Gazzetta n. 18 del 22 gennaio 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 28 dicembre 2001 |
Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato "C.S.Q.A. - Certificazione qualita' agroalimentare S.r.l.", in Thiene, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta "Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese". |
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IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE del Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi
Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli; Visto il regolamento della commissione C.E. n. 1263/96 del 1 luglio 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta "Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese" nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio; Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari; Visto il decreto 14 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 4 del 7 gennaio 1999, con il quale l'organismo di controllo "C.S.Q.A - Certificazione qualita' agroalimentare S.r.l.", con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano, 74, e' stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta "Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese"; Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale decorrente dal 7 gennaio 1999, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in precedenza citato; Visto che il gruppo tecnico di valutazione, di cui alla previsione dell'art. 53, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, non ha ancora esaminato lo schema tipo di controllo relativo alle denominazioni protette della filiera "ortofrutticoli e cereali non trasformati", in relazione al quale dovranno essere riformulati i piani di controllo di detti prodotti a denominazione protetta, al fine di soddisfare l'esigenza di fissare modalita' uniformi per l'esercizio dell'attivita' di controllo sulle rispettive aree di produzione e che conseguentemente si potra' procedere a detto adeguamento solo dopo l'espressione del parere positivo del citato gruppo tecnico; Considerato che il Consorzio per la tutela del fagiolo di Lamon con nota del 12 novembre 2001 ha comunicato di aver deliberato il rinnovo della designazione del "C.S.Q.A. - Certificazione qualita' agroalimentare S.r.l." quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi del citato art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92; Considerata la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente l'indicazione geografica protetta "Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese" anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, per consentire all'organismo di controllo l'adeguamento del piano di controllo allo schema tipo di controllo citato in precedenza; Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione; Decreta: Art. 1. L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo "C.S.Q.A - Certificazione qualita' agroalimentare S.r.l." con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano, 74, con decreto 14 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 4 del 7 gennaio 1999, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta "Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese" registrata con il regolamento della commissione (CE) n. 1263/96 del 1 luglio 1996, e' prorogata di centoventi giorni a far data dal 7 gennaio 2002. |
| Art. 2. Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 14 dicembre 1998. Roma, 28 dicembre 2001 Il direttore generale reggente: Ambrosio |
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