Gazzetta n. 15 del 18 gennaio 2002 (vai al sommario) |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
PROVVEDIMENTO 7 gennaio 2002 |
Decadenza dalla concessione per l'esercizio delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale e a quota fissa n. (27).354 del comune di Lecce, rinnovata alla Soc. Agenzia ippica Frisotti Guido & C. s.n.c., ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 aprile 1998, n. 169. |
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IL DIRETTORE dell'Agenzia delle entrate di intesa con
IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore del Ministero delle politiche agricole e forestali
In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota, di intesa con il direttore generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore del Ministero delle politiche agricole e forestali;
Dispone: Art. 1.
La concessione n. (27).354 del comune di Lecce per l'esercizio delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale e a quota fissa attribuita alla Agenzia ippica Frisotti Guido & C. S.n.c. e' decaduta. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Motivazioni del provvedimento. L'agenzia ippica Frisotti Guido & C. S.n.c., titolare della concessione n. (27).354 per la raccolta delle scommesse ippiche a totalizzatore e a quota fissa, con sede in Lecce, con la firma della convenzione tipo, approvata con decreto ministeriale 20 aprile 1999, assumeva l'impegno a versare, nei tempi e nei modi previsti, l'imposta unica e le quote di prelievo destinate all'U.N.I.R.E., calcolate sugli importi giocati dagli scommettitori. Poiche' le obbligazioni economiche non venivano rispettate, dopo la constatazione dell'avvenuto pagamento degli importi relativi alla sola prima quindicina del mese di gennaio 2000, per quanto riguarda le quote di prelievo U.N.I.R.E., e al solo mese di gennaio 2000, per l'imposta unica, questo Ufficio inviava la nota 245436/200 del 27 novembre 2000 con l'invito a sanare, entro sette giorni dal ricevimento, tutto il debito maturato, per non incorrere nella sospensione dei collegamenti telematici e nell'avvio della procedura di decadenza dalla concessione n. (27).354. Inoltre, la convenzione tipo prevede, all'art. 7, che il concessionario presti la cauzione definitiva, mediante polizza fidejussoria, titoli di stato o versamento presso una banca, per l'importo pari al 40% del minimo garantito annuo a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte con la firma della convenzione. Con nota n. 215434 del 13 dicembre 2000, questo Ufficio invitava il concessionario a rispettare la prescrizione dell'art. 7 della convenzione, a pena di decadenza dalla concessione, senza tuttavia ottenere la consegna della garanzia. Non riscontrando alcuna manifestazione della volonta' dell'agenzia ippica Frisotti di saldare i debiti fino ad allora cumulati, con nota n. 46691/2001, inviata alla SO.GE.I. S.p.a., all'agenzia ippica Frisotti Guido & C. S.n.c., al Ministero delle politiche agricole e forestali e all'U.N.I.R.E., il 13 marzo 2001 veniva sospeso il collegamento telematico al totalizzatore ippico nazionale. Il 18 maggio 2001, con nota 91817, questo Ufficio invitava la direzione regionale per la Puglia dell'Agenzia delle entrate a compiere, di concerto con l'Avvocatura distrettuale dello Stato, tutti gli atti necessari all'accertamento ed al recupero delle somme dovute. A tutt'oggi, non risulta alcun versamento effettuato dal concessionario e persistendo la violazione alle disposizioni del regolamento emanato con il d.P.R. n. 169 del 1998 e della convenzione tipo, relative all'obbligo di versamento delle quote di prelievo in favore dell'U.N.I.R.E. e dell'imposta unica, la concessione n. (27).354 viene dichiarata decaduta.
Riferimenti normativi. Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate. Decreto legislativo 30 luglio l999, n. 300 (art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a). Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1). Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1). Scommesse ippiche. Decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 e successive modificazioni. Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 3, comma 77). Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169. Decreto del Ministero delle finanze 20 aprile 1999. Direttiva del Ministro delle finanze e del Ministro delle politiche agricole e forestali del 9 dicembre 1999. Decreto interdirettoriale 21 dicembre 1999.
Roma, 7 gennaio 2002
Il direttore dell'Agenzia delle entrate Romano Il direttore generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore del Ministero delle politiche agricole e forestali Ambrosio |
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