Gazzetta n. 18 del 22 gennaio 2002 (vai al sommario)
AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 21 dicembre 2001
Approvazione del modello 770/2002 Semplificato, relativo all'anno 2001, con le istruzioni per la compilazione, concernente le comunicazioni da parte dei sostituti d'imposta dei dati delle certificazioni rilasciate, dell'assistenza fiscale prestata, dei versamenti e compensazioni effettuati; approvazione del modello 770/2002 Ordinario, relativo all'anno 2001, con le istruzioni per la compilazione, concernente la dichiarazione di altri sostituti d'imposta nonche' degli intermediari ed altri soggetti tenuti alla comunicazione dei dati ai sensi di specifiche disposizioni normative.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento:

Dispone:

1.Approvazione dei modelli 770/2002 Semplificato e 770/2002 Ordinario.
1.1 E' approvato il modello 770/2002 Semplificato,con le istruzioni per la compilazione, concernente le comunicazioni dei sostituti d'imposta che hanno corrisposto nell'anno 2001 somme o valori soggetti alla ritenuta alla fonte e/o a contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'INPS, all'INPDAP,all'INPDAI e/o premi assicurativi dovuti all'INAIL nonche' i dati relativi all'assistenza fiscale prestata. Il modello e' composto dal frontespizio,dalle comunicazioni dei dati relativi alle certificazioni dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati,di lavoro autonomo e provvigioni nonche' dai prospetti ST ed SX.
1.2.E' approvato il modello 770/2002 Ordinario,con le istruzioni per la compilazione,da utilizzare ai fini della dichiarazione per l'anno 2001 delle imposte sostitutive e delle ritenute operate da parte dei sostituti d'imposta diversi da quelli di cui al punto 1,nonche' delle comunicazioni di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative da parte degli intermediari e degli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti. Il modello e' composto dal frontespizio e dai quadri SF,SG,SH,SI,SK,SL,SM,SO,SP,SQ,SR,ST e SX.

2.Caratteristiche grafiche e modalita' di indicazione degli importi.
2.1.I modelli di cui al punto 1 sono predisposti in due versioni grafiche,in euro e in lire, ciascuna corrispondente alla valuta scelta per la compilazione della dichiarazione.Le istruzioni per la compilazione sono uniche per i modelli sia in euro che in lire.
2.2.Nel frontespizio ed in tutti i quadri delle versioni in euro e in lire dei modelli sono previste le scritte,rispettivamente,"EURO "e "LIRE ".Nel frontespizio della versione in euro dei modelli e' inserito,altresi',il logo grafico di tale valuta.
2.3.Nella versione in euro dei modelli tutti gli importi da indicare nella parte "Dati fiscali " devono essere espressi in unita' di euro mediante troncamento delle cifre decimali;quelli da indicare ai fini contributivi degli enti previdenziali devono essere espressi in unita' di euro mediante arrotondamento per eccesso se la frazione decimale e' pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero per difetto se inferiori a detto limite.Nella versione in lire dei modelli tutti gli importi da indicare nella parte "Dati fiscali" devono essere espressi in migliaia di lire mediante troncamento delle ultime tre cifre;quelli da indicare ai fini contributivi degli enti previdenziali devono essere espressi in migliaia di lire mediante arrotondamento alle mille lire superiori se le ultime tre cifre sono superiori a 500 lire ovvero per difetto in caso contrario.Nelle versioni in euro e in lire non sono comunque indicati i caratteri ",00" e "000".
2.4.Nei modelli meccanografici ed in tutti i casi di compilazione della dichiarazione con programmi informatici gli elementi di cui al punto 2.2 sono stampati direttamente con sistemi elettronici,garantendo la chiarezza e la permanenza degli stessi nel tempo,ad eccezione del logo grafico rappresentante la valuta euro che puo' essere omesso.

