Gazzetta n. 15 del 18 gennaio 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO |
DECRETO 6 dicembre 2001, n. 469 |
Regolamento recante disposizioni in materia di mantenimento in cattivita' di esemplari di delfini appartenenti alla specie Tursiops Truncatus, in applicazione dell'articolo 17, comma 6 della legge 23 marzo 2001, n. 93. |
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IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93, recante "Disposizioni in campo ambientale" e, in particolare, l'articolo 17, comma 6, ai sensi del quale "con decreto del Ministro dell'ambiente, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni in materia di mantenimento in cattivita' di esemplari di delfini appartenenti alla specie Tursiops Truncatus"; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la Convenzione sul commercio internazionale di specie di fauna e flora selvatiche in pericolo di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, denominata Convenzione CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wildfauna and Flora), ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874; Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 150, concernente la disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento CEE 3626/82, e successive modificazioni, nonche' norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumita' pubblica; Visto il regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, e il regolamento (CE) 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) 338/97; Considerato che, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio cura l'adempimento della Convenzione di Washington, avvalendosi delle esistenti strutture del Corpo forestale dello Stato; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 novembre 2001; Vista la comunicazione inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 28 novembre 2001;
A d o t t a il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Fermo restando quanto prescritto dal regolamento (CE) 338/97, dal regolamento (CE) 939/97, dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, e dalla legge 19 dicembre 1975, n. 874, che ratifica la Convenzione di Washington del 3 marzo 1973 sul commercio internazionale di specie di fauna e flora selvatiche in pericolo di estinzione, ai fini del mantenimento in cattivita' degli esemplari appartenenti alla specie Tursiops Truncatus devono essere rispettate le prescrizioni contenute nell'allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (G.U.C.E.).
Note alle premesse: - L'art. 17, comma 6, della legge 23 marzo 2001, n. 93, recante "Disposizioni in campo ambientale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2001, e' il seguente: "6. Con decreto del Ministro dell'ambiente, da emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni in materia di mantenimento in cattivita' di esemplari di delfini appartenenti alla specie tursiops truncatus.". - L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988 supplemento ordinario, e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di Autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.". - La legge 19 dicembre 1975, n. 874, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 24 febbraio 1976. - La legge 7 febbraio 1992, n. 150, recante "Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82 e successive modificazioni, nonche' norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumita' pubblica", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 1992. - Il regolamento (CEE) 3626/82 del Consiglio relativo all'applicazione nella Comunita' della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (G.U.C.E.) n. L 299 del 22 ottobre 1987. - Il regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (G.U.C.E.) n. L 61 del 3 marzo 1997. - Il regolamento (CE) 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche, mediante il controllo del loro commercio, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (G.U.C.E.) n. L 140 del 30 maggio 1997. - L'art. 8 della citata legge 7 febbraio 1992, n. 150, e' il seguente: "Art. 8. - 1. Conformemente a quanto previsto dall'art. 1, commi 4 e 5, e dall'art. 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, il Ministero dell'ambiente cura l'adempimento della citata Convenzione di Washington del 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, potendosi avvalere delle esistenti strutture del Corpo forestale dello Stato. 2. Con propri decreti, emanati di concerto con il Ministro delle finanze, il Ministro del commercio con l'estero ed il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, il Ministro dell'ambiente stabilisce le modalita' relative ai controlli in ambito doganale per l'esecuzione della presente legge e le procedure per l'adempimento della citata convenzione di Washington del 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874.".
Note all'art. 1: - Il regolamento (CE) 338/97 e' riportato nelle note alle premesse. - Il regolamento (CE) 939/97 e' riportato nelle note alle premesse. - La legge 7 febbraio 1992, n. 150, e' riportata nelle note alle premesse. - La legge 19 dicembre 1975, n. 874, e' riportata nelle note alle premesse.
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| Art. 2.
