Gazzetta n. 18 del 22 gennaio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 10 gennaio 2002
Modalita' e procedure da seguire per l'esecuzione in economia di lavori, beni e servizi.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO dell'amministrazione generale del personale e dei servizi del Tesoro - Servizio centrale per gli affari generali e la qualita' dei processi e dell'organizzazione

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e successive modificazioni;
Visto l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384;
Considerata la necessita' di individuare con provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, i beni e i servizi con i relativi limiti di importo delle singole voci di spesa da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici di questa amministrazione;
Ritenuta l'opportunita' di disciplinare con il medesimo provvedimento i lavori da eseguirsi in economia secondo le disposizioni dettate dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e successive modificazioni;
Vista la proposta del direttore del Servizio centrale per gli affari generali e la qualita' dei processi e dell'organizzazione;
Decreta:
Art. 1.
Oggetto del provvedimento
Il presente provvedimento disciplina le modalita', i limiti e le procedure da seguire per l'esecuzione in economia di lavori, beni e servizi, di seguito per brevita' unitariamente intesi sotto il termine interventi.
L'acquisizione in economia degli interventi puo' essere effettuata esclusivamente nei casi in cui non sia vigente alcuna convenzione quadro stipulata ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni.
 
Art. 2.
Modalita' di esecuzione in economia
L'esecuzione in economia degli interventi puo' avvenire:
a) in amministrazione diretta;
b) a cottimo fiduciario.
Sono in amministrazione diretta i lavori, i servizi e i beni per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono effettuati con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio.
Sono a cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, l'affidamento ad imprese o persone fisiche esterne all'amministrazione.
I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro, con esclusione dell'I.V.A.
L'importo dei lavori affidati a cottimo non puo' superare i 200.000 euro, con esclusione dell'I.V.A.
I beni e i servizi affidati in economia non possono comportare una spesa complessiva superiore a 130.000 euro, con esclusione dell'I.V.A.
 
Art. 3.
Lavori in economia
Sono eseguiti in economia, nel rispetto delle norme contenute nel presente provvedimento, i seguenti lavori:
a) lavori di manutenzione e adattamento ivi compresi i lavori necessari per il processo di unificazione delle sedi dei locali demaniali con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze adibiti ad uso degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'economia e delle finanze, d'importo non superiore a 50.000 euro;
b) lavori ordinari di manutenzione e adattamento, nonche' i lavori necessari per consentire l'unificazione delle sedi, dei locali con i relativi impianti, infissi ed accessori e pertinenze, presi in affitto ad uso degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'economia e delle finanze, nei casi in cui per legge o per contratto le spese siano a carico del locatario, d'importo non superiore a 50.000 euro;
c) lavori di manutenzione, riparazione, adattamento e realizzazione di opere, impianti quando l'esigenza e' rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 19 e 20 della legge n. 109/1994, nei limiti d'importo stabiliti nell'art. 2 del presente provvedimento;
d) interventi non programmabili per la sicurezza, nonche' quelli destinati a scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale, nei limiti d'importo stabiliti nell'art. 2 del presente provvedimento;
e) lavori per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione, nei limiti d'importo stabiliti nell'art. 2 del presente provvedimento;
f) lavori necessari per la compilazione di progetti, nei limiti d'importo stabiliti nell'art. 2 del presente provvedimento;
g) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi e' necessita' ed urgenza di completare i lavori, nei limiti d'importo stabiliti nell'art. 2 del presente provvedimento.
 
