Gazzetta n. 13 del 16 gennaio 2002 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2001, n. 467
Disposizioni correttive ed integrative della normativa in materia di protezione dei dati personali, a norma dell'articolo 1 della legge 24 marzo 2001, n. 127.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
Vista la direttiva 95/46/CE del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati;
Vista la legge 24 marzo 2001, n. 127, recante differimento del termine per l'esercizio della delega prevista dalla legge 31 dicembre 1996, n. 676;
Vista la direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni;
Vista la raccomandazione del Consiglio d'Europa n. (95) 4 del 7 febbraio 1995, sulla protezione dei dati personali nel settore dei servizi di telecomunicazioni, con particolare riguardo ai servizi telefonici;
Visto il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, recante disposizioni in materia di tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, in attuazione della direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 2001;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro della giustizia;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Definizioni e diritto nazionale applicabile

1. Agli effetti dell'applicazione del presente decreto si applicano le definizioni elencate nell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
2. Nell'articolo 2 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sono aggiunti i seguenti commi: "1-bis. La presente legge si applica anche al trattamento di dati personali effettuato da chiunque e' stabilito nel territorio di un Paese non appartenente al-l'Unione europea e impiega, per il trattamento, mezzi situati nel territorio dello Stato anche diversi da quelli elettronici o comunque automatizzati, salvo che essi siano utilizzati solo ai fini di transito nel territorio dell'Unione europea. 1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis il titolare stabilito nel territorio di un Paese non appartenente al-l'Unione europea deve designare ai fini dell'applicazione della presente legge un proprio rappresentante stabilito nel territorio dello Stato.".



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al
Governo dell'esercizio della funzione legislativa e
stabilisce che essa non puo' avvenire se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione, tra l'altro, conferisce
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Per l'argomento della legge 31 dicembre 1996, n. 675,
vedasi nelle note all'art. 1.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge
31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali):
"Art. 1 (Finalita' e definizioni). - 1. La presente
legge garantisce che il trattamento dei dati personali si
svolga nel rispetto dei diritti, delle liberta'
fondamentali, nonche' della dignita' delle persone fisiche,
con particolare riferimento alla riservatezza e
all'identita' personale; garantisce altresi' i diritti
delle persone giuridiche e di ogni altro ente o
associazione.
2. Ai fini della presente legge si intende:
a) per "banca di dati , qualsiasi complesso di dati
personali, ripartito in una o piu' unita' dislocate in uno
o piu' siti, organizzato secondo una pluralita' di criteri
determinati tali da facilitarne il trattamento;
b) per "trattamento , qualunque operazione o
complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di
mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la
raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la
conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la
selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo,
l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la
diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
c) per "dato personale , qualunque informazione
relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od
associazione, identificati o identificabili, anche
indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra
informazione, ivi compreso un numero di identificazione
personale;
d) per "titolare , la persona fisica, la persona
giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro
ente, associazione od organismo cui competono le decisioni
in ordine alle finalita' ed alle modalita' del trattamento
di dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;
e) per "responsabile , la persona fisica, la persona
giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro
ente, associazione od organismo preposti dal titolare al
trattamento di dati personali;
f) per "interessato , la persona fisica, la persona
giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i
dati personali;
g) per "comunicazione , il dare conoscenza dei dati
personali a uno o piu' soggetti determinati diversi
dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la
loro messa a disposizione o consultazione;
h) per "diffusione , il dare conoscenza dei dati
personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma,
anche mediante la loro messa a disposizione o
consultazione;
i) per "dato anonimo , il dato che in origine, o a
seguito di trattamento, non puo' essere associato ad un
interessato identificato o identificabile;
l) per "blocco , la conservazione di dati personali
con sospensione temporanea di ogni altra operazione del
trattamento;
m) per "Garante , l'autorita' istituita ai sensi
dell'art. 30.".
- Il testo vigente dell'art. 2 della legge 31 dicembre
1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali), come
modificato dal presente decreto legislativo, e' il
seguente:
"Art. 2 (Ambito di applicazione). - 1. La presente
legge si applica al trattamento di dati personali da
chiunque effettuato nel territorio dello Stato.
1-bis. La presente legge si applica anche al
trattamento di dati personali effettuato da chiunque e'
stabilito nel territorio di un Paese non appartenente
all'Unione europea e impiega, per il trattamento, mezzi
situati nel territorio dello Stato anche diversi da quelli
elettronici o comunque automatizzati, salvo che essi siano
utilizzati solo ai fini di transito nel territorio
dell'Unione europea.
1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis il titolare
stabilito nel territorio di un Paese non appartenente
all'Unione europea deve designare ai fini dell'applicazione
della presente legge un proprio rappresentante stabilito
nel territorio dello Stato.".



 
Art. 2
Trattamenti per fini esclusivamente personali

1. Nell'articolo 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le parole: "le disposizioni di cui agli articoli 18 e 36" sono sostituite dalle seguenti: "l'articolo 18".



Nota all'art. 2:
- Il testo vigente dell'art. 3 della legge 31 dicembre
1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali), come
modificato dal presente decreto legislativo, e' il
seguente:
"Art. 3 (Trattamento di dati per fini esclusivamente
personali). - 1. Il trattamento di dati personali
effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente
personali non e' soggetto all'applicazione della presente
legge, sempreche' i dati non siano destinati ad una
comunicazione sistematica o alla diffusione.
2. Al trattamento di cui al comma 1 si applicano in
ogni caso le disposizioni in tema di sicurezza dei dati di
cui all'art. 15, nonche' l'art. 18.".



 
Art. 3
Semplificazione dei casi e delle modalita' di notificazione

1. Nell'articolo 7, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e' aggiunto in fine il seguente periodo: "se il trattamento, in ragione delle relative modalita' o della natura dei dati personali, sia suscettibile di recare pregiudizio ai diritti e alle liberta' dell'interessato, e nei soli casi e con le modalita' individuati con il regolamento di cui all'articolo 33, comma 3.".
2. Nell'articolo 7, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le parole: "indicati nel comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "che devono essere indicati".
3. Nell'articolo 7, comma 4, lettera h), della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le parole: "del responsabile;" sono sostituite dalle seguenti: "del rappresentante del titolare nel territorio dello Stato e di almeno un responsabile, da indicare nel soggetto eventualmente designato ai fini di cui all'articolo 13;".
4. Le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 3, 4, 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies, 13, comma 1, lettera b) e 28, comma 7, della legge 31 dicembre 1996, n. 675 sono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche apportate al regolamento di cui all'articolo 33, comma 3, della medesima legge in applicazione del comma 1 del presente articolo.



Note all'art. 3:
- Il testo vigente dell'art. 7 della legge 31 dicembre
1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali), come
modificato dal presente decreto legislativo, e' attualmente
il seguente (si veda anche l'abrogazione dei commi 3, 4, 5,
5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies prevista dall'art. 3,
comma 4, del decreto medesimo):
"Art. 7 (Notificazione). - 1. Il titolare che intenda
procedere ad un trattamento di dati personali soggetto al
campo di applicazione della presente legge e' tenuto a
darne notificazione al Garante se il trattamento, in
ragione delle relative modalita' o della natura dei dati
personali, sia suscettibile di recare pregiudizio ai
diritti e alle liberta' dell'interessato, e nei soli casi e
con le modalita' individuati con il regolamento di cui
all'art. 33, comma 3.
2. La notificazione e' effettuata preventivamente ed
una sola volta, a mezzo di lettera raccomandata ovvero con
altro mezzo idoneo a certificarne la ricezione, a
prescindere dal numero delle operazioni da svolgere,
nonche' dalla durata del trattamento e puo' riguardare uno
o piu' trattamenti con finalita' correlate. Una nuova
notificazione e' richiesta solo se muta taluno degli
elementi che devono essere indicati e deve precedere
l'effettuazione della variazione.
3. La notificazione e' sottoscritta dal notificante e
dal responsabile del trattamento.
4. La notificazione contiene:
a) il nome, la denominazione o la ragione sociale e
il domicilio, la residenza o la sede del titolare;
b) le finalita' e modalita' del trattamento;
c) la natura dei dati, il luogo ove sono custoditi e
le categorie di interessati cui i dati si riferiscono;
d) l'ambito di comunicazione e di diffusione dei
dati;
e) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi non
appartenenti all'Unione europea o, qualora riguardino
taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24, fuori del
territorio nazionale;
f) una descrizione generale che permetta di valutare
l'adeguatezza delle misure tecniche ed organizzative
adottate per la sicurezza dei dati;
g) l'indicazione della banca di dati o delle banche
di dati cui si riferisce il trattamento, nonche'
l'eventuale connessione con altri trattamenti o banche di
dati, anche fuori dal territorio nazionale;
h) il nome, la denominazione o la ragione sociale e
il domicilio, la residenza o la sede del rappresentante del
titolare nel territorio dello Stato e di almeno un
responsabile, da indicare nel soggetto eventualmente
designato ai fini di cui all'art. 13; in mancanza di tale
indicazione si considera responsabile il notificante;
i) la qualita' e la legittimazione del notificante.
5. I soggetti tenuti ad iscriversi o che devono essere
annotati nel registro delle imprese di cui all'art. 2188
del codice civile, nonche' coloro che devono fornire le
informazioni di cui all'art. 8, comma 8, lettera d), della
legge 29 dicembre 1993, n. 580, alle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, possono effettuare la
notificazione per il tramite di queste ultime, secondo le
modalita' stabilite con il regolamento di cui all'art. 33,
comma 3. I piccoli imprenditori e gli artigiani possono
effettuare la notificazione anche per il tramite delle
rispettive rappresentanze di categoria; gli iscritti agli
albi professionali anche per il tramite dei rispettivi
ordini professionali. Resta in ogni caso ferma la
disposizione di cui al comma 3.
5-bis. La notificazione in forma semplificata puo' non
contenere taluno degli elementi di cui al comma 4, lettere
b), c), e) e g), individuati dal Garante ai sensi del
regolamento di cui all'art. 33, comma 3, quando il
trattamento e' effettuato:
a) da soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici
economici, sulla base di espressa disposizione di legge ai
sensi degli articoli 22, comma 3, e 24, ovvero del
provvedimento di cui al medesimo art. 24;
b) nell'esercizio della professione di giornalista e
per l'esclusivo perseguimento delle relative finalita',
ovvero dai soggetti indicati nel comma 4-bis dell'art. 25,
nel rispetto del codice di deontologia di cui al medesimo
articolo;
c) temporaneamente senza l'ausilio di mezzi
elettronici o comunque automatizzati, ai soli fini e con le
modalita' strettamente collegate all'organizzazione interna
dell'attivita' esercitata dal titolare, relativamente a
dati non registrati in una banca di dati e diversi da
quelli di cui agli articoli 22 e 24;
c-bis) per scopi storici, di ricerca scientifica e di
statistica in conformita' alle leggi, ai regolamenti, alla
normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona
condotta sottoscritti ai sensi dell'art. 31.
5-ter. Fuori dei casi di cui all'art. 4, il trattamento
non e' soggetto a notificazione quando:
a) e' necessario per l'assolvimento di un compito
previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria, relativamente a dati diversi da quelli
indicati negli articoli 22 e 24;
b) riguarda dati contenuti o provenienti da pubblici
registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da
chiunque, fermi restando i limiti e le modalita' di cui
all'art. 20, comma 1, lettera b);
c) e' effettuato per esclusive finalita' di gestione
del protocollo, relativamente ai dati necessari per la
classificazione della corrispondenza inviata per fini
diversi da quelli di cui all'art. 13, comma 1, lettera e),
con particolare riferimento alle generalita' e ai recapiti
degli interessati, alla loro qualifica e all'organizzazione
di appartenenza;