1. L'Autorita' di gestione CITES presso la Direzione per la conservazione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita l'Autorita' scientifica CITES, accerta, tramite il Corpo forestale dello Stato, sulla base dei controlli previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, e successive modifiche, che le installazioni per il mantenimento in cattivita' siano conformi a quanto previsto dall'articolo 1. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 6 dicembre 2001 Il Ministro: Matteoli Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 2002 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 1
Note all'art. 2: - La legge 7 febbraio 1992, n. 150, e' riportata nelle note alle premesse.
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| Allegato
CRITERI PER IL MANTENIMENTO IN CATTIVITA' DI ESEMPLARI DI DELFINI APPARTENENTI ALLA SPECIE TURSIOPS TRUNCATUS
A. Condizioni per il mantenimento in cattivita' di esemplari di delfini appartenenti alla specie Tursiops Truncatus Il mantenimento di esemplari appartenenti alla specie Tursiops Truncatus e' permesso solo nel caso in cui siano garantiti i programmi di educazione, ricerca e riproduzione di cui ai successivi paragrafi 1, 2 e 3. 1. Educazione: a) avere personale con valida e documentata esperienza sulla biologia, eco-etologia, conservazione e mantenimento in cattivita' dei cetacei; b) avere un esteso programma educativo per visitatori e gruppi scolastici di tutte le fasce di eta', basato sulla comprensione della biologia, dell'eco-etologia e della conservazione dei cetacei in natura e teso a stimolare un interesse successivo sui cetacei. In particolare, i programmi devono essere adeguati allo specifico livello dei gruppi scolastici. I programmi devono contenere almeno alcuni dei seguenti elementi: supporti audio/video, esposizioni interattive, esposizioni figurative, visite guidate, programmi didattici da svolgere all'esterno della struttura e quanto altro necessario; c) avere almeno un incaricato per l'educazione a tempo pieno (con una laurea in discipline biologico-naturalistiche) con esperienza sulla biologia dei cetacei che si incarichi di mantenere e sviluppare il ruolo educativo del delfinario; d) avere un opuscolo, scientificamente accurato, a disposizione del pubblico in visita, relativo alla biologia e all'eco-etologia dei cetacei, e al loro stato di conservazione in mare; e) qualora siano tenute dimostrazioni, le stesse devono essere basate prevalentemente sul comportamento naturale dell'animale. I commenti devono riguardare la biologia della specie ed educare il pubblico ad osservare il comportamento degli esemplari; f) elaborare tutti gli opuscoli, i testi della dimostrazione ed il materiale educativo con la piena cooperazione dell'incaricato all'educazione; g) avere vasche con oblo' oppure televisioni a circuito chiuso per una visione subacquea; qualora sia possibile, le vocalizzazioni prodotte dai delfini in immersione devono essere rese accessibili ai visitatori. 2. Ricerca: a) avere un esteso programma di ricerca sui cetacei che assicuri un contributo significativo alla generale comprensione dei medesimi ed alla gestione delle popolazioni naturali; b) assicurare il piu' completo utilizzo di ciascun campione biologico e di materiale post-mortem grazie a collaborazioni tra i veterinari incaricati e gli istituti scientifici riconosciuti. 3. Riproduzione: a) partecipare ad un libro genealogico (stud-book) internazionale e ad un programma di riproduzione; b) raccogliere, come routine, dati relativi al comportamento di tutti gli animali prima, durante e dopo la riproduzione (l'analisi di tali dati, insieme alle informazioni relative al mantenimento, deve essere resa disponibile a richiesta della Autorita' scientifica CITES); c) contribuire alla conoscenza della fisiologia, della riproduzione, della anatomia ed anche gli studi sulla genetica dei cetacei. Cooperare con altre strutture nello scambio di altre informazioni ed esperienze, onde determinare quanto piu' possibile la standardizzazione di metodi operativi. B. Requisiti minimi necessari per il mantenimento in cattivita' di esemplari di delfini appartenenti alla specie Tursiops Truncatus I. Strutture, spazi, attivita', gruppi sociali. 