Gazzetta n. 15 del 18 gennaio 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
COMUNICATO |
Disciplinare per la concessione di aiuti all'ammasso privato delle patate da consumo prodotte in Italia nel 2001 |
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Art. 1. Al fine di ottimizzare l'immissione delle patate comuni da consumo sul mercato in funzione dell'effettiva domanda e per un opportuno sostegno dei prezzi sono concessi aiuti al magazzinaggio privato delle patate comuni da consumo a favore dei produttori italiani che abbiano sottoscritto gli impegni di ammasso di cui al successivo art. 3 e li abbiano trasmessi al MIPAF entro il 30 giugno 2002. Le associazioni dei produttori riconosciute richiedenti tale aiuto debbono sottoscrivere ed inoltrare le istanze al MIPAF tramite le Unioni nazionali di appartenenza, entro il 30 giugno 2002. |
| Art. 2. Oggetto dell'aiuto sono esclusivamente le patate comuni da consumo di qualita' sana leale e mercantile avente per destinazione l'uso umano diretto con esclusione della destinazione industriale nell'ambito dell'accordo interprofessionale e la vendita come patate da seme, prodotte in Italia nella campagna 2001; conservate in magazzini frigoriferi tecnologicamente attrezzati o comunque dotati di sistemi di circolazione forzata dell'aria, di controllo della temperatura e dell'ambiente onde garantire il mantenimento delle caratteristiche qualitative intrinseche del prodotto; ripartiti per regione o provincia autonoma, secondo i quantitativi che verranno stabiliti in accordo con le Unioni nazionali, tenuto conto della reale possibilita' di stoccaggio in magazzini aventi le caratteristiche di cui sopra e delle produzioni regionali. Il compenso dell'aiuto all'ammasso privato delle patate comuni da consumo e' stabilito per un importo massimo di lire 14.000 tonn/mese euro 7.23 e per un periodo massimo di quattro mesi. Il contributo mensile definitivo verra' stabilito dal MIPAF al termine della presentazione delle domande tenuto conto della quantita' effettivamente ammassata per cui i beneficiari dell'intervento dovranno presentare tutta la documentazione necessaria per l'erogazione del contributo tramite le Unioni nazionali di appartenenza perentoriamente entro e non oltre il 30 giugno 2002, pena la decadenza del diritto dell'aiuto previsto. Qualora il contributo definitivo risulti inferiore a lire 14.000 tonn/mese euro 7.23 (riferito al prodotto frigoconservato) e il MIPAF risulti impossibilitata ad adeguare i fondi necessari, il contributo sara' proporzionalmente ridotto. Tale contributo si intende per prodotto frigoconservato, nel caso di prodotto conservato con ventilazione forzata o ammassato in zone con condizioni climatiche particolari, tali importi vanno ridotti del 20%. Vengono inoltre rese obbligatorie le seguenti modalita' di svincolo. Al termine del secondo mese, la quantita' inizialmente stoccata si ridurra' automaticamente del 15%, una ulteriore quota del 35% verra' svincolata nelle stesse modalita' al termine del terzo mese. Per svincoli superiori ai parametri previsti in forma obbligatoria, il beneficiario dell'intervento comunichera' al MIPAF, a mezzo telefax, i quantitativi aggiuntivi. |
| Art. 3. Beneficiari finali dell'intervento promosso dalle Unioni nazionali di appartenenza sono le associazioni dei produttori di patate riconosciute per il prodotto ottenuto dai soci nella regione di competenza o da altri associati (cooperative o consorzi) ubicati in regioni dove non esistono associazioni dei produttori di patate riconosciute. I beneficiari che intendono ottenere l'aiuto al magazzinaggio debbono rivolgere al MIPAF tramite le Unioni nazionali di appartenenza, previ gli accertamenti di cui al successivo art. 4, da parte del competente organismo regionale di controllo, apposita istanza entro il termine previsto nel precedente art. 1. Al termine dell'impegno di ammasso, l'ammassatore e' tenuto pena la decadenza dell'aiuto, a richiedere all'autorita' regionale il controllo delle eventuali quantita' di patate residue. L'istanza deve contenere le seguenti indicazioni: a) per