Gazzetta n. 14 del 17 gennaio 2002 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |
DELIBERAZIONE 27 dicembre 2001 |
Adozione di disposizioni in materia di opzioni tariffarie per l'anno 2002 relative ai servizi di trasporto dell'energia elettrica su reti con obbligo di connessione di terzi e di acquisto e vendita dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato. (Deliberazione n. 322/01). |
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L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 27 dicembre 2001, Premesso che: ai sensi dell'art. 2, comma 14, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95) devono intendersi trasferite all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorita) tutte le funzioni amministrative esercitate da organi statali e da altri enti e amministrazioni pubbliche, anche a ordinamento autonomo, relative alle sue attribuzioni; ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 481/95, sono in particolare trasferite all'Autorita' le funzioni in materia di energia elettrica e gas attribuite dall'art. 5, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; l'art. 2, comma 12, lettera d), della legge n. 481/95 prevede che l'Autorita' definisca le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti; con deliberazione 18 ottobre 2001, n. 228/01, modificata con deliberazione 15 novembre 2001, n. 262/01 (di seguito: deliberazione n. 228/01) l'Autorita' ha approvato il testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica (di seguito: testo integrato); ai sensi del comma 4.1 del testo integrato, gli esercenti propongono all'Autorita' le opzioni tariffarie base, speciali e ulteriori che intendono offrire alle attuali o potenziali controparti nell'anno successivo; Premesso che: centosettantaquattro esercenti hanno proposto all'Autorita', ai sensi del comma 5.1 del testo integrato, opzioni tariffarie base per il servizio di trasporto dell'energia elettrica ai fini della verifica di cui al comma 4.3 del medesimo testo integrato; sedici esercenti non hanno proposto all'Autorita' opzioni tariffarie base per il servizio di trasporto dell'energia elettrica in violazione di quanto previsto dal comma 5.1 del testo integrato, vale a dire: Anton Leimegger - Centralina elettrica Costa di Onies - Brunico (Bolzano); ASP Polverigi - Polverigi (Ancona); Casa di reclusione di Gorgona - Isola di Gorgona (Livorno); comune di Cefalu' - Cefalu' (Palermo) comune di Jenne - Jenne (Roma); comune di Monte Compatri - Monte Compatri (Roma); comune di Moso in Passiria, Azienda elettrica - Moso in Passiria (Bolzano); comune di Offida - Offida (Ascoli Piceno); comune di Paisco Loveno - Paisco Loveno (Brescia); comune di San Gemini - San Gemini (Terni); comune di Tres - Tres (Trento); consorzio Azienda elettrica Corvara - Moso in Passiria (Bolzano); consorzio idroelettrico Edolo Mu' - Edolo (Brescia); consorzio utenti luce elettrica Salza - Salza di Pinerolo (Torino); ditta Ebenkofler Laurentius - Campo Tures (Bolzano); interessenza elettrica Vicina Armentarola - San Cassiano in Badia (Bolzano); trentanove esercenti hanno proposto all'Autorita', ai sensi del comma 5.2 del testo integrato, opzioni tariffarie speciali per il servizio di trasporto dell'energia elettrica ai fini della verifica di cui al citato comma 4.3 del medesimo testo integrato; undici esercenti hanno proposto all'Autorita', ai sensi del comma 21.1 del testo integrato, opzioni tariffarie ulteriori per il servizio di vendita dell'energia elettrica a clienti del mercato vincolato con contratti diversi da quelli per l'utenza domestica in bassa tensione, ai fini della verifica di cui al citato comma 4.3 del medesimo testo integrato; sette esercenti hanno proposto all'Autorita', ai sensi del comma 23.1 del testo integrato, opzioni tariffarie ulteriori per il servizio di vendita dell'energia elettrica a clienti del mercato vincolato con contratti per l'utenza domestica in bassa tensione, ai fini della verifica