IL DIRETTORE dell'Agenzia delle entrate
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nei riferimenti normativi del presente provvedimento;
Dispone: 1. Nei confronti dei contribuenti che si avvalgono del regime agevolato di cui all'art. 14, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i ricavi e compensi minimi, risultanti dall'applicazione degli studi di settore sono ridotti, per tutti, di un importo pari al sei per cento. Spettano, inoltre, ulteriori riduzioni, calcolate sull'importo dei ricavi e compensi minimi, pari al: a) quattro per cento se l'attivita' e' svolta utilizzando unita' locali situate esclusivamente in comuni appartenenti all'area individuata dal gruppo "5" della territorialita' generale, approvata con decreto ministeriale 30 marzo 1999. Nel caso di svolgimento dell'attivita' in unita' locali situate in piu' comuni, la riduzione spetta solo se tutti i comuni appartengono alla predetta area. La riduzione spetta, invece, in relazione al comune di domicilio fiscale del contribuente se: 1) non vengono utilizzate unita' locali; 2) nel modello per l'applicazione degli studi di settore non e' richiesta per le unita' locali l'indicazione del comune. b) cinque per cento relativamente ai contribuenti che abbiano compiuto il sessantesimo anno di eta'. 2. I ricavi e i compensi minimi ridotti delle percentuali elencate nel punto precedente sono utilizzati per verificare il rispetto dei limiti dei ricavi e dei compensi previsti per l'ammissione al regime fiscale delle attivita' marginali.
Motivazioni. Il presente provvedimento stabilisce i criteri con cui vengono ridotti i ricavi e i compensi minimi determinati in base all'applicazione dello studio di settore, al fine di tener conto delle peculiarita' delle situazioni di marginalita'. Tale adempimento e' previsto dall'art. 14, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni riguardanti il regime fiscale delle attivita' marginali. Al fine di individuare la condizione di marginalita' economica, il presente provvedimento stabilisce percentuali di abbattimento connesse: alle oggettive condizioni di svolgimento dell'attivita'; al contesto socio-economico nel quale viene esercitata l'attivita' stessa; alle condizioni soggettive dell'imprenditore o del professionista. Per quanto riguarda le condizioni oggettive, viene riconosciuta a tutti i contribuenti una riduzione del 6 per cento in base alla considerazione che tali condizioni sussistono in presenza di ricavi e compensi di modesta entita'. Per quanto riguarda il contesto socio-economico, il provvedimento attribuisce una riduzione pari al quattro per cento ai contribuenti che svolgono l'attivita' in comuni situati nelle aree individuate dal gruppo "5" della territorialita' generale approvata con decreto ministeriale 30 marzo 1999. Si tratta delle aree di marcata arretratezza economica, basso livello di benessere e scolarita' poco sviluppata. Se l'attivita' viene svolta in unita' locali situate in piu' comuni, la riduzione spetta solo se tutti i comuni interessati appartengono all'area individuata dal gruppo "5" della territorialita' generale. La riduzione spetta, invece, in relazione al comune di domicilio fiscale del contribuente se non vengono utilizzate unita' locali o nel modello per l'applicazione degli studi di settore non e' richiesta per le unita' locali l'indicazione del comune. Per quanto riguarda le condizioni soggettive, il provvedimento attribuisce, infine, una riduzione pari al cinque per cento ai contribuenti che abbiano compiuto il sessantesimo anno di eta'. La riduzione spetta anche a coloro che hanno compiuto il sessantesimo anno d'eta' nel corso dell'anno d'imposta di riferimento. La riduzione attribuita in quanto con il progredire dell'eta' si verifica una minore efficienza produttiva nello svolgimento dell'attivita' lavorativa. La riduzione dei ricavi e dei compensi minimi puo', quindi, oscillare da un minimo del sei per cento in presenza delle sole condizioni oggettive, ad un massimo del quindici per cento in presenza di tutti e tre i fattori.
Riferimenti normativi.
a) Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1); statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1); regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1); decreto ministeriale 30 marzo 1999 (art. 1, allegato 1).
b) Disciplina degli studi di settore e del regime delle attivita' marginali decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, approvazione del testo unico delle imposte sui redditi; decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto; decreto legislativo 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, (art. 62-bis: Istituzione degli studi di settore); legge 8 maggio 1998, n. 146 (art. 10): individuazione delle modalita' di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento nonche' le cause di esclusione degli stessi; legge 23 dicembre 2000, n. 388 (art. 14): disposizioni riguardanti il regime fiscale delle attivita' marginali; atto del direttore dell'Agenzia delle entrate 8 febbraio 2001: approvazione dei limiti di ricavi o compensi entro cui e' possibile avvalersi del regime fiscale delle attivita' marginali, relativi alle attivita' comprese negli 86 studi di settore approvati con decreti 30 marzo 1999, 3 febbraio 2000 e 25 febbraio 2000; atto del direttore dell'Agenzia delle entrate 28 febbraio 2001: approvazione dei limiti di ricavi o compensi entro cui e' possibile avvalersi del regime fiscale delle attivita' marginali, relativi alle attivita' comprese nei 14 studi di settore approvati con decreto ministeriale 16 febbraio2001; atto del direttore dell'Agenzia delle entrate 26 marzo 2001; approvazione dei limiti di ricavi o compensi entro cui e' possibile avvalersi del regime fiscale delle attivita' marginali, relativi alle attivita' comprese nei 29 studi di settore approvati con decreto ministeriale 20 marzo 2001.
Il presente atto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 2 gennaio 2002 Il direttore: Romano |