le persone fisiche: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza; per le persone giuridiche e gli enti associativi: denominazione, ragione sociale e sede della persona giuridica dell'ente associativo, nonche' nome, cognome, luogo e data di nascita e qualifica del legale rappresentante; b) ubicazione e capacita' dei magazzini di deposito destinati all'ammasso: denominazione dei medesimi impianti; caratteristiche tecniche che li rendono idonei a garantire la buona conservazione del prodotto; modalita' seguita nelle operazioni di stoccaggio allo scopo di rendere identificabili i quantitativi immagazzinati ed agevolare il controllo degli stessi per la durata dell'ammasso; c) precisazione del quantitativo di patate comuni da consumo costituenti oggetto dell'impegno di ammasso e campagna di produzione; d) dichiarazione del richiedente che dette patate comuni da consumo sono di sua esclusiva proprieta' o disponibilita' dei propri associati; e) dichiarazione di impegno di ammasso con indicazione della decorrenza; f) data e sottoscrizione autenticata e/o autocertificata dell'istanza. Il quantitativo minimo di patate da consumo oggetto dell'istanza ammonta, di norma, a 1.000 tonnellate. Le associazioni dei produttori d'intesa con le regioni potranno definire le quantita' minime ammassabili per ogni singolo magazzino di stoccaggio. Ciascuna istanza deve riguardare patate da consumo prodotte in una sola regione o provincia autonoma e regioni limitrofe. L'istanza deve essere corredata da una attestazione redatta da associazioni dei produttori di patate riconosciute alle quali si aderisce o dalle Unioni nazionali delle associazioni dei produttori di patate riconosciute, comprovante che il prodotto oggetto dell'istanza e' la patata comune da consumo di qualita' sana leale e mercantile, prodotta dal richiedente nella regione o provincia autonoma indicata in domanda, nella campagna 2001. L'esatta provenienza delle patate oggetto della domanda sara' accertata mediante idonea fattura diretta di acquisto del seme oppure mediante idonea dichiarazione della cooperativa agricola che ha fornito il seme, tale documentazione dovra' essere conservata dal soggetto che ha redatto l'attestazione di cui al precedente comma del presente articolo, per essere esibita al MIPAF, tramite le Unioni nazionali di appartenenza dietro specifica richiesta. |
| Art. 4. L'organismo regionale di controllo che ha ricevuto l'istanza prevista al precedente art. 3 provvede, senza indugio, a verificare la corrispondenza di tutti i dati dichiarati nella domanda, accertando in particolare, le generalita' e la qualita' del dichiarante, l'ubicazione, l'idoneita' e la capacita' del magazzino di deposito, i quantitativi di patate comuni da consumo immagazzinate, la data di completamento delle operazioni di ammasso del prodotto oggetto della richiesta di aiuto e la campagna di produzione. In caso di esito favorevole della verifica, l'organismo regionale di controllo redige, in calce all'istanza, un'apposita dichiarazione riguardante anche l'inizio di ammasso che deve riportare la firma del funzionario che ha eseguito il controllo, la data e il timbro dell'ufficio. Nel caso in cui la regione non dovesse espletare la suddetta verifica l'Associazione potra' far svolgere il controllo da un tecnico iscritto all'albo. L'istanza di cui al precedente art. 3 deve essere redatta e presentata in quattro esemplari. Dei quattro esemplari, uno resta all'organismo regionale di controllo, corredato da una copia dell'attestazione di cui al penultimo comma del precedente art. 3, uno viene restituito al richiedente mentre l'originale e il secondo esemplare debbono essere trasmessi dal richiedente stesso al MIPAF, tramite le Unioni nazionali di appartenenza, unitamente all'originale dell'attestazione di cui al penultimo comma del precedente art. 3. Il rispetto del termine stabilito all'art. 1 e' condizione preliminare ed inderogabile per la concessione dell'aiuto. |
