Gazzetta n. 17 del 21 gennaio 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 31 dicembre 2001 |
Modificazioni al decreto ministeriale in data 4 maggio 1995, recante procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo o del nulla osta allo sbarco delle merci pericolose. |
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IL COMANDANTE GENERALE del Corpo delle capitanerie di porto
Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme sul riordino della legislazione in materia portuale, cosi' come modificato con legge 23 dicembre 1996, n. 647, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto; Visto il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione in data 7 novembre 1995, con il quale il Comandante generale delle capitanerie di porto e' delegato ad attuare i programmi definiti dal Ministero adottandone i relativi progetti; Vista la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare dal 1974, ratificata con legge 23 maggio 1980, n. 313, e successivi emendamenti, entrati in vigore con procedura automatica ai sensi dell'art. VIII della Convenzione stessa; Tenuto conto che le norme di cui al cap. VII della Convenzione di cui sopra, come emendata, fanno rinvio per gli aspetti tecnici, alle istruzioni contenute nel Codice internazionale per il trasporto marittimo delle merci pericolose (IMDG Code) adottato dalla Organizzazione internazionale marittima (IMO) con risoluzione A.81 (IV) del 27 settembre 1965; Visto il decreto 31 ottobre 1991 del Ministero della marina mercantile, ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, recante norme sul trasporto marittimo di merci pericolose in colli; Visto il decreto 4 maggio 1995 (e successive integrazioni e modificazioni) del Ministero dei trasporti e della navigazione, ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a firma del dirigente allora responsabile, recante procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo o del nulla osta allo sbarco delle merci pericolose; Visti i decreti 23 maggio 1985 e 14 maggio 1990, recanti rispettivamente le norme sugli imballaggi e sui contenitori destinati al trasporto marittimo di merci pericolose in colli: generalita', tipi e requisiti, prescrizioni relative alle prove; Considerato che l'edizione 2000 del codice IMDG comprendente l'emendamento 30/2000 apporta alcune modificazioni alla documentazione richiesta per il trasporto marittimo di merci pericolose ed entra definitivamente in vigore dal 1 gennaio 2002; Considerata la necessita' di adeguamento a tale nuova normativa delle procedure stabilite dal citato decreto 4 maggio 1995 ai nuovi contenuti del codice IMDG - 30o emendamento; Decreta: Art. 1. Il punto 5 dell'allegato al decreto ministeriale 4 maggio 1995, in premessa citato e' abrogato e sostituito come segue: 5.1. Il documento di trasporto denominato "Dichiarazione multimodale per il trasporto di merci pericolose" - "Multimodal dangerous good form" (Annesso 3). Tale documento puo' essere sostituito da altro equivalente, contenente, comunque, le seguenti informazioni: 1. nome di spedizione appropriato (Proper shipping name); 2. classe, o quando assegnata, la divisione IMO delle merci; 3. numero ONU (UN number) preceduto dalle lettere "UN"; 4. gruppo di imballaggio (Packing group) se assegnato; 5. numero e tipo dei colli, nonche' quantita' totale delle merci pericolose come da descrizione (in volume o massa e, nel caso di merci della classe 1, in massa netta di esplosivo del contenuto); 6. Rischi secondari non evidenziati nel nome di spedizione appropriato; 7. le indicazioni relative al riempimento dell'unita' di trasporto del carico da parte del responsabile del riempimento, secondo quanto prescritto dal punto 5.4.2 del codice IMDG. Inoltre, nelle ipotesi sottoelencate il documento deve contenere le seguenti, ulteriori indicazioni: per gli esplosivi: il gruppo di compatibilita'; per le sostanze inquinanti: "Inquinante marino" - "Marine pollutant"; per gli aerosol (UN 1950): la capacita', qualora superiore a 1000 millilitri; per i rifiuti (diversi dai radioattivi): "Rifiuto" - "Waste" anteposto al nome di spedizione ove non incluso nello stesso, quando destinati allo smaltimento o al trattamento; per i gas che presentano rischi secondari: "Infiammabile" - "Flammable", "Agente ossidante" - "Oxidizing agent", "Corrosivo" - "Corrosive" come appropriato; per le sostanze infiammabili con punto di infiammabilita' (Flashpoint) uguale o inferiore a 61oC (con esclusione dei perossidi organici): il punto minimo di infiammabilita' in vaso chiuso espresso in gradi centigradi; per le sostanze trasportate a temperatura elevata: "Caldo" - "Hot" se dal nome di spedizione appropriato di una sostanza trasportata o destinata ad essere trasportata allo stato liquido a temperatura uguale o superiore a 100oC o, allo stato solido, a temperatura uguale o superiore a 240oC, non risulta evidenziata la condizione di temperatura elevata, ad esempio, con il termine "Fuso" - "Molten" o "Temperatura elevata" - "Elevated temperature", come parte del nome di spedizione appropriato; per gli imballaggi di salvataggio: "Imballaggio di salvataggio" - "Salvage package" dopo la descrizione della merce; per le cisterne e gli imballaggi vuoti con residui di merci pericolose: "Vuoto non pulito" - "Empty uncleaned" o "Residuo ultimo contenuto" - "Residue last contained" per gli imballaggi, i contenitori intermedi le cisterne portatili, le cisterne stradali e le cisterne ferroviarie contenenti residui di merci pericolose, diversi da quelle della classe 7; per le sostanze autoreattive della classe 4.1 e i perossidi organici che devono essere trasportati a temperature controllata: "temperatura di controllo" - "control temperature" e "temperatura di emergenza" - "emergency temperature"; per le sostanze infettanti: indirizzo completo del destinatario (con nome e numero di telefono di un responsabile), il numero del volo o del treno, la data e l'ora di partenza, il nome/i dell'/degli aeroporto/i della/delle stazione/i ferroviaria/e di trasferimento. se le sostanze infettanti sono anche deperibili si devono specificare le condizioni di trasporto, come ad esempio: "Conservare a temperatura tra + 2oC e + 4oC" - "Keep cool between + 2oC and + 4oC", oppure "Tenere congelato" - Keep frozen" o "Non congelare" - "Do not freeze". per le merci pericolose in quantita' limitata: "quantita' limitata" "limited quantity". Tale indicazione non e' richiesta se sostituita dalla dicitura completa "Merci pericolose in quantita' limitata/e della/e classe/i ..." "Dangerous goods in limited quantities of class/ classes..."; per i radioattivi: quanto prescritto al punto 5.4.1.1.7 del codice I.M.D.G. 5.2.1. Sul documento di trasporto o sul documento equivalente deve figurare anche una dichiarazione di responsabilita' dello speditore, del seguente tenore: "Dichiaro che le merci della presente spedizione sono descritte in modo completo ed esatto con l'appropriata denominazione IMO e che sono classificate, imballate, marcate ed etichettate conformemente ai regolamenti internazionali e nazionali applicabili.". "I hereby declare that the contents of this consignment are fully and accurately described above by the proper shipping name, and are classified, packaged, marked, labelled and placarded and are in all respects in proper conditions for transport according to applicable international and national governmental regulations.". Per le spedizioni internazionali il documento di trasporto deve essere redatto anche in lingua inglese. 