Art. 4.
Beni e servizi in economia
E' ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia per i seguenti beni e servizi:
a) la partecipazione e l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse del Ministero, ivi comprese le spese necessarie per ospitare i relatori, per un importo fino a 130.000 euro;
b) i servizi di consulenza, studi, ricerca, indagini e rilevazioni, per un importo fino a 130.000 euro;
c) divulgazione di bandi di concorso o avvisi a mezzo stampa od altri mezzi di informazione, per un importo fino a 50.000 euro;
d) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione, per un importo fino a 50.000 euro;
e) rilegatura di libri e pubblicazioni, per un importo fino a 50.000 euro;
f) lavori di traduzione e interpretariato, da liquidarsi comunque su presentazione di fatture, qualora l'amministrazione non possa provvedervi con proprio personale ed eccezionalmente lavori di copia, da liquidarsi dietro presentazione di apposita fattura e da affidare unicamente a imprese commerciali nei casi in cui l'amministrazione non possa provvedervi con il proprio personale per un importo fino a 50.000 euro;
g) lavori di stampa, tipografia, litografia o realizzati per mezzo di tecnologia audiovisiva per un importo fino a 50.000 euro;
h) spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio, per un importo fino a 50.000 euro;
i) acquisti di coppe, medaglie, diplomi ed altri oggetti per premi, per un importo fino a 50.000 euro;
j) spese di rappresentanza, per un importo fino a 50.000 euro;
k) spese per cancelleria, riparazione mobili, macchine ed altre attrezzature d'ufficio, per un importo fino a 130.000 euro;
l) spese per l'acquisto e la manutenzione di terminali, personal computers, stampanti e materiale informatico di vario genere e spese per servizi informatici, per un importo fino a 130.000 euro;
m) fornitura di mobili, fotocopiatrici, climatizzatori ed attrezzature varie, per un importo fino a 130.000 euro;
n) spese per corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie, per un importo fino a 130.000 euro;
o) beni e servizi di qualsiasi natura per i quali siano esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione, per un importo fino a 130.000 euro;
p) polizze di assicurazione, per un importo fino a 130.000 euro;
q) acquisizione di beni e servizi nell'ipotesi di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale e quando cio' sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto, per un importo fino a 130.000 euro;
r) acquisizione di beni e servizi nell'ipotesi di completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo, per un importo fino a 130.000 euro;
s) acquisizione di beni e servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, per un importo fino a 130.000 euro;
t) acquisizione di beni e servizi nei casi di eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonche' a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale, per un importo fino a 130.000 euro;
u) pulizia, derattizzazione, disinfestazione, smaltimento rifiuti speciali e servizi analoghi, per un importo fino a 130.000 euro;
v) acquisto, noleggio, riparazioni e manutenzioni di autoveicoli, di materiale di ricambio, combustibili e lubrificanti, per un importo fino a 130.000 euro;
w) acquisizione di beni e servizi nelle misura strettamente necessaria, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente nonche' di esecuzione del contratto, per un importo fino a 130.000 euro.
 
Art. 5.
Divieto di frazionamento
E' vietato l'artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al presente provvedimento.
 
Art. 6.
Responsabile del servizio
L'esecuzione degli interventi in economia viene disposta, nell'ambito degli obiettivi e del "budget", dal responsabile del servizio interessato che puo' affidarla al responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Per l'acquisizione di beni e servizi il responsabile del servizio si avvale delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da amministrazioni od enti a cio' preposti a fini di orientamento e della valutazione della congruita' dei prezzi stessi in sede di offerta.
 
Art. 7.
Forme di pubblicita'
L'amministrazione, con avvisi pubblicati su almeno tre quotidiani e sul sito internet del Ministero, richiede periodicamente agli operatori economici di qualificarsi al fine di essere successivamente invitati alle procedure di spese in economia.
 
Art. 8.
Relazioni informative
L'amministrazione informa, con apposita relazione, predisposta con cadenza semestrale, il servizio di controllo interno dei motivi per i quali ha fatto ricorso alle procedure non concorsuali e non ha aderito al sistema convenzionale ai sensi dell'art. 26 della legge n. 488/1999.
 
Art. 9. Svolgimento della procedura del cottimo fiduciario per beni e servizi
L'affidamento dei servizi e l'acquisizione dei beni a cottimo fiduciario avviene mediante gara informale, con richiesta di almeno cinque preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito.
Si prescinde dalla richiesta di piu' preventivi nel caso di nota specialita' del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, ovvero quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di 20.000 euro, con esclusione dell'I.V.A.
Il suddetto limite e' elevato a 40.000 euro, con esclusione dell'I.V.A., per l'acquisizione di beni e servizi connessi ad impellenti ed imprevedibili esigenze di ordine pubblico.
La richiesta alle ditte dei preventivi/offerta, effettuata mediante lettera o altro atto (telegramma, telefax, ecc.) deve contenere:
l'oggetto della prestazione;
le eventuali garanzie;
le caratteristiche tecniche;
la qualita' e la modalita' di esecuzione;
i prezzi;
le modalita' di pagamento;
le modalita' di scelta del contraente;
l'informazione circa l'obbligo di assoggettarsi alle condizioni e penalita' previste e di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonche' la facolta', per l'amministrazione, di provvedere all'esecuzione dell'obbligazione a spese delle ditte aggiudicatarie e di rescindere il contratto mediante semplice denuncia, nei casi in cui la ditta stessa venga meno ai patti concordati;
quant'altro ritenuto necessario per meglio definire la natura dell'intervento.
L'esame e la scelta dei preventivi avviene in base all'offerta piu' vantaggiosa, in relazione a quanto previsto nella lettera d'invito.
 