| Art. 5. L'impegno di ammasso inizia il primo giorno del mese successivo a quello del completamento delle operazioni di magazzinaggio e termina alla scadenza prevista all'art. 2 e per la parte rimanente allo scadere del quarto mese. Allo scadere dell'anzidetto quarto mese termina in ogni caso la durata dell'impegno ed il prodotto si considera uscito dall'ammasso in pari data ed e' svincolato dopo la constatazione della sua esistenza, verbalizzata dall'organismo regionale di controllo che ha redatto la dichiarazione di cui al secondo comma del precedente art. 4, e l'attestazione che lo stesso prodotto e' di qualita' sana leale e mercantile predisposta dal soggetto che ha redatto l'attestazione di cui al penultimo comma del precedente art. 3. La regione dovra' accertare, sempre alla fine dei quattro mesi, e per singola istanza, la giacenza di prodotto, il quantitativo di prodotto svincolato e regolarmente fatturato, gli eventuali cali; la somma di questi quantitativi dovra' corrispondere al quantitativo iniziale ammassato. L'ammassatore riprendera' la piena disponibilita' del prodotto stoccato per l'utilizzazione finale, successivamente alla compilazione e sottoscrizione delle attestazioni e dei verbali di cui al secondo comma del presente articolo. Nei confronti del prodotto per il quale e' appurata la non presenza delle caratteristiche di qualita' sopraindicate non sara' corrisposto il relativo ammontare dell'aiuto da parte del MIPAF. Per il prodotto oggetto dell'impegno, l'ammassatore puo' chiedere al MIPAF, tramite le Unioni nazionali di appartenenza, inviando copia della richiesta anche all'organismo regionale di controllo, di essere autorizzato a svincolare dall'ammasso l'intera partita sotto contratto, ovvero una frazione di essa. Lo svincolo puo' riguardare solo prodotto che sia stato in ammasso per un periodo minimo di due mesi. Anteriormente alla scadenza del periodo minimo di due mesi, previsto nel precedente comma, non puo' darsi corso allo svincolo o all'uscita dell'intero quantitativo di patate o frazioni di esso in ammasso, tuttavia, su richiesta motivata dell'ammassatore, da presentare tramite le Unioni nazionali di appartenenza, il MIPAF puo' autorizzare l'uscita del prodotto, in tal caso l'ammassatore perde ogni diritto a percepire l'aiuto di cui all'impegno di magazzinaggio previsto dal primo comma del presente articolo. Lo svincolo e' autorizzato dal MIPAF mediante comunicazione inviata anche al predetto organismo regionale di controllo. L'autorizzazione si intende comunque concessa qualora il MIPAF, non abbia inviato, entro il termine di sette giorni dalla ricezione di richiesta di svincolo, alcuna comunicazione in merito. Il periodo massimo di ammasso, stabilito in quattro mesi, e' frazionato, al fine della determinazione dell'importo complessivo dell'aiuto da erogare, in tre periodi, il primo di due mesi, gli altri di un mese ciascuno. Per le patate comuni da consumo per le quali la richiesta data di svincolo cade nella seconda meta' del mese, ai fini della concessione dell'aiuto, viene calcolato per intero il mese stesso, per le patate comuni da consumo per le quali la richiesta data di svincolo cade nella prima meta' del mese, tale mese non viene calcolato ai fini della determinazione dell'aiuto da erogare. |
| Art. 6. Durante il periodo di ammasso delle patate oggetto dell'impegno l'ammassatore e' tenuto a registrare nell'apposito registro vidimato, di cui al terzo trattino del secondo comma del successivo art. 7, da tenersi conservato presso il magazzino di ammasso, nonche' in analogo registro conservato presso la propria sede amministrativa: a) alla data di inizio dell'impegno, il carico delle quantita' ammassate in magazzino; b) alla data di ciascuna uscita (svincolo) dall'ammasso, lo scarico delle quantita' uscite, indicando gli estremi della corrispondente autorizzazione rilasciata dal MIPAF, ai sensi del precedente art. 5. Prima dell'uscita del prodotto dall'ammasso, ai sensi del precedente art. 5, l'ammassatore non puo' mettere in vendita o vendere o altrimenti commercializzare o cedere, la partita, o frazione di essa, sotto impegno ne' sostituirla. Durante il periodo di ammasso, l'ammassatore e' tenuto a permettere in ogni momento, l'esecuzione dei controlli da parte dei funzionari del MIPAF, dei competenti organismi regionali, o di altri organi incaricati dal MIPAF stesso, dando all'uopo la propria collaborazione. |
