Gazzetta n. 18 del 22 gennaio 2002 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 novembre 2001 |
Indirizzi per la predisposizione della direttiva generale dei Ministri sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per l'anno 2002. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri"; Visti gli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, sul riordino e potenziamento dei meccanismi di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'art. 8 concernente la direttiva generale annuale dei Ministri sull'attivita' amministrativa e sulla gestione; Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro del personale del comparto dirigenza-area I, sottoscritti il 5 aprile 2001 e, in particolare, l'art. 35 del contratto per il quadriennio 1998-2001; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 ottobre 2001, recante "Indirizzi per l'attuazione del programma di Governo", con la quale sono stati dettati criteri e modalita' per lo svolgimento, ad opera del Ministro delegato, delle funzioni di raccordo, monitoraggio e verifica circa i tempi e il grado di realizzazione degli obiettivi e impegni indicati nel programma di Governo; Ritenuta la necessita' di definire indirizzi per rendere omogenee le direttive generali dei Ministri sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per l'anno 2002, al fine di favorirne la comunicabilita' e la comparabilita'; E m a n a l'allegata direttiva: Indirizzi per la predisposizione della direttiva generale dei Ministri sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per l'anno 2002 1. La direttiva generale annuale dei Ministri come strumento per la realizzazione delle politiche governative e per il cambiamento delle amministrazioni dello Stato. Il programma del Governo formatosi a seguito delle elezioni del 13 maggio 2001 attribuisce un ruolo essenziale alla modernizzazione della macchina amministrativa, per adeguarla finalmente alle esigenze dello sviluppo economico, sociale e civile e superare cosi' il ritardo che caratterizza il nostro Paese nei confronti dei principali partner europei. La nuova legislatura pertanto deve assicurare la piena attivazione di tutti gli interventi necessari a garantire il funzionamento di un nuovo modello di amministrazione caratterizzato da: massima sintonia dell'attivita' amministrativa e della gestione con gli obiettivi delle politiche di riforma; aumento della capacita' di programmazione delle amministrazioni e della managerialita' nella gestione; responsabilizzazione della dirigenza per i risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione, sulla base di criteri di misurazione quanto piu' possibile oggettivi e verificabili; valorizzazione delle professionalita' piu' capaci. Per raggiungere questi obiettivi, vero cuore della politica amministrativa del Governo, e' strumento fondamentale la Direttiva generale annuale sull'azione amministrativa e sulla gestione (di seguito denominata semplicemente "Direttiva") che, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'art. 8 del decreto legislativo n. 286 del 1999, ciascun Ministro deve annualmente emanare entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio. Pertanto, alla elaborazione e tempestiva emanazione di tale Direttiva va attribuita la massima importanza. I presenti "Indirizzi" sono tesi ad orientare la "fase ascendente" di elaborazione delle direttive generali annuali dei Ministri, con particolare riguardo ai connessi profili generali di organizzazione e metodo amministrativi, nonche' ad alcuni contenuti essenziali che dovranno caratterizzare la direttiva generale di ciascun Ministro. Le "Linee guida" - riportate di seguito come allegato tecnico e facenti parte integrante della presente Direttiva - recano, poi, ulteriori precisazioni di dettaglio e specificazioni. Successivamente, la "fase discendente" di monitoraggio e verifica sui tempi e sul grado di realizzazione degli obiettivi relativi ai singoli settori si svolgera', sotto la responsabilita' del Ministro delegato per l'attuazione del programma di Governo, secondo gli indirizzi impartiti con la Direttiva del Presidente del Consiglio dell'11 ottobre 2001, citata in premessa. Innanzi tutto, va sottolineato che la Direttiva generale annuale e' la sede naturale per definire e comunicare le priorita' e gli obiettivi di ogni singolo dicastero, nonche' del Governo nella sua interezza, sia alle pubbliche amministrazioni, sia, nella logica di trasparenza che caratterizza l'azione di governo, alla cittadinanza e all'elettorato. L'insieme delle direttive