di cui al citato comma 4.3 del medesimo testo integrato; Visti: la legge n. 481/95; il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244; Viste: la deliberazione dell'Autorita' 30 maggio 1997, n. 61/97, recante disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorita'; la deliberazione dell'Autorita' 29 dicembre 1999, n. 204/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235, e successive modificazioni (di seguito: deliberazione n. 204/99); la deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 2000, n. 243/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001, supplemento ordinario n. 2; la deliberazione dell'Autorita' 14 febbraio 2001, n. 22/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 50 del 1 marzo 2001; la deliberazione n. 228/01; Considerato che centosettantuno esercenti hanno proposto opzioni tariffarie base per il servizio di trasporto conformi ai criteri di cui alla parte II del testo integrato in materia di regolazione dei corrispettivi; Considerato che le opzioni tariffarie base per il servizio di trasporto di cui al punto precedente sono conformi ai criteri di cui alla parte II del testo integrato, quando: per le opzioni tariffarie base per il servizio di trasporto espresse in funzione delle componenti della tariffa TV2 e dell'opzione tariffaria TV1 per le quali non e' stata data specificazione del valore, si intende che tali parametri assumano i valori di cui al testo integrato; le opzioni tariffarie base per il servizio di trasporto si intendono offerte sia ai clienti del mercato libero, sia ai clienti del mercato vincolato, attuali e potenziali controparti di contratti di cui al comma 2.2, lettere da b) a f), del testo integrato ubicate nel territorio di competenza dell'esercente; per le opzioni tariffarie base per il servizio di trasporto, ai fini della determinazione dei corrispettivi dovuti dai clienti finali, vale quando indicato dall'esercente, per ciascuna opzione, nel quadro 2, del modulo 2, dei moduli per la proposta delle opzioni tariffarie base, speciali e ulteriori di cui all'allegato n. 1 del testo integrato; Considerato che ai fini della verifica di conformita' delle opzioni tariffarie base per il servizio di trasporto ai criteri di cui alla parte II del testo integrato, non sono rilevanti gli elementi diversi da quelli tariffari, quali i contributi di allacciamento o le condizioni contrattuali della fornitura; Considerato che tre proposte di opzioni tariffarie base per il servizio di trasporto sono difformi ai criteri di cui alla parte II del testo integrato, vale a dire: la centrale elettrica Colz Spessa, con sede in localita' Spessa n. 224, 39030 La Valle (Bolzano) ha proposto una opzione tariffaria base per il servizio di trasporto denominata Illuminazione pubblica BT (codice opzione: IP1) che comporta, per alcuni livelli di utilizzazione della potenza impegnata, un esborso complessivo per punto di prelievo superiore a quello ammesso dal vincolo V2 di cui agli articoli 8 e 9 del testo integrato; il comune di Berchidda, con sede in piazza del Popolo n. 5, 07022 Berchidda (Sassari), ha proposto opzioni tariffarie base per il servizio di trasporto denominate Tariffa base IPBT (codice opzione: TBIPBT) e Tariffa base IPMT (codice opzione: TBIPMT) che comportano, per alcuni livelli di utilizzazione della potenza impegnata, un esborso complessivo per punto di prelievo superiore a quello ammesso dal vincolo V2 di cui agli articoli 8 e 9 del testo integrato; il comune di Oschiri, con sede in via Marconi n. 9, 07027 Oschiri (Sassari), ha proposto opzioni tariffarie base per il servizio di trasporto denominate Tariffa base IPBT (codice opzione: IPBT) e Tariffa base IPMT (codice opzione: IPMT) che comportano, per alcuni livelli di utilizzazione della potenza impegnata, un esborso complessivo per punto di prelievo superiore a quello ammesso dal vincolo V2 di cui agli articoli 8 e 9 del testo integrato; Considerato che gli esercenti che hanno proposto le