Art. 10.
Ordinazione e liquidazione di beni e servizi
L'acquisizione di beni e servizi puo' essere perfezionata da contratto, oppure d'apposita lettera d'ordinazione con la quale il responsabile del servizio dispone l'ordinazione dei beni e dei servizi. Tali atti devono riportare i medesimi contenuti previsti dalla lettera d'invito.
Il suddetto atto di ordinazione contiene almeno:
la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;
la quantita' ed il prezzo degli stessi con l'indicazione dell'I.V.A.;
la qualita' e la modalita' di esecuzione;
gli estremi contabili (capitolo);
la forma di pagamento;
le penali per la ritardata o incompleta esecuzione nonche' l'eventuale richiamo all'obbligo dell'assuntore di uniformarsi alle vigenti norme di legge e regolamenti;
l'ufficio referente ed eventuali altre indicazioni utili od opportune al fornitore.
Dell'ordinazione ricevuta l'assuntore deve dare immediata accettazione per iscritto all'amministrazione.
I pagamenti sono disposti entro trenta giorni dalla data del collaudo o dell'attestazione di regolare esecuzione ovvero, se successiva, dalla data di presentazione delle fatture.
Le fatture dei beni e dei servizi non potranno in ogni caso essere pagate se non sono munite del visto di liquidazione del dirigente responsabile del servizio.
I documenti di cui al comma precedente dovranno essere prodotti in originale e copia, di cui uno da allegare al titolo di spesa e l'altra da conservare agli atti, e corredati, qualora trattisi di acquisti, della prescritta presa in carico o bolletta d'inventario ovvero muniti della dichiarazione dell'avvenuta annotazione negli appositi registri per gli oggetti non inventariabili.
I competenti uffici centrali del Ministero disporranno il pagamento delle spese di cui al presente provvedimento con ordinativi diretti. Tuttavia, qualora le esigenze dei servizi e l'interesse dell'amministrazione lo richiedano, potranno disporne il pagamento sui fondi accreditati al cassiere.
Gli uffici periferici, invece provvederanno al pagamento delle spese di cui al presente provvedimento coi fondi assegnati ai sensi della legge n. 908/1960 ad essi accreditati mediante aperture di credito, ai sensi degli articoli 56 e seguenti del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
 
Art. 11.
Verifica della prestazione
I beni e i servizi di cui al presente provvedimento devono essere sottoposti rispettivamente a collaudo o attestazione di regolare esecuzione entro venti giorni dall'acquisizione. Tali verifiche non sono necessarie per le spese di importo inferiore a 20.000 euro, con esclusione dell'I.V.A.
Il collaudo e' eseguito da impiegati appositamente nominati dal competente dirigente.
Il collaudo non puo' essere effettuato da impiegati che abbiano partecipato al procedimento di acquisizione di beni e servizi.
 
Art. 12.
Lavori in economia mediante amministrazione diretta
Quando i lavori vengono eseguiti con il sistema dell'amministrazione diretta, il responsabile del procedimento organizza ed esegue gli stessi lavori per mezzo di personale dipendente.
Egli provvede altresi' all'acquisto dei materiali ed all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera.
 
Art. 13.
Lavori mediante cottimo
L'affidamento di lavori, mediante cottimo fiduciario, e' preceduto da indagine di mercato fra almeno cinque imprese ai sensi dell'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554; per i lavori di importo inferiore a 20.000 euro, si puo' procedere ad affidamento diretto. L'atto di cottimo deve indicare:
1) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
2) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
3) le condizioni di esecuzione;
4) il tempo di esecuzione dei lavori;
5) le modalita' di pagamento;
6) le penalita' in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.
Per i lavori d'importo inferiore a 10.329,14 euro, il contratto di cottimo si perfeziona con l'acquisizione agli atti della lettera d'offerta o preventivo contenente gli elementi sopraelencati, inviata all'amministrazione, mentre per importi superiori viene stipulato apposito contratto in forma pubblica amministrativa o mediante scrittura privata autenticata.
Gli affidamenti tramite cottimo sono soggetti alle forme di pubblicita' e comunicazione di cui all'art. 144, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.
 
Art. 14.
Contabilizzazione dei lavori
I lavori eseguiti in economia sono contabilizzati a cura del direttore dei lavori:
a) per il sistema di amministrazione diretta e per le forniture di materiali con verifica effettuata a cura del responsabile del settore/servizio delle bolle e delle relative fatture;
b) per il lavori eseguiti mediante cottimo fiduciario, su un registro di contabilita' ed atti relativi ove vengano annotati i lavori eseguiti, quali risultano dai libretti delle misure, in stretto ordine cronologico.
 
