo la costituzione di un sottogruppo di lavoro per un esame piu' approfondito del documento stesso, che si e' riunito nuovamente il 20 settembre concordando alcune proposte di modifica, che sono state accolte dal Ministro della salute e sulle quali, con nota del 19 novembre 2001, il coordinamento regionale ha espresso l'avviso favorevole; Acquisito l'assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome, espresso ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Sancisce il seguente accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nei termini sottoindicati:
Il Ministro della salute, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano
Convengono che al fine di evitare il verificarsi dello scambio di neonati, appare necessario promuovere ed assicurare l'identificazione del neonato al momento della nascita e durante la degenza con procedure che non lascino adito a possibili errori utilizzando la tecnica del braccialetto con le specificazioni di cui al documento, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante. Roma, 22 novembre 2001 Il Presidente: La Loggia Il Segretario: La Falce |
| DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE UFFICIO V Linee Guida sulle modalita' per l'identificazione del neonato al momento della nascita Nella maggior parte dei punti nascita, specie in quelli presenti nelle grandi strutture, e' gia' in uso il sistema di identificare il neonato mediante l'utilizzo di bracciali per la puerpera e per il neonato, recanti elementi identificativi puerpera-neonato atti ad individuare la diade. Al fine di evitare il verificarsi dello scambio di neonati appare necessario promuovere ed assicurare l'identificazione del neonato al momento della nascita e durante la degenza, con procedure che non lascino adito a possibili errori utilizzando la tecnica del braccialetto. E' indispensabile che siano dichiarate e descritte, nella carta dei servizi dell'Azienda e dell'Unita' Operativa ed esposte in maniera ben visibile, in ogni "punto nascita " pubblico e privato, le modalita' della procedura dell'applicazione contemporanea dei braccialetti al neonato e alla puerpera, con l'indicazione degli operatori responsabili di questo atto, come specificato di seguito: - Ad ogni puerpera e neonato dovra' essere applicato un braccialetto che riporti oltre al codice identificativo della struttura, lo stesso numero progressivo identificativo prestampato. I due braccialetti, originariamente uniti e di misura differente verranno separati e applicati a puerpera e neonato (al polso o preferibilmente alla caviglia del neonato) subito dopo il parto, spontaneo o operativo e comunque all'interno della sala parto o della sala operatoria. Ogni punto nascita potra', a propria discrezione, aggiungere, oltre al numero progressivo, altri elementi identificativi (dati relativi alla puerpera, data di nascita del neonato, ecc.) In caso di parto plurimo ogni neonato avra' un braccialetto con numero progressivo, corrispondente alla cronologia della nascita, sul quale sara' riportato l'ordine di genitura. Alla puerpera verra' applicato il corrispondente braccialetto per ogni neonato. L'ostetrica o il personale infermieristico dedicato all'assistenza del neonato e' responsabile della immediata identificazione del neonato, effettuata tramite l'applicazione degli appositi braccialetti. Si suggerisce di mostrare alla puerpera ed alla persona che eventualmente l'accompagna i braccialetti ancora uniti, invitando a memorizzarne il numero al momento della loro applicazione. Lo stesso numero progressivo di identificazione verra' riportato sul registro nascita/parti insieme ai dati relativi all'evento nonche' sulle cartelle cliniche della puerpera e del/dei neonato/i. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere eventuali altre modalita' identificative. - Nel caso di neonato che dal letto di parto debba essere trasferito per qualsiasi motivo nell'isola neonatale o nelle aree di Terapia Intensiva/Terapia sub-Intensiva/Patologia Neonatale o comunque in aree di degenza neonatale, il neonatologo o il pediatra o il personale infermieristico dedicato all'assistenza del neonato dovra' accertare che al neonato sia stato applicato il braccialetto di identificazione e dovra' avere cura della continuita' del suo posizionamento durante tutte le fasi del trasferimento. Qualora le condizioni cliniche non lo permettessero, il braccialetto dovra' comunque accompagnare sempre la culla da trasporto e successivamente essere conservato nella culla del neonato in Unita' Operativa di Neonatologia o di Rianimazione. Sara' compito dell'infermiere/a o vigilatrice d'infanzia dedicato/a all'assistenza al neonato, presente di turno nell'Unita' Operativa accertare che il neonato sia provvisto del braccialetto di identificazione. Qualora il neonato provenga da altre aree dello stesso Ospedale o da altro Istituto/Azienda Ospedaliera sara' compito dello stesso personale accertare, al momento dell'accoglimento, che il neonato sia provvisto del braccialetto di identificazione dell'area o della struttura di origine (braccialetto che deve essere conservato fino alla dimissione) e/o rilevare eventuali altri elementi utili alla sua identificazione. L'infermiere/a o vigilatrice d'infanzia dedicato all'assistenza al neonato e' inoltre responsabile dell'applicazione degli altri elementi identificativi in uso nella propria Struttura. - Nel caso di neonato nato al di fuori dei "punti nascita" pubblici e privati (ad esempio a domicilio, in itinere, ecc.) che necessita di ricovero sia in area dedicata alle cure neonatali minime, sia in Unita' Operativa di Terapia Intensiva/Terapia sub-Intensiva/Patologia Neonatale che in Nido, il personale sanitario che ha prestato assistenza o che per primo ha verificato l'evento nascita e' garante della identita' del neonato e della corrispondenza pueroera/neonato. Sara' compito dell'infermiere/a o vigilatrice d'infanzia dedicato all'assistenza al neonato della struttura accettante applicare immediatamente al neonato il braccialetto di identificazione, sul quale devono essere riportati gli elementi identificativi dell'Istituto/Azienda Ospedaliera, della puerpera e la data di nascita dello stesso neonato; nel caso in cui anche la puerpera sia ricoverata, alla stessa va applicato il braccialetto con i codici e gli elementi corrispondenti. - Durante la degenza, al momento della consegna del neonato alla puerpera, il personale sanitario dedicato all'assistenza del neonato deve controllare che gli elementi identificativi sul bracciale del neonato corrispondano agli elementi identificativi riportati sul bracciale della puerpera. - Al momento della dimissione del neonato il personale sanitario dedicato all'assistenza del neonato dovra' accertare che il neonato sia ancora provvisto del braccialetto di identificazione. - In qualsiasi momento assistenziale che dalla nascita conduce alla dimissione del neonato il personale addetto alle cure neonatali che rilevi elementi di dubbio sulla appropriatezza o elementi di inadempienza deve darne immediata segnalazione alla direzione sanitaria. |
|
|
|