| Art. 7. L'importo dell'aiuto stabilito nel precedente art. 2, e' corrisposto dal MIPAF alle Unioni nazionali di appartenenza, che lo verseranno alle A.P. entro trenta giorni dall'incasso dopo che sara' stato svincolato l'intero quantitativo di patate comuni da consumo costituente l'oggetto dell'impegno di ammasso, ed e' calcolato in base ai quantitativi effettivi e loro giacenze accertati secondo le modalita' previste nel precedente art. 5 e nel presente articolo. Per la corresponsione dell'aiuto l'ammassatore dovra' presentare al MIPAF, tramite le Unioni nazionali di appartenza, un'apposita istanza alla quale dovranno essere allegati: per i produttori iscritti presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il relativo certificato di iscrizione non anteriore a sei mesi, attestante anche il pieno e libero esercizio dell'attivita' commerciale; certificazione antimafia richiesta nei tempi e nei modi previsti per legge a cura degli interessati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 3 giugno 1998; per tutti i richiedenti, due copie del registro di carico e scarico delle quantita' di prodotto indicato in domanda. A tal fine il richiedente deve sottoporre a vidimazione del competente ufficio regionale un apposito registro di carico e scarico, riferito alle quantita' di patate oggetto della richiesta di aiuto, nel quale dovranno essere registrati i movimenti di entrata e di uscita del prodotto, ai sensi del precedente art. 5; attestazione che il prodotto giacente, alla fine del quarto mese, e' di qualita' sana leale e mercantile, predisposta dal soggetto che ha redatto l'attestazione di cui al penultimo comma del precedente art. 3; verbale di constatazione dell'esistenza del prodotto, di accertamento del quantitativo svincolato ed eventuali cali da parte dell'organismo regionale; elenco delle fatture di vendita, verificato e vidimato dall'organismo regionale di controllo. La dimostrazione dei quantitativi usciti dall'ammasso a seguito delle autorizzazioni del MIPAF, sara' fornita dall'ammassatore esclusivamente tramite fatture di vendita per destinazione uso umano diretto, in originale o in copia, del prodotto in questione. L'elenco delle fatture anzidette, verificato e vidimato dall'organo regionale di controllo, viene trasmesso al MIPAF tramite le Unioni nazionali di appartenenza, mentre le copie delle fatture devono essere conservate presso l'ammassatore per essere esibite su richiesta del MIPAF stesso. Copia dell'istanza di richiesta di pagamento tramite le Unioni nazionali di appartenenza inviata al MIPAF deve essere presentata anche al competente organismo regionale di controllo da parte dell'istante. |
| Art. 8. Salvo casi di forza maggiore, se l'ammassatore non adempie le obbligazioni che gli incombono in virtu' dell'impegno di ammasso e del presente atto, l'aiuto non e' corrisposto. In caso di inadempimento per causa di forza maggiore (l'ammassatore tramite le Unioni nazionali di appartenza), e' obbligato a darne immediata comunicazione al MIPAF che determina le misure necessarie in relazione alle circostanze giustificative addotte dall'ammassatore. |
| Art. 9. Alle Unioni nazionali delle associazioni dei produttori di patate, nel quadro delle competenze loro attribuite e in riferimento a questo provvedimento vengono demandati i seguenti compiti: promozione e diffusione presso le associate e le regioni interessate del provvedimento; applicazione delle norme contenute nel provvedimento stesso; verifica in accordo con il MIPAF, e al termine della presentazione delle istanze, delle quantita' complessive effettivamente ammassate ed eventuali revisioni degli obiettivi nazionali e di ripartizione regionale; controllo preventivo sulla documentazione da presentare al MIPAF. Per tali compiti il MIPAF riconoscera' alle Unioni nazionali un contributo di lire 6.000/ tonn. euro 3.10. |
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