emanate da tutti i Ministri descrive, infatti, il complesso degli impegni prioritari che il Governo assume formalmente di fronte alla cittadinanza per l'anno successivo. Pertanto, e' essenziale che la Direttiva, prima e accanto agli obiettivi generali di azione amministrativa e di gestione che ne costituiscono il contenuto necessario per legge, contenga altresi', in posizione di grande evidenza, gli obiettivi delle politiche pubbliche che caratterizzano l'azione complessiva di governo. Per le stesse ragioni - e, in particolare, per far emergere le connessioni fra le diverse politiche governative perseguite - la struttura delle singole direttive ministeriali, in linea con quanto previsto nell'allegato tecnico, dovra' evidenziare la coerenza delle modalita' di azione delle diverse amministrazioni. Per agevolare il conseguimento di tale coerenza complessiva, gli schemi delle direttive di ciascun Ministro saranno trasmessi, alla Presidenza del Consiglio, entro il 10 dicembre 2001. 2. Gli obiettivi delle politiche pubbliche. La Direttiva deve identificare con chiarezza le linee guida dell'azione amministrativa; di fatto, cio' significa evidenziare come le priorita' dell'azione di Governo vadano declinate all'interno della singola amministrazione, in piena applicazione della distinzione di responsabilita' tra indirizzo politico (Ministro) e gestione amministrativa (dirigenti). I riferimenti obbligati per tale operazione sono: le politiche settoriali evidenziate come prioritarie all'interno del DPEF, della legge finanziaria e degli altri documenti di programmazione, nonche' della legislazione settoriale approvata ed in itinere; la politica di semplificazione amministrativa; l'impegno per il contenimento della spesa; la digitalizzazione dell'amministrazione, inclusi il potenziamento delle iniziative di e-government e di e-procurement secondo le linee definite dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie; il miglioramento della qualita' dei servizi, anche attraverso forme di esternalizzazione. Per garantire il massimo di cogenza delle direttive e' molto importante che esse siano costruite in modo da selezionare e incentrare l'attenzione su un numero delimitato di obiettivi ritenuti qualificanti, cosi' da evidenziare linee di azione immediatamente percepibili da tutti i livelli dell'amministrazione. La realizzazione di ciascuno di tali obiettivi ritenuti qualificanti richiedera', poi, interventi e attivita' riassumibili in programmi di azione. Tali programmi di azione saranno allegati alla Direttiva; in alternativa, la Direttiva dovra' indicare un termine breve e tassativo per la loro predisposizione. Il programma di azione dovra' indicare anche il sistema di monitoraggio in grado di misurare, secondo criteri quanto piu' possibile oggettivi e verificabili, se gli obiettivi previsti sono effettivamente raggiunti, di far emergere i motivi degli eventuali scostamenti, di stimolare gli interventi correttivi necessari e di consentire la valutazione dei dirigenti per i risultati. I risultati delle politiche pubbliche saranno misurati, nell'ambito della valutazione e del controllo strategico, anche avvalendosi di indicatori di impatto e di contesto, che consentano un monitoraggio sulla qualita' dei servizi e l'adozione di metodologie di benchmarking. 3. Il sistema di valutazione dei dirigenti. Nessuna amministrazione dello Stato attualmente e' in possesso di un sistema validato e funzionante di valutazione dei dirigenti. E' necessario che, a partire dal 2002, tutte le amministrazioni dispongano di un sistema di valutazione delle prestazioni, dei comportamenti organizzativi e dei risultati conseguiti dai dirigenti utilizzabile per l'attribuzione della retribuzione di risultato. Occorre, quindi, che ciascun Ministro dedichi a questo tema una attenzione specifica nel testo della Direttiva, indicando le responsabilita' e i tempi per la predisposizione del relativo progetto, che dovra' comunque essere coordinato a livello di Presidenza del Consiglio dei Ministri. In ogni caso, entro il primo semestre del 2002 dovra' essere operativo il sistema per la valutazione, da parte degli organi di indirizzo politico, dei dirigenti apicali (segretari generali, capi dipartimento e direttori delle agenzie e dirigenti preposti a strutture dirigenziali generali), al fine della attribuzione, in connessione anche con i risultati della valutazione e del controllo strategico, della retribuzione di risultato prevista dai contratti. 4. Il ruolo dei Servizi di controllo interno (SECIN). I Servizi di controllo interno (SECIN), previsti presso ciascuna amministrazione dello Stato dall'art. 6 del decreto legislativo n. 286 del 1999, hanno una funzione estremamente importante nell'assicurare la diffusione di meccanismi di pianificazione e controllo nella amministrazione. Essi costituiscono, infatti, all'interno degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, l'unita' organizzativa incaricata di monitorare l'attuazione degli indirizzi impartiti e di formulare indicazioni per migliorare la funzionalita' dell'azione amministrativa ed assicurare coerenza e cogenza al processo di programmazione e controllo. Per tradurre in pratica queste potenzialita' e' quindi necessario che i SECIN vengano messi nelle condizioni di operare in maniera efficace. A tal fine, e' necessario: assicurare l'adeguatezza delle professionalita' di cui il SECIN si avvale, presenti nell'ambito del collegio di direzione e/o all'interno degli uffici che lo supportano. In particolare alla necessaria presenza di dirigenti interni all'amministrazione dovra' accompagnarsi, in posizione di eguale o maggiore responsabilita', quella di persone in possesso di competenze ed esperienze, anche maturate nel settore privato, nei sistemi di programmazione e controllo, di audit e di valutazione del top management; stimolare una partecipazione attiva dei SECIN ad azioni di benchmarking fra le diverse amministrazioni dello Stato, che consenta un trasferimento delle esperienze eccellenti che gia' oggi sono state sviluppate e l'individuazione di opportunita' di miglioramento. In particolare, per il 2002, gli sforzi dovranno essere concentrati su due aree di attivita': a) i sistemi di valutazione dei dirigenti; b) le prestazioni delle attivita' strumentali (gestione del personale, acquisizione di beni e servizi, ecc.), in quanto attivita' piu' agevolmente comparabili sin dalla fase di avvio del sistema. Il Dipartimento della funzione pubblica, avvalendosi del comitato tecnico scientifico per la valutazione ed il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 286 del 1999, attivera' immediatamente iniziative di sostegno e supporto al fine di agevolare i Ministri e le relative strutture nella predisposizione e attuazione delle direttive di competenza. Roma, 15 novembre 2001
Il Presidente del Consiglio dei Ministri Berlusconi
Registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 2001 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 13, foglio n. 306 |
| Allegato tecnico LINEE GUIDA SULLA STRUTTURA DELLE DIRETTIVE GENERALI ANNUALI DEI MINISTRI SULL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E SULLA GESTIONE. 1. Premessa. La direttiva generale annuale del Ministro sull'azione amministrativa e sulla gestione (di seguito denominata "Direttiva") ha la funzione di trasmettere le priorita' dell'azione di Governo all'amministrazione e di stimolare l'azione dirigenziale coerentemente con tali obiettivi. In altri termini, essa deve contribuire ad assicurare: il coinvolgimento delle strutture amministrative e, in particolare, dei loro responsabili nella definizione degli strumenti e delle modalita' attuative e nell'attuazione delle politiche pubbliche; e' essenziale, in particolare, evidenziare chiaramente come i sistemi di programmazione e controllo non costituiscano semplici esercizi accademici o, peggio ancora, procedure burocratiche, ma siano invece il principale sistema di governo dell'amministrazione e di orientamento della gestione amministrativa; lo sviluppo, da parte dei dirigenti, delle competenze necessarie per operare nel nuovo contesto, in modo da consentire a tutti i manager pubblici di divenire parte attiva del processo di cambiamento; il coordinamento tra i programmi e le iniziative di innovazione che vengono sviluppate da unita' diverse di una stessa amministrazione e da amministrazioni diverse; il consolidamento dei risultati ottenuti, evitando, grazie alla stabilita' che caratterizzera' l'azione di governo nella legislatura, che si crei, come troppo spesso e' avvenuto in passato, la sensazione che i cambiamenti nella pubblica amministrazione siano solo annunciati ma mai realizzati. Per raggiungere questi obiettivi, e' opportuno che: siano presenti in tutte le direttive alcuni "contenuti minimi", relativamente all'azione amministrativa; si adottino processi di elaborazione della direttiva che siano in grado di stimolare la capacita' innovativa dei responsabili amministrativi e che assicurino, nel contempo, il pieno governo del processo di cambiamento da parte dei vertici politici; si valorizzi il ruolo dei Servizi per il controllo interno (SECIN), che, da un lato, costituiscono il braccio operativo attraverso il quale il Ministro assicura che il processo di programmazione e controllo sia attivato effettivamente e, dall'altro, attraverso la loro rete di connessione, agevolano il coordinamento tra i sistemi di programmazione delle diverse amministrazioni. 