Gazzetta n. 14 del 17 gennaio 2002 (vai al sommario)
AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 21 dicembre 2001
Approvazione dei modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d'imposta, 730-2 per il C.A.F., 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonche' della busta per la consegna del modello 730-1 e della relativa bolla, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell'anno 2002 da parte dei soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento:

Dispone:

1. Approvazione dei modelli relativi ai redditi 2001.
1.1 Sono approvati, unitamente alle relative istruzioni, i seguenti modelli:
a) 730/2002, relativo alla dichiarazione semplificata agli effetti delle imposte sul reddito delle persone fisiche che i contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale devono presentare nell'anno 2002;
b) 730-1, concernente la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF;
c) 730-2 per il sostituto d'imposta e 730-2 per il C.A.F, concernenti la ricevuta dell'avvenuta consegna della dichiarazione da parte del contribuente;
d) 730-3, concernente il prospetto di liquidazione relativo all'assistenza fiscale prestata;
e) 730-4 e 730-4 integrativo, concernenti la comunicazione, la bolla di consegna e la ricevuta del risultato contabile al sostituto d'imposta;
f) busta per la consegna del modello 730-1 (Allegato A);
g) bolla per la consegna dei modelli 730 e/o 730-1 (Allegato B).
1.2. I predetti modelli 730-4 e 730-4 integrativo devono essere prodotti in duplice copia e possono essere costituiti anche da un tabulato a stampa, purche' questo contenga tutte le informazioni previste dal modello stesso. Qualora i medesimi modelli siano costituiti da piu' pagine, la sezione terza deve essere compilata soltanto nell'ultima pagina. Per la comunicazione dei dati effettuata mediante supporti informatici devono essere osservate le specifiche tecniche che saranno stabilite con successivo provvedimento. I supporti informatici devono essere presentati al sostituto d'imposta unitamente al modello 730-4 o 730-4 integrativo riportando nella sezione seconda i soli dati relativi al numero d'ordine, al codice fiscale e al cognome e nome dei contribuenti ai quali e' stata prestata l'assistenza fiscale e compilando la sezione terza solo nell'ultima pagina utilizzata.
2. Consegna delle dichiarazioni mod. 730 da parte dei sostituti d'imposta.
2.1. I sostituti d'imposta che hanno prestato assistenza fiscale nell'anno 2002 devono trasmettere in via telematica, direttamente ovvero tramite un intermediario abilitato, all'Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni modello 730/2002 da loro elaborati osservando le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento. In caso di consegna delle dichiarazioni ad un intermediario abilitato i sostituti d'imposta devono utilizzare la bolla di consegna di cui all'Allegato B del presente provvedimento, nella quale devono esser riportati i codici fiscali dei soggetti ai quali e' stata prestata l'assistenza fiscale.
2.2. I sostituti d'imposta devono comunque essere in grado di fornire, anche in copia, le dichiarazioni modelli 730 da essi elaborate entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta da parte dell'Agenzia delle Entrate. Tale obbligo sussiste fino alla scadenza dei termini previsti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
3. Consegna delle buste contenenti le schede per la scelta della destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF, mod. 730-1, da parte dei sostituti d'imposta.
3.1. I sostituti d'imposta devono consegnare le buste contenenti le schede per la scelta della destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF, modelli 730-1, ad un ufficio postale, o ad una banca convenzionata ovvero ad un intermediario abilitato.
3.2. In caso di consegna delle buste contenenti i modelli 730-1 ad un intermediario abilitato i sostituti d'imposta devono utilizzare la bolla di consegna di cui all'Allegato B del presente provvedimento, nella quale devono esser riportati i codici fiscali dei soggetti che hanno effettuato la scelta della destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF.
3.3. Gli intermediari abilitati devono rilasciare al sostituto d'imposta copia della bolla di consegna di cui all'Allegato B del presente provvedimento, contenente l'impegno a trasmettere in via telematica i dati contenuti nei modelli 730 e 730-1.
3.4. In caso di consegna delle buste contenenti i modelli 730-1 ad un ufficio postale o ad una banca convenzionata i sostituti d'imposta devono compilare la bolla di consegna di cui all'Allegato B, senza indicare i codici fiscali dei soggetti che hanno effettuato la scelta della destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF, raggruppando le buste in pacchi chiusi contenenti fino a cento pezzi. Su ciascun pacco, numerato progressivamente, deve essere apposta la dicitura "Modello 730-1" e devono essere indicati il codice fiscale, il cognome e il nome o la denominazione e il domicilio fiscale del sostituto d'imposta.