opzioni tariffarie base di cui al punto precedente ne hanno confermato l'impostazione anche nell'ambito degli approfondimenti svolti dagli uffici dell'Autorita' mediante richieste formali di chiarimenti e integrazioni ovvero, non hanno fornito le integrazioni e i chiarimenti richiesti; Considerato che: per gli esercenti che hanno presentato opzioni tariffarie base per il servizio di trasporto non conformi ai criteri di cui alla parte II del testo integrato, si determina una situazione di carenza della disciplina tariffaria per l'anno 2002 nel caso in cui tali opzioni tariffarie siano le uniche opzioni presentate per la tipologia contrattuale a cui si riferiscono; tale situazione di carenza della disciplina tariffaria per l'anno 2002 si verifica anche per gli esercenti che non hanno presentato opzioni tariffarie base per il servizio di trasporto per tutte le tipologie contrattuali in riferimento alle quali detti esercenti dispongono della rete; la struttura della tariffa TV2 di cui all'art. 8 del testo integrato corrisponde alla struttura della tariffa TV2 di cui all'art. 7 della deliberazione n. 204/99 con esclusione delle componenti tariffarie gPG, A e UC, di cui all'art. 7, comma 7.1 lettere da d) a f) della medesima deliberazione n. 204/99; Ritenuto che sia necessario: imporre un regime tariffario per il periodo 1 gennaio 2002-31 dicembre 2002 nel caso in cui non siano state presentate opzioni tariffarie base per il servizio di trasporto oppure siano state presentate opzioni non conformi ai criteri di cui alla parte II del testo integrato e che tale regime debba fare riferimento alle opzioni tariffarie base applicate dagli esercenti nell'anno 2001 opportunamente corrette o, in assenza di tali opzioni, debba fare riferimento agli elementi e alle componenti della tariffa TV2 di cui all'art. 8 del testo integrato; prevedere che il vincolo V1 trovi applicazione nell'anno 2002 anche con riferimento alle tipologie contrattuali a cui, in tale anno, si applica il regime tariffario imposto dall'Autorita' per il periodo 1 gennaio 2002-31 dicembre 2002;
Delibera:
Art. 1. Definizioni
1.1. Ai fini della presente deliberazione si applicano le definizioni contenute nell'art. 1 dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 18 ottobre 2001 n. 228/01, e sue successive modificazioni, integrate come segue: testo integrato e' il testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica approvato con deliberazione dell'Autorita' 18 ottobre 2001, n. 228/01 e modificato con deliberazione dell'Autorita' 15 novembre 2001, n. 262/01; deliberazione n. 243/00 e' la deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 2000, n. 243/00 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001, supplemento ordinario n. 2, come modificata ed integrata dalla deliberazione dell'Autorita' 14 febbraio 2001, n. 22/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 50 del 1 marzo 2001; opzioni tariffarie base per il servizio di trasporto sono le opzioni tariffarie base per il servizio di trasporto dell'energia elettrica, di cui al comma 5.1 del testo integrato; opzioni tariffarie speciali per il servizio di trasporto sono le opzioni tariffarie speciali per il servizio di trasporto dell'energia elettrica, di cui al comma 5.2 del testo integrato; opzioni tariffarie ulteriori per il servizio di vendita sono le opzioni tariffarie ulteriori per il servizio di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato con contratti diversi da quelli per l'utenza domestica in bassa tensione, di cui al comma 21.1 del testo integrato; opzioni tariffarie ulteriori domestiche sono le opzioni tariffarie ulteriori per il servizio di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato con contratti per utenza domestica in bassa tensione, di cui al comma 23.1 del testo integrato. |
| Art. 2. Verifica delle proposte di opzioni tariffarie base per il servizio di trasporto dell'energia elettrica per il periodo 1 gennaio-31 dicembre 2002.
