Gazzetta n. 15 del 18 gennaio 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 19 novembre 2001 |
Determinazione della quota variabile dell'imposta sul valore aggiunto da attribuire alla regione Sardegna per gli anni 1998 e 1999. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 8 dello statuto speciale per la Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, come sostituito dall'art. 1 della legge 13 aprile 1983, n. 122, nel quale sono elencate le entrate attribuite alla regione Sardegna; Considerato che, ai sensi del menzionato art. 8, lettera g), dello statuto sardo, alla regione Sardegna deve essere devoluta una quota dell'imposta sul valore aggiunto, riscossa nel territorio regionale, relativa sia agli scambi interni sia alle importazioni, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'art. 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, da determinarsi per ciascun anno finanziario, d'intesa tra lo Stato e la regione stessa, in relazione alle spese necessarie ad adempiere le normali funzioni regionali; Visto l'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, recante norme di attuazione dello statuto citato, il quale stabilisce che la quota variabile del tributo da devolvere alla regione Sardegna, ai sensi del richiamato art. 8 dello statuto regionale, deve essere fissata per ciascun anno con decreto dei Ministri del tesoro e delle finanze, d'intesa con il presidente della stessa regione; Considerato che si rende necessario determinare la quota d'imposta sul valore aggiunto, di cui all'art. 8, lettera g), della citata legge regionale n. 3/1948, come sostituito dall'art. 1 della stessa legge n. 122/1983 per gli anni finanziari 1998 e 1999; Ritenuto che l'ammontare della somma da devolvere alla regione Sardegna, quale quota dell'imposta sul valore aggiunto per gli anni 1998 e 1999 deve essere individuata tenendo conto della somma di L. 341.695.000.000 gia' attribuita per il 1997, incrementata del tasso programmato di inflazione dell'1,8 per cento per il 1998 e di una ulteriore percentuale dell'1,5 per cento pari al tasso programmato di inflazione per il 1999, in ottemperanza all'ordine del giorno n. 9-2157-B.10 approvato dal Senato il 22 dicembre 1995, che impegna il Governo a quantificare la quota variabile da corrispondere annualmente alla Sardegna adottando un incremento pari al tasso programmato d'inflazione; Visto l'assenso del Dipartimento per le politiche fiscali manifestato con nota n. 23912-2001/DPF/UFF dell'8 ottobre 2001; Considerato che il presidente della regione Sardegna, con nota n. 2580 del 10 aprile 2001, ha espresso l'accordo sulla determinazione della quota variabile dell'imposta sul valore aggiunto da attribuire, in relazione alle spese necessarie ad adempiere le normali funzioni regionali, per gli anni 1998 e 1999 rispettivamente in L. 347.846.000.000 e in L. 353.064.000.000; Considerato che l'imposta sul valore aggiunto riscossa nel territorio della Sardegna, relativa sia agli scambi interni e sia alle importazioni, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'art. 38-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 e successive modificazioni, e' stata, negli anni 1998 e 1999 rispettivamente di L. 1.118.918.339.438 e di L. 1.346.874.426.950; Ritenuto che la somma da devolvere alla regione Sardegna, quale quota dell'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1998 e per l'anno 1999, dovra' far carico, per l'anno finanziario 2002 e per l'anno finanziario 2003, al capitolo 2791, ex capitolo 3891 - u.p.b. 7.1.2.16, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il cui stanziamento viene, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, elevato mediante corrispondente riduzione del fondo per l'attuazione dell'ordinamento delle regioni a statuto speciale iscritto al capitolo 2797, ex capitolo 3897 - u.p.b. 7.1.2.16, del citato stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli stessi anni 2002 e 2003; Decreta: Art. 1. Ai sensi dell'art. 8 dello statuto regionale, come sostituito dall'art. 1 della legge 13 aprile 1983, n. 122, alla regione Sardegna e' attribuita, per l'anno finanziario 1998, una quota dell'imposta sul valore aggiunto riscossa nel territorio della regione pari al 31,0877021 per cento della precitata somma di L. 1.118.918.339.438 e, per l'anno finanziario 1999, una quota dell'imposta sul valore aggiunto riscossa nel territorio della regione pari al 26,21358 per cento della precitata somma di L. 1.346.874.426.950. |
| Art. 2. La spesa derivante dal presente decreto gravera' sul capitolo 2791, ex capitolo 3891 - u.p.b. 7.1.2.16, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002 per L. 347.846.000.000 e per l'anno finanziario 2003 per L. 353.064.000.000. Il relativo stanziamento sara' all'uopo integrato mediante corrispondente riduzione delle somme iscritte, nello stato di previsione dello stesso Ministero per i medesimi anni finanziari 2002 e 2003, al capitolo 2797, ex capitolo 3897 - u.p.b. 7.1.2.16. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 novembre 2001 Il Ministro: Tremonti Registrato alla Corte dei conti, il 6 dicembre 2001 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, Economia e finanze, registro n. 2, foglio n. 239 |
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