4. Caratteristiche tecniche per la stampa dei modelli.
4.1. I modelli di cui al punto 1 sono predisposti in due versioni grafiche, in euro e in lire, ciascuna corrispondente alla valuta scelta dal contribuente per la compilazione della dichiarazione, ad eccezione dei modelli 730-2 per il sostituto d'imposta e per il C.A.F., predisposti in colore nero ed utilizzabili per i modelli sia in euro che in lire, nonche' dei modelli 730-4 e 730-4 integrativo che sono predisposti nella sola versione in euro. Le istruzioni per la compilazione sono uniche per i modelli sia in euro che in lire.
4.2. Per la stampa dei modelli deve essere utilizzato il colore nero e per i fondini il colore verde (pantone 347 U) nei modelli in lire ed il colore azzurro (pantone 311 U) nei modelli in euro. Per la stampa delle istruzioni deve essere utilizzato il colore nero e per i fondini il colore azzurro (pantone 311 U).
4.3. I modelli in versione euro devono contenere, nel frontespizio, la scritta "EURO" con il logo grafico di tale valuta e, nei campi per l'indicazione degli importi, i caratteri di stampa ",00". I modelli in versione lire devono contenere, nel frontespizio, la scritta "LIRE" e, nei campi per l'indicazione degli importi, i caratteri di stampa ".000".
4.4. E' autorizzata la stampa su un unico foglio di due modelli 730-1, concernenti la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF, da utilizzare nell'ipotesi di dichiarazione congiunta.
4.5. E' autorizzata altresi' la stampa dei modelli di cui al punto 1, da utilizzare per la compilazione meccanografica. In tal caso, i modelli vanno riprodotti su stampati a striscia continua di formato a pagina singola oppure a pagina doppia ripiegabile. Le facciate di ogni modello devono essere tra loro solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza: "ATTENZIONE: DA NON STACCARE".
4.6. I modelli di cui al punto 1 devono presentare i seguenti requisiti: stampa realizzata con i colori previsti nel punto 4.1 ovvero stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero; conformita' di struttura e sequenza con i modelli approvati con il presente provvedimento anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.
4.7. Le dimensioni per il formato a pagina singola, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti: larghezza, minima cm 19,5 - massima cm 21,5; altezza, minima cm 29,2 - massima cm 31,5.
4.8. Le dimensioni per il formato a pagina doppia ripiegabile, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti: larghezza, minima cm 35 - massima cm 42; altezza, minima cm 29,2 - massima cm 31,5.
4.9. I modelli meccanografici composti da quattro facciate predisposti a pagina doppia ripiegabile, ferme restando le dimensioni su indicate nel punto 4.8, devono rispettare la sequenza delle facciate nel seguente ordine: nella prima pagina doppia, quarta facciata - prima facciata; nella seconda pagina doppia, seconda facciata - terza facciata.
4.10. I modelli meccanografici composti da due facciate predisposti a pagina doppia ripiegabile, ferme restando le dimensioni indicate nel punto 4.8, devono rispettare la sequenza delle facciate nella pagina doppia: seconda facciata - prima facciata.
4.11. Sul frontespizio dei modelli predisposti ai sensi dei punti precedenti devono essere indicati gli estremi del soggetto che ne cura la stampa e quelli del presente provvedimento.
4.12. Nei modelli meccanografici ed in tutti i casi di compilazione della dichiarazione con programmi informatici, gli elementi di cui al punto 4.3 sono stampati, garantendo la chiarezza e la permanenza degli stessi nel tempo, direttamente con sistemi elettronici, ad eccezione del logo grafico rappresentante la valuta euro che puo' essere omesso. Nei medesimi modelli i campi per l'indicazione degli importi che non sono compilati possono essere privi dei caratteri di stampa ",00" e ".000" indicati nel punto 4.3.
4.13. I modelli di cui al punto 1 devono essere stampati su carta di peso 80 gr./mq. con opacita' compresa tra 86 ed 88 per cento. La busta per la consegna del modello 730-1 deve essere stampata in colore nero, riportando al suo interno in diagonale la scritta in colore grigio "AGENZIA DELLE ENTRATE" ripetuta in modo da coprire ogni spazio bianco e garantire la non leggibilita' dall'esterno del contenuto della busta medesima. Tale busta deve essere stampata su carta di peso 80 gr./mq. e deve avere le seguenti dimensioni: larghezza cm. 22,8; altezza cm. 10,9.
5. Autorizzazione alla stampa e reperibilita' dei modelli.
5.1. E' autorizzata la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica dei modelli di cui al punto 1, nel rispetto delle caratteristiche indicate nel punto 4, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilita' dei modelli nel tempo.
5.2. E' altresi' autorizzata la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica dei modelli con le stampanti di cui al punto 5.1 su fogli singoli nel rispetto delle seguenti condizioni:
- colori, dimensioni e conformita' di struttura e sequenza alle caratteristiche di cui al punto 4;
- indicazione su ogni pagina del codice fiscale del contribuente;
- bloccaggio dei fogli mediante i sistemi che garantiscano l'integrita' del modello e la permanenza nel tempo.
5.3. Sul frontespizio dei modelli di cui ai punti precedenti devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che cura la predisposizione delle immagini utilizzate per la riproduzione dei modelli stessi e gli estremi del presente provvedimento.
5.4. I modelli di cui al punto 1 sono distribuiti gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate in forma cartacea presso i Comuni o possono comunque essere prelevati in formato elettronico dai siti internet www.finanze.it e www.agenziaentrate.it.
5.5. E' altresi' autorizzato l'utilizzo dei predetti modelli prelevati da altri siti Internet a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche tecniche indicate nel punto 5.2 e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonche' gli estremi del presente provvedimento.
5.6. Per la consegna della scheda per la scelta della destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF, modello 730-1, puo' essere utilizzata anche una normale busta di corrispondenza, sulla quale devono essere apposte le indicazioni: "Scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF", il cognome, il nome e il codice fiscale del dichiarante nonche' l'anno di presentazione della dichiarazione. Nel caso in cui la dichiarazione sia presentata in forma congiunta i due modelli 730-1 devono essere inseriti in un'unica busta, sulla quale devono essere riportate le suddette indicazioni riferite al dichiarante.
Motivazioni:
Il presente provvedimento e' emanato in base all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, concernente le modalita' e i termini per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto, il quale prevede, tra l'altro, che i modelli di dichiarazione semplificata agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dei contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale sono approvati entro il 15 gennaio dell'anno in cui devono essere utilizzati.
Con il presente provvedimento vengono, pertanto, approvati il modello 730/2002, concernente la predetta dichiarazione semplificata dei soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale, il modello 730-1, concernente la scelta a favore di una delle sette istituzioni beneficiarie della quota dell'8 per mille dell'IRPEF, il modello 730-2 per il sostituto d'imposta ed il modello 730-2 per il C.A.F, concernenti la ricevuta dell'avvenuta consegna della dichiarazione da parte del contribuente, il modello 730-3, concernente il prospetto di liquidazione relativo all'assistenza fiscale prestata, 730-4 e 730-4 integrativo, concernenti la comunicazione, la bolla di consegna e la ricevuta del risultato contabile al sostituto d'imposta.
Il presente provvedimento approva, altresi', la busta per la consegna da parte dei sostituti d'imposta del modello 730-1 ad una banca convenzionata, ad un ufficio postale o ad un intermediario abilitato, nonche' la bolla per la consegna dei modelli 730 e/o 730-1 ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
I modelli approvati possono essere compilati indifferentemente in lire o in euro, ad eccezione dei modelli 730-4 e 730-4 integrativo, concernenti la comunicazione, la bolla di consegna e la ricevuta del risultato contabile al sostituto d'imposta, che devono essere compilati esclusivamente in euro, atteso che e' solo in tale valuta che i sostituti d'imposta dovranno operare le ritenute od effettuare i rimborsi ai contribuenti che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale.
A tal fine, i modelli sono predisposti in due versioni grafiche, ciascuna corrispondente alla valuta, euro o lire, utilizzata per compilare la dichiarazione modello 730/2002 ed, in particolare, il modello in lire e' di colore verde e quello in euro e' di colore azzurro.
Nella versione del modello in euro gli importi devono essere espressi con arrotondamento all'unita' di euro (secondo le regole matematiche stabilite in materia dalla disciplina comunitaria e dal D.Lgs. n. 213/1998), per eccesso se la frazione decimale e' uguale o superiore a 50 centesimi, o per difetto se la stessa frazione e' inferiore a detto limite. Nel modello in lire gli importi devono essere espressi con arrotondamento alle migliaia di lire.