1. Le vasche devono essere riservate ai tursiopi e non usate per altri scopi. 2. Le vasche devono essere costruite con materiali dotati di finiture durevoli, non tossiche, non porose, impermeabili, in modo tale da facilitare una appropriata pulitura e disinfezione; devono essere inoltre progettate in modo da minimizzare la trasmissione in vasca di suoni provenienti dall'esterno e di suoni da riverbero prodotti all'interno della vasca dagli animali stessi. 3. Allo scopo di fornire sufficiente spazio, sia orizzontale che verticale, tale da permettere agli animali di svolgere attivita' motorie, da proteggerli da dominanze indesiderate o conflitti e da rispondere ad eventuali altre loro necessita', le vasche devono possedere almeno le dimensioni minime riportate nel presente capitolo. 4. La superficie minima della vasca non deve essere inferiore a 400 mq per gruppi fino a 5 esemplari; deve prevedere un settore principale non inferiore a 275 mq connesso ad un settore secondario non inferiore a 125 mq; ulteriori 100 mq saranno richiesti per ciascun esemplare addizionale; il gruppo deve avere accesso in ogni momento almeno all'intera superficie minima indicata, a meno che non sia altrimenti stabilito dal veterinario o dal curatore responsabile. 5. In nessun punto la dimensione minima orizzontale della vasca puo' essere inferiore al diametro di 7 metri del cerchio piu' largo che possa essere iscritto in tale vasca. 6. Nella vasca la profondita' dell'acqua non deve essere mai inferiore a 3,5 metri e deve avere una profondita' minima di 4,5 metri per almeno la meta' della superficie totale della vasca. 7. Il volume minimo di acqua per l'intera vasca, per gruppi fino a cinque esemplari, non deve essere inferiore a 1.600 mc; ulteriori 400 mc sono richiesti per ciascun esemplare addizionale. 8. La vasca deve essere progettata per fornire un ambiente sicuro, privo di ostacoli che possa causare danni agli esemplari ed allestita in modo tale da fornire un ambiente stimolante che aiuti ed incoraggi un normale repertorio comportamentale degli esemplari. 9. Per facilitare le procedure di manipolazione e cura, tutte le strutture devono essere provviste di vasche per il trattamento medico-veterinario degli esemplari. Tali vasche possono essere inferiori alle dimensioni minime previste e devono essere fisicamente isolate da quelle utilizzate per il mantenimento, per prevenire la trasmissione di agenti patogeni; inoltre, le stesse devono disporre di un impianto di filtraggio dell'acqua autonomo. 10. Eventuali progetti di ricerca scientifica che richiedono variazioni temporanee della struttura e delle modalita' di mantenimento degli esemplari devono essere sottoposti all'Autorita' di gestione CITES, che richiede, a tal fine, il parere dell'Autorita' scientifica CITES. 11. Gli esemplari possono essere isolati nei settori secondari della vasca solo brevemente, ad eccezione di una specifica prescrizione medico-veterinaria. 12. Lo spazio libero sovrastante la vasca al coperto dove essere di almeno 7 metri, mentre quello delle vasche destinate al trattamento medico-veterinario puo' essere limitato a 2,5 metri. 13. Gli esemplari compatibili non devono essere tenuti separati, ad eccezione di quelli temporaneamente mantenuti in isolamento dietro parere medico-veterinario (una valutazione di compatibilita' puo' essere fatta sulla base di misurazioni oggettive del comportamento degli esemplari). Gli esemplari che non sono compatibili non devono essere ospitati nella stessa vasca. Nessun esemplare deve essere mantenuto da solo, se non per motivi sanitari. 14. L'Autorita' di gestione CITES, sentita l'Autorita' scientifica CITES, puo' autorizzare eccezionalmente e a determinate condizioni il ricovero temporaneo di esemplari di cetacei di specie diverse, purche' compatibili. II. Sistemazione, comfort e benessere. 