d) riguarda rubriche telefoniche o analoghe non
destinate alla diffusione, utilizzate unicamente per
ragioni d'ufficio e di lavoro e comunque per fini diversi
da quelli di cui all'art. 13, comma l, lettera e);
e) e' finalizzato unicamente all'adempimento di
specifici obblighi contabili, retributivi, previdenziali,
assistenziali e fiscali, ed e' effettuato con riferimento
alle sole categorie di dati, di interessati e di
destinatari della comunicazione e diffusione strettamente
collegate a tale adempimento, conservando i dati non oltre
il periodo necessario all'adempimento medesimo;
f) e' effettuato, salvo quanto previsto dal comma
5-bis, lettera b), da liberi professionisti iscritti in
albi o elenchi professionali, per le sole finalita'
strettamente collegate all'adempimento di specifiche
prestazioni e fermo restando il segreto professionale;
g) e' effettuato dai piccoli imprenditori di cui
all'art. 2083 del codice civile per le sole finalita'
strettamente collegate allo svolgimento dell'attivita'
professionale esercitata e limitatamente alle categorie di
dati, di interessati, di destinatari della comunicazione e
diffusione e al periodo di conservazione dei dati necessari

per il perseguimento delle finalita' medesime;
h) e' finalizzato alla tenuta di albi o elenchi
professionali in conformita' alle leggi e ai regolamenti;
i) e' effettuato per esclusive finalita'
dell'ordinaria gestione di biblioteche, musei e mostre, in
conformita' alle leggi e ai regolamenti, ovvero per la
organizzazione di iniziative culturali o sportive o per la
formazione di cataloghi e bibliografie;
l) e' effettuato da associazioni, fondazioni,
comitati anche a carattere politico, filosofico, religioso
o sindacale, ovvero da loro organismi rappresentativi,
istituiti per scopi non di lucro e per il perseguimento di
finalita' lecite, relativamente a dati inerenti agli
associati e ai soggetti che in relazione a tali finalita'
hanno contatti regolari con l'associazione, la fondazione,
il comitato o l'organismo, fermi restando gli obblighi di
informativa degli interessati e di acquisizione del
consenso, ove necessario;
m) e' effettuato dalle organizzazioni di volontariato

di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, nei limiti di cui
alla lettera l) e nel rispetto delle autorizzazioni e delle
prescrizioni di legge di cui agli articoli 22 e 23;
n) e' effettuato temporaneamente ed e' finalizzato
esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale
di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero, nel
rispetto del codice di deontologia di cui all'art. 25;
o) e' effettuato, anche con mezzi elettronici o
comunque automatizzati, per la redazione di periodici o
pubblicazioni aventi finalita' di informazione giuridica,
relativamente a dati desunti da provvedimenti

dell'autorita' giudiziaria o di altre autorita';
p) e' effettuato temporaneamente per esclusive
finalita' di raccolta di adesioni a proposte di legge
d'iniziativa popolare, a richieste di referendum, a
petizioni o ad appelli;
q) e' finalizzato unicamente all'amministrazione dei
condomini di cui all'art. 1117 e seguenti del codice
civile, limitatamente alle categorie di dati, di
interessati e di destinatari della comunicazione necessarie
per l'amministrazione dei beni comuni, conservando i dati
non oltre il periodo necessario per la tutela dei
corrispondenti diritti;
q-bis) e' compreso nel programma statistico nazionale
o in atti di programmazione statistica previsti dalla legge
ed e' effettuato in conformita' alle leggi, ai regolamenti,
alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di
buona condotta sottoscritti ai sensi dell'art. 31.
5-quater. Il titolare si puo' avvalere della
notificazione semplificata o dell'esonero di cui ai commi
5-bis e 5-ter, sempre che il trattamento riguardi
unicamente le finalita', le categorie di dati, di
interessati e di destinatari della comunicazione e
diffusione, individuate, unitamente al periodo di
conservazione dei dati, dai medesimi commi 5-bis e 5-ter,
nonche':
a) nei casi di cui ai commi 5-bis, lettera a) e
5-ter, lettere a) e m), dalle disposizioni di legge o di
regolamento o dalla normativa comunitaria ivi indicate;
b) nel caso di cui al comma 5-bis, lettera b), dal
codice di deontologia ivi indicato;
c) nei casi residui, dal Garante con le
autorizzazioni rilasciate con le modalita' previste
dall'art. 41, comma 7, ovvero, per i dati diversi da quelli
di cui agli articoli 22 e 24, con provvedimenti analoghi.
5-quinquies. Il titolare che si avvale dell'esonero di
cui al comma 5-ter deve fornire gli elementi di cui al
comma 4 a chiunque ne faccia richiesta.".
- Per il testo dell'art. 28 della legge 31 dicembre
1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali), come
modificato dal presente decreto, vedasi infra in nota
all'art. 10.
- Si riporta il testo dell'art. 33 della legge
31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali):
"Art. 33 (Ufficio del Garante). - 1. Alle dipendenze
del Garante e' posto un ufficio composto, in sede di prima
applicazione della presente legge, da dipendenti dello
Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori
ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il
cui servizio presso il medesimo ufficio e' equiparato ad
ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive
amministrazioni di provenienza. Il relativo contingente e'
determinato, in misura non superiore a quarantacinque
unita', su proposta del Garante medesimo, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i
Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, entro
novanta giorni dalla data di elezione del Garante. Il
segretario generale puo' essere scelto anche tra magistrati
ordinari o amministrativi.
1-bis. E' istituito il ruolo organico del personale
dipendente del Garante. Con proprio regolamento il Garante
definisce:
a) l'ordinamento delle carriere e le modalita' del
reclutamento secondo le procedure previste dall'art. 36 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;
b) le modalita' dell'inquadramento in ruolo del
personale in servizio alla data di entrata in vigore del
regolamento;
c) il trattamento giuridico ed economico del
personale, secondo i criteri previsti dalla legge 31 luglio
1997, n. 249, e, per gli incarichi di funzioni
dirigenziali, dall'art. 19, comma 6, del citato decreto
legislativo n. 29, come sostituito dall'art. 13 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80, tenuto conto delle
specifiche esigenze funzionali e organizzative. Il
regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Nelle

more della piu' generale razionalizzazione del trattamento
economico delle autorita' amministrative indipendenti, al
personale e' attribuito l'ottanta per cento del trattamento
economico del personale dell'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni. Per il periodo intercorrente tra
l'8 maggio 1997 e la data di entrata in vigore del
regolamento, resta ferma l'indennita' di cui all'art. 41
del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991,
n. 231, corrisposta al personale in servizio. Dal 1 gennaio
1998 e fino alla data di entrata in vigore del medesimo
regolamento, e' inoltre corrisposta la differenza tra il
nuovo trattamento e la retribuzione gia' in godimento
maggiorata della predetta indennita' di funzione.
1-ter. L'ufficio puo' avvalersi, per motivate esigenze,
di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni
pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di
fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell'art. 13
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, e successive modificazioni, in numero non
superiore, complessivamente, a venti unita' e per non oltre
il venti per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando
non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo. Al
personale di cui al presente comma e' corrisposta una
indennita' pari alla eventuale differenza tra il
trattamento erogato dall'amministrazione o dall'ente di
provenienza e quello spettante al corrispondente personale
di ruolo, e comunque non inferiore alla indennita' di cui
all'art. 41 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 231 del 1991.
1-quater. Con proprio regolamento il Garante ripartisce
l'organico, fissato nel limite di cento unita', tra il
personale dei diversi livelli e quello delle qualifiche
dirigenziali e disciplina l'organizzazione, il
funzionamento dell'ufficio, la riscossione e la
utilizzazione dei diritti di segreteria, ivi compresi
quelli corrisposti dall'8 maggio 1997, e la gestione delle
spese, anche in deroga alle norme sulla contabilita'
generale dello Stato. Il regolamento e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale.
1-quinquies. In aggiunta al personale di ruolo,
l'ufficio puo' assumere direttamente dipendenti con
contratto a tempo determinato disciplinato dalle norme di
diritto privato, in numero non superiore a venti unita',
ivi compresi i consulenti assunti con contratto a tempo
determinato ai sensi del comma 4.
1-sexies. All'ufficio del Garante, al fine di garantire
la responsabilita' e l'autonomia ai sensi della legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, si applicano i principi riguardanti
l'individuazione e le funzioni del responsabile del

procedimento, nonche' quelli relativi alla distinzione fra
le funzioni di indirizzo e di controllo, attribuite agli
organi di vertice, e quelli concernenti le funzioni di
gestione attribuite ai dirigenti.
2. Le spese di funzionamento dell'ufficio del Garante
sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel
bilancio dello Stato e iscritto in apposito capitolo dello
stato di previsione del Ministero del tesoro. Il rendiconto
della gestione finanziaria e' soggetta al controllo della
Corte dei conti.
3. In sede di prima applicazione della presente legge,
le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento
dell'ufficio del Garante, nonche' quelle dirette a
disciplinare la riscossione dei diritti di segreteria e la
gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni
sulla contabilita' generale dello Stato, sono adottate con
regolamento emanato con decreto del Presidente della
Repubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, previa delibe-razione del Consiglio

dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, su proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con
i Ministri del tesoro, di grazia e giustizia e
dell'interno, e su parere conforme del Garante stesso. Nel
medesimo regolamento sono determinate le indennita' di cui
all'art. 30, comma 6, e altresi' previste le norme
concernenti il procedimento dinanzi al Garante di cui
all'art. 29, commi da 1 a 5, secondo modalita' tali da
assicurare, nella speditezza del procedimento medesimo, il
pieno rispetto del contrad-dittorio tra le parti
interessate, nonche' le norme volte a precisare le
modalita' per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 13,
nonche' della notificazione di cui all'art. 7, per via
telematica o mediante supporto magnetico o lettera
raccomandata con avviso di ricevimento o altro idoneo
sistema. Il parere del Consiglio di Stato sullo schema di
regolamento e' reso entro trenta giorni dalla ricezione
della richiesta; decorso tale termine il regolamento puo'
comunque essere emanato.
3-bis. Con effetto dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 1-quater, cessano di avere
vigore le norme adottate ai sensi del comma 3, primo
periodo.
4. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza
dei problemi lo richiedano, il Garante puo' avvalersi
dell'opera di consulenti, i quali sono remunerati in base
alle vigenti tariffe professionali ovvero sono assunti con
contratti a tempo determinato, di durata non superiore a
due anni, che possono essere rinnovati per non piu' di due
volte.
5. Per l'espletamento dei propri compiti, l'ufficio del
Garante puo' avvalersi di sistemi automatizzati ad
elaborazione informatica e di strumenti telematici propri
ovvero, salvaguardando le garanzie previste dalla presente
legge, appartenenti all'Autorita' per l'informatica nella
pubblica amministrazione o, in caso di indisponibilita', ad
enti pubblici convenzionali.
6. Il personale addetto all'ufficio del Garante ed i
consulenti sono tenuti al segreto su tutto cio' di cui
siano venuti a conoscenza, nell'esercizio delle proprie
funzioni, in ordine a banche di dati e ad operazioni di
trattamento.
6-bis. Il personale dell'ufficio del Garante addetto
agli accertamenti di cui all'art. 32 riveste, in numero non
superiore a cinque unita', nei limiti del servizio cui e'
destinato e secondo le rispettive attribuzioni, la
qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.".



 
Art. 4
Informativa all'interessato

1. Nell'articolo 10, comma 1, lettera f), della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le parole: "e, se designato, del responsabile" sono sostituite dalle seguenti: ", del suo rappresentante nel territorio dello Stato e di almeno un responsabile, da indicare nel soggetto eventualmente designato ai fini di cui all'articolo 13, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalita' attraverso le quali e' altrimenti conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili.".



Nota all'art. 4:
- Il testo vigente dell'art. 10 della legge 31 dicembre
1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali), come
modificato dal presente decreto legislativo, e' il
seguente:
"Art. 10 (Informazioni rese al momento della raccolta).
- 1. L'interessato o la persona presso la quale sono
raccolti i dati personali devono essere previamente
informati oralmente o per iscritto circa:
a) le finalita' e le modalita' del trattamento cui
sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del
conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di
rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i
dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei
dati medesimi;
e) i diritti di cui all'art. 13;
f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e
il domicilio, la residenza o la sede del titolare, del suo
rappresentante nel territorio dello Stato e di almeno un
responsabile, da indicare nel soggetto eventualmente
designato ai fini di cui all'art. 13, indicando il sito
della rete di comunicazione o le modalita' attraverso le
quali e' altrimenti conoscibile in modo agevole l'elenco
aggiornato dei responsabili.
2. L'informativa di cui al comma 1 puo' non comprendere
gli elementi gia' noti alla persona che fornisce i dati o
la cui conoscenza puo' ostacolare l'espletamento di
funzioni pubbliche ispettive o di controllo, svolte per il
perseguimento delle finalita' di cui agli articoli 4, comma
1, lettera e), e 14, comma 1, lettera d).
3. Quando i dati personali non sono raccolti presso
l'interessato, l'informativa di cui al comma 1 e' data al
medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati
o, qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre la
prima comunicazione.
4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica
quando l'informativa all'interessato comporta un impiego di
mezzi che il Garante dichiari manifestamente sproporzionati
rispetto al diritto tutelato, ovvero si rivela, a giudizio
del Garante, impossibile, ovvero nel caso in cui i dati
sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge,
da un regolamento o dalla normativa comunitaria. La
medesima disposizione non si applica, altresi', quando i
dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle
investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000,
n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto
in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalita' e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento.".



 
Art. 5
Misure precontrattuali e bilanciamento di interessi

1. Nell'articolo 12, comma 1, lettera b), della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le parole: "per l'acquisizione di informative precontrattuali attivate" sono sostituite dalle seguenti: "per l'esecuzione di misure precontrattuali adottate".
2. Nell'articolo 12, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e' inserita in fine la seguente lettera: "h-bis) e' necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, qualora non prevalgano i diritti e le liberta' fondamentali, la dignita' o un legittimo interesse dell'interessato.".



Nota all'art. 5:
- Il testo vigente dell'art. 12 della legge 31 dicembre

1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali), come
modificato dal presente decreto legislativo, e' il
seguente:
"Art. 12 (Casi di esclusione del consenso). - 1. Il
consenso non e' richiesto quando il trattamento:
a) riguarda dati raccolti e detenuti in base ad un
obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla
normativa comunitaria;
b) e' necessario per l'esecuzione di obblighi
derivanti da un contratto del quale e' parte l'interessato
o per l'esecuzione di misure precontrattuali adottate su
richiesta di quest'ultimo, ovvero per l'adempimento di un
obbligo legale;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri,
elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque;
d) e' finalizzato unicamente a scopi di ricerca
scientifica o di statistica ed e' effettuato nel rispetto
dei codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti
ai sensi dell'art. 31;
e) e' effettuato nell'esercizio della professione di
giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative
finalita'. In tal caso si applica il codice di deontologia
di cui all'art. 25;
f) riguarda dati relativi allo svolgimento di
attivita' economiche raccolti anche ai fini indicati
nell'art. 13, comma 1, lettera e), nel rispetto della
vigente normativa in materia di segreto aziendale e
industriale;
g) e' necessario per la salvaguardia della vita o
dell'incolumita' fisica dell'interessato o di un terzo, nel
caso in cui l'interessato non puo' prestare il proprio
consenso per impossibilita' fisica, per incapacita' di
agire o per incapacita' di intendere o di volere;
h) e' necessario ai fini dello svolgimento delle
investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000,
n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto
in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalita' e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento;
h-bis) e' necessario, nei casi individuati dal
Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge, per
perseguire un legittimo interesse del titolare o di un
terzo destinatario dei dati, qualora non prevalgano i
diritti e le liberta' fondamentali, la dignita' o un
legittimo interesse dell'interessato.".



 
Art. 6
Limiti al diritto di accesso

1. Nell'articolo 14, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e' aggiunta in fine la seguente lettera: "e-bis) da fornitori di servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico, limitatamente ai dati personali identificativi di chiamate telefoniche entranti, salvo che possa derivarne pregiudizio per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397.".



Nota all'art. 6:
- Il testo vigente dell'art. 14 della legge 31 dicembre
1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali), come
modificato dal presente decreto legislativo, e' il
seguente:
"Art. 14 (Limiti all'esercizio dei diritti). - 1. I
diritti di cui all'art. 13, comma 1, lettere c) e d), non
possono essere esercitati nei confronti dei trattamenti di
dati personali raccolti:
a) in base alle disposizioni del decreto-legge
3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni;
b) in base alle disposizioni del decreto-legge
31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive
modificazioni;
c) da Commissioni parlamentari di inchiesta istituite
ai sensi dell'art. 82 della Costituzione;
d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti
pubblici economici, in base ad espressa disposizione di
legge, per esclusive finalita' inerenti la politica
monetaria e valutaria, il sistema dei pagamenti, il
controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e
finanziari nonche' la tutela della loro stabilita';
e) ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera h),
limitatamente al periodo durante il quale potrebbe
derivarne pregiudizio per lo svolgimento delle
investigazioni o per l'esercizio del diritto di cui alla
medesima lettera h);
e-bis) da fornitori di servizi di telecomunicazioni
accessibili al pubblico, limitatamente ai dati personali
identificativi di chiamate telefoniche entranti, salvo che
possa derivarne pregiudizio per lo svolgimento delle
investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000,
n. 397.
2. Nei casi di cui al comma 1, il Garante, anche su
segnalazione dell'interessato ai sensi dell'art. 31, comma
1, lettera d), esegue i necessari accertamenti nei modi di
cui all'art. 32, commi 6 e 7, e indica le necessarie
modificazioni ed integrazioni, verificandone
l'attuazione.".



 
Art. 7
Presupposti per la comunicazione e la diffusione dei dati

1. Nell'articolo 20, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, dopo la lettera a) e' inserita la seguente: "a-bis) qualora siano necessarie per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale e' parte l'interessato o per l'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta di quest'ultimo,".
2. Nell'articolo 20, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e' inserita in fine la seguente lettera: "h-bis) limitatamente alla comunicazione, quando questa sia necessaria, nei casi individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, qualora non prevalgano i diritti e le liberta' fondamentali, la dignita' o un legittimo interesse dell'interessato.".