3.Reperibilita' dei modelli e autorizzazione alla stampa.
3.1.I modelli di cui al punto 1 sono resi disponibili gratuitamente in formato elettronico e possono essere utilizzati prelevandoli dai siti internet www.finanze.it e www.agenziaentrate.it,nel rispetto in fase di stampa delle caratteristiche tecniche contenute nell'allegato 1 al presente provvedimento.
3.2.E' altresi' autorizzato l'utilizzo dei predetti modelli prelevati da altri siti internet a condizione che gli stessi rispettino le caratteristiche tecniche previste dall'allegato 1 e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonche' gli estremi del presente provvedimento.
3.3.E' autorizzata la stampa dei modelli di cui al punto 1,nel rispetto delle caratteristiche tecniche di cui all'allegato 1.A tal fine i predetti modelli sono resi disponibili nei siti internet di cui al punto 3.1 in uno specifico formato elettronico,riservato ai soggetti che dispongono di sistemi tipografici,idoneo a consentirne la riproduzione.
3.4.E' consentita la stampa monocromatica dei modelli di cui al punto 1 realizzata con il colore nero mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilita' dei modelli nel tempo.

4.Modalita' per la presentazione telematica delle dichiarazioni.
4.1.I soggetti tenuti alla dichiarazione dei sostituti d'imposta e gli intermediari abilitati devono trasmettere in via telematica i dati delle dichiarazioni redatte su modelli conformi a quelli di cui al punto 1 secondo le specifiche tecniche che saranno stabilite con successivo provvedimento.
4.2.E' fatto comunque obbligo ai soggetti abilitati alla trasmissione telematica di cui all'articolo 3,commi 2-bis e 3,del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,n.322 e successive modificazioni,di rilasciare al sostituto la dichiarazione redatta su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con il presente provvedimento.
4.3.La dichiarazione modello 770/2002 Semplificato non puo' essere compresa nella dichiarazione unificata ed i relativi prospetti ST e SX possono essere trasmessi disgiuntamente entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione modello 770/2002 Ordinario.