2. La struttura e i contenuti della Direttiva generale annuale dei Ministri. La Direttiva generale annuale dei Ministri deve essere un documento di natura prescrittiva e di dimensioni contenute; essa deve essere articolata normalmente nei seguenti punti: a) definizione degli obiettivi generali delle politiche pubbliche del Ministero; b) trasposizione o indicazione dei tempi per la trasposizione di tali obiettivi generali delle politiche pubbliche in precisi programmi attuativi recanti la precisazione degli obiettivi di dettaglio e delle responsabilita' per l'attuazione; c) individuazione degli altri obiettivi generali piu' specificamente concernenti l'attivita' amministrativa e la gestione e dei Centri di responsabilita' amministrativa che, in ciascuna amministrazione, ne sono responsabili; d) definizione dei meccanismi di monitoraggio, dei criteri, degli indicatori e dei parametri per la misurazione (quanto piu' possibile oggettiva) del grado di realizzazione degli obiettivi e delle connesse responsabilita'; e) definizione del sistema di valutazione dei dirigenti. a) Gli obiettivi delle politiche pubbliche. La prima parte delle direttive deve esplicitare l'impatto delle priorita' dell'azione di Governo sulle politiche della singola amministrazione. Piu' puntualmente, cio' richiede che: si richiamino gli obiettivi delle politiche settoriali evidenziate come prioritarie all'interno del DPEF, della legge finanziaria e degli altri documenti di programmazione e si specifichino i centri di responsabilita' amministrativa in esse coinvolti; si puntualizzino gli obiettivi specifici della politica di semplificazione amministrativa, identificando le procedure su cui si vogliono adottare interventi di reingegnerizzazione e sperimentazioni dell'analisi dell'impatto della regolazione e comunque definendo, in coerenza con la politica di semplificazione normativa del Governo, il percorso attraverso il quale si intende procedere alla revisione complessiva della normativa in vigore per diminuirne l'impatto negativo sulla collettivita'; si quantifichino gli obiettivi specifici che l'amministrazione si pone in termini di contenimento e razionalizzazione della spesa e di riduzione del personale, anche a seguito dei processi di riforma amministrativa e di decentramento in atto, nonche' si precisino le principali aree in cui si ritiene possano essere individuate opportunita' di riduzione dei costi; si specifichino quali possibili interventi basati sull'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione siano considerati prioritari nel processo di digitalizzazione dell'amministrazione, distinguendo quelli che migliorano l'accessibilita' per i cittadini e le imprese, e quelli che mirano a razionalizzare i processi interni all'amministrazione. b) I programmi esecutivi di azione. Per ciascuno degli obiettivi di policy precisati nella prima parte delle singole direttive, sara' necessario riportare, in allegato alla stessa Direttiva, programmi di azione che esplicitino puntualmente: gli obiettivi operativi da raggiungere, con riferimento sia ai tempi di completamento che ai risultati attesi; questi ultimi dovrebbero essere tali da giustificare la priorita' che al programma d'azione stesso e' stata assegnata; la struttura responsabile del completamento del programma e le altre strutture, interne all'amministrazione o esterne ad essa, che possono influenzarne la realizzazione; nel caso di strutture interne, in particolare, andranno formalizzate le modalita' di coordinamento dei diversi interventi e l'eventuale ruolo che il responsabile del programma dovra' assumere nelle fasi di coordinamento, anche in deroga alle normali linee gerarchiche e organizzative; le principali fasi del programma, le relative scadenze e gli obiettivi intermedi, ricorrendo a sistemi di rappresentazione tipici del project management (Pert, Diagrammi di Gantt). Ove detti programmi non possano gia' essere allegati alla Direttiva, essi dovranno, comunque, essere predisposti entro un termine breve e tassativo, indicato nella Direttiva stessa. c) Gli altri obiettivi generali dell'azione amministrativa. La Direttiva, oltre a definire gli obiettivi politici e i programmi