Gazzetta n. 15 del 18 gennaio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
COMUNICATO
Disciplinare per l'attuazione dell'accordo interprofessionale, campagna 2001, per le patate destinate alla trasformazione industriale.

Art. 1.
Obiettivi di trasformazione e modalita' di contrattazione

L'accordo interprofessionale per la campagna 2001 per le patate destinate alla trasformazione industriale (allegato 1), stipulato in data 3 aprile 2001 che costituisce parte integrante del presente provvedimento, produce i propri effetti dalla citata data del 3 aprile 2001 pertanto, per quanti lo hanno sottoscritto, assume valore giuridico e dispone, tra l'altro, le seguenti regole base:
1) il presente accordo interprofessionale rappresenta la terza annualita' del programma triennale avviato nella campagna 1999/2001;
2) l'obiettivo di trasformazione per la presente campagna e' quantificato in 130.000 tonn.;
3) l'istituzione di un fondo nazionale alimentato volontariamente dalla parte agricola e finalizzato alla realizzazione di programmi strategici per il settore;
4) la determinazione ad ogni campagna dei prezzi minimi e di riferimento per le varie "fasce";
5) le patate oggetto del presente accordo sono prodotte per la trasformazione industriale e non semplicemente compravendute, in quanto l'industria si colloca nella fase di trasformazione di un processo produttivo che e' iniziato con la semina e terminera' con la commercializzazione di prodotti finiti derivati dalle patate;
6) il pagamento del prodotto da parte delle imprese acquirenti dovra' avvenire mediante assegno circolare non trasferibile o bonifico bancario e dovra' essere effettuato in un'unica soluzione entro sessanta giorni dal momento della consegna.
 
Art. 2.

Centri di raccolta
I centri di raccolta saranno gestiti dalle associazioni di produttori al di fuori degli impianti industriali. Qualora si tratti di impianti di trasformazione direttamente gestiti da associazioni o cooperative di produttori, tali centri potranno essere istituiti anche all'interno degli stabilimenti.
I centri suddetti debbono essere forniti di bilico possibilmente automatico per le operazioni di pesatura ed opportunamente dislocati in modo da favorire al massimo le operazioni di raccolta ed avvio all'industria del prodotto.
Le associazioni di produttori pataticoli sono incaricate ad esercitare nei centri di raccolta le operazioni specificate nel successivo art. 3.
Le associazioni di produttori devono notificare alle regioni competenti per territorio l'ubicazione dei centri di raccolta ed il giorno di apertura.
 
Art. 3.

Operazioni demandate alle associazioni di produttori
Per le operazioni relative all'attivita' del centro di raccolta, le associazioni di produttori dovranno istituire apposito registro di carico e scarico, vidimato dalla regione competente per territorio, riportante in entrata, le indicazioni relative alle generalita' del socio, le quantita' e varieta' del prodotto conferito in uscita.
Il suddetto registro deve riportare, oltre all'indicazione delle quantita', le caratteristiche qualitative del prodotto conferito nonche' gli estremi del documento probante del trasporto (d.d.t.).
Le partite di patate, che sono avviate dai centri di raccolta alle industrie trasformatrici devono essere accompagnate dal documento di trasporto previsto dalla normativa fiscale vigente (d.d.t.) su cui deve essere obbligatoriamente riportato la varieta' e la fascia.
Una copia del documento di trasporto cosi' redatto sara' riscontrata da un responsabile dell'impresa stessa e consegnata al vettore per la restituzione al centro di raccolta.
 
Art. 4.

Accertamento dei conferimenti e delle trasformazioni
Al fine di verificare il corretto andamento delle contrattazioni e della consegna del prodotto alle industrie utilizzatrici, le regioni interessate istituiranno specifici gruppi di accertamento incaricati di esercitare, nel corso della campagna, con cadenza da valutarsi a seconda delle esigenze locali per singole regioni e per le necessita' che riterranno opportune, presso le imprese di trasformazione e i centri di raccolta, gli opportuni controlli sul conferimento della materia prima e su ogni altra attivita' connessa alla contrattazione de quo ed alla relativa trasformazione.
Allo scopo di favorire l'attivita' di controllo da parte degli organismi regionali, le industrie dovranno istituire un registro sul quale saranno annotati i quantitativi di prodotto acquistato nonche' i quantitativi di prodotto finito ottenuto.
Le risultanze degli accertamenti effettuati dagli organismi regionali nei centri di raccolta e presso le industrie di trasformazione dovranno essere trasmessi al MIPAF da parte delle regioni competenti di norma entro trenta giorni a chiusura dei centri di raccolta e a ricevimento del prodotto da parte delle industrie.
Gli organismi regionali dovranno accertare il quantitativo di patate entrate nelle varie industrie di trasformazione nonche' i quantitativi di prodotto ottenuto da tale trasformazione. Nel caso in cui la regione non dovesse espletare la suddetta verifica l'associazione potra' far svolgere il controllo da un tecnico iscritto all'albo.
Tali risultanze sono necessarie al fine dell'erogazione del contributo spettante alle associazioni dei produttori.
 