Art. 15.
Perizia suppletiva
Ove, durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si rilevi insufficiente, il responsabile del procedimento presenta una perizia suppletiva, per chiedere l'autorizzazione sull'eccedenza di spesa. I nuovi prezzi vengono determinati ragguagliandoli ad altri previsti nella perizia per lavori con simili oppure ricavandoli da nuove analisi.
In nessun caso la spesa complessiva puo' superare quella debitamente autorizzata nei limiti di 200.000 euro.
 
Art. 16.
Liquidazione dei lavori eseguiti in amministrazione diretta
La liquidazione dei lavori eseguiti in amministrazione diretta e' effettuato con atto di liquidazione del responsabile del servizio, sulla base della documentazione prodotta dal direttore dei lavori. In particolare, la liquidazione delle forniture di materiali, mezzi d'opera, noli, ecc. avviene sulla base di fatture presentate dai creditori, unitamente all'ordine di fornitura.
 
Art. 17.
Liquidazione dei lavori effettuati mediante cottimo
I lavori sono liquidati dal responsabile del servizio, in base al conto finale redatto dal direttore dei lavori. Per lavori d'importo superiore a 100.000 euro e' in facolta' dell'amministrazione disporre, dietro richiesta dell'impresa, pagamenti in corso d'opera a fronte di stati d'avanzamento realizzati e certificati dal direttore dei lavori. E' vietata la corresponsione di acconti.
Al conto finale deve essere allegata la documentazione giustificativa della spesa ed una relazione del direttore dei lavori nella quale vengono indicati:
a) le date di inizio e fine dei lavori;
b) le eventuali perizie suppletive;
c) le eventuali proroghe autorizzate;
d) le assicurazioni degli operai;
e) gli eventuali infortuni;
f) gli eventuali pagamenti in corso d'opera;
g) lo stato finale ed il credito dell'impresa;
h) le eventuali riserve dell'impresa;
i) l'attestazione della regolare esecuzione dei lavori.
Il conto finale dei lavori fino a 20.000 euro, I.V.A. esclusa, che non abbiano richiesto modalita' esecutive di particolare complessita' puo' essere redatto a tergo della fattura dal direttore dei lavori, con l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni, e dell'osservanza dei punti di cui alle lettere a), d) e g) del presente articolo.
 
Art. 18.
Collaudo dei lavori
Il certificato di collaudo e' sostituito da quello di regolare esecuzione ai sensi di quanto disposto dall'art. 28, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.
 
Art. 19.
Lavori d'urgenza
Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia e' determinata dalla necessita' di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i lavori necessari per rimuoverlo.
Il verbale e' compilato dal responsabile del procedimento o da tecnico all'uopo incaricato. Il verbale e' trasmesso con una perizia estimativa alla stazione appaltante per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.
 
Art. 20.
Provvedimenti nei casi di somma urgenza
In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento ed il tecnico che si reca prima sul luogo puo' disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo precedente, l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumita'.
L'esecuzione dei lavori di somma urgenza puo' essere affidata in forma diretta ad una o piu' imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico, da questi incaricato.
Il prezzo delle prestazioni ordinate e' definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'art. 136, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.
Il responsabile del procedimento od il tecnico incaricato compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.
Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.
 
Art. 21.
G a r a n z i e
Le imprese affidatarie sono di norma esonerate dalla costituzione della garanzia fideiussoria a fronte degli obblighi da assumere con stipula del contratto per gli appalti di importo inferiore a 10.329,14 euro.
 
Art. 22.
Inadempimenti
Nel caso di inadempienza per fatti imputabili al soggetto o all'impresa cui e' stata affidata l'esecuzione dei lavori, o le forniture dei beni e dei servizi di cui al presente provvedimento, si applicano le penali stabilite nell'atto o lettera d'ordinazione. Inoltre l'amministrazione dopo formale ingiunzione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza esito, puo' disporre l'esecuzione di tutto o parte del lavoro, o la fornitura del bene e del servizio, a spese del soggetto o dell'impresa, salvo l'esercizio, da parte dell'amministrazione, dell'azione per il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza.
Nel caso d'inadempimento grave, l'amministrazione puo' altresi', previa denuncia scritta, procedere alla risoluzione del contratto, salvo, sempre, il risarcimento dei danni subiti.
 
Art. 23.
Entrata in vigore
Il presente provvedimento entra in vigore dal quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente provvedimento sara' inviato all'Ufficio centrale di bilancio.
Roma, 10 gennaio 2002
Il capo Dipartimento: Del Bufalo
 
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