Gazzetta n. 15 del 18 gennaio 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |
CIRCOLARE 8 gennaio 2002, n. 9000 |
Legge n. 488/1992 - Banche concessionarie e istituti collaboratori. Chiarimenti in merito alla circolare n. 900919 del 12 settembre 2001. |
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CIRCOLARE 8 gennaio 2002, n. 900005.
Alle imprese interessate Alle banche concessionarie Agli istituti collaboratori All'A.B.I. All'ASS.I.LEA. All'ASSI.RE.ME. Alla Confindustria Alla Confapi Alla Confcommercio Alla Confesercenti Alle Confederazioni artigiane
Con circolare n. 900919 del 12 settembre 2001 e' stato reso noto l'elenco delle banche concessionarie, individuate a seguito di uno specifico bando di gara, alle quali sono stati affidati, sulla base di apposite convenzioni, gli adempimenti per i bandi della legge n. 488/92 aperti successivamente al 25 marzo 2001, nonche' l'elenco degli istituti collaboratori convenzionali con le stesse banche concessionarie. Con successiva circolare n. 900940 del 1 ottobre 2001 si e' provveduto ad aggiornare l'elenco degli istituti collaboratori. La richiamata circolare n. 900919 del 12 settembre 2001, inoltre, ha fornito indicazioni in merito alla presentazione delle domande sui nuovi bandi. In tale ambito la stessa ha precisato che per le domande presentate nei precedenti bandi ma non agevolate a causa dell'insufficienza delle relative risorse finanziarie e che, sussistendone le condizioni, vengano inserite automaticamente o vengano riformulate, ai sensi dell'art, 6, comma 8 del regolamento di cui al decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni, in un bando aperto successivamente alla circolare medesima, gli adempimenti previsti dalla normativa a carico delle banche concessionarie saranno curati dalla medesima banca concessionaria che ha redatto l'istruttoria della domanda originaria, qualora la stessa rientri nell'elenco delle nuove banche concessionarie, ovvero dal raggruppamento temporaneo di imprese del quale la medesima faccia parte a titolo di mandataria ovvero di mandante. E' stato pertanto chiarito che per le domande da riformulare, la nuova domanda dovra' essere presentata, con le consuete modalita', ad una delle nuove banche concessionarie come appena specificato. Quanto sopra e' stato specificato in base alla constatazione che tra le nuove banche concessionarie o tra i raggruppamenti temporanei di impresa di cui al citato elenco fossero ricomprese tutte le banche concessionarie con le quali erano state sottoscritte le precedenti convenzioni ovvero che, per alcuni specifici casi, fossero presenti soggetti subentrati giuridicamente ai precedenti, agli effetti che qui interessano, a seguito di specifiche operazioni societarie. In realta', da un piu' attento esame, e' emerso che la Cardine Banca S.p.a, che ha sottoscritto la nuova convenzione, non e' subentrata, nei rapporti relativi alle attivita' connesse alla legge n. 488/1992 previste dalla precedente convenzione, alla CARISBO - Cassa di Risparmio di Bologna S.p.a., che ha sottoscritto tale precedente convenzione. In considerazione di quanto precede, si chiarisce che per le domande presentate alla CARISBO - Cassa di Risparmio di Bologna S.p.a. nei bandi aperti prima del 25 marzo 2001, non agevolate nell'ambito degli stessi a causa della insufficienza delle risorse finanziarie e che possono essere inserite automaticamente o riformulate, ai sensi dell'art. 6, comma 8 del richiamato decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni, nel primo bando utile tra quelli aperti successivamente al 12 settembre 2001 (bandi dal 12o in poi): le domande da inserire automaticamente continueranno ad essere trattate dalla CARISBO - Cassa di Risparmio di Bologna S.p.a., rientrando le stesse nell'ambito delle attivita' di completamento degli adempimenti previsti dalla precedente convenzione; alla stessa banca, pertanto, deve essere versata la cauzione nei termini e con le modalita' previsti dalla normativa; le domande da riformulare, invece, potranno essere inoltrate, a scelta dell'impresa interessata, ad una delle banche concessionarie ovvero, per i programmi da realizzare in tutto o in parte con il sistema della locazione finanziaria, ad uno degli istituti collaboratori, indicati nelle richiamate circolari. Roma, 8 gennaio 2002 Il direttore generale: Sappino |
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