relativi, deve anche associare ai singoli centri di responsabilita' amministrativa (CRA) una serie di altri obiettivi generali di azione amministrativa relativi al ciclo annuale di bilancio e alle risorse assegnate dal bilancio dello Stato a favore delle unita' previsionali di base di competenza. E' necessario che la definizione degli obiettivi sia coerente con tre diversi principi, in ordine decrescente di importanza: significativita': gli obiettivi assegnati al responsabile di un centro di responsabilita' amministrativa devono riguardare aspetti rilevanti dell'attivita' del CRA; misurabilita' secondo criteri oggettivi: gli obiettivi devono essere espressi in termini quantitativi o comunque altrimenti misurabili (per esempio, nel caso degli obiettivi di investimento, anche mediante strumenti come gli indicatori d'impatto), per poter costituire la base di un sistema di valutazione dei dirigenti quanto piu' possibile oggettivo; diretta controllabilita': per quanto possibile, gli obiettivi assegnati devono essere direttamente realizzabili e controllabili da parte del CRA, in modo da evitare che i risultati dell'azione amministrativa dipendano in misura rilevante da fattori esogeni o da soggetti esterni. Per massimizzare la possibilita' di basare su tali obiettivi la valutazione dei dirigenti e per assicurare la comparabilita' dei processi tra le amministrazioni, e' preferibile che, in particolare nella fase di avvio dei sistemi premianti, essi siano espressi soprattutto in termini di efficienza (riduzione dei costi, aumento dell'output, riduzione del personale, minimizzazione dell'arretrato e/o dei tempi di emanazione degli atti, eccetera). d) I meccanismi di monitoraggio. Le attivita' di programmazione devono essere accompagnate da un sistema di monitoraggio. E' essenziale quindi che nella Direttiva sia precisato: che il sistema di monitoraggio deve basarsi su indicatori misurabili e quanto piu' possibile oggettivi; con quale frequenza avviene il monitoraggio delle informazioni; chi e' responsabile di predisporre il sistema di monitoraggio; chi e' responsabile della rilevazione delle informazioni necessarie per il monitoraggio. Puo' essere utile valutare le opportunita' offerte dalla rete intranet delle amministrazioni, per semplificare i flussi informativi connessi con l'attivita' di monitoraggio. e) Il sistema di valutazione dei dirigenti. La Direttiva dei Ministri per l'anno 2002 deve indicare le responsabilita' e i tempi per la predisposizione di un progetto di sistema di valutazione dei dirigenti. In generale, tale progetto dovra' precisare: le caratteristiche fondamentali del sistema di valutazione (misurazione dei soli risultati o anche delle prestazioni e delle competenze organizzative; numero e tipologia di obiettivi, presenza o meno di obiettivi intermedi); il processo attraverso il quale gli obiettivi vengono assegnati ai dirigenti (specificando i tempi e i ruoli coinvolti in ciascuna fase); il processo di rilevazione dei risultati e le connesse responsabilita' (valorizzando anche, in via sperimentale, il ruolo della autovalutazione dei dirigenti e/o della raccolta di elementi di valutazione da parte dei loro collaboratori); il legame tra risultati e quota di retribuzione dei dirigenti ad essi correlata (in termini di graduazione dei risultati ottenuti relativamente a ciascun obiettivo, modalita' di pesatura degli obiettivi, esistenza o meno di una soglia minima per ottenere la retribuzione di risultato). In particolare, sara' necessario specificare se e come i dati concernenti i risultati possano essere corretti, ai fini della erogazione della suddetta quota di retribuzione, per tener conto di variazioni nel contesto esterno non controllabili dai dirigenti; le responsabilita' per la predisposizione operativa e per la gestione del sistema di valutazione dei dirigenti; in questo ambito e' necessario assicurare che le direzioni del personale dispongano di competenze nel campo della valutazione dei dirigenti, in particolare nei casi in cui queste appaiono oggi assenti; gli interventi di "formazione pratica alla valutazione", che dovranno coinvolgere tutti i dirigenti che non dispongano gia' di competenze in materia. Per quanto riguarda, in particolare, i processi di valutazione dei dirigenti con un piu' intenso rapporto fiduciario con il vertice politico (segretari generali, capi dipartimento, direttori delle agenzie e dirigenti generali preposti o meno a strutture dirigenziali generali), nel rispetto delle normative di legge e dei contratti collettivi ed individuali, e' estremamente opportuno che vi sia un coordinamento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica per assicurare la necessaria coerenza ai meccanismi di definizione degli obiettivi e di verifica dei risultati raggiunti. 