Motivazione.
Il presente provvedimento e' emanato in base all'articolo 1,comma 1,del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,n.322 e successive modificazioni,il quale prevede,tra l'altro,che la dichiarazione dei sostituti d'imposta,di cui all'articolo 4 dello stesso decreto,e' redatta su modelli conformi a quelli approvati entro il 15 gennaio dell'anno in cui devono essere utilizzati, tenendo conto,in particolare,delle modifiche introdotte al predetto decreto n.322 del 1998 ad opera del regolamento sulle semplificazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001,n.435.
Il comma 1 dell'articolo 4 citato,stabilisce l'obbligo di presentazione della predetta dichiarazione da parte di coloro che sono tenuti ad operare ritenute alla fonte,ai sensi delle disposizioni del Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,n.600,sui compensi corrisposti sotto qualsiasi forma,nonche' degli intermediari e degli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti tenuti alla comunicazione di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative.
In particolare,il successivo comma 3-bis del medesimo articolo 4,introdotto dal citato D.P.R.n.435 del 2001,dispone che coloro che effettuano ritenute sui redditi a norma degli articoli 23,24,25,25-bis e 29 del predetto decreto n.600 del 1973,tenuti al rilascio della certificazione di cui all'art.7-bis dello stesso decreto,devono trasmettere in via telematica i relativi dati fiscali e contributivi entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di erogazione dei compensi.
I medesimi soggetti sono tenuti,altresi',a trasmettere entro lo stesso termine i dati relativi alle operazioni di conguaglio a seguito dell'assistenza fiscale prestata nell'anno precedente.
Inoltre,i sostituti d'imposta,che hanno operato ritenute a norma di disposizioni diverse da quelle sopra menzionate,gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti tenuti alla comunicazione di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative, quali,tra le altre,i decreti legislativi 1 aprile 1996,n.239 e 21 novembre 1997,n.461,nonche' l'articolo 81 del TUIR,e successive modificazioni,devono presentare in via telematica la dichiarazione dei sostituti d'imposta relativa all'anno solare precedente,entro il 31 ottobre di ciascun anno.
Il presente provvedimento si rende,pertanto,necessario al fine di modificare la struttura e il contenuto della dichiarazione dei sostituti d'imposta,allo scopo di adeguarla alla normativa vigente e di semplificarne la compilazione,nonche' dettare disposizioni per l'indicazione degli importi nelle dichiarazioni,per le caratteristiche grafiche,la reperibilita' e l'autorizzazione alla stampa dei modelli.
In particolare,i modelli di dichiarazione 770/2002 Semplificato e 770/2002 Ordinario possono essere compilati indifferentemente in euro o in lire.A tal fine,i modelli sono predisposti in due versioni grafiche,ciascuna corrispondente alla valuta,euro o lire,utilizzata per la compilazione: il modello in euro e' di colore azzurro e quello in lire e' di colore verde.Le istruzioni,comuni per i modelli sia in euro che in lire,sono predisposte in colore azzurro.
Nei modelli 770/2002,in euro o in lire,tutti gli importi relativi ai "Dati fiscali" devono essere troncati all'unita' di euro o alle migliaia di lire.
Nei medesimi modelli tutti gli importi relativi ai dati contributivi degli enti previdenziali devono invece essere espressi,in quelli in euro con arrotondamento all'unita' di euro (secondo le regole matematiche stabilite in materia dalla disciplina comunitaria e dal D.Lgs.n.213/1998)ed in quelli in lire con arrotondamento alle migliaia di lire.
Per quanto concerne la reperibilita',i suddetti modelli sono resi disponibili gratuitamente in formato elettronico nei siti internet www.finanze.it e www.agenziaentrate.it.
Gli stessi modelli possono,inoltre,essere prelevati anche da altri siti internet,purche' siano rispettate le condizioni previste nel punto 2 del presente provvedimento.
Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.
Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
Decreto legislativo 30 luglio 1999,n.300,recante la riforma dell'organizzazione del Governo,a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997,n.59,(art.57;art.62;art.66;art.67, comma 1;art.68,comma 1;art.71,comma 3,lettera a);art.73,comma 4);
Statuto dell'Agenzia delle entrate,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.42 del 20 febbraio 2001 (art.5,comma 1;art.6,comma 1);
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.36 del 13 febbraio 2001 (art.2,comma 1);
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000,concernente disposizioni recanti le modalita' di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999,n.300.
Disciplina normativa di riferimento.
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,n.600,e successive modificazioni,concernente disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Legge 31 dicembre 1996,n.675,e successive modificazioni,in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
Regolamento (CE)n.1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997,relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro;
Decreto legislativo 9 luglio 1997,n.241,e successive modificazioni,concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto,nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;
Decreto legislativo 2 settembre 1997,n.314,recante norme in materia di armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro;
Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997,n.445,e successive modificazioni,recante,tra l'altro,norme sullo scomputo dei versamenti delle ritenute alla fonte e sulla semplificazione degli adempimenti dei sostituti d'imposta;
Decreto legislativo 21 novembre 1997,n.461,recante riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi,che stabilisce,tra l'altro,l'obbligo per gli intermediari ed altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti di effettuare le comunicazioni previste dallo stesso decreto con la dichiarazione dei sostituti d'imposta;
Decreto legislativo 15 dicembre 1997,n.446,e successive modificazioni,recante,tra l'altro, la revisione degli scaglioni delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e l'istituzione di una addizionale regionale a tale imposta;
Regolamento (CE)n.974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998,relativo all'introduzione dell'euro;
Decreto legislativo 24 giugno 1998,n.213,concernente disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale,a norma dell'art.1,comma 1,della legge 17 dicembre 1997, n.443;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,n.322,e successive modificazioni, con il quale e' stato emanato il regolamento recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto;
Decreto dirigenziale 31 luglio 1998,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.187 del 12 agosto 1998,concernente le modalita' tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione,nonche' di esecuzione telematica dei pagamenti,come modificato dal decreto 24 dicembre 1999,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999,nonche' dal decreto 29 marzo 2000,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000;
Decreto legislativo 28 settembre 1998,n.360,e successive modificazioni,concernente l'istituzione di una addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
Decreto 31 maggio 1999,n.164,e successive modificazioni,recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti,dai sostituti d'imposta e dai professionisti;
Decreto dirigenziale 25 agosto 1999,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.207 del 3 settembre 1999,concernente l'estensione all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP)e all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI) della certificazione unica (CUD)e della dichiarazione unica dei sostituti d'imposta anche ai fini dei contributi dovuti ad altri enti e casse;
Decreto legislativo 23 dicembre 1999,n.505,recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 2 settembre 1997,n.314,21 novembre 1997,n.461 e 18 dicembre 1997,n. 466 e n.467,in materia di redditi di capitale,di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di redditi di lavoro dipendente;
Decreto legislativo 30 dicembre 1999,n.506,recante,tra l'altro,disposizioni modificative delle modalita' di prelievo dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;
Decreto legislativo 18 febbraio 2000,n.47,concernente la riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare,a norma dell'articolo 3 della legge 13 maggio 1999,n.133;
Legge 27 luglio 2000,n.212,recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;
Legge 21 novembre 2000,n.342,concernente misure in materia fiscale;
Legge 23 dicembre 2000,n.388,concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello Stato;
Decreto legislativo 12 aprile 2001,n.168,recante disposizioni correttive del decreto legislativo 18 febbraio 2000,n.47,in materia di riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare;
Decreto-legge 25 settembre 2001,n.350,convertito,con modificazioni,dalla legge 23 novembre 2001,n.409,recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro;
Legge 18 ottobre 2001,n.383,e successive modificazioni,recante primi interventi per il rilancio dell'economia;
Provvedimento 30 novembre 2001,pubblicato nel supplemento ordinario n.263 alla Gazzetta Ufficiale n.288 del 12 dicembre 2001,di approvazione dello schema di certificazione unica CUD 2002,con le relative istruzioni,nonche' di definizione delle modalita' di certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria;
Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001,n.435,concernente il regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,n.322, nonche' disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione di adempimenti tributari.

Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2001
Il direttore dell'agenzia: ROMANO
 
ALLEGATO 1

CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEI MODELLI

Struttura e formato dei modelli
I modelli devono essere predisposti su fogli singoli,fronte/retro,di formato A4:

larghe a: cm. 21,0;
alte a: cm. 29,7.

E' consentita la riproduzione dei modelli su fogli singoli,di formato A4,mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e l'intelligibilita' dei modelli nel tempo.
E' anche consentita la predisposizione dei modelli su moduli meccanografici a striscia continua a pagina singola,di formato A4,esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento.
I modelli devono avere conformita' di struttura e sequenza con quelli approvati con il presente provvedimento,anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.

Caratteristiche della carta dei modelli
La carta deve essere di colore bianco con opacita' compresa tra l'86 e l'88 per cento e deve avere un peso compreso tra gli 80 e i 90 gr./mq.

Caratteristiche grafiche dei modelli
I modelli devono contenere nel frontespizio,quelli in euro,la scritta "Euro" con il logo grafico di tale valuta e,quelli in lire,la scritta "Lire".
I contenuti grafici dei modelli devono risultare conformi ai fac-simili annessi al presente provvedimento e devono essere ricompresi all'interno di un'area grafica che ha le seguenti dimensioni:

alte a: 65 sesti di pollice
larghe a: 75 decimi di pollice.

Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai bordi fisici del foglio (superiore,inferiore, laterale sinistro e destro).

Colori
Per la stampa tipografica dei modelli deve essere utilizzato il colore nero e per i fondini il colore verde (pantone 347 U)nei modelli in lire ed il colore azzurro (pantone 311 U) nei modelli in euro.
Per la stampa delle istruzioni deve essere utilizzato il colore nero e per i fondini il colore a azzurro (pantone 311 U).
E' altresi' consentita, per la riproduzione dei modelli mediante l'utilizo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti,la stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero.
Sul bordo laterale sinistro della prima pagina del modello base e dei quadri devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa o che cura la predisposizione delle immagini grafiche e gli estremi del presente provvedimento.

----> Vedere Allegato da Pag. 15 a Pag. 105 del S.O. <----

----> Vedere Allegato da Pag. 106 a Pag. 187 del S.O. <----
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone