IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 263 del trattato sull'Unione europea, fatto ad Amsterdam il 2 ottobre 1997 e ratificato con legge 16 giugno 1998, n. 209, il quale istituisce un Comitato a carattere consultivo, designato quale "Comitato delle regioni", composto da rappresentanti della collettivita' regionali e locali; Visti in particolare i commi 2 e 3 del ricordato art. 263 che assegnano allo Stato italiano il compito di proporre al Consiglio dell'Unione europea ventiquattro membri effettivi e ventiquattro membri supplenti del predetto comitato delle regioni; Considerato che i membri da designare da parte dello Stato italiano devono rappresentare sia le collettivita' regionali che quelle provinciali e comunali; Udita al riguardo la Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del l0 gennaio 2002; Considerato che, sulla scorta di quanto emerso nel corso della ricordata seduta della Conferenza unificata, appare opportuno rivedere i criteri gia' dettati per l'individuazione dei rappresentanti delle autonomie regionali e locali nel comitato delle regioni con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 1997; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri"; Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 303, recante: "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 11 giugno 2001, con il quale al sen. prof. Enrico La Loggia e' stato conferito l'incarico di Ministro senza portafoglio per gli affari regionali; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 agosto 2001, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali sen. prof. Enrico La Loggia; Su proposta del Ministro per gli affari regionali; Decreta: Art. 1.
1. Ai fini della proposta di cui al comma 3 dell'art. 263 del trattato sull'Unione europea, i membri effettivi del comitato delle regioni sono cosi' ripartiti tra le autonomie regionali e locali: a) regioni e province autonome di Trento e Bolzano: 14; b) province: 5; c) comuni: 5. 2. I membri del comitato delle regioni sono indicati per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, quelli delle province e dei comuni rispettivamente dall'Unione province d'Italia (UPI) e dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI). 3. Con le modalita' di cui al comma 3 sono altresi' indicati ventiquattro membri supplenti, secondo la seguente ripartizione: a) regioni e province autonome di Trento e Bolzano: 8; b) province: 4; c) comuni: 12. 4. Possono essere designati quali membri effettivi o supplenti del comitato delle regioni i presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci ed i componenti dei rispettivi consigli e delle giunte. 5. E' abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 1997 recante: "Nuove modalita' per la ripartizione del numero dei membri assegnati all'Italia tra i rappresentanti delle collettivita' regionali e locali e abrogazione dei precedenti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1993 e 24 settembre 1993". Roma, 11 gennaio 2002 Il Presidente del Consiglio dei Ministri Berlusconi Il Ministro per gli affari regionali La Loggia |