Gazzetta n. 15 del 18 gennaio 2002 (vai al sommario) |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
PROVVEDIMENTO 27 novembre 2001 |
Decadenza dalla concessione per l'esercizio delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale e a quota fissa n. (27).253 del comune di Genova, assegnata alla Soc. Agenzia ippica G.A.I. S.n.c. |
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IL DIRETTORE dell'Agenzia delle entrate di intesa con
IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore del Ministero delle politiche agricole e forestali
In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto;
Dichiara la decadenza della concessione n. 27.235 per l'esercizio delle scommesse ippiche al totalizzatore ed a quota fissa nel comune di Genova, via San Sebastiano, n. 4/r, assegnata alla "Agenzia ippica G.A.I. S.n.c." con sede legale in Genova, Piazza Verdi, n. 4/7.
Motivazioni del provvedimento. In data 28 e 29 dicembre 1999, con la firma della convenzione che accede alle concessioni per la raccolta delle scommesse ippiche a totalizzatore ed a quota fissa, sono state rinnovate, per un periodo di sei anni ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, le deleghe gia' rilasciate dall'U.N.I.R.E. per l'esercizio delle stesse scommesse ippiche. La concessione n. 27.235 per la raccolta delle scommesse ippiche nel comune di Genova e' stata attribuita alla societa' "Agenzia ippica G.A.I. S.n.c. di Luisa Fortuna & C.", con sede legale in Genova, Piazza Verdi, n. 4/7, e sede dell'Agenzia in Genova, via San Sebastiano, n. 4/r. Da controlli effettuati presso il totalizzatore nazionale delle scommesse, e' risultato che l'agenzia in parola ha iniziato la propria attivita' il 7 gennaio 2000, proseguendola ininterrottamente fino al 28 febbraio 2001. In data 2 marzo 2001, e' pervenuta a questo ufficio una nota della G.A.I. S.n.c., datata 9 febbraio 2001, con cui il concessionario ha comunicato la sua intenzione di chiudere l'agenzia. La decisione e' stata motivata dalla convinzione che la prosecuzione dell'attivita' avrebbe comportato solo un progressivo aggravio delle perdite economiche subite dalla societa' in seguito all'aumento del numero delle agenzie di raccolta delle scommesse operanti sul territorio nazionale e all'introduzione dell'obbligo del pagamento del minimo garantito annuo a carico dei concessionari. Nella stessa comunicazione sono state rappresentate in modo dettagliato le perdite economiche dell'agenzia, confrontando gli introiti dell'annualita' corrente con quelli degli anni precedenti. L'attivita' e' cessata in data 1 marzo 2001 in modo unilaterale, senza il consenso di questa Agenzia, contravvenendo quindi al disposto dell'art. 3, comma 1, lettera b) del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 169/1998, secondo il quale la decadenza e' dichiarata nel caso in cui il concessionario interrompa l'attivita' per causa non dipendente da forza maggiore. Analoga prescrizione e' contenuta nella convenzione sottoscritta dalla societa' all'atto dell'attribuzione della concessione (art. 3, lettera f). Si aggiunge che dai dati forniti dal totalizzatore nazionale delle scommesse ippiche risulta l'omesso versamento di diverse somme dovute a vario titolo all'U.N.I.R.E.: una integrazione di L. 295.038.090 come "minimo garantito annuo" per l'anno 2000, e L. 105.727.928 come "minimo garantito annuo" per l'anno 2001; L. 1.229.981 come quote di prelievo ed altri importi per l'anno 2000, e L. 3.886.063 allo stesso titolo per l'anno 2001. La societa' concessionaria, inoltre, non ha prestato la garanzia prevista dall'art. 7 dello "Schema di convenzione per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse ippiche", nonostante l'espressa richiesta dell'Amministrazione con nota n. III/2/131419/2000 del 17 luglio 2000. Le violazioni descritte legittimano l'adozione del provvedimento di decadenza dalla concessione in riferimento. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Riferimenti normativi. Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate. 1. Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a). 2. Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1. 3. Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1). Normativa concernente le scommesse ippiche. 1. Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 3. comma 77). 2. Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, art. 3. 3. Decreto del Ministro delle finanze 20 aprile 1999, emanato di concerto con il Ministro per le politiche agricole e forestali. 4. Direttiva del Ministro delle finanze e del Ministro delle politiche agricole e forestali del 9 dicembre 1999. Roma, 27 novembre 2001 Il direttore dell'Agenzia delle entrate Romano Il direttore generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore del Ministero delle politiche agricole e forestali Ambrosio |
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