L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 28 dicembre 2001, Premesso che: con deliberazione 5 dicembre 2001, n. 301/01 (di seguito: deliberazione n. 301/01), l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) ha definito, tra l'altro, modalita' e condizioni per l'allocazione della capacita' di trasporto sulla frontiera elettrica italo-svizzera e, in particolare, ha previsto, in considerazione dell'impossibilita' di pervenire ad un accordo per l'allocazione congiunta di detta capacita', l'attribuzione agli operatori di sistema svizzeri, per l'allocazione autonoma da parte di questi ultimi, del 50% della medesima capacita'; la determinazione di cui al precedente alinea e' stata adottata in aderenza ai criteri applicati dall'Autorita' ai fini delle analoghe decisioni assunte per il biennio precedente ed alla richiesta presentata dagli operatori di sistema svizzeri con lettera in data 28 novembre 2001; nella lettera di cui al precedente alinea venivano, in particolare, richieste l'applicazione del sopra richiamato criterio di equiripartizione della capacita' disponibile italo-svizzera, e, inoltre, ai fini dell'allocazione autonoma, una capacita' pari a 1220 MW, superiore a quella di 1000 MW considerata ai fini delle sopra indicate determinazioni assunte con la deliberazione n. 301/01; il presidente della seconda sezione del tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sede di Milano, con decreto n. 3175/01 del 28 dicembre 2001 (di seguito: decreto n. 3175/01), sul ricorso n. 4288/01 presentato da alcuni operatori svizzeri e italiani, ha disposto la sospensione della suddetta deliberazione limitatamente alla differenza, pari a 440 MW, tra la quantita' riconosciuta agli operatori svizzeri nell'anno 2001 e quella annuale riconosciuta dalla deliberazione impugnata, "rapportata al limitato periodo di quindici giorni su trecentosessantacinque giorni dell'intero anno nel caso che il collegio del 10 gennaio 2002 non ritenesse di confermare la misura cautelare, salvo pur sempre l'esito definitivo del merito, che, a favore o a carico delle ricorrenti, rilevera' per l'intero anno 2002"; Visti: la legge 14 novembre 1995, n. 481; il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99; il decreto n. 3175/01; Viste: la deliberazione n. 301/01; la deliberazione 17 dicembre 2001, n. 305/01; Considerato che: stanti il contenuto dell'istanza di sospensione e le motivazioni esposte nel decreto n. 3175/01, questo decreto non incide sulla deliberazione n. 301/01 quanto alle modalita' e alle procedure di allocazione e ai criteri di ripartizione della capacita' bilaterale tra l'Italia e la Svizzera, limitandosi a definire una misura funzionale ad evitare la perdita della quota di mercato su base annua corrispondente alla minore capacita' di cui alle premesse e, conseguentemente, volta ad impedire la produzione degli effetti della procedura quanto a tale minore capacita'; l'attuazione della misura di cui al precedente alinea, stante 1'acquiescenza prestata dai ricorrenti al criterio di ripartizione della capacita' bilaterale tra l'Italia e la Svizzera, rende necessaria una riduzione della capacita' di trasporto assegnabile su base annuale sulla frontiera nord-ovest destinata ai clienti del mercato libero, definita dal gestore della rete in attuazione delle disposizioni della deliberazione n. 301/01, come pari a 1153 MW; e che la riduzione del 50% della suddetta minore capacita' e' pari a 220 MW; Ritenuto che, al fine di evitare, in caso di caducazione della misura disposta nel decreto n. 3175/01, la reiterazione della procedura di allocazione, sia opportuno disporre che il gestore della rete proceda all'allocazione della capacita' di trasporto assegnabile su base annuale sulla frontiera nord-ovest, pari a 1153 MW, e sospendere gli effetti della medesima allocazione, limitatamente ad una quota, per ciascun soggetto assegnatario, pari al 19,1%, corrispondente a 220 MW complessivi; Sentita la Commission de regulation de l'electricite' francese;
Delibera:
Di stabilire che, in ottemperanza al decreto n. 3175/01 in data 28 dicembre 2001 del presidente della seconda sezione del tribunale amministrativo regionale per la Lombardia sede di Milano, l'allocazione della capacita' di trasporto assegnabile su base annuale di cui all'art. 7, comma 7.1, dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 5 dicembre 2001, n. 301/01 (di seguito: deliberazione n. 301/01), sulla frontiera nord ovest, avvenga: a) in applicazione delle disposizioni della deliberazione n. 301/01 e secondo quanto previsto dagli avvisi approvati dall'Autorita' con la deliberazione 19 dicembre 2001, n. 305/01; b) entro i termini di cui alla deliberazione dell'Autorita' 27 dicembre 2001, n. 321/01; c) per una quota della capacita' allocata a ciascun assegnatario pari al 19,1%, sotto condizione sospensiva costituita dalla caducazione degli effetti della misura adottata con il sopra richiamato decreto in esito alla decisione della camera di consiglio fissata per il 10 gennaio 2002, ovvero, in caso di conferma della suddetta misura, alla decisione di rigetto in primo grado del ricorso n. 4288/01 presentato avverso la deliberazione n. 301/01; Di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro delle attivita' produttive, al commissario per l'energia e i trasporti della Commissione europea ed alla societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.; Di inviare per informazione copia del presente provvedimento alla Commission de regulation de l'electricite', 2 rue du Quatre Septembre, 75084, Paris, Francia, all'Ufficio federale dell'energia, Worblenstrasse 32, Ittigen, Svizzera; Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) affinche' entri in vigore con decorrenza dal 28 dicembre 2001. Milano, 28 dicembre 2001 Il presidente: Ranci |