5.2.2. Quando nello stesso documento sono elencate merci pericolose e merci non pericolose, le merci pericolose devono essere elencate per prime o, comunque, maggiormente evidenziate. La sequenza delle voci per la compilazione del documento di trasporto e' opzionale eccetto che per il nome di spedizione appropriato, la classe, il numero UN e, dove assegnato, il gruppo di imballaggio che devono rispettare la seguente sequenza senza alcun altro inserimento di altra/e informazione/i. Alcool Allilico 6.1, UN 1098, GI I. Allyl Alcohol 6.1, UN 1098, PG I. Acido formico, classe 8, UN 1779, GI II. Formic acid, class 8, UN 1779, PG II. Acroleina, stabilizzata, classe 6.1, UN 1092, GI I, inquinante marino. Acrolein, stabilized, classe 6.1, UN 1092, PG I, marine pollutant. Liquido infiammabile, N.A.S. (Etanolo e dodecilfenolo), classe 3.2., UN 1993, GI II (-18oC c.c.). Flammable liquid, N.O.S. (Ethanol and dodecilphenol), classe 3.2., UN 1993, PG II (-18oC c.c.). Pesticida organoclorurato, solido, tossico (Aldrin 19%), classe 6.1, UN 2761, GI III, inquinante marino. Organochlorine pesticide, solid, toxic (Aldrin 19%), class 6.1, UN 2761, PG III, marine pollutant. Sostanza pericolosa per l'ambiente, liquida, N.A.S. (naftenato di calcio), classe 9, UN 3077, GI III, inquinante marino. Enviromentally hazardous substance, liquid, N.O.S. (calcium naphthenate), class 9, UN 3077, PG III, marine pollutant. 5.3. Copia della "Carta di circolazione" attestante l'idoneita' del veicolo al trasporto di esplosivi (classe 1) e radioattivi (classe 7), in materia di circolazione stradale. 5.4. Copia della scheda di sicurezza (Safety data sheet) o, in alternativa, informazioni estrapolate dalle "Procedure di emergenza per navi che trasportano merci pericolose" (EmS) e dalla "Guida per il primo soccorso medico" (MFAG) oppure dalla "Lista speciale" o "Manifesto" (v. regola 5.5 del capitolo VII della convenzione Solas 1974, come emendata, e regola 4(3) dell'annesso VI della Convenzione MARPOL 73/78) oppure da una dichiarazione delle merci pericolose in cui ci siano appropriate informazioni sulle procedure di intervento in caso di emergenza. L'agente marittimo raccomandatario dovra' provvedere a consegnare la documentazione sopracitata al comandante della nave, unitamente alle schede EmS. 5.5. "Lista speciale" o "manifesto" (regola 5.5 - capitolo VII convenzione Solas 1974 come emendata, Regola 4(3) dell'annesso III della MARPOL 73/78) specificante le merci pericolose e gli inquinanti marini e il loro posizionamento. In sostituzione puo' essere utilizzato un dettagliato piano di stivaggio, che identifichi per classe ed evidenzi dove tutte le merci pericolose e gli inquinanti marini sono stivati. Tale "Lista" o "manifesto" delle merci pericolose o degli inquinanti marini deve contenere almeno, oltre a quanto gia' previsto dal documento di trasporto, informazioni sullo stivaggio e sulla quantita' totale delle merci pericolose e degli inquinanti marini. 5.6. Per gli esplosivi: 5.6.1. Copia dell'autorizzazione al trasporto/nulla osta rilasciata dall'Autorita' competente, secondo quanto stabilito dalle norme in vigore; la predetta documentazione non e' necessaria per il trasporto di esplosivi effettuato con navi mercantili, non militarizzate, per conto delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato; 5.6.2. Documentazione prevista dall'art. 7 del decreto ministeriale 10 gennaio 1985 che ha approvato le "Norme per il trasporto marittimo di esplosivi in colli caricati in contenitori" o dagli articoli 7 e 19 del decreto ministeriale 10 gennaio 1985 relativo alle "Norme per il trasporto marittimo di esplosivi in colli caricati su veicoli stradali aventi mezzi di propulsione propria o rimorchiabili". La documentazione prevista dal citato art. 9 non e' necessaria per i veicoli stradali appartenenti alle Forze armate dello Stato o ai Corpi armati dello Stato; 5.6.3. Copia del benestare all'imbarco rilasciato dall'Autorita' consolare italiana, solo per lo sbarco degli esplosivi imbarcati in porti esteri; 5.6.4. Dati relativi ai mezzi di trasporto utilizzati per l'afflusso/deflusso degli esplosivi da imbarcare/sbarcare. 