Gazzetta n. 18 del 22 gennaio 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 20 novembre 2001 |
Attuazione della direttiva 2001/21/CE della Commissione del 5 marzo 2001, concernente l'iscrizione delle sostanze attive "amitrolo, diquat, piridato e tiabendazolo" nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6; Visto il regolamento della commissione 3600/92/CEE dell'11 dicembre 1992, relativo alle disposizioni per l'attuazione della prima fase del programma di cui all'art. 8 par. 2 della direttiva 91/414/CEE, modificato da ultimo dal regolamento CE 2230/95, con i quali e' stabilito l'elenco delle sostanze attive dei prodotti fitosanitari da valutare ai fini della loro eventuale inclusione dell'allegato I della direttiva; Tenuto conto che i Paesi designati come relatori per lo studio degli effetti delle sostanze attive "amitrolo, diquat, piridato e tiabendazolo" sulla salute umana e sull'ambiente, hanno effettuato il lavoro di valutazione su tali sostanze attive, presentando alla Commissione le relative relazioni di valutazione e raccomandazioni, in conformita' all'art. 7. paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 3600/92; Considerato che le relazioni di valutazione sono state riesaminate nell'ambito del Comitato fitosanitario permanente ed i riesami si sono conclusi il 12 dicembre 2000, sottoforma dei rispettivi rapporti di riesame della Commissione; Considerato che i fascicoli e le informazioni desunte dal riesame delle sostanze attive su richiamate sono stati trasmessi per consultazione anche al Comitato scientifico per le piante, e il Comitato stesso ha formulato alcune raccomandazioni di cui si e' tenuto conto nella direttiva 2001/21/CE e nel relativo rapporto di riesame; Considerato che dalle valutazioni effettuate dal Comitato medesimo si puo' desumere che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive "amitrolo, diquat, piridato e tiabendazolo", soddisfano in generale le esigenze della direttiva medesima, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nel rapporto di riesame; per l'amitrolo dovranno essere presentate informazioni complementari, come richiesto al punto 7 del rapporto di riesame; Vista la direttiva della Commissione 2001/21/CE del 5 marzo 2001, concernente l'iscrizione delle sostanze attive "amitrolo, diquat, piridato e tiabendazolo" nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE; Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2001/21/CE della commissione, con l'inserimento delle sostanze attive "amitrolo, diquat, piridato e tiabendazolo" nell'allegato I del decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995; Ritenuto, inoltre, che si deve tenere conto del rapporto di riesame definitivo su ciascuna sostanza, nell'applicare i principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, e che detti rapporti sono tenuti a disposizione, per consultazione, delle eventuali parti interessate; Decreta: Art. 1. 1. Le sostanze attive AMITROLO, DIQUAT, PIRIDATO E TIABENDAZOLO sono iscritte, fino al 31 dicembre 2011, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto. 2. Sara' riesaminata l'iscrizione dell'amitrolo in allegato I qualora non siano presentate entro il 1 gennaio 2002 le informazioni complementari richieste come al punto 7 del rapporto di riesame. |
| Art. 2. 1. Il Ministero della salute adotta, entro il 1 luglio 2002, i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive indicate nell'art. 1. 2. Ai fini di cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari aventi le caratteristiche prescritte dal presente decreto ed i titolari di quelle per le quali si rende necessario richiedere variazioni per adeguarsi alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto, inviano al Ministero della salute entro il 31 marzo 2002 un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, oppure un'autorizzazione all'accesso al fascicolo di altro titolare, che soddisfi i requisiti del predetto allegato II. 3. Il Ministero della salute revoca le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive richiamate all'art. 1, non aventi le caratteristiche di cui al presente decreto, nonche' quelle per le quali i titolari non hanno provveduto conformemente al comma 2. 4. I titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti esclusivamente o amitrolo, o diquat, o piridato o tiabendazolo, come sostanza unica, presentano al Ministero della salute entro il 31 dicembre 2004 un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. Tali autorizzazioni saranno adeguate entro il 1 gennaio 2006. 5. I titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti esclusivamente o amitrolo, o diquat, o piridato o tiabendazolo, insieme ad altra sostanza inclusa nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, presentano al Ministero della salute un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del predetto decreto legislativo entro tre anni, a decorrere dall'inserimento dell'ultima delle sostanze attive inserite nell'allegato I del sopracitato decreto. |
| Art. 3. Il rapporto di riesame, ad eccezione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e' messo a disposizione di eventuali interessati, per consultazione, a seguito di specifica richiesta. |
| Art. 4. E' consentita fino al 30 giugno 2003 la commercializzazione delle scorte dei prodotti fitosanitari non rispondenti alle caratteristiche tecniche prescritte. Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entrera' in vigore il 1 gennaio 2002. Roma, 20 novembre 2001 Il Ministro: Sirchia Registrato alla Corte dei conti il 2 gennaio 2002 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 3 |
| ----> Vedere Allegato da pag. 19 a pag. 21 della G.U. <---- |
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