Con lo stesso provvedimento viene, inoltre, disciplinata la reperibilita' dei predetti modelli di dichiarazione e viene autorizzata la stampa, anche per la compilazione meccanografica degli stessi, definendo le relative caratteristiche tecniche e grafiche.
Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.
Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le modalita' di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Disciplina normativa di riferimento.
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, concernente disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di approvazione del testo unico delle imposte sui redditi;
Legge 31 dicembre 1996, n. 675, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
Regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro;
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, recante la revisione della disciplina dei Centri di assistenza fiscale;
Decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, e successive modificazioni, recante norme in materia di armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente ed i relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro;
Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, recante, tra l'altro, la revisione degli scaglioni delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e l'istituzione di una addizionale regionale a tale imposta;
Regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro;
Decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, concernente disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 443;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto (art. 1);
Decreto 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998, concernente le modalita' tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonche' di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto 24 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999, nonche' dal decreto 29 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000;
Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, concernente l'istituzione di una addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
Decreto 31 maggio 1999, n. 164, e successive modificazioni, recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti;
Decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506, recante, tra l'altro, disposizioni modificative delle modalita' di prelievo dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;
Decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, concernente la riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare, a norma dell'articolo 3 della legge 13 maggio 1999, n. 133;
Legge 10 marzo 2000, n. 62, concernente norme per la parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione (art. 1, commi 9 e 10);
Legge 27 luglio 2000, n. 212, in materia di statuto dei diritti del contribuente;
Legge 21 novembre 2000, n. 342, concernente misure in materia fiscale;
Legge 7 dicembre 2000, n. 383, recante la disciplina delle associazioni di promozione sociale;
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello Stato;
Decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 168, recante disposizioni correttive del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, in materia di riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare;
Legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, recante primi interventi per il rilancio dell'economia;
Provvedimento 30 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 263 alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2001, di approvazione dello schema di certificazione unica "CUD 2002", con le relative istruzioni, nonche' di definizione delle modalita' di certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria;
Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, concernente il regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonche' disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione di adempimenti tributari.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 dicembre 2001
Il direttore dell'agenzia: Romano
 
ALLEGATO A

Busta per la consegna del modello 730-1
----> Vedere allegato da pag. 13 a pag. 16 della G.U. <----
 
ALLEGATO B

Bolla per la consegna dei modelli 730 e/o 730-1
----> Vedere allegato da pag. 17 a pag. 20 della G.U. <----
 
MODELLI
----> Vedere modelli da pag. 21 a pag. 34 della G.U. <----
 
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
----> Vedere allegato da pag. 35 a pag. 90 della G.U. <----
 
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