3. Il processo di elaborazione della direttiva. L'efficacia della direttiva non dipende solo dai suoi contenuti ma anche dal processo che si segue per la sua predisposizione. In questo senso, occorre prestare attenzione a: le modalita' di assegnazione degli obiettivi, che devono essere identificati attraverso l'azione congiunta del vertice politico e del vertice amministrativo. Occorre evitare, da un lato, un sistema di tipo completamente verticistico, in cui gli obiettivi vengono assegnati autonomamente dal vertice politico; questo approccio rischierebbe di generare obiettivi poco realistici rispetto alle risorse disponibili. Occorre, dall'altro lato, evitare che nella direttiva l'organo di vertice politico si limiti a ratificare gli obiettivi proposti dai dirigenti; in questo caso, infatti, si rischierebbe di assegnare obiettivi poco stimolanti e, comunque, molto disomogenei alle diverse unita'; inoltre, in fase di valutazione dei risultati si penalizzerebbero proprio i dirigenti che hanno proposto obiettivi stimolanti rispetto a chi ha fatto proposte maggiormente conservative e, come tali, piu' facilmente raggiungibili; la relazione obiettivi/risorse: gli obiettivi assegnati nel ciclo di programmazione ai CRA devono essere coerenti con le risorse ad essi attribuite. Quest'anno, la fase di assegnazione delle risorse ha anticipato temporalmente quella di definizione degli obiettivi; in futuro, e' invece necessaria una maggiore integrazione tra questi due momenti. Gia' da quest'anno, tuttavia, occorre assicurarsi che a ciascun CRA siano assegnati obiettivi coerenti con le risorse previste in sede di bilancio. 4. Il ruolo dei SECIN. Ai Servizi per il controllo interno (SECIN) e' affidato il compito di: fornire al Ministro elementi per la valutazione dei dirigenti che rispondono direttamente all'organo di indirizzo politico; assicurare il supporto metodologico alle strutture amministrative, sia in fase di elaborazione della direttiva che di monitoraggio della stessa; agevolare il coordinamento tra le attivita' di programmazione dei diversi CRA, nel momento in cui vengono definiti programmi di azione integrati; contribuire ad assicurare l'omogeneita' tra gli obiettivi assegnati alle diverse strutture e utilizzati poi per la valutazione dei dirigenti; rendere sistematico il sistema informativo per la programmazione e controllo, assicurando che vengano messe in atto tutte le procedure per assicurare il monitoraggio della direttiva; agevolare, attraverso la rete dei SECIN e il comitato tecnico scientifico per il coordinamento in materia di valutazione e controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 286 del 1999, la coerenza delle politiche amministrative del Governo. E' quindi necessario il pieno coinvolgimento del SECIN da parte degli organi titolari dell'indirizzo politico, in fase di elaborazione e monitoraggio della direttiva e in fase di valutazione dei dirigenti che all'organo politico rispondono direttamente. Da questo punto di vista e' estremamente importante che, nella composizione dei collegi di direzione dei SECIN o comunque negli uffici di supporto siano presenti professionalita' in grado sia di assicurare il pieno raccordo con l'amministrazione ordinaria (in linea di massima, dirigenti generali interni all'amministrazione stessa), sia professionalita' in grado di presidiare i meccanismi di monitoraggio e controllo di gestione, nonche' quelli di valutazione del personale. In relazione a questi ultimi profili, la presenza di personale esterno all'ammistrazione pubblica, scelto soprattutto tra manager del settore privato, studiosi o consulenti di alto livello, e' altamente consigliabile per evitare i rischi di autoreferenzialita' degli organismi in discorso. Il Dipartimento della funzione pubblica, avvalendosi del Comitato tecnico scientifico di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 286 del 1999, assicurera' ai Ministri, ai capi di gabinetto, ai segretari generali, ai capi dipartimento e ai responsabili dei SECIN ogni possibile consulenza e assistenza nell'impostare il sistema di valutazione e controllo nonche' per sviluppare il benchmarking tra le amministrazioni richiamato nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui le presenti linee guida fanno parte. |
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