15. Le sistemazioni indoor (al chiuso, al coperto) devono avere una adeguata ventilazione di aria fresca che assicuri una elevata qualita' dell'aria. L'aria deve essere caratterizzata da un basso e non dannoso livello di particelle sospese (polveri), una umidita' relativa dal 55 al 65% e da una temperatura ambientale ottimale di 15-24 oC. 16. Devono essere effettuate misurazioni per assicurare che nelle vicinanze della vasca non ci siano esalazioni di cloro oppure altri fumi dovuti ai trattamenti chimici dell'acqua o derivanti da altre fonti che possano essere dannose per la salute degli esemplari. 17. L'illuminazione deve essere adeguata per i controlli di routine dello stato di salute, dell'igiene e per le procedure di pulitura. La luce, qualora sia artificiale, deve essere di uno spettro il piu' vicino possibile a quello della luce solare e, ad ogni modo, deve garantire periodi di luce e di buio coincidenti con le variazioni stagionali della localita' in cui sono ospitati i delfini; la luce artificiale deve essere di una intensita' che non causi disagio o sofferenza agli esemplari. I delfini nelle vasche all'aperto devono in ogni caso disporre di zone d'ombra. Queste devono essere comunque estese soprattutto nelle zone di minore profondita'. 18. I delfini saranno preferibilmente mantenuti in sistemazioni all'aria aperta purche' sia improbabile che le fluttuazioni della temperatura dell'aria creino problemi di ordine igienico-sanitario agli esemplari. Devono essere comunque evitate variazioni repentine della temperatura dell'acqua. 19. Le vasche non devono contenere acqua che possa risultare dannosa per la salute dei delfini in essa contenuti; l'acqua deve essere trasparente, incolore e priva di odori. 20. Il contenuto di batteri coliformi della vasca non deve superare le 500 colonie per 1000 ml di acqua; il relativo controllo deve essere effettuato almeno ogni sette giorni. La presenza di funghi ed agenti patogeni e la quantita' dei composti dell'azoto, devono essere sempre tenute sotto controllo e ad un livello tale da non costituire pericolo per la salute dei delfini. 21. Tutti i residui (resti del cibo, feci, sporcizia, alghe, funghi, ecc.) devono essere rimossi dalla vasca grazie all'equipaggiamento per il trattamento dell'acqua ed ai filtri, per prevenire contaminazioni ed infezioni; i filtri devono essere controlavati sufficientemente spesso in modo da garantire la qualita' dell'acqua; devono essere predisposte disposizioni idonee per smaltire tali residui. 22. Tutte le vasche devono essere progettate in modo che non ci siano aree con una circolazione dell'acqua inadeguata; le vasche devono essere collaudate prima dell'utilizzo, e ogni anno deve essere verificato che ci sia una completa circolazione dell'acqua in tutte le aree; eventuali problemi devono essere immediatamente risolti. 23. Tutte le vasche devono essere progettate in modo da poter essere svuotate velocemente. Le strutture adiacenti alla vasca devono essere costruite in modo da facilitare l'appropriata pulizia, disinfezione e svuotamento della vasca stessa e devono essere strutturate in maniera tale da evitare che l'acqua utilizzata in tale attivita' entri oppure rientri nelle vasche; l'acqua di scarto oppure reflua dal suolo/tetto deve essere mantenuta separata dalle vasche. Le vasche destinate al trattamento medico-veterinario devono essere progettate in modo da poter essere svuotate in quindici minuti. 24. Devono essere prese precauzioni per evitare che oggetti estranei entrino nelle vasche; le vasche devono essere controllate almeno due volte al giorno. 25. L'acqua delle vasche deve avere i seguenti requisiti: a) la temperatura deve essere mantenuta tra 10 e 28 oC; b) il pH deve essere mantenuto tra 7,4 e 8,5 (livello ottimale 7,8); c) la salinita' deve essere mantenuta entro i valori normali dell'acqua marina e, in particolare, per il cloruro di sodio (NaCl) tra 15 e 36 grammi. 