Nota all'art. 7:
- Il testo vigente dell'art. 20 della legge 31 dicembre
1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali), come
modificato dal presente decreto legislativo, e' il
seguente:
"Art. 20 (Requisiti per la comunicazione e la
diffusione dei dati). - 1. La comunicazione e la diffusione
dei dati personali da parte di privati e di enti pubblici
economici sono ammesse:
a) con il consenso espresso dell'interessato;
a-bis) qualora siano necessarie per l'esecuzione di
obblighi derivanti da un contratto del quale e' parte
l'interessato o per l'esecuzione di misure precontrattuali
adottate su richiesta di quest'ultimo;
b) se i dati provengono da pubblici registri,
elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi
restando i limiti e le modalita' che le leggi e i
regolamenti stabiliscono per la loro conoscibilita' e
pubblicita';
c) in adempimento di un obbligo previsto dalla legge,
da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
d) nell'esercizio della professione di giornalista e
per l'esclusivo perseguimento delle relative finalita'.
Restano fermi i limiti del diritto di cronaca posti a
tutela della riservatezza ed in particolare
dell'essenzialita' dell'informazione riguardo a fatti di
interesse pubblico. Si applica inoltre il codice di
deontologia di cui all'art. 25;
e) se i dati sono relativi allo svolgimento di
attivita' economiche, nel rispetto della vigente normativa
in materia di segreto aziendale e industriale;
f) qualora siano necessarie per la salvaguardia della
vita o dell'incolumita' fisica dell'interessato o di un
terzo, nel caso in cui l'interessato non puo' prestare il
proprio consenso per impossibilita' fisica, per incapacita'
di agire o per incapacita' di intendere o di volere;
g) limitatamente alla comunicazione, qualora questa
sia necessaria ai fini dello svolgimento delle
investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000,
n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto
in sede giudiziaria, nel rispetto della normativa di cui
alla lettera e) del presente comma, sempre che i dati siano
trattati esclusivamente per tali finalita' e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento;
h) limitatamente alla comunicazione, quando questa
sia effettuata nell'ambito dei gruppi bancari di cui
all'art. 60 del testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia approvato con decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385, nonche' tra societa' controllate e societa'
collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, i cui
trattamenti con finalita' correlate sono stati notificati
ai sensi dell'art. 7, comma 2, per il perseguimento delle
medesime finalita' per le quali i dati sono stati raccolti;
h-bis) limitatamente alla comunicazione, quando
questa sia necessaria, nei casi individuati dal Garante
sulla base dei principi sanciti dalla legge, per perseguire
un legittimo interesse del titolare o di un terzo
destinatario dei dati, qualora non prevalgano i diritti e
le liberta' fondamentali, la dignita' o un legittimo
interesse dell'interessato.
2. Alla comunicazione e alla diffusione dei dati
personali da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti
pubblici economici, si applicano le disposizioni dell'art.
27."



 
Art. 8
Dati sensibili

1. Nell'articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: "1-ter. Il comma 1 non si applica, altresi', ai dati riguardanti l'adesione di associazioni od organizzazioni a carattere sindacale o di categoria ad altre associazioni, organizzazioni o confederazioni a carattere sindacale o di categoria".
2. Nell'articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. I dati personali indicati al comma 1 possono essere oggetto di trattamento previa autorizzazione del Garante: a) qualora il trattamento sia effettuato da associazioni, enti od
organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a
carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ivi
compresi partiti e movimenti politici, confessioni e comunita'
religiose, per il perseguimento di finalita' lecite, relativamente
ai dati personali degli aderenti o dei soggetti che in relazione a
tali finalita' hanno contatti regolari con l'associazione, ente od
organismo, sempre che i dati non siano comunicati o diffusi fuori
del relativo ambito e l'ente, l'associazione o l'organismo
determinino idonee garanzie relativamente ai trattamenti
effettuati; b) qualora il trattamento sia necessario per la salvaguardia della
vita o dell'incolumita' fisica dell'interessato o di un terzo, nel
caso in cui l'interessato non puo' prestare il proprio consenso
per impossibilita' fisica, per incapacita' di agire o per
incapacita' d'intendere o di volere; c) qualora il trattamento sia necessario ai fini dello svolgimento
delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000,
n. 397 o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria
un diritto, di rango pari a quello dell'interessato quando i dati
siano idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale,
sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalita'
e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Il
Garante prescrive le misure e gli accorgimenti di cui al comma 2 e
promuove la sottoscrizione di un apposito codice di deontologia e
di buona condotta secondo le modalita' di cui all'articolo 31,
comma 1, lettera h). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 43,
comma 2.".



Nota all'art. 8:
- Il testo vigente dell'art. 22 della legge 31 dicembre
1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali), come
modificato dal presente decreto legislativo, e' il
seguente:
"Art. 22 (Dati sensibili). - 1. I dati personali idonei
a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni
religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni
politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico
o sindacale, nonche' i dati personali idonei a rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto
di trattamento solo con il consenso scritto
dell'interessato e previa autorizzazione del Garante.
1-bis. Il comma 1 non si applica ai dati relativi agli
aderenti alle confessioni religiose in cui i rapporti con
lo Stato siano regolati da accordi o intese ai sensi degli
articoli 7 e 8 della Costituzione, nonche' relativi ai
soggetti che con riferimento a finalita' di natura
esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le
medesime confessioni, che siano trattati dai relativi
organi o enti civilmente riconosciuti, sempreche' i dati
non siano comunicati o diffusi fuori delle medesime
confessioni. Queste ultime determinano idonee garanzie
relativamente ai trattamenti effettuati.
1-ter. Il comma 1 non si applica, altresi', ai dati
riguardanti l'adesione di associazioni od organizzazioni a
carattere sindacale o di categoria ad altre associazioni,
organizzazioni o confederazioni a carattere sindacale o di
categoria.
2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla
richiesta di autorizzazione entro trenta giorni, decorsi i
quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il
provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente,
anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante puo'
prescrivere misure e accorgimenti a garanzia
dell'interessato, che il titolare del trattamento e' tenuto
ad adottare.
3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte
di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici,
e' consentito solo se autorizzato da espressa disposizione
di legge, nella quale siano specificati i tipi di dati che
possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le
rilevanti finalita' di interesse pubblico perseguite. In
mancanza di espressa disposizione di legge, e fuori dai
casi previsti dai decreti legislativi di modificazione ed
integrazione della presente legge, emanati in attuazione
della legge 31 dicembre 1996, n. 676, i soggetti pubblici
possono richiedere al Garante, nelle more della
specificazione legislativa, l'individuazione delle
attivita', tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla
legge, che perseguono rilevanti finalita' di interesse
pubblico e per le quali e' conseguentemente autorizzato, ai
sensi del comma 2, il trattamento dei dati indicati al

comma 1.
3-bis. Nei casi in cui e' specificata, a norma del
comma 3, la finalita' di rilevante interesse pubblico, ma
non sono specificati i tipi di dati e le operazioni
eseguibili, i soggetti pubblici, in applicazione di quanto
previsto dalla presente legge e dai decreti legislativi di
attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia
di dati sensibili, identificano e rendono pubblici, secondo
i rispettivi ordinamenti, i tipi di dati e di operazioni
strettamente pertinenti e necessari in relazione alle
finalita' perseguite nei singoli casi, aggiornando tale
identificazione periodicamente.
4. I dati personali indicati al comma 1, possono essere
oggetto di trattamento previa autorizzazione del Garante:
a) qualora il trattamento sia effettuato da
associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche
non riconosciuti, a carattere politico, filosofico,
religioso o sindacale, ivi compresi partiti e movimenti
politici, confessioni e comunita' religiose, per il
perseguimento di finalita' lecite, relativamente ai dati
personali degli aderenti o dei soggetti che in relazione a
tali finalita' hanno contatti regolari con l'associazione,
ente od organismo, sempre che i dati non siano comunicati o
diffusi fuori del relativo ambito e l'ente, l'associazione
o l'organismo determinino idonee garanzie relativamente ai
trattamenti effettuati;
b) qualora il trattamento sia necessario per la
salvaguardia della vita o dell'incolumita' fisica
dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui
l'interessato non puo' prestare il proprio consenso per
impossibilita' fisica, per incapacita' di agire o per
incapacita' d'intendere o di volere;
c) qualora il trattamento sia necessario ai fini
dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui
alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far
valere o difendere in sede giudiziaria un diritto, di rango
pari a quello dell'interessato quando i dati siano idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, sempre che
i dati siano trattati esclusivamente per tali finalita' e
per il periodo strettamente necessario al loro
perseguimento. Il Garante prescrive le misure e gli
accorgimenti di cui al comma 2 e promuove la sottoscrizione
di un apposito codice di deontologia e di buona condotta
secondo le modalita' di cui all'art. 31, comma 1, lettera
h). Resta fermo quanto previsto dall'art. 43, comma 2.".



 
Art. 9
Verifiche preliminari

1. Dopo l'articolo 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e' inserito il seguente: "Art. 24-bis (Altri dati particolari). - 1. Il trattamento dei dati diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24 che presenta rischi specifici per i diritti e le liberta' fondamentali, nonche' per la dignita' dell'interessato, in relazione alla natura dei dati o alle modalita' del trattamento o agli effetti che puo' determinare, e' ammesso nel rispetto di misure ed accorgimenti a garanzia dell'interessato, ove prescritti. 2. Le misure e gli accorgimenti di cui al comma 1 sono prescritti dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge nell'ambito di una verifica preliminare all'inizio del trattamento, effettuata anche in relazione a determinate categorie di titolari o di trattamenti, sulla base di un eventuale interpello del titolare.".



Note all'art. 9:
- Per il testo dell'art. 22 della legge 31 dicembre
1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali), vedasi supra
in nota all'art. 8;
- Si riporta di seguito l'art. 24 della legge
31 dicembre 1996, n. 675:
"Art. 24 (Dati relativi ai provvedimenti di cui
all'art. 686 del del codice di procedura penale). - 1. Il
trattamento di dati personali idonei a rivelare
provvedimenti di cui all'art. 686, commi 1, lettere a) e
d), 2 e 3, del codice di procedura penale, e' ammesso
soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o
provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti
finalita' di interesse pubblico del trattamento, i tipi di
dati trattati e le precise operazioni autorizzate."