2.1. Gli esercenti che hanno proposto opzioni tariffarie base per il servizio di trasporto per l'anno 2002 sono riportati nella tabella 1 allegata alla presente deliberazione. 2.2. Le opzioni tariffarie base per il servizio di trasporto per l'anno 2002 indicate nella tabella 2 allegata alla presente deliberazione sono rigettate. 2.3. Le opzioni tariffarie base per il servizio di trasporto per l'anno 2002 proposte dagli esercenti di cui alla tabella 1 e non riportate nella tabella 2 allegata alla presente deliberazione si intendono approvate in quanto conformi ai criteri di cui alla parte II del testo integrato. |
| Art. 3. Verifica delle proposte di opzioni tariffarie speciali per il servizio di trasporto dell'energia elettrica per il periodo 1 gennaio-31 dicembre 2002.
3.1. Gli esercenti che hanno proposto opzioni tariffarie speciali per il servizio di trasporto per l'anno 2002 sono riportati nella tabella 3 allegata alla presente deliberazione. 3.2. Le opzioni tariffarie speciali per il servizio di trasporto per l'anno 2002 proposte dagli esercenti di cui alla tabella 3 si intendono approvate in quanto conformi ai criteri di cui alla parte II del testo integrato. |
| Art. 4. Verifica delle proposte di opzioni tariffarie ulteriori per il servizio di vendita per il periodo 1 gennaio-31 dicembre 2002.
4.1 Gli esercenti che hanno proposto opzioni tariffarie ulteriori per il servizio di vendita per l'anno 2002 sono riportati nella tabella 4 allegata alla presente deliberazione. 4.2. Le opzioni tariffarie ulteriori per il servizio di vendita proposte dagli esercenti di cui alla tabella 4 si intendono approvate in quanto conformi ai criteri di cui alla parte II del testo integrato. |
| Art. 5. Verifica delle proposte di opzioni tariffarie ulteriori domestiche per il periodo 1 gennaio-31 dicembre 2002
5.1. Gli esercenti che hanno proposto opzioni tariffarie ulteriori domestiche per l'anno 2002 sono riportati nella tabella 5 allegata alla presente deliberazione. 5.2. Le opzioni tariffarie ulteriori domestiche proposte dagli esercenti di cui alla tabella 5 si intendono approvate in quanto conformi ai criteri di cui alla parte II del testo integrato. |
| Art. 6. Regime tariffario imposto per il periodo 1 gennaio-31 dicembre 2002
6.1. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli esercenti per le tipologie contrattuali di cui al comma 2.2, lettere da b) ad f), del testo integrato per le quali dopo il 1 gennaio 2002 non siano in vigore opzioni tariffarie base per il servizio di trasporto. 6.2. Gli esercenti applicano alle tipologie contrattuali per le quali non siano in vigore dopo il 1 gennaio 2002 opzioni tariffarie base per il servizio di trasporto, le opzioni tariffarie base dell'anno 2001 ad esse riconducibili, verificate conformi ai criteri di cui all'art. 2, comma 12, lettera e), della legge n. 481/1995 e alla deliberazione n. 204/1999. 6.3. Ai fini dell'applicazione del precedente comma 6.2, dalle opzioni tariffarie base dell'anno 2001 sono escluse le componenti gPG, GR, A e UC di cui alla deliberazione n. 204/99; gli altri elementi o componenti delle medesime opzioni tariffarie base sono ridotti applicando le variazioni percentuali indicate nella tabella 6. 6.4. Gli esercenti applicano alle tipologie contrattuali per le quali nell' anno 2001 non erano in vigore opzioni tariffarie base ad esse riconducibili approvate ai sensi della deliberazione n. 243/00, la tariffa TV2 di cui al comma 8.1 del testo integrato applicando le componenti e i parametri di cui alle tabelle 1 e 3 dell'allegato n. 2 al testo integrato. |
| Art. 7. Disposizioni finali
7.1. La presente deliberazione viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' ed entra in vigore alla data della pubblicazione. Milano, 27 dicembre 2001 Il presidente: Ranci |
| ALLEGATO ----> Vedere allegato da pag. 22 a pag. 29 della G.U. <---- |
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