26. I valori della temperatura dell'acqua, del pH, della salinita', degli agenti ossidanti, i loro sottoprodotti, il cloro libero e combinato, devono essere controllati almeno tre volte al giorno e preferibilmente monitorati continuativamente; in ogni caso, i risultati analitici devono essere registrati e resi disponibili in ogni momento per eventuali ispezioni. Qualunque variazione dei parametri oltre i limiti consentiti deve essere tempestivamente modificata. Allo scopo di mantenere le necessarie condizioni igieniche, il tempo totale di ricircolo dell'acqua delle vasche non deve superare le cinque ore. L'acqua usata per le vasche deve essere tenuta separata dall'acqua di scarto e dall'acqua reflua dal suolo/tetto. Quando viene utilizzata acqua marina, devono essere istituite procedure di emergenza allo scopo di fronteggiare improvvisi inquinamenti. III. Equipaggiamenti all'interno delle vasche, prevenzione di stress e/o danni ai tursiopi, costruzione e mantenimento delle vasche, manipolazione ed addestramento. 27. Nessun oggetto, mobilio, apparato, decorazione, piante o altro che potrebbe essere dannoso o potrebbe interferire con il benessere dei delfini o con una efficiente manutenzione della struttura, puo' essere tenuto o puo' rimanere nelle vasche e/o nelle loro immediate vicinanze. 28. Le vasche per i delfini devono essere mantenute in buone condizioni; particolare attenzione deve essere prestata durante la costruzione ed i lavori di mantenimento, in modo che gli animali non siano esposti a rumori eccessivi, oppure affinche' corpi estranei e/o altri materiali non cadano nelle vasche oppure siano lasciati incustoditi nelle immediate vicinanze delle vasche stesse. 29. Le scorte di acqua, energia, carburante e cibo devono essere adeguate e sufficienti a mantenere le condizioni necessarie per il benessere dei delfini in ogni circostanza. Devono essere inoltre prontamente disponibili provviste alternative in caso di emergenza. 30. Devono essere predisposte preventivamente sistemazioni alternative in cui gli animali possano essere trasferiti in caso di malfunzionamento degli impianti. Tali sistemazioni devono essere approvate dalla Autorita' di gestione CITES e ciascun spostamento deve essere, se possibile, notificato in anticipo alla medesima Autorita'. In caso di emergenza, la comunicazione deve essere effettuata, con idonea motivazione, entro le 24 ore successive al trasferimento. 31. Le strutture devono prevedere anche piani prestabiliti per fronteggiare ciascun problema prevedibile, incluse vertenze sindacali e difficolta' finanziarie che potrebbero mettere a rischio il benessere dei delfini. 32. La manipolazione dei delfini deve essere mantenuta ad un livello minimo e deve essere effettuata il piu' celermente ed attentamente possibile, in modo da non causare disagi non necessari, surriscaldamenti, stress comportamentali o danni fisici e deve essere effettuata solo da personale esperto. 33. I delfini devono essere addestrati a cooperare alla manipolazione e alle normali procedure medico-veterinarie. Durante tali procedure, devono essere evitati metodi di condizionamento rischiosi o dannosi per l'equilibrio psico-fisico degli esemplari. 34. I delfini possono essere rimossi dall'acqua solo quando assolutamente necessario e solo in presenza del medico veterinario o del curatore responsabile. 35. Le dimostrazioni devono essere variabili ed effettuate utilizzando differenti combinazioni di esemplari per dimostrazioni diverse; al gruppo di esemplari deve essere contemporaneamente garantito un giorno a settimana esente da dimostrazioni. In ogni caso, considerate le esigenze della specie deve essere sempre loro assicurato un livello di interazione con il personale preposto, tale da garantire, in tutti i periodi dell'anno, una costante opportunita' di gioco e di esercizio. L'addestramento deve essere effettuato solo sotto la supervisione di addestratori esperti. 