 
Art. 10
Semplificazione e garanzie per i
trasferimenti di dati personali all'estero

1. Nell'articolo 28, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le parole: "o riguardi taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24" sono sostituite dalle seguenti: "e ricorra uno dei casi individuati ai sensi dell'articolo 7, comma 1".
2. Nell'articolo 28, comma 3, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le parole da: "ovvero," fino alla fine del periodo sono soppresse.
3. Nell'articolo 28, comma 4, lettera b), della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le parole: "per l'acquisizione di informative precontrattuali attivate" sono sostituite dalle seguenti: "per l'esecuzione di misure precontrattuali adottate".
4. Nell'articolo 28, comma 4, lettera g), della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sono inserite in fine le seguenti parole: ", ovvero individuate dalla Commissione europea con le decisioni previste dagli articoli 25, paragrafo 6, e 26, paragrafo 4, della direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995".



Note all'art. 10:
- Il testo vigente dell'art. 28 della legge 31 dicembre
1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali), come
modificato dal presente decreto legislativo, e' attualmente
il seguente (si veda anche l'abrogazione del comma 7
prevista dall'art. 3, comma 4, del decreto medesimo):
"Art. 28 (Trasferimento di dati personali all'estero).
- 1. Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio
nazionale, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali
oggetto di trattamento deve essere previamente notificato
al Garante, qualora sia diretto verso un Paese non
appartenente all'Unione europea e ricorra uno dei casi
individuati ai sensi dell'art. 7, comma 1.
2. Il trasferimento puo' avvenire soltanto dopo
quindici giorni dalla data della notificazione; il termine
e' di venti giorni qualora il trasferimento riguardi taluno
dei dati di cui agli articoli 22 e 24.
3. Il trasferimento e' vietato qualora l'ordinamento
dello Stato di destinazione o di transito dei dati non
assicuri un livello di tutela delle persone adeguato. Sono
valutate anche le modalita' del trasferimento e dei
trattamenti previsti, le relative finalita', la natura dei
dati e le misure di sicurezza.
4. Il trasferimento e' comunque consentito qualora:
a) l'interessato abbia manifestato il proprio
consenso espresso ovvero, se il trasferimento riguarda
taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24, in forma
scritta;
b) sia necessario per l'esecuzione di obblighi
derivanti da un contratto del quale e' parte l'interessato
o per l'esecuzione di misure precontrattuali adottate su
richiesta di quest'ultimo ovvero per la conclusione o per
l'esecuzione di un contratto stipulato a favore
dell'interessato;

c) sia necessario per la salvaguardia di un interesse
pubblico rilevante individuato con legge o con regolamento,
ovvero specificato ai sensi degli articoli 22, comma 3, e
24, se il trasferimento riguarda taluno dei dati ivi
previsti;
d) sia necessario ai fini dello svolgimento delle
investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000,
n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto
in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trasferiti
esclusivamente per tali finalita' e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento;
e) sia necessario per la salvaguardia della vita o
dell'incolumita' fisica dell'interessato o di un terzo, nel
caso in cui l'interessato non puo' prestare il proprio
consenso per impossibilita' fisica, per incapacita' di
agire o per incapacita' di intendere o di volere;
f) sia effettuato in accoglimento di una richiesta di
accesso ai documenti amministrativi, ovvero di una
richiesta di informazioni estraibili da un pubblico
registro, elenco, atto o documento conoscibile da chiunque,
con l'osservanza delle norme che regolano la materia;
g) sia autorizzato dal Garante sulla base di adeguate
garanzie per i diritti dell'interessato, prestate anche con
un contratto, ovvero individuate dalla Commissione europea
con le decisioni previste dagli articoli 25, paragrafo 6, e
26, paragrafo 4, della direttiva n. 95/46/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995;
g-bis) il trattamento sia finalizzato unicamente a
scopi di ricerca scientifica o di statistica e sia
effettuato nel rispetto dei codici di deontologia e di
buona condotta sottoscritti ai sensi dell'art. 31.
5. Contro il divieto di cui al comma 3 del presente
articolo puo' essere proposta opposizione ai sensi
dell'art. 29, commi 6 e 7.
6. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano al trasferimento di dati personali effettuato
nell'esercizio della professione di giornalista e per
l'esclusivo perseguimento delle relative finalita'.
7. La notificazione di cui al comma 1 del presente
articolo e' effettuata ai sensi dell'art. 7 ed e' annotata
in apposita sezione del registro previsto dall'art. 31,
comma 1, lettera a). La notificazione puo' essere
effettuata con un unico atto unitamente a quella prevista
dall'art. 7."
- La direttiva 95/46/CE del 24 ottobre 1995, del
Parlamento europeo del Consiglio, "relativa alla tutela
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati",
dispone, rispettivamente, all'art. 25, paragrafo 6 e,
all'art. 26, paragrafo 4:
"6. La Commissione puo' constatare, secondo la
procedura di cui all'art. 31, paragrafo 2, che un Paese
terzo garantisce un livello di protezione adeguato ai sensi
del paragrafo 2 del presente articolo, in considerazione
della sua legislazione nazionale o dei suoi impegni
internazionali, in particolare di quelli assunti in seguito
ai negoziati di cui al paragrafo 5, ai fini della tutela
della vita privata o delle liberta' e dei diritti
fondamentali della persona. Gli Stati membri adottano le
misure necessarie per conformarsi alla decisione della
Commissione.".
"4. Qualora la Commissione decida, secondo la procedura
di cui all'art. 31, paragrafo 2, che alcune clausole
contrattuali tipo offrono le garanzie sufficienti di cui al
paragrafo 2, gli Stati membri adottano le misure necessarie
per conformarsi alla decisione della Commissione.".



 
Art. 11
Misure per il trattamento illecito o non corretto

1. Nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 31 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, la parola: "opportune" e' sostituita dalle seguenti: "necessarie o opportune".
2. Nella lettera l) del comma 1 dell'articolo 31 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, dopo la parola: "blocco" sono inserite le seguenti: "se il trattamento risulta illecito o non corretto anche per effetto della mancata adozione delle misure necessarie di cui alla lettera c), oppure".



Nota all'art. 11:
- Il testo vigente dell'art. 31 della legge 31 dicembre
1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali), come
modificato dal presente decreto legislativo, e' il
seguente:
"Art. 31 (Compiti del Garante). - 1. Il Garante ha il
compito di:
a) istituire e tenere un registro generale dei
trattamenti sulla base delle notificazioni ricevute;
b) controllare se i trattamenti sono effettuati nel
rispetto delle norme di legge e di regolamento e in
conformita' alla notificazione;
c) segnalare ai relativi titolari o responsabili le
modificazioni necessarie o opportune al fine di rendere il
trattamento conforme alle disposizioni vigenti;
d) ricevere le segnalazioni ed i reclami degli
interessati o delle associazioni che li rappresentano,
relativi ad inosservanze di legge o di regolamento, e
provvedere sui ricorsi presentati ai sensi dell'art. 29;
e) adottare i provvedimenti previsti dalla legge o
dai regolamenti;
f) vigilare sui casi di cessazione, per qualsiasi
causa, di un trattamento;
g) denunciare i fatti configurabili come reati
perseguibili d'ufficio, dei quali viene a conoscenza
nell'esercizio o a causa delle sue funzioni;
h) promuovere nell'ambito delle categorie
interessate, nell'osservanza del principio di
rappresentativita', la sottoscrizione di codici di
deontologia e di buona condotta per determinati settori,
verificarne la conformita' alle leggi e ai regolamenti
anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti
interessati e contribuire a garantirne la diffusione e il
rispetto;
i) curare la conoscenza tra il pubblico delle norme
che regolano la materia e delle relative finalita', nonche'
delle misure di sicurezza dei dati di cui all'art. 15;
l) vietare, in tutto o in parte, il trattamento dei
dati o disporne il blocco se il trattamento risulta
illecito o non corretto anche per effetto della mancata
adozione delle misure necessarie di cui alla lettera c),
oppure quando, in considerazione della natura dei dati o,
comunque, delle modalita' del trattamento o degli effetti
che esso puo' determinare, vi e' il concreto rischio del
verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o piu'
interessati;
m) segnalare al Governo l'opportunita' di
provvedimenti normativi richiesti dall'evoluzione del
settore;
n) predisporre annualmente una relazione
sull'attivita' svolta e sullo stato di attuazione della
presente legge, che e' trasmessa al Parlamento e al Governo
entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si
riferisce;
o) curare l'attivita' di assistenza indicata nel
capitolo IV della Convenzione n. 108 sulla protezione delle
persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di
carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio
1981 e resa esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98,
quale autorita' designata ai fini della cooperazione tra
Stati ai sensi dell'art. 13 della Convenzione medesima;
p) esercitare il controllo sui trattamenti di cui
all'art. 4 e verificare, anche su richiesta
dell'interessato, se rispondono ai requisiti stabiliti
dalla legge o dai regolamenti.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri e ciascun
Ministro consultano il Garante all'atto della
predisposizione delle norme regolamentari e degli atti
amministrativi suscettibili di incidere sulle materie
disciplinate dalla presente legge.
3. Il registro di cui al comma 1, lettera a), del
presente articolo, e' tenuto nei modi di cui all'art. 33,
comma 5. Entro il termine di un anno dalla data della sua
istituzione, il Garante promuove opportune intese con le
province ed eventualmente con altre pubbliche
amministrazioni al fine di assicurare la consultazione del
registro mediante almeno un terminale dislocato su base
provinciale, preferibilmente nell'ambito dell'ufficio per
le relazioni con il pubblico di cui all'art. 12 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modifi-cazioni.
4. Contro il divieto di cui al comma 1, lettera l), del
presente articolo, puo' essere proposta opposizione ai
sensi dell'art. 29, commi 6 e 7.
5. Il Garante e l'Autorita' per l'informatica nella
pubblica ammini-strazione cooperano tra loro nello
svolgimento dei rispettivi compiti; a tal fine, invitano il
presidente o un suo delegato membro dell'altro organo a
partecipare alle riunioni prendendo parte alla discussione
di argomenti di comune interesse iscritti all'ordine del
giorno; possono richiedere, altresi', la collaborazione di
personale specializzato addetto all'altro organo.
6. Le disposizioni del comma 5 si applicano anche nei
rapporti tra il Garante e le autorita' di vigilanza
competenti per il settore creditizio, per le attivita'
assicurative e per la radiodiffusione e l'editoria.".