5.7. Per i rifiuti pericolosi: 5.7.1. Copia del formulario di identificazione ai fini del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 278 del 28 novembre 1997; 5.7.2. Copia del modulo di accompagnamento di cui al regolamento CEE n. 259/93 del Consiglio del 1 febbraio 1993, alla decisione della Commissione 94/774/CE ed al decreto ministeriale 3 settembre 1998, n. 370, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998 (solo per spedizioni transfrontaliere da e verso Paesi comunitari e Paesi terzi); 5.7.3. Dichiarazione, in duplice esemplare, una in lingua italiana ed una in lingua inglese, oppure in sostituzione di quest'ultima, nella lingua del Paese di destinazione, sottoscritta, oltre che dal richiedente l'imbarco, anche da un chimico, iscritto all'albo professionale, incaricato dallo stesso richiedente, che deve attestare di avere effettuato analisi e controllo dei rifiuti e certificare le caratteristiche chimico fisiche e di pericolosita', e la conseguente appartenenza dei rifiuti medesimi con riferimento al codice IMDG o agli allegati G, H, I al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 278 del 28 novembre 1997; 5.7.4. Limitatamente al trasporto su carri ferroviari, la documentazione indicata ai precedenti punti deve essere integrata con quella prevista dall'art. 3, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 giugno 1991, n. 308, che adotta il "Regolamento concernente la disciplina per il trasporto ferroviario dei rifiuti speciali, tossici e nocivi, classificati dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 343 del 15 dicembre 1982. 5.8. Per i veicoli cisterna: 5.8.1. Copia della "Dichiarazione di omologazione", della "Distinta di collaudo" e del "Piano di rizzaggio" rilasciati dall'Autorita' competente o da un ente dalla stessa riconosciuto del Paese di immatricolazione del veicolo, solo per l'imbarco. 5.8.2. Copia del "Certificato di conformita' per i veicoli che trasportano merci pericolose" rilasciato ai sensi dell'A.D.R. "Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada" ratificato con legge 12 agosto 1962, n. 1839, emesso dall'Autorita' competente di un Paese che sia parte contraente dell'A.D.R., solo per lo sbarco di veicoli cisterna o trasportanti contenitori cisterna provenienti da Paesi extra - A.D.R. 5.9. Per i contenitori cisterna: 5.9.1. Copia della "Certificato di collaudo" con l'indicazione delle merci pericolose trasportabili o delle classi di pericolosita', emesso dall'Autorita' competente di un Paese contraente la Solas '74, come emendata, o da un Ente autorizzato da e sotto la responsabilita' di detta Autorita'. 5.10. Per alcune merci pericolose sono richieste dichiarazioni aggiuntive, come indicato nella colonna 17 della "Dangerous good list" del codice IMDG o l'ulteriore certificazione prescritta dal punto 5.4.2 del codice IMDG. 5.11. La documentazione indicata nel presente punto 5 puo' essere presentata in fotocopia - anche non autenticata - oppure inviata via fax-simile o posta elettronica. 5.12. I documenti indicati nel presente punto 5 devono riportare corrispondenza di ogni firma, in caratteri stampatello, il nome ed il cognome di chi apporre la firma, nonche' il suo status all'interno dell'organizzazione o societa' di appartenenza. |
| Art. 2. Sono abrogati il punto 6 dell'allegato al decreto ministeriale del 4 maggio del 1995, l'art. 5 del decreto ministeriale 23 maggio 1985 e il punto 1.6 dell'allegato al decreto ministeriale 14 maggio 1990. Il presente decreto dirigenziale sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 dicembre 2001 Il comandante generale: Sicurezza |
| ----> Vedere Annesso a pag. 24 della G.U. <---- |
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