36. I delfini devono essere protetti dai rumori eccessivi, inclusi rumori derivanti da impulsi irregolari; il livello di rumore deve essere tenuto il piu' basso possibile, tale da non costituire pericolo per la salute ed il benessere dei delfini. 37. Il nuoto con i delfini e' vietato; e' invece permesso solo all'addestratore. Al veterinario, al biologo e al curatore e' consentito di effettuare immersioni con i delfini allo scopo di provvedere alla loro cura o alla ispezione delle strutture. Altri soggetti possono essere autorizzati, solamente per scopi scientifici, dall'Autorita' di gestione CITES, sentita l'Autorita' scientifica CITES. 38. I delfini non devono essere alimentati dal pubblico, ne' devono entrare a contatto fisico con lo stesso. Durante le eventuali dimostrazioni la sorveglianza deve essere continua per evitare che i visitatori abbiano un contatto fisico con gli esemplari o gettino oggetti nelle vasche. 39. Ai visitatori e' vietato l'accesso alle aree di servizio ed alle vasche di mantenimento. IV. Cibo e alimentazione. 40. Il cibo somministrato ai delfini deve essere in quantita' adeguata e di qualita' adatta al consumo umano e con valori nutrizionali sufficienti per mantenere gli esemplari in salute. I pesci somministrati come cibo devono essere prevalentemente interi. 41. Tutte le contaminazioni chimiche e batteriche devono essere evitate durante la preparazione del cibo. I luoghi di preparazione devono avere condizioni igienico-sanitarie buone e controllate. Il pesce congelato deve essere conservato a --28oC e utilizzato entro quattro mesi nel caso degli sgombri e sette mesi nel caso delle altre specie. I prodotti scongelati devono essere mantenuti refrigerati per un tempo ragionevole prima del consumo. Tutto il cibo deve essere somministrato entro 24 ore dalla sua rimozione dal congelatore oppure eliminato. Il cibo da eliminare non deve essere mantenuto, nemmeno temporaneamente, in aree destinate al deposito del cibo da somministrare. 42. I delfini devono essere alimentati almeno due volte al giorno (fatto salvo diverso parere medico-veterinario). 43. La dieta deve essere consona alle necessita' nutrizionali della specie e deve essere idonea e variata a seconda delle particolari caratteristiche e condizioni di ciascun individuo (eta', dimensioni, peso, gestazione, condizioni fisiche, ecc.). 44. Deve essere garantita la alimentazione individuale di ciascun esemplare. La somministrazione del cibo deve avvenire da parte di una persona esperta in grado di valutare le differenze e le variazioni nelle abitudini alimentari dei delfini, allo scopo di assicurarne la buona salute. V. Misure sanitarie e controllo delle malattie. 45: a) Deve essere stabilito dal medico veterinario un programma di misure per la prevenzione delle malattie. In ogni caso le visite veterinarie e gli esami ematologici di routine devono essere eseguiti almeno due volte all'anno nel caso di esemplari in apparente buona salute; b) deve essere redatto, da personale qualificato, un rapporto giornaliero riguardante la salute di ogni delfino. Qualunque problema di salute deve essere riferito tempestivamente al veterinario responsabile; c) i delfini provenienti da altre sedi devono essere tenuti separati dagli altri esemplari fino a quando sia certo che siano in buona salute. La vasca di quarantena deve avere un sistema di filtraggio completamente separato e devono esser utilizzate attrezzature diverse da quelle impiegate per il normale mantenimento; d) un responsabile, indicato dall'amministrazione del delfinario, deve tenere un registro nel quale viene annotato lo stato di salute di ciascun delfino; tale registro deve essere sempre disponibile per eventuali controlli; e) deve essere effettuata una accurata autopsia integrata da tutte le eventuali indagini necessarie per chiarire le cause della morte. La notifica della morte deve essere trasmessa entro 24 ore alle Autorita' competenti ed entro il sessantesimo giorno successivo alla morte devono essere trasmessi i risultati delle indagini e le conclusioni sulle cause della morte redatte dal patologo. VI. Personale. 46. Devono essere assunti dipendenti adeguatamente competenti ed in numero sufficiente per mantenere costantemente il prescritto livello gestionale: essi devono avere una buona conoscenza della biologia, dell'eco-etologia, della conservazione e del mantenimento in cattivita' dei cetacei. 47. Il personale deve essere istruito sulla teoria e sulla pratica del trattamento delle acque da utilizzare e sulle condizioni di manutenzione delle vasche. I protocolli di trattamento delle acque devono essere resi noti alle Autorita' e devono essere sempre facilmente disponibili per il personale e per gli eventuali controlli. 48. La struttura deve identificare, nel proprio ambito, un soggetto responsabile del mantenimento e della salute dei delfini. Tale soggetto deve avere una professionalita' documentata ed acquisita nell'ambito dello studio e del mantenimento in cattivita' dei delfini. 49. Il personale deve essere incoraggiato a migliorare le proprie conoscenze e le proprie abilita' professionali attraverso corsi riconosciuti di perfezionamento. VII. Raccolta dati. 50. Fatto salvo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente 3 maggio 2001 "Istituzione del registro di detenzione degli esemplari di specie animali e vegetali" e successive modifiche ed integrazioni, le strutture devono utilizzare, qualora sia possibile, il sistema ISIS-ARKS ed integrare le informazioni richieste dal decreto 3 maggio 2001 con schede contenenti i seguenti dati: a) eta' stimata e relativo metodo utilizzato per la stima; b) fotografie a colori che mostrino i delfini nelle diverse proiezioni, con evidenziati i segni distintivi, questi ultimi eventualmente anche raffigurati; c) dati clinici, inclusi dettagli sulle date e sui trattamenti somministrati, i risultati degli esami di routine per l'accertamento dello stato di salute ed il rapporto di salute; d) crescita e sviluppo, incluse misurazioni di lunghezza e peso ed eventuali progenie; e) comportamento e stato sociale, specificando eventuali incompatibilita'; f) temperamento e risposta all'addestramento ed alla manipolazione; g) la data della morte ed i risultati degli esami post-mortem; h) identificazione individuale degli esemplari attraverso analisi genetiche, nei casi in cui le informazioni di cui al punto b) non risultino sufficienti. VIII. Trasporto e trasferimento dei delfini. 51. Ad eccezione dei casi di emergenza, solo i delfini giudicati, da un medico veterinario esperto, idonei a sopportare il viaggio, possono essere sottoposti a trasporto. 52. Almeno due incaricati sufficientemente preparati devono accompagnare ciascuna consegna e ciascun incaricato non deve avere piu' di due delfini sotto le proprie cure. Almeno una delle due persone deve essere un componente del personale della struttura da cui proviene il delfino. 53. I delfini non devono essere tenuti nei box di trasporto per periodi superiori alle 24 ore; viaggi piu' lunghi di tale periodo possono essere effettuati dietro parere e sotto controllo medico-veterinario. 54. Per tutti i trasporti, devono essere individuate anticipatamente sistemazioni adatte in punti strategici lungo il percorso, in modo da ospitare temporaneamente i delfini qualora si sviluppino problemi di salute. 55. Tutti i trasporti devono essere effettuati in conformita' alle indicazioni fornite dal regolamento IATA per gli animali vivi, anche se tale trasporto avviene con mezzi diversi dall'aereo. 56. I delfini non possono essere trasferiti in strutture che non ottemperino completamente agli standard del presente allegato. In caso di emergenza, opportunamente documentata, si possono operare eccezioni, nel rispetto delle modalita' descritte al punto 30, qualora non vi sia una sistemazione idonea nella struttura dove il delfino e' gia' situato e solo nel caso in cui la salute dell'esemplare tragga beneficio da tale spostamento. |
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