 
Art. 12
Sanzione in tema di notificazione

1. L'articolo 34 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e' sostituito dal seguente: "Art. 34 (Omessa o incompleta notificazione). - 1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede tempestivamente alle notificazioni in conformita' a quanto previsto dagli articoli 7, 16, comma 1, e 28, ovvero indica in esse notizie incomplete, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire sessanta milioni e con la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione.".
2. Alle violazioni dell'articolo 34 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, commesse prima dell'entrata in vigore del presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 100, 101 e 102 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.".



Nota all'art. 12:
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507,
recante norme in tema di "Depenalizzazione dei reati minori
e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1
della legge 25 giugno 1999, n. 205" e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1999, n. 306,

supplemento ordinario. Si riporta, di seguito, il testo
degli articoli 100, 101 e 102:
"Art. 100 (Applicabilita' delle sanzioni amministrative
alle violazioni anteriormente commesse). - 1. Le
disposizioni del presente decreto legislativo che
sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative
si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente
alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre
che il procedimento penale non sia stato definito con
sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.
2. A tali violazioni non si applicano, tuttavia, le
sanzioni amministrative accessorie introdotte dal presente
decreto legislativo, salvo che le stesse sostituiscano
corrispondenti pene accessorie.".
"Art. 101 (Procedimenti definiti con sentenza
irrevocabile). - 1. Se i procedimenti penali per le
violazioni depenalizzate dal presente decreto legislativo
sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con
sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice

dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto, salvo
quanto previsto dai commi 2 e 3, dichiarando che il fatto
non e' previsto dalla legge come reato e adotta i
provvedimenti conseguenti. Il giudice dell'esecuzione
provvede con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 667,
comma 4, del codice di procedura penale.
2. Le multe e le ammende inflitte con le sentenze o i
decreti indicati nel comma 1 sono riscosse, insieme alle
spese del procedimento, con l'osservanza delle norme
sull'esecuzione delle pene pecuniarie. (La Corte
costituzionale, con sentenza 23-31 maggio 2001, n. 169, ha
dichiarato, tra l'altro, l'illegittimita' del presente
comma).
3. Restano salve la confisca nonche' le pene
accessorie, nei casi in cui queste ultime sono applicabili
alle violazioni depenalizzate come sanzioni
amministrative.".
"Art. 102 (Trasmissione degli atti all'autorita'
amministrativa e procedimento sanzionatorio). - 1. Nei casi
previsti dall'art. 100, comma 1, l'autorita' giudiziaria
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, dispone la trasmissione
all'autorita' amministrativa competente degli atti dei
procedimenti penali relativi ai reati trasformati in
illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti
prescritto o estinto per altra causa alla medesima data.
2. Se l'azione penale non e' stata ancora esercitata,
la trasmissione degli atti e' disposta direttamente dal
pubblico ministero, che, in caso di procedimento gia'
iscritto, annota la trasmissione nel registro delle notizie
di reato. Se il reato risulta estinto per qualunque causa,
il pubblico ministero richiede l'archiviazione a norma del
codice di procedura penale; la richiesta ed il decreto del
giudice che la accoglie possono avere ad oggetto anche
elenchi cumulativi di procedimenti.
3. Se l'azione penale e' stata esercitata, il giudice,
ove l'imputato o il pubblico ministero non si oppongano,
pronuncia, in camera di consiglio, sentenza inappellabile
di assoluzione o di non luogo a procedere perche' il fatto
non e' previsto dalla legge come reato, disponendo la
trasmissione degli atti a norma del comma 1.
4. L'autorita' amministrativa notifica gli estremi
della violazione agli interessati residenti nel territorio
della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a
quelli residenti all'estero entro il termine di
trecentosessanta giorni dalla ricezione degli atti.
5. Entro il termine di sessanta giorni dalla
notificazione degli estremi della violazione, l'interessato
e' ammesso al pagamento in misura ridotta a norma dell'art.
16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero, se si
tratta di violazione al codice della strada o in materia
finanziaria, dell'art. 202, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o dell'art. 16, comma
3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Il
pagamento in misura ridotta e' ammesso anche in deroga ad
eventuali esclusioni o limitazioni previste dalla legge.
6. Il pagamento determina l'estinzione del
procedimento.
7. Si applicano, per quanto non stabilito dal presente
articolo , le disposizioni delle sezioni I e II del capo I
della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto
compatibili.
8. Nei casi previsti dal presente articolo la
prescrizione della sanzione o del diritto alla riscossione
delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa non
determina responsabilita' contabile.".



 
Art. 13
Trattamento illecito di dati personali

1. Nell'articolo 35, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le parole: "comunica o diffonde" sono sostituite dalle seguenti: "procede al trattamento di" e le parole: "e 24, ovvero" sono sostituite dalle parole: ", 24 e 24-bis, ovvero".



Nota all'art. 13:
- Il testo vigente dell'art. 35 della legge 31 dicembre
1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali), come
modificato dal presente decreto legislativo, e' il
seguente:
"Art. 35 (Trattamento illecito di dati personali). - 1.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque,
al fine di trarne per se' o per altri profitto o di recare
ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali
in violazione di quanto disposto dagli articoli 11, 20 e
27, e' punito con la reclusione sino a due anni o, se il
fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la
reclusione da tre mesi a due anni.
2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
chiunque, al fine di trarne per se' o per altri profitto o
di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati
personali in violazione di quanto disposto dagli articoli
21, 22, 23, 24 e 24-bis, ovvero del divieto di cui all'art.
28, comma 3, e' punito con la reclusione da tre mesi a due
anni.
3. Se dai fatti di cui ai commi 1 e 2 deriva nocumento,
la reclusione e' da uno a tre anni.".



 
Art. 14
Omessa adozione di misure minime di sicurezza

1. L'articolo 36 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e' sostituito dal seguente: "Art. 36 (Omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati). - 1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure necessarie a garantire la sicurezza dei dati personali, in violazione delle disposizioni dei regolamenti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15, e' punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da lire dieci milioni a lire ottanta milioni. 2. All'autore del reato, all'atto dell'accertamento o, nei casi complessi, anche con successivo atto del Garante, e' impartita una prescrizione fissando un termine per la regolarizzazione non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario, prorogabile in caso di particolare complessita' o per l'oggettiva difficolta' dell'adempimento e comunque non superiore a sei mesi. Nei sessanta giorni successivi allo scadere del termine, se risulta l'adempimento alla prescrizione, l'autore del reato e' ammesso dal Garante a pagare una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione. L'adempimento e il pagamento estinguono il reato. L'organo che impartisce la prescrizione e il pubblico ministero provvedono nei modi di cui agli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, in quanto applicabili.".
2. Per i procedimenti penali per il reato di cui all'articolo 36 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 in corso, entro quaranta giorni, dall'entrata in vigore del presente decreto l'autore del reato puo' fare richiesta all'autorita' giudiziaria di essere ammesso alla procedura indicata all'articolo 36, comma 2, della medesima legge n. 675 del 1996, come sostituito dal presente decreto. L'Autorita' giudiziaria dispone la sospensione del procedimento e trasmette gli atti al Garante per la protezione dei dati personali che provvede ai sensi del medesimo articolo 36, comma 2.



Nota all'art. 14:
- Il decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758,
recante "Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in
materia di lavoro" e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 26 gennaio 1995, n. 21, supplemento ordinario. Si
riporta, di seguito, il testo degli articoli da 21 a 24:
"Art. 21 (Verifica dell'adempimento). - 1. Entro e non
oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato
nella prescrizione, l'organo di vigilanza verifica se la
violazione e' stata eliminata secondo le modalita' e nel
termine indicati dalla prescrizione.
2. Quando risulta l'adempimento alla prescrizione,
l'organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare in
sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una
somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per
la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla
scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo
di vigilanza comunica al pubblico ministero l'adempimento
alla prescrizione, nonche' l'eventuale pagamento della
predetta somma.
3. Quando risulta l'inadempimento alla prescrizione,
l'organo di vigilanza ne da' comunicazione al pubblico
ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla
scadenza del termine fissato nella prescrizione.".
"Art. 22 (Notizie di reato non pervenute dall'organo di
vigilanza). - 1. Se il pubblico ministero prende notizia di
una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve
da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un
pubblico servizio diversi dall'organo di vigilanza, ne da'
immediata comunicazione all'organo di vigilanza per le
determinazioni inerenti alla prescrizione che si renda
necessaria allo scopo di eliminare la contravvenzione.
2. Nel caso previsto dal comma 1, l'organo di vigilanza
informa il pubblico ministero delle proprie determinazioni
entro sessanta giorni dalla data in cui ha ricevuto
comunicazione della notizia di reato dal pubblico
ministero.".
"Art. 23 (Sospensione del procedimento penale). - 1. Il
procedimento per la contravvenzione e' sospeso dal momento
dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui
all'art. 335 del codice di procedura penale fino al momento
in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni
di cui all'art. 21, commi 2 e 3.
2. Nel caso previsto dall'art. 22, comma 1, il
procedimento riprende il suo corso quando l'organo di
vigilanza informa il pubblico ministero che non ritiene di
dover impartire una prescrizione, e comunque alla scadenza
del termine di cui all'art. 22, comma 2, se l'organo di
vigilanza omette di informare il pubblico ministero delle
proprie determinazioni inerenti alla prescrizione. Qualora
nel predetto termine l'organo di vigilanza informi il
pubblico ministero d'aver impartito una prescrizione, il
procedimento rimane sospeso fino al termine indicato dal
comma 1.
3. La sospensione del procedimento non preclude la
richiesta di archiviazione. Non impedisce, inoltre,
l'assunzione delle prove con incidente probatorio, ne' gli
atti urgenti di indagine preliminare, ne' il sequestro
preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti del
codice di procedura penale.".
"Art. 24 (Estinzione del reato). - 1. La
contravvenzione si estingue se il contravventore adempie
alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel
termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto
dall'art. 21, comma 2.
2. Il pubblico ministero richiede l'archiviazione se la
contravvenzione e' estinta ai sensi del comma 1.
3. L'adempimento in un tempo superiore a quello
indicato nella prescrizione, ma che comunque risulta
congruo a norma dell'art. 20, comma 1, ovvero
l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della
contravvenzione con modalita' diverse da quelle indicate
dall'organo di vigilanza, sono valutati ai fini
dell'applicazione dell'art. 162-bis del codice penale. In
tal caso, la somma da versare e' ridotta al quarto del
massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione
commessa.".



 
Art. 15
Inosservanza di provvedimenti di divieto o di blocco

1. Nell'articolo 37, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le parole: "o dell'articolo 29, commi 4 e 5," sono sostituite dalle seguenti: "o degli articoli 29, commi 4 e 5, e 31, comma 1, lettera l),".



Nota all'art. 15:
- Il testo vigente dell'art. 37 della legge 31 dicembre
1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali), come
modificato dal presente decreto legislativo, e' il
seguente:
"Art. 37 (Inosservanza dei provvedimenti del Garante).
- 1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il
provvedimento adottato dal Garante ai sensi dell'art. 22,
comma 2, o degli articoli 29, commi 4 e 5, e 31, comma 1,
lettera l), e' punito con la reclusione da tre mesi a due
anni.".



 
Art. 16
False comunicazioni e dichiarazioni

1. Dopo l'articolo 37 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e' inserito il seguente: "Art. 37-bis (Falsita' nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante). - 1. Chiunque, nelle notificazioni di cui agli articoli 7, 16, comma 1, e 28 o in atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento dinanzi al Garante o nel corso di accertamenti, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.".
 
Art. 17
Adeguamento di sanzioni amministrative

1. Nell'articolo 39, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le parole: "da lire un milione a lire sei milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da lire cinquemilioni a lire trentamilioni".
2. L'articolo 39, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e' sostituito dal seguente: "2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni o, nei casi di cui agli articoli 22, 24 e 24-bis o, comunque, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o piu' interessati, da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La somma puo' essere aumentata sino al triplo quando essa risulti inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore. La violazione della disposizione di cui all'articolo 23, comma 2, e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni.".
3. Nell'articolo 39, comma 3, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "presente capo".



Nota all'art. 17:
- Il testo vigente dell'art. 39 della legge 31 dicembre
1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali), come
modificato dal presente decreto legislativo, e' il
seguente:
"Art. 39 (Sanzioni amministrative). - 1. Chiunque
omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti
richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 29, comma 4,
e 32, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinquemilioni a lire
trentamilioni.
2. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 10
e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni o,
nei casi di cui agli articoli 22, 24 e 24-bis o, comunque,
di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o piu'
interessati, da lire cinque milioni a lire trenta milioni.
La somma puo' essere aumentata sino al triplo quando essa
risulti inefficace in ragione delle condizioni economiche
del contravventore. La violazione della disposizione di cui
all'art. 23, comma 2, e' punita con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquecentomila a lire tre milioni.
3. L'organo competente a ricevere il rapporto e ad
irrogare le sanzioni di cui al presente capo e' il Garante.
Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della
legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
I proventi, nella misura del cinquanta per cento del totale
annuo, sono riassegnati al fondo di cui all'art. 33,
comma 2, e sono utilizzati unicamente per l'esercizio dei
compiti di cui agli articoli 31, comma 1, lettera i) e
32.".



 
Art. 18
Adeguamento dei trattamenti alla disciplina comunitaria

1. Nell'articolo 41, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma restano in vigore sino alla data del 30 giugno 2003.".



Nota all'art. 18:
- Il testo vigente dell'art. 41 della legge 31 dicembre
1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali), come
modificato dal presente decreto legislativo, e' il
seguente:
"Art. 41 (Disposizioni transitorie). - 1. Fermo
restando l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 13 e
29, le disposizioni della presente legge che prescrivono il
consenso dell'interessato non si applicano in riferimento
ai dati personali raccolti precedentemente alla data di
entrata in vigore della legge stessa, o il cui trattamento
sia iniziato prima di tale data. Resta salva l'applicazione
delle disposizioni relative alla comunicazione e alla
diffusione dei dati previste dalla presente legge. Le
disposizioni del presente comma restano in vigore sino alla
data del 30 giugno 2003.
2. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima
del 1 gennaio 1998, le notificazioni prescritte dagli
articoli 7 e 28 sono effettuate dal 1 gennaio 1998 al
31 marzo 1998 ovvero, per i trattamenti di cui all'art. 5
riguardanti dati diversi da quelli di cui agli articoli 22
e 24, nonche' per quelli di cui all'art. 4, comma 1,
lettere c), d) ed e), dal 1 aprile 1998 al 30 giugno 1998.
3. Le misure minime di sicurezza di cui all'art. 15,
comma 2, devono essere adottate entro il termine di sei
mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento ivi
previsto. Fino al decorso di tale termine, i dati personali
devono essere custoditi in maniera tale da evitare un
incremento dei rischi di cui all'art. 15, comma 1.
4. Le misure di cui all'art. 15, comma 3, devono essere
adottate entro il termine di sei mesi dalla data di entrata
in vigore dei regolamenti ivi previsti.
5. Nei ventiquattro mesi successivi alla data di
entrata in vigore della presente legge, i trattamenti dei
dati di cui all'art. 22, comma 3, ad opera di soggetti
pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, e all'art.
24, possono essere proseguiti anche in assenza delle
disposizioni di legge ivi indicate, previa comunicazione al
Garante.
6. In sede di prima applicazione della presente legge,
fino alla elezione del Garante ai sensi dell'art. 30, le
funzioni del Garante sono svolte dal presidente
dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione, fatta eccezione per l'esame dei ricorsi di
cui all'art. 29.
7. Le disposizioni della presente legge che prevedono
un'autorizzazione del Garante si applicano, limitatamente
alla medesima autorizzazione e fatta eccezione per la
disposizione di cui all'art. 28, comma 4, lettera g), a
decorrere dal 30 novembre 1997. Le medesime disposizioni
possono essere applicate dal Garante anche mediante il
rilascio di autorizzazioni relative a determinate categorie
di titolari o di trattamenti.
7-bis. In sede di prima applicazione della presente
legge, le informative e le comunicazioni di cui agli
articoli 10, comma 3, e 27, comma 2, possono essere date
entro il 30 novembre 1997.".



 
Art. 19
Investigazioni difensive

1. Negli articoli 10, comma 4, 12, comma 1, lettera h), 20, comma 1, lettera g) e 28, comma 4, lettera d)&D,;, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le parole: "investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni," sono sostituite dalle parole: "investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397,".



Note all'art. 19:
- Per il testo dell'art. 10 della legge 31 dicembre
1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali), vedasi supra
in nota all'art. 4.
- Per il testo dell'art. 12 della legge 31 dicembre
1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali), vedasi supra
in nota all'art. 5.
- Per il testo dell'art. 20 della legge 31 dicembre
1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali), vedasi supra
in nota all'art. 7.
- Per il testo dell'art. 28 della legge 31 dicembre
1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali), vedasi supra
in nota all'art. 10.



 
Art. 20
Codici di deontologia e di buona condotta

1. Al fine di garantire la piena attuazione dei principi previsti dalla disciplina in materia di trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera h), della legge 31 dicembre 1996, n. 675, il Garante promuove entro il 30 giugno 2002 la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati interessati al trattamento dei dati personali nei settori indicati al comma 2, tenendo conto della specificita' dei trattamenti nei diversi ambiti, nonche' dei criteri direttivi delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa indicate nell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 31 dicembre 1996, n. 676.
2. I codici di cui al comma 1 riguardano il trattamento di dati personali: a) effettuati da fornitori di servizi di comunicazione e informazione
offerti per via telematica, con particolare riguardo ai criteri
per assicurare ed uniformare una piu' adeguata informazione e
consapevolezza degli utenti delle reti di telecomunicazione
gestite da soggetti pubblici e privati rispetto ai tipi di dati
personali trattati e alle modalita' del loro trattamento, in
particolare attraverso informative fornite in linea in modo
agevole ed interattivo, per favorire una piu' ampia trasparenza e
correttezza nei confronti dei medesimi utenti e il pieno rispetto
dei principi di cui all'articolo 9 della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, anche ai fini dell'eventuale rilascio di certificazioni
attestanti la qualita' delle modalita' prescelte e il livello di
sicurezza assicurato; b) necessari per finalita' previdenziali o per la gestione del
rapporto di lavoro, prevedendo anche specifiche modalita' per
l'informativa all'interessato e per l'eventuale prestazione del
consenso relativamente alla pubblicazione di annunci per finalita'
di occupazione e alla ricezione di curricula contenenti dati
personali anche sensibili; c) effettuato a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale interattiva, prevedendo anche, per i
casi in cui il trattamento non presuppone il consenso
dell'interessato, forme semplificate per manifestare e rendere
meglio conoscibile l'eventuale dichiarazione di non voler ricevere
determinate comunicazioni; d) svolto a fini di informazione commerciale, prevedendo anche, in
correlazione con quanto previsto dall'articolo 10, comma 4, della
legge 31 dicembre 1996, n. 675, modalita' semplificate per
l'informativa all'interessato e idonei meccanismi per favorire la
qualita' e l'esattezza dei dati raccolti e comunicati; e) effettuato nell'ambito di sistemi informativi di cui sono titolari
soggetti privati, utilizzati a fini di concessione di crediti al
consumo o comunque riguardanti l'affidabilita' e la puntualita'
nei pagamenti da parte degli interessati, individuando anche
specifiche modalita' per favorire la comunicazione di dati
personali esatti e aggiornati nel rispetto dei diritti
dell'interessato; f) provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o documenti tenuti
da soggetti pubblici, anche individuando i casi in cui debba
essere indicata la fonte di acquisizione dei dati e prevedendo
garanzie appropriate per l'associazione di dati provenienti da
piu' archivi, tenendo presente quanto previsto dalla
raccomandazione del Consiglio d'Europa N. R (91) 10 in relazione
all'articolo 9 della legge 31 dicembre 1996, n. 675; g) effettuato con strumenti automatizzati di rilevazione di immagini,
prevedendo specifiche modalita' di trattamento e forme
semplificate di informativa all'interessato per garantirne la
liceita' e la correttezza anche in riferimento a quanto previsto
dall'articolo 9 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
3. Il rispetto delle disposizioni in essi contenute costituisce condizione essenziale per la liceita' del trattamento dei dati.
4. I codici sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Garante e riportati in allegato al testo unico delle disposizioni in materia previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 marzo 2001, n. 127.



Note all'art. 20:
- Per il testo dell'art. 31 della legge 31 dicembre
1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali), vedasi supra
in nota all'art. 11.
- La legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante "Delega al
Governo in materia di tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", e'
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5
dell'8 gennaio 1997, supplemento ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 9 della legge
31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali):
"Art. 9 (Modalita' di raccolta e requisiti dei dati
personali). - 1. I dati personali oggetto di trattamento
devono essere:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati,
espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni
del trattamento in termini non incompatibili con tali
scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle
finalita' per le quali sono raccolti o successivamente
trattati;
e) conservati in una forma che consenta
l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo
non superiore a quello neces-sario agli scopi per i quali
essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
1-bis. Il trattamento di dati personali per scopi
storici, di ricerca scientifica o di statistica e'
compatibile con gli scopi per i quali i dati sono raccolti
o successivamente trattati e puo' essere effettuato anche
oltre il periodo necessario a questi ultimi scopi.".
- Per il testo dell'art. 10 della legge 31 dicembre
1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali), vedasi supra
in nota all'art. 4.
- La raccomandazione del Consiglio d'Europa n. R. [91]
10, del 9 settembre 1991, concerne la comunicazione a terzi
di dati personali detenuti da organismi pubblici.
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 24 marzo
2001, n. 127, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile
2001, n. 91, recante: "Differimento del termine per
l'esercizio della delega prevista dalla legge 31 dicembre
1996, n. 676, in materia di trattamento dei dati
personali":
"Art. 1. - 1. I decreti legislativi di cui all'art. 1,
comma 1, lettere b), numeri 2), 3), 4), 5) e 6), c), d),
e), i), l), n), ed o), e all'art. 2 della legge 31 dicembre
1996, n. 676, e successive modificazioni, in materia di
trattamento dei dati personali, sono emanati entro il
31 dicembre 2001, sulla base dei principi e dei criteri
direttivi indicati nella medesima legge.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1, sono
emanati previo parere delle Commissioni permanenti del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati
competenti per materia. Il parere e' espresso entro trenta
giorni dalla richiesta, indicando specificamente le
eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai
principi e ai criteri direttivi contenuti nella legge di
delegazione.
3. Il Governo procede comunque alla emanazione dei
decreti legislativi qualora il parere non sia espresso
entro trenta giorni dalla richiesta.
4. Il Governo emana, entro dodici mesi dallo scadere
del termine di cui al comma 1 e previa acquisizione dei
pareri previsti nel comma 2, da esprimersi entro sessanta
giorni dalla richiesta, un testo unico delle disposizioni
in materia di tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali e delle
disposizioni connesse, coordinandovi le norme vigenti ed
apportando alle medesime le integrazioni e modificazioni
necessarie al predetto coordinamento o per assicurarne la
migliore attuazione.
5. Il Governo procede comunque alla emanazione del
testo unico qualora il parere non sia espresso entro
sessanta giorni dalla richiesta.".



 
Art. 21
Modalita' di pagamento alternative alla fatturazione

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, le parole: "consentono che" sono sostituite dalle seguenti: "sono tenuti a predisporre ogni misura idonea affinche'".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, e' inserito il seguente: "1-bis. I fornitori di cui al comma 1 sono tenuti a documentare al Garante, entro il 30 giugno 2002, le misure predisposte. In caso di mancata documentazione si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 39, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675. In mancanza di idonee misure il Garante provvede altresi' ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c) ed l), della medesima legge.".



Nota all'art. 21:
- Il testo vigente dell'art. 5 del decreto legislativo
13 maggio 1998, n. 171, recante "Disposizioni in materia di
tutela della vita privata nel settore delle
telecomunicazioni, in attuazione della direttiva 97/66/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, ed in tema di
attivita' giorna-listica", come modificato dal presente
decreto legislativo, e' il seguente:
"Art. 5 (Modalita' di pagamento e fatturazione
dettagliata). - 1. I fornitori di servizi di
telecomunicazioni accessibili al pubblico sono tenuti a
predisporre ogni misura idonea affinche' i servizi
richiesti e le chiamate effettuate da qualsiasi terminale
possano essere pagate con modalita' alternative alla
fatturazione, anche anonime, quali le carte di pagamento o
prepagate.
1-bis. I fornitori di cui al comma 1 sono tenuti a
documentare al Garante, entro il 30 giugno 2002, le misure
predisposte. In caso di mancata documentazione si applica
la sanzione amministrativa prevista dall'art. 39, comma 1,
della legge 31 dicembre 1996, n. 675. In mancanza di idonee
misure il Garante provvede altresi' ai sensi dell'art. 31,
comma 1, lettere c) ed l), della medesima legge.
2. Nella documentazione relativa alle chiamate
effettuate inviate agli abbonati non vengono evidenziati i
servizi e le chiamate di cui al comma 1.
3. Gli abbonati hanno diritto di ricevere in dettaglio,
a richiesta e senza alcun aggravio di spesa, la
dimostrazione degli elementi che compongono la fattura,
relativi, in particolare, alla data e all'ora di inizio
della conversazione, al numero selezionato, al tipo, alla
localita', alla durata e al numero di scatti addebitati per
ciascuna conversazione. In ogni caso, nella documentazione
fornita all'abbonato non sono evidenziate le ultime tre
cifre del numero chiamato.".



 
Art. 22
Informazione al pubblico sull'identificazione
della linea chiamante e collegata

1. All'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, le parole "di tale servizio" sono sostituite dalle seguenti: "di tale servizio e delle possibilita' previste ai commi 1, 2, 3 e 4".



Nota all'art. 22:
- Il testo vigente dell'art. 6 del decreto legislativo
13 maggio 1998, n. 171, recante "Disposizioni in materia di
tutela della vita privata nel settore delle
telecomunicazioni, in attuazione della direttiva 97/66/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, ed in tema di
attivita' giorna-listica", come modificato dal presente
decreto legislativo, e' il seguente:
"Art. 6 (Identificazione della linea). - 1. Se e'
disponibile la presentazione dell'identificazione della
linea chiamante, l'utente chiamante deve avere la
possibilita' di eliminare, gratuitamente e mediante una
funzione semplice, la presentazione della identificazione
della linea chiamante chiamata per chiamata. L'abbonato
chiamante deve avere la stessa possibilita' linea per
linea.
2. Se e' disponibile la presentazione
dell'identificazione della linea chiamante, l'abbonato
chiamato deve avere la possibilita', gratuitamente e
mediante una funzione semplice, di impedire la
presentazione dell'identificazione delle chiamate entranti.
3. Se e' disponibile la presentazione della linea
chiamante e tale identificazione e' presentata prima che la
comunicazione e' stabilita, l'abbonato chiamato deve avere
la possibilita', gratuitamente e mediante una funzione
semplice, di respingere le chiamate entranti se la
presentazione dell'identificazione della linea chiamante e'
stata eliminata dall'utente o abbonato chiamante.
4. Se e' disponibile la presentazione
dell'identificazione della linea collegata, l'abbonato
chiamato deve avere la possibilita' di eliminare,
gratuitamente e mediante una funzione semplice, la
presentazione dell'identificazione della linea collegata
all'utente chiamante.
5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle
chiamate dirette verso altri Paesi; quelle di cui ai commi
2, 3 e 4 si applicano anche alle chiamate in arrivo da
altri Paesi.
6. Se e' disponibile la presentazione
dell'identificazione della linea chiamante o di quella
collegata, il fornitore di una rete di telecomunicazioni
pubblica o di un servizio di telecomunicazioni accessibili
al pubblico deve informare gli abbonati e gli utenti
dell'esistenza di tale servizio e delle possibilita'
previste ai commi 1,2,3 e 4.".



 
Art. 23
Chiamate di emergenza

1. L'articolo 7 del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, e' cosi' modificato: "a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "(Chiamate di disturbo e
di emergenza)"; b) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Il fornitore di una rete di telecomunicazioni pubblica o
di un servizio di telecomunicazioni accessibili al pubblico deve
predisporre procedure adeguate e trasparenti per garantire, linea
per linea, l'annullamento della soppressione dell'identificazione
della linea chiamante da parte dei servizi abilitati a ricevere
chiamate d'emergenza.".



Nota all'art. 23:
- Il testo vigente dell'art. 7 del decreto legislativo
13 maggio 1998, n. 171, recante "Disposizioni in materia di
tutela della vita privata nel settore delle
telecomunicazioni, in attuazione della direttiva 97/66/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, ed in tema di
attivita' giorna-listica", come modificato dal presente
decreto legislativo, e' il seguente:
"Art. 7 (Chiamate di disturbo e di emergenza). - 1.
L'abbonato che riceve chiamate di disturbo puo' richiedere,
a proprie spese ed anche telefonicamente in caso di
urgenza, che il fornitore del servizio di telecomunicazioni
accessibile al pubblico renda inefficace la soppressione
dell'identificazione della linea chiamante e conservi i
dati relativi alla provenienza della chiamata ricevuta.
L'inefficacia della soppressione puo' essere disposta per i
soli orari durante i quali si verificano le chiamate di
disturbo e per un periodo non superiore a quindici giorni.
2. L'istanza formulata per iscritto dall'abbonato deve
specificare le modalita' di ricezione delle chiamate di
disturbo e, nel caso in cui sia preceduta da una richiesta
telefonica, deve essere inviata entro ventiquattro ore.
2-bis. Il fornitore di una rete di telecomunicazioni
pubblica o di un servizio di telecomunicazioni accessibili
al pubblico deve predisporre procedure adeguate e
trasparenti per garantire, linea per linea, l'annul-lamento
della soppressione dell'identificazione della linea
chiamante da parte dei servizi abilitati a ricevere
chiamate d'emergenza.".



 
Art. 24
Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 3, 4, 22 e 23 del presente decreto si applicano a decorrere dal 1 marzo 2002.
2. I provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui agli articoli 5, comma 2, e 9 sono adottati, in sede di prima applicazione del presente decreto, entro centoventi giorni a decorrere dal 1 ottobre 2002.
3. In sede di prima applicazione della disposizione di cui alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, introdotta dall'articolo 8 del presente decreto, le garanzie previste nella medesima lettera a)sono determinate dall'associazione, dall'ente o dall'organismo entro il 30 giugno 2002.
 
Art. 25
Entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore il 1 febbraio 2002.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 28 dicembre 2001

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Castelli, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
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