IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE per la pesca e l'acquacoltura
Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, con il quale e' stato approvato il regolamento di esecuzione alla predetta legge ed in particolare l'art. 126; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, recante piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima; Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 1995, concernente la disciplina del rilascio delle licenze di pesca; Visto il decreto ministeriale 28 agosto 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2000, recante disciplina della pesca del novellame da consumo e del rossetto; Visto l'art. 3 del regolamento (CE) n. 1626/94 del Consiglio del 27 giugno 1994, modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2550/2000 del Consiglio del 17 novembre 2000; Tenuto conto dei risultati conseguiti nel corso delle ultime campagne di pesca del novellame da consumo e del rossetto; Considerato che non sono emersi elementi tali da giustificare sostanziali variazioni delle date di inizio della campagna di pesca 2002; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; Decreta: Art. 1. 1. Per l'anno 2002 la pesca professionale del novellame di sarda e alice nonche' del rossetto (aphia minuta) e' consentita, alle unita' allo scopo autorizzate, per sessanta giorni consecutivi a decorrere dal 28 gennaio 2002 nelle acque antistanti tutti i compartimenti marittimi ad esclusione dei compartimenti marittimi di Manfredonia e dello Ionio (Crotone e Taranto) ove il periodo di pesca decorre, rispettivamente, dal 14 gennaio 2002 e dall'11 febbraio 2002. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 gennaio 2002 Il direttore generale reggente: Aulitto |