Art. 5.

C o n t r a t t i
I contratti devono essere stipulati utilizzando il modello unico di contratto, parte integrante dell'accordo e debbono prevedere la vendita diretta del prodotto, dalle associazioni dei produttori alle industrie di trasformazione.
Sono oggetto degli aiuti previsti dall'accordo solo i contratti stipulati entro i termini previsti dall'accordo interprofessionale in argomento, che riguardano le associazioni dei produttori come risulta dal prospetto allegato all'accordo.
Copie dei contratti e delle eventuali cessioni dovranno essere inviate, a cura delle associazioni venditrici, al Ministero per le politiche agricole e forestali - Direzione generale produzioni agroalimentari e forestali, agli assessorati regionali competenti per territorio, alle Unioni nazionali dei produttori (UNAPA e Italpatate) ed alle associazioni nazionali di categoria delle aziende di trasformazione, sia privati che cooperative.
Le singole imprese di trasformazione informeranno, almeno dieci giorni prima dell'inizio della trasformazione, gli assessorati dell'agricoltura competenti per territorio.
 
Art. 6.

Dichiarazione delle associazioni dei produttori
Le associazioni dei produttori pataticoli dovranno comunicare, con cadenza mensile, alle rispettive Unioni, i quantitativi di patate, suddivisi per fasce di qualita', consegnati ad ogni singola industria.
Inoltre le medesime associazioni dovranno inviare, a fine campagna, al MIPAF tramite le Unioni nazionali di appartenenza e alle rispettive Unioni, una dichiarazione sostitutiva di notorieta', firmata dal legale rappresentante, che attesti il pagamento dei prezzi di cui all'art. 3 dell'accordo interprofessionale ai propri associati.
 
Art. 7.

Contenuto della domanda di concessione del contributo
La domanda di contributo da indirizzare al MIPAF, tramite le Unioni nazionali di appartenenza, deve recare indicati il nome e l'indirizzo del richiedente e le modalita' di pagamento.
La domanda deve altresi' essere corredata dai seguenti documenti:
a) certificato di iscrizione alla camera di commercio, attestante anche il pieno e libero esercizio dell'attivita' commerciale, con data di emissione non superiore ai sei mesi;
b) dichiarazione regionale attestante la validita' del riconoscimento dell'associazione dei produttori;
c) certificazione antimafia richiesta nei tempi e nei modi previsti per legge a cura degli interessati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 3 giugno 1998;
d) indicazione dei quantitativi di patate contrattati e consegnati alle varie industrie di trasformazione, suddivisi per fasce;
e) copie delle fatture debitamente quietanzate dall'associazione venditrice, dalle quali risulti che la stessa abbia ottenuto un prezzo pari almeno a quelli indicati, a seconda della scelta contrattuale e della destinazione delle patate, di cui all'art. 3 dell'accordo interprofessionale;
f) una dichiarazione con la quale l'associazione attesta che il trasformatore le ha pagato un prezzo pari almeno ai prezzi definiti nell'art. 3 dell'accordo;
g) i documenti di trasporto previsti nel precedente art. 3, debitamente controfirmati e timbrati dall'associazione e dall'industria;
h) certificazione della regione in ordine alle risultanze dei controlli di cui all'art. 4 del presente disciplinare presso i centri di raccolta e l'industria trasformatrice;
i) certificato rilasciato dall'unione di appartenenza attestante l'avvenuto pagamento del prezzo di cui all'art. 3 dall'associazione dei produttori ai propri associati.
Il MIPAF provvedera' alla liquidazione del contributo dopo il completamento delle operazioni di trasformazione relative ai contratti con le stesse industrie.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone