Gazzetta n. 13 del 16 gennaio 2002 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI
DELIBERAZIONE 9 gennaio 2002
Approvazione delle linee guida per l'Ente autorizzato ex art. 39, comma 1, lettera c), della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall'art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476. (Deliberazione n. 1/2002/AE/ALBO).

Autorita' centrale per la convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993

LA COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI

Letta la legge 31 dicembre 1998, n. 476, di ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993;
Letto l'art. 39 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dalla richiamata legge n. 476/1998, che al comma 1, lettera c), prevede che la Commissione per le adozioni internazionali autorizzi enti, aventi i requisiti di cui all'art. 39-ter della medesima legge n. 184/1983, allo svolgimento, per conto di terzi, di pratiche di adozione di minori stranieri;
Considerata la necessita' di fornire ai suddetti enti autorizzati precise indicazioni in materia di organizzazione e di adempimenti amministrativi onde assicurare sul territorio nazionale uniformita' di comportamenti e omogeneita' dei servizi resi;
Considerato inoltre che, ai fini dello svolgimento dell'attivita' di vigilanza in Italia e all'estero, la Commissione deve informare i soggetti coinvolti nelle procedure di adozione, sugli elementi in base ai quali saranno svolte le verifiche sull'operato e sulla competenza degli enti in relazione all'eventuale limitazione, sospensione o revoca dell'attivita';
Viste le proprie deliberazioni in data 18 dicembre 2001 e 9 gennaio 2002, inerenti i contenuti del documento di indirizzo denominato "Linee guida per l'Ente autorizzato allo svolgimento di procedure di adozione di minori stranieri";

Delibera:
E' approvato il documento di indirizzo della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissione per le adozioni internazionali, denominato "Linee guida per l'Ente autorizzato allo svolgimento di procedure di adozione di minori stranieri" che forma parte integrante della presente deliberazione e se ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 gennaio 2002
La presidente: Cavallo
 
LINEE GUIDA PER L'ENTE AUTORIZZATO ALLO SVOLGIMENTO DI PROCEDURE DI
ADOZIONE DI MINORI STRANIERI.

Premessa.
Ad un anno dalla pubblicazione dell'albo degli enti autorizzati a svolgere pratiche di adozione all'estero da parte dei cittadini italiani, la Commissione per le adozioni internazionali - avendo osservato e valutato le diverse prassi operative dei protagonisti, inseriti a vario titolo, nel percorso adozionale (regioni, servizi socio-sanitari, tribunali per i minorenni, enti autorizzati, autorita' straniere) e avendo acquisito maggiori conoscenze - ritiene opportuno tracciare il percorso da attuare affinche' l'intervento dell'ente autorizzato possa essere il piu' possibile adeguato, integrato, trasparente e tutelante del "superiore interesse dei minori stranieri", non solo di quelli adottati, ma anche di quelli che rimarranno, per vari motivi, nella situazione di disagio e svantaggio sociale e, quindi, bisognevoli di aiuto e sostegno nel Paese di origine.
A tal fine e' sembrato corretto, per esigenza di chiarezza e comprensione massima, schematizzare l'attivita' degli enti nei passaggi piu' importanti delle procedure di adozione di un bambino straniero.
Questi passaggi sono riportati in schede-tipo riassuntive dell'attivita'; ogni scheda appena compilata, sara' inserita nel fascicolo dell'ente e potra' eventualmente, oscurati i dati sensibili, essere utilizzata anche per informazione, nonche' pubblicata su testi esemplificativi riguardanti la materia dell'adozione internazionale o essere parimenti, a tal fine, inserita in Internet. Le varie schede facenti capo ad un ente costituiranno cosi', nel loro insieme e per i loro contenuti, una forte dichiarazione d'impegno nella strategia d'intervento (informazione, preparazione, accompagnamento, sostegno pre-adottivo e post-adottivo, altri servizi a disposizione delle coppie) proposta e seguita da quel determinato ente ed alla quale ogni coppia presa in carico, consapevolmente e responsabilmente, aderisce e della quale, successivamente, puo' pretendere la puntuale e corretta esecuzione.
La Commissione ritiene che l'attuale regionalizzazione degli enti, a suo tempo individuata come prudente scelta iniziale, potra' essere superata quando si sara' verificato che il rapporto enti-servizi e' stato instaurato e mantenuto a prescindere dall'esistenza di una struttura logistica nella regione. Cio' sara' possibile nella misura in cui i percorsi di formazione, che hanno accomunato servizi ed enti in questo anno di lavoro, avranno dato i loro frutti e sul territorio nazionale si sara' ottenuto una certa omogeneizzazione degli interventi in tale settore. Nel frattempo si ritiene opportuno che ogni ente indichi un proprio referente in ogni regione per la quale e' autorizzato e nella quale non ha una sede.
La Commissione ritiene, comunque, che l'ente non possa estendere l'operativita' a livello nazionale se non ha almeno due strutture ben organizzate e funzionanti nel quotidiano e distribuite su aree geografiche congruamente distanti.
Per i motivi su esposti, gli enti sono fortemente chiamati, nel l'espletare la propria attivita', a seguire puntualmente le indicazioni espresse nel presente documento e compilare le schede-tipo allegate, che ne costituiscono parte integrante.
La Commissione ritiene, inoltre, maturo un confronto per verificare con gli enti gia' autorizzati come superare le difficolta' derivanti dall'esistenza di un numero elevato di autorizzazioni per un determinato Paese, in quanto la frammentazione degli interventi operativi penalizza gli enti stessi, alcuni dei quali potrebbero vedersi preclusa la possibilita' di accreditamento all'estero; le autorita' straniere, infatti, insistono per un numero limitato di enti; probabilmente la realizzazione di coordinamenti spontanei per aree geografiche di attivita' puo' essere una strada da percorrere; a tal fine, nel breve periodo, saranno promossi incontri di approfondimento aperti ad ogni contributo, anche provenienti da istituzioni locali.
Per quanto riguarda i costi dell'adozione nel Paese straniero, la Commissione ribadisce la necessita' di fissare entro un congruo periodo di tempo (e comunque non oltre il 30 luglio 2002) un tetto, a tal fine si riserva di dare indicazioni concrete solo dopo che gli enti avranno proceduto alla puntuale e dettagliata compilazione della scheda costi (vedi mod. E/3). Precisa, comunque, che i costi dovranno ridursi ed attestarsi su uno standard che possa configurarsi come una cifra che una famiglia di medio reddito puo' affrontare. Parametro gia' richiesto per il rilascio del decreto di idoneita', altrimenti si avrebbe che alcune coppie sarebbero poi di fatto escluse perche' pur ritenute economicamente in grado di mantenere, educare ed istruire un bambino, di fatto non lo sono per un bambino straniero.
La Commissione ritiene di dover richiamare gli enti alla puntuale applicazione dell'art. 31, lettera m), della legge n. 476/1998, per una efficace collaborazione con i servizi dell'ente locale, sia nell'attivita' di informazione-formazione delle coppie, sia nella fase post-adottiva.
La Commissione ritiene inoltre di dover promuovere fra gli enti e con gli enti la piena attuazione del principio di sussidiarieta', che nella maggior parte dei provvedimenti stranieri sottoposti al suo esame, e' spesso richiamato soltanto formalmente, ed e' altrettanto poco concretamente rilevabile nei progetti di cooperazione e sostegno indicati dalla maggior parte degli enti.
La Commissione, condividendo l'esigenza di semplificare ed omogeneizzare alcune procedure, secondo le indicazioni fornite dagli enti, si impegna a svolgere un'efficace azione di proposta nei confronti delle competenti autorita' ed in particolare:
a) Ad adoperarsi affinche' l'ente possa avvalersi dell'aiuto di una rappresentanza diplomatica di un altro Stato, in quei Paesi ove non e' presente l'ambasciata o il consolato italiano, affinche' le coppie ed i referenti degli enti non siano costretti a spostarsi in un Paese straniero diverso da quello in cui l'adozione sara' effettuata (esempio Nepal ==> India);
b) a verificare la possibilita' che gli enti trattino i dati sensibili. Occorrono a riguardo precise indicazioni da parte del Garante per la protezione dei dati personali (legge n. 675/1996), a tal fine la Commissione richiedera' un incontro in tempi brevi;
c) a promuovere, per quanto possibile, la semplificazione delle procedure, nonche' l'abbattimento dei costi per le legalizzazioni; a tal fine la Commissione organizzera' a stretto giro un incontro con le Amministrazioni dell'interno, della giustizia e degli affari esteri; occorrera' comunque una revisione delle apposite norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 444 e n. 445;
d) a sensibilizzare le rappresentanze italiane all'estero ad una piu' fattiva collaborazione con gli enti operanti sul territorio di competenza (art. 32, comma 4, legge n. 476/1998), assicurando una precisa e puntuale informazione sull'attuale quadro normativo, con particolare riferimento alle modifiche introdotte dalle leggi n. 476/1998 e n. 149/2001 rispetto ai limiti di eta' ed ai termini di efficacia del decreto di idoneita';
e) a sostenere gli enti nei Paesi non Aja, ove non e' richiesto l'accreditamento, affinche' dalle competenti autorita' di riferimento ricevano un documento che li legittimi ad operare (lettera di gradimento);
f) ad organizzare periodici incontri seminariali con i tribunali per i minorenni per promuovere, nel rispetto dell'autonomia propria dell'organo giudicante, un confronto che abbia tra gli obiettivi anche quello di stimolare l'uniformita' dell'interpretazione normativa e l'omogeneizzazione delle prassi operative, al fine di rappresentare alle autorita' straniere una visione univoca e coerente dell'iter adozionale nel nostro Paese.
La Commissione, nel quadro del proprio piano di attivita', ha promosso, e continuera' a farlo, incontri con le regioni, affinche':
a) nel breve periodo attivino, in ossequio all'art. 39-bis della legge n. 476/1998, i previsti protocolli operativi e ogni forma stabile di collegamento tra i protagonisti del percorso adottivo;
b) i suddetti protocolli siano tra loro il piu' possibile omogenei, evitando sul territorio nazionale le differenziazioni nelle prassi procedurali, spesso causa di aggravio dei costi e di disparita' tra cittadini;
c) un maggior coordinamento si realizzi tra regioni e tra regioni ed enti, impegnandosi, altresi', in collaborazione con la Conferenza Stato-regioni e quella unificata, regioni-autorita' locali, a promuovere incontri finalizzati allo scambio di informazioni e di esperienze operative.
E' opportuno al riguardo che, sul territorio, si sviluppino anche iniziative promosse dagli enti, volte a concretizzare l'operativita' dei suddetti protocolli tra regioni, servizi socio-sanitari ed enti ed eventualmente autorita' giudiziarie minorili.

Quadro A - Competenze

Autorizzazione.
All'atto della richiesta di autorizzazione o estensione ad operare in un determinato Paese straniero, l'ente deve corredare l'istanza di un dettagliato studio sull'attivita' che si propone di avviare, cio' affinche' possa evincersi il livello di conoscenza della realta' locale, specificatamente in ordine alle condizioni dell'infanzia, alla legislazione e in particolare all'aspetto procedurale dell'istituto dell'adozione, nonche' la metodologia prescelta nella realizzazione dei progetti di cooperazione, finalizzati alla attuazione del principio di sussidiarieta'.
E' importante che l'ente dia precisa indicazione del distretto e/o provincia oltre che, in caso si tratti di Federazione di Stato (Brasile), dello Stato in cui si propone di operare. Questa integrazione e' necessaria sia per le nuove che per le vecchie istanze di autorizzazione e di estensione da integrarsi entro il 28 febbraio 2002.
L'istanza di autorizzazione puo' essere inoltrata alla Commissione due volte nell'anno solare: entro il 30 gennaio ed il 30 giugno di ogni anno, cio' per consentire alla Commissione una migliore valutazione complessiva degli aspiranti da parte degli enti ed un piu' adeguato svolgimento del proprio programma di attivita'.
L'ente, allo stato attuale, in deroga alle limitazioni territoriali previste nel provvedimento di autorizzazione, potra' accogliere la richiesta di aspiranti genitori adottivi residenti in regioni per le quali non aveva chiesto o non aveva ottenuto l'autorizzazione, previa specifica delibera della Commissione per le adozioni internazionali; il provvedimento di autorizzazione in deroga, puo' essere emesso anche su richiesta della coppia; l'istanza deve essere sufficientemente motivata; sono ritenuti motivi validi: una seconda adozione, precedente residenza nella regione ove l'ente prescelto ha sede, minori costi, contiguita' territoriale ecc. Il provvedimento viene trasmesso all'ente a cura della Commissione. Incarico.
L'ente, pur essendo un soggetto privato, ottenuta l'autorizzazione ad operare e la conseguente iscrizione all'albo svolge alcune funzioni delegate dalla Commissione. E' tenuto ad accettare l'incarico che la coppia intende conferire e portarlo avanti, dopo aver avuto con la stessa piu' colloqui per illustrare la propria metodologia operativa sia in Italia che all'estero; il conferimento dell'incarico da parte della coppia configura accettazione di quella metodologia.
L'ente, prima di accettare l'incarico, ai fini di conoscere la coppia e farsi conoscere dalla coppia, puo' richiedere a quest'ultima la relazione redatta dai servizi socio-sanitari e, ove detta relazione non sia in loro possesso, puo', previo consenso espresso dei coniugi, richiederla al tribunale per i minorenni (o alla sezione minorenni della corte d'appello) che ha dichiarato l'idoneita'. E cio' perche' dalla relazione potrebbero piu' chiaramente emergere le "attese" della coppia, al di la' delle eventuali indicazioni contenute nel decreto di idoneita', alle quali nei fatti l'ente potrebbe non essere in grado di dare una risposta, ad esempio perche' il Paese in cui la coppia intende adottare non offre bambini di quella eta' o con quelle caratteristiche.
L'ente, utilizzando i momenti d'incontro informativi e di preparazione, in collaborazione con i servizi territoriali, o direttamente, deve contribuire affinche' le coppie prese in carico raggiungano un buon livello di consapevolezza del significato profondo dell'adozione internazionale e parimenti delle molteplici responsabilita' che da essa conseguono, cosi' da farle aprire all'accoglienza di uno o piu' minori, superando - proprio grazie ai percorsi maturativi di sostegno - ogni pregiudizio, specialmente quelli inerenti la diversita' legata all'etnia.
L'ente, nell'assolvimento dei compiti inerenti la presa in carico delle coppie aspiranti all'adozione di un minore straniero, ha l'obbligo di verificare, insieme con loro, le concrete possibilita' di realizzazione del progetto adottivo, fornendo, nel corso dell'iter adozionale, tutte le informazioni necessarie sulla procedura da svolgere all'estero.
L'ente, appena ottenuto l'incarico deve darne comunicazione alla Commissione, al tribunale per i minorenni ed ai servizi socio-sanitari; un'eventuale revoca va parimenti comunicata, indipendentemente dalle motivazioni e dalla parte che l'ha messa in atto.
L'incarico all'ente si configura come un mandato a carattere atipico, in quanto la liberta' contrattuale ed il rapporto fiduciario, elementi entrambi caratterizzanti il mandato, nel caso di specie sussistono soltanto in capo alla coppia che conferisce l'incarico; la coppia, una volta dichiarata idonea, ha infatti acquisito un diritto ad attivare e proseguire una procedura all'estero attraverso l'attivita' di sostegno di un ente autorizzato; percio' mentre all'atto della dichiarazione di disponibilita' essa si mette a disposizione come risorsa familiare con le proprie potenzialita', ma non ha alcun diritto ad ottenere l'idoneita' e tanto meno un bambino, intervenuto il decreto autorizzativo, acquisisce, invece, il diritto di attivare presso l'ente autorizzato la procedura per adottare un bambino straniero.
L'ente non puo' rifiutare l'incarico, ove la coppia sia gia' in possesso del decreto di idoneita' ma se nel corso del rapporto, insorgono, o emergono eventi eccezionali precedentemente non rilevati, e di tale gravita' da poter eventualmente configurare motivo valido per la revoca stessa del decreto di idoneita', potra' dismettere l'incarico, dandone comunicazione motivata al tribunale per i minorenni che ha dichiarato l'idoneita', ai servizi che hanno redatto la relazione, nonche' alla Commissione per le adozioni internazionali.
La coppia, ove intenda revocare il mandato e rivolgersi ad altro ente, e' tenuta a dichiarare l'avvenuta revoca ai servizi territoriali e al tribunale per i minorenni, e ad indicare i percorsi formativi seguiti; cio' al fine di mettere in grado il secondo ente di approfondire le motivazioni e di individuare eventuali problematiche sottese e sommerse e, comunque, di continuare nell'iter formativo interrotto.
Il nuovo incarico non puo', comunque, intendersi validamente conferito se non e' stato notiziato il primo ente; cio' al fine di permettere la conoscenza dei motivi della revoca del mandato sia al nuovo ente, sia ai servizi socio-sanitari, sia al tribunale per i minorenni. Il secondo ente e' tenuto a comunicare alla Commissione, al servizio sociale ed al tribunale per i minorenni, il conferimento di incarico.
La coppia mentre si trova all'estero per l'abbinamento, non puo' revocare il mandato all'ente per conferire il nuovo ad un altro ente, perche' verrebbe a mancare quel rapporto di conoscenza che solo puo' permettere al secondo ente di verificare le specifiche della coppia onde individuare il bambino che presenta caratteristiche tali da poter essere accolto dalla coppia stessa.
Nel caso di risoluzione concordata dell'incarico dato dagli aspiranti genitori adottivi ad un ente e successivamente conferito ad altro ente, quest'ultimo puo' chiedere agli adottanti la partecipazione ai propri percorsi di informazione e preparazione, ma potrebbe anche tenere conto del percorso gia' seguito, se appare aver dato i suoi frutti; pertanto l'ente e' libero di riconoscere il percorso effettuato o di richiedere che i coniugi seguano il percorso specifico individuato dal secondo ente come adeguato. Qualora il rapporto tra ente ed aspiranti genitori adottivi si interrompa a procedura inoltrata e a fronte di somme versate, l'ente potra' trattenere solo l'importo relativo ai servizi effettivamente resi; ove la coppia non abbia versato alcuna somma di danaro, essa e' tenuta a rimborsare l'ente per le prestazioni effettivamente svolte in suo favore fino a quel momento (non puo' escludersi che nel mandato possa essere contemplata e regolamentata questa ipotesi).
La previsione di una revoca tacita non puo', tuttavia, essere esclusa: se l'inerzia dipende dalla coppia (mancata presentazione a piu' incontri, mancata corresponsione di oneri previsti, ecc.), l'ente, e' tenuto, tuttavia, a chiarire nel piu' breve tempo possibile il significato del comportamento con la coppia. Se dipende dall'ente quest'ultimo ne restera' penalizzato perche' da una parte rischia di vedersi revocato il mandato, dall'altro l'ente potra' essere chiamato da questa Commissione a giustificare la propria inerzia, ove essa non si fondi su validi e rilevanti motivi, indipendenti dalla sua volonta' (mancato accreditamento nel Paese straniero, ai sensi della legge di quello Stato); l'inerzia segnalata potra' essere valutata ai fini di eventuali provvedimenti limitativi dell'operativita' dell'ente, perche' potrebbe sottendere la mancata condivisione del giudizio di idoneita'.
Il secondo mandato ad altro ente deve, comunque, essere conferito entro l'anno dalla emissione del decreto di idoneita', altrimenti la revoca diverrebbe uno strumento utile a dilatare i termini di efficacia del citato decreto, e cio' per espressa previsione di legge.
Con la presa in carico della coppia, l'ente resta vincolato anche al rispetto della normativa prevista dal Paese straniero nel quale la coppia ha scelto di adottare e nel quale andra' ad esplicare la sua attivita' di assistenza. Ne consegue che l'ente sara', tra l'altro, tenuto ad inviare le relazioni sull'avvenuta integrazione del minore nella famiglia adottiva per i tre, o piu' anni, successivi alla avvenuta adozione, come previsto dalla legislazione del Paese di provenienza del minore.
E' chiaro che laddove il Paese attualmente non riconosce gli enti, nell'ambito dei protocolli d'intesa tra le regioni, gli enti e servizi saranno individuate le unita' responsabili della predisposizione e trasmissione dei rapporti. Decreto di idoneita'.
Considerato che istituzionalmente preposto all'emissione del decreto di idoneita' e' il tribunale per i minorenni competente per territorio in relazione alla residenza degli aspiranti genitori adottivi, si sottolinea con forza che l'ente non ha facolta' di rimettere in discussione la dichiarata idoneita', salvo l'insorgenza di elementi nuovi o la conoscenza di elementi gia' esistenti ma non emersi nel corso dell'istruttoria pregressa, tali da configurare gravi motivi ostativi alla disponibilita' ad adottare. In tal caso e' necessario che l'ente informi, con una diffusa ed esauriente comunicazione, l'autorita' giudiziaria minorile, i servizi del territorio, nonche' la Commissione.
La Commissione chiede, in particolare, il massimo impegno nel rispetto delle indicazioni, eventualmente contenute nel decreto di idoneita', per il migliore incontro coppia-bambino, perche', in difetto, potrebbe non essere autorizzato l'ingresso e, comunque, il tribunale per i minorenni potrebbe non ordinare la trascrizione del provvedimento straniero di adozione; la mancata oservanza delle indicazioni contenute nel decreto d'idoneita' puo' comportare limitazioni all'attivita' dell'ente e, ove configuri inadempienza grave, finanche la revoca dell'autorizzazione.
Va precisato che, ove la coppia abbia maturato una disponibilita' maggiore rispetto alle indicazioni contenute nel decreto di idoneita', l'ente dovra' curarne l'invio al tribunale per i minorenni che ha emesso il decreto per la richiesta di modifica, in armonia con le accresciute capacita' genitoriali, grazie al percorso di formazione offerto dall'ente.
Pari impegno la Commissione richiede all'ente affinche' il periodo di conoscenza coppia-bambino sia protratto, significativo ed assistito (almeno 10 giorni), anche se il Paese straniero non lo richiede.
La Commissione e' tenuta a rappresentare che le autorita' straniere non vedono di buon grado le indicazioni contenute nel decreto di idoneita', sentite come un limite alla loro funzione giudiziaria o amministrativa nel disporre l'abbinamento e alcune hanno chiesto che le dette indicazioni siano espresse solo nel caso siano finalizzate ad evidenziare le piu' elevate competenze genitoriali di una determinata coppia in relazione alla media degli aspiranti genitori adottivi. Personale dell'ente.
L'ente, nella scelta dei propri consulenti, non puo', come previsto dalla normativa vigente per i pubblici dipendenti, per non incorrere nel conflitto d'interessi, avvalersi di professionisti che siano dipendenti di amministrazioni pubbliche o abbiano incarichi pubblici, di tipo operativo, riguardanti l'adozione nazionale ed internazionale e l'affidamento familiare. In caso di dipendenti part-time, il lavoro privato deve riguardare materia diversa di quella svolta nell'ufficio di appartenenza nelle ore di lavoro.
Si ritiene altresi' non corretto, sotto il profilo deontologico, che coloro i quali rivestono cariche sociali nell'ambito dell'ente - presidente, vicepresidente, consigliere, tesoriere, altro - emettano parcelle a fronte di prestazioni, fornite nell'ambito della realizzazione dell'iter adozionale (informazione e preparazione delle coppie, colloqui, traduzioni, relazioni post-adozione); chi ricopre una carica nell'organizzazione dell'ente puo' offrire la prestazione ma a titolo puramente gratuito. Accreditamento.
E' specifico compito dell'ente autorizzato provvedere al proprio accreditamento presso le competenti autorita' del Paese straniero.
Tale adempimento deve essere espletato entro il piu' breve tempo possibile. Decorso un anno dalla data di inserimento nell'albo senza che l'ente abbia iniziato in concreto alcuna attivita' di adozione o di cooperazione, l'autorizzazione potra' essere revocata, salvo nel caso in cui si verifichi un fermo delle attivita' riferibile a decisioni di politica generale adottate dalle competenti autorita' straniere (esempio blocco delle adozioni o altri fatti eccezionali).
E', invece, compito di questa Commissione, nel quadro di intese bilaterali e nell'ambito dei rapporti internazionali, concordare le procedure per l'accreditamento degli enti autorizzati, al fine di garantire il corretto svolgimento delle adozioni di minori stranieri nei Paesi di provenienza.
L'ente e' tenuto a comunicare con tempestivita' alla Commissione per le adozioni internazionali l'avvenuto accreditamento presso ogni singolo Paese Aja per il quale e' stato autorizzato, ovvero, i motivi del diniego. Referenti.
Si sottolinea che e' compito esclusivo dell'ente individuare i propri rappresentanti, referenti e collaboratori, nonche' formalizzare con gli stessi, attraverso un accordo scritto, le modalita' dell'assistenza, inclusa quella psico-sociale, che dovra' essere fornita alle coppie in territorio straniero e le condizioni anche economiche, sulle quali il rapporto di collaborazione si fonda.
Per esigenze di trasparenza, si evidenzia l'inopportunita' di delegare ad altri soggetti, anche istituzionali, la scelta dei referenti. In linea generale si ritiene preferibile che ogni ente ricorra ad un proprio referente, a meno che piu' enti, avendo la stessa metodologia operativa, non concordino preventivamente le modalita' di impiego della medesima, come referente.
La Commissione all'atto della comunicazione del nominativo del referente e del suo curriculum dispone gli opportuni accertamenti attraverso le competenti autorita'.
L'ente potra' provvedere alla stesura dell'accordo di collabo-razione con il referente solo in caso di esito positivo dei disposti accertamenti. La Commissione notiziera' in proposito l'ente entro dieci giorni dalle comunicazioni a riguardo.
Le condizioni di rapporto con i referenti dell'ente devono essere trasmesse alla Commissione compilando, per ciascun Paese e realta' locale, dove effettivamente l'ente opera, il "mod. B/10-bis"; allegando una breve nota contenente gli elementi dell'accordo di collaborazione. Successivamente all'intervenuta autorizzazione della Commissione per il referente, tale accordo sara' formalizzato e trasmesso alla Commissione.
Sara' compito della Commissione inviare alle rappresentanze italiane all'estero e alle autorita' straniere l'elenco dei referenti di ciascun ente.
Si richiamano gli enti ad avvalersi solo ed esclusivamente delle persone da loro nominate e indicate nei modelli allegati, non consentendo a queste ultime la delega a terzi di adempimenti riguardanti le procedure.
L'ente e' tenuto a segnalare con tempestivita' alla Commissione eventuali cambiamenti in ordine ai referenti gia' accreditati.
E' necessario che sia l'ente a provvedere, nei modi e nei tempi concordati, al trasferimento all'estero delle somme necessarie all'avvio e completamento della pratica. E' inoltre opportuno che tra la data in cui vengono effettuati i versamenti dai coniugi e l'utilizzo delle somme non intercorra un lungo lasso di tempo.
Le elargizioni in denaro, nonche' le donazioni e/o richieste di partecipazione a programmi di cooperazione e solidarieta', potranno essere corrisposte all'ente dalle coppie solo dopo la conclusione del-l'iter adottivo. In ogni caso esse non possono essere considerate parte dei costi procedurali, perche' rappresentano, invece, l'espressione del coinvolgimento negli obiettivi perseguiti dall'ente; naturalmente esse devono essere spontanee.
L'ente, per quanto riguarda i costi delle procedure, dovra' dare conto delle somme percepite e raccogliere tutti i giustificativi delle spese, sostenute dai genitori adottivi, anche al fine del rilascio delle attestazioni utili allo sgravio fiscale previsto dalla legge.
La scheda costi relativa ad ogni singolo caso preso in carico va inviata alla Commissione entro e non oltre sessanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione all'ingresso, salvi eventuali costi aggiuntivi da comunicare con scheda integrativa entro congruo termine. Autorizzazioni all'ingresso.
Tutti i documenti necessari ai fini dell'emissione del decreto di autorizzazione all'ingresso devono pervenire alla Commissione per le adozioni internazionali tradotti e legalizzati, preferibilmente in un'unica soluzione. Solo per motivi di urgenza, individuabili nella situazione di rischio per il minore a permanere nel suo Paese di origine (malattia, stato di belligeranza, epidemia, ecc.) sara' possibile far pervenire via fax la documentazione. Ogni documento deve essere indirizzato alla Commissione per le adozioni internazionali secondo le regole di buona amministrazione pubblica; va, pertanto, esclusa nell'invio ogni personalizzazione. Si sottolinea che il provvedimento monocratico verra' adottato per i casi effettivamente urgenti e comprovati come tali.

Quadro B - Collaborazione interistituzionale

Per implementare la collaborazione tra servizio pubblico degli enti locali e delle ASL e servizio privato, al fine di fornire alle autorita' straniere il maggior numero di informazioni sugli aspiranti genitori adottivi e ancora al fine di rendere loro piu' semplice l'individuazione e la formulazione della migliore proposta di incontro bambino-famiglia. L'ente puo' anche compilare, nel caso sia avvenuta la presa in carico sin dall'inizio, un proprio rapporto teso a sottolineare quei fatti e/o quelle notizie rilevati durante il percorso di preparazione, che potrebbero richiedere ulteriori approfondimenti da parte dei servizi sociali o del tribunale per i minorenni prima dell'emissione del decreto di idoneita'.
L'ente, per la rilevanza pubblica riconosciutagli dalla normativa, ha l'obbligo di segnalare tempestivamente, e in qualsiasi momento, fatti, notizie e cambiamenti sostanziali della realta' personale e/o familiare riguardante gli aspiranti genitori adottivi di cui e' venuto a conoscenza e che possono richiedere l'intervento dei servizi territoriali o dello stesso tribunale per i minorenni in relazione all'idoneita'.
Va precisato che alle competenti autorita' straniere dovra' essere inviato il decreto di idoneita' congiuntamente alla relazione psico-sociale predisposta dal servizio pubblico; l'ente ha la facolta' di allegare una comunicazione, redatta dai propri consulenti, a carattere integrativo rispetto a quella predisposta dai servizi del territorio, mandandone copia agli stessi. Tale integrazione avra' lo scopo di arricchire e completare la relazione psico-sociale, rendendola cosi' conforme allo standard richiesto dal singolo Paese, si tratta di informazioni note all'ente e non sempre ai servizi.
L'ente, come gia' sottolineato, deve mantenere informati gli aspiranti genitori adottivi sull'iter adozionale all'estero e sulle tappe procedurali, riferendo tempestivamente agli interessati tutte le notizie riguardanti il minore e quant'altro possa essere utile conoscere sin dall'inizio per la buona riuscita dell'incontro.
Compete naturalmente alle autorita' del Paese di origine provvedere alla valutazione e dichiarazione dello stato di abbandono e adottabilita' del minore, nonche' fornire tutte le informazioni che lo riguardano unitamente ad un suo profilo psico-fisico-sociale "reale", che tenga conto anche del livello di socializzazione raggiunto nella struttura di accoglienza, delle sue necessita', aspettative e capacita' di affrontare l'inserimento in una nuova realta' familiare, scolastica e sociale. Tenuto pero' conto che non tutti i Paesi sono in grado di acquisire e mettere a disposizione quel bagaglio di notizie utili a preparare gli aspiranti genitori adottivi al miglior incontro con il minore, e' auspicabile che dopo l'avvenuta dichiarazione di abbandono e adottabilita', l'ente, ove ne abbia la possibilita', integri le informazioni in suo possesso utilizzando i propri professionisti in loco (tali dovrebbero essere i referenti) in uno spirito squisitamente collaborativo, che permetta anche di preparare concretamente il minore, aiutandolo ad interiorizzare le fisionomie di coloro che saranno i suoi genitori e, per quanto possibile, il nuovo modello di vita che lo attende (vedi scheda mod. M/1 e M/2).
Nel caso di segnalazione di un gruppo di fratelli, il cui numero o caratteristiche non consentano l'inserimento in un'unica famiglia, l'ente dovra' adoperarsi affinche' i minori siano collocati in nuclei familiari preferibilmente residenti nella stessa zona, cosi' da favorire il mantenimento dei rapporti affettivi e sociali della comunita' fraternale. Se cio' non e' realizzabile con la disponibilita' delle famiglie in attesa presso tale ente, questi e' tenuto a chiedere la collaborazione di altri enti autorizzati per ottenere che i fratelli siano adottati tutti nella stessa zona, o in regioni contigue.

Quadro C - Profili organizzativi e amministrativi

Per raggiungere un buon livello di organizzazione l'ente ha il compito di tenere un registro (anche informatizzato), nel rispetto delle disposizioni sulla sicurezza dei dati personali, dal quale risultino:
1) generalita' degli adottanti e luogo di residenza;
2) data e luogo di emissione del decreto di idoneita';
3) data del conferimento dell'incarico;
4) data in cui la coppia consegna i documenti;
5) Paese di destinazione e data dell'invio dei documenti nel Paese stesso;
6) data del ricevimento della proposta del/i minore/i;
7) data della formulazione della proposta alla coppia interessata e raccolta dell'eventuale accettazione o rifiuto;
8) generalita' del/i minore/i, sesso, luogo e data di nascita;
9) data della trasmissione dell'accettazione della proposta alle competenti autorita' nel Paese d'origine;
10) data di partenza della coppia e data del suo rientro in Italia;
11) dati relativi ad un eventuale secondo viaggio, quando previsto o se necessario;
12) costo complessivo dell'adozione certificato dall'ente;
13) spazio per annotazioni relative a fatti di rilievo emersi durante l'iter adottivo (cambio del Paese, richiesta per un di fratello/i, revoca della segnalazione del minore, sospensione della pratica, opposizione all'adottabilita' degli aventi diritto, ecc.).
A. Al fine di ottenere l'autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente del minore l'ente dovra' trasmettere alla Commissione per le adozioni internazionali, preferibilmente in un unico plico, i seguenti documenti:
1) richiesta di autorizzazione all'ingresso e residenza permanente in Italia del minore secondo l'allegato mod. E/32;
2) decreto di idoneita' dei coniugi rilasciato dal TM;
3) copia del conferimento dell'incarico all'ente;
4) provvedimento dichiarativo dello stato di abbandono;
5) attestazione del principio di sussidiarieta' rilasciata dalla competente autorita' straniera;
6) proposta di abbinamento comprensiva di scheda sanitaria e profilo psico-sociale del minore;
7) dichiarazione di accettazione della proposta firmata dai coniugi adottanti;
8) sentenza di adozione e certificazione del suo passaggio in cosa giudicata;
9) certificato di nascita emesso in conformita' del provvedimento che dichiara l'adozione e quello originario, se non vietato dalla legislazione del Paese di origine;
10) per i Paesi Aja certificato di conformita' alla Convenzione ex art. 23, comma 1.

Quadro D - Cooperazione e sussidiarieta'

Nel quadro della politica di cooperazione promossa dal Governo e dagli altri organismi a cio' autorizzati (cooperazione decentrata), si invitano gli enti, che operano nello stesso Paese o area geografica, ad individuare obiettivi comuni, o comunque collegabili fra loro, cosi' da non disperdere e vanificare gli interventi di cooperazione. Ancora piu' produttiva risultera' la collaborazione e la concreta attuazione del principio di sussidiarieta' se i contributi sono concentrati su obiettivi condivisi fra gli enti che operano nella stessa area (Est europeo/Africa/Asia/Sud America).
La Commissione, in sinergia con le amministrazioni competenti, si fara' carico, nell'individuazione degli obiettivi, di verificare che non vi siano sovrapposizioni di finanziamenti per lo stesso progetto, ed anche di individuare le modalita' per la convergenza di risorse di piu' amministrazioni o organismi pubblici o privati che intendono concorrere alla realizzazione del progetto medesimo.
A tal fine la Commissione adozioni internazionali - nell'ambito dello stanziamento di bilancio di competenza - tenendo presenti le priorita' ed i bisogni individuati d'intesa con gli enti, puo' finanziare progetti di aiuto per le aree di provenienza dei bambini, rendendo preventivamente pubblici i requisiti, gli obiettivi in base ai quali saranno prescelti i progetti, il termine per la presentazione degli stessi, nonche' la quantita' delle risorse impegnate.
I progetti, valutati ed approvati dalla Commissione, saranno resi pubblici e saranno monitorati con la collaborazione degli enti che concorrono alla realizzazione dei medesimi, onde finalizzare al meglio le risorse impegnate nell'arco temporale previsto per gli interventi progettati.
La Commissione come ha sottolineato in varie occasioni di confronto, ritiene che un'efficace politica di cooperazione e sussidiarieta' possa essere realizzata con l'impegno comune di tutti coloro che, in un'area geografica ben definita, operano a vario titolo in favore della salvaguardia dei diritti del bambino nello spirito della Convenzione de L'Aja e di quella delle Nazioni Unite. Ed e' su questa direzione che prioritariamente intende orientare la propria linea politica.
La Commissione si riserva di emettere un ulteriore documento specifico sulla vigilanza, servizio in via di organizzazione, che presumibilmente sara' attivo entro le prime settimane del nuovo anno.
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Mod. E.2

SCHEDA DELLA METODOLOGIA SEGUITA DAI SERVIZI DELL'ENTE.

Al fine di avviare un processo conoscitivo ed un monitoraggio del percorso psicologico - sociale offerto alle coppie aspiranti all 'adozione,questa Commissione invita ciascun Ente autorizzato a fornire i dati richiesti compilando ed inviando via fax la allegata scheda informativa.Oltre alla scheda che presenta un carattere schematico,l 'ente potra' anche inviare -volendo - una breve relazione a carattere discorsivo, esplicativa del percorso condotto con le coppie aspiranti all 'adozione prima della partenza e di un eventuale sostegno al loro rientro in Italia.L 'ente e' invitato a premettere alla compilazione di questa scheda:
a)una presentazione dei servizi predisposti per gli aspiranti genitori adottivi;
b)una presentazione della metodologia di intervento;
c)una presentazione dei progetti di prevenzione dell 'abbandono,cooperazione e sussidiarieta' nel Paese da cui proviene il minore.
n.......................................
del ......................................
Inserire numero e data della delibera con la quale l 'ente e' stato autorizzato
Ente Autorizzato
Paese Straniero
A INFORMAZIONE
A quali elementi viene dato maggiore spazio nella fase informativa:
1.geografia/storia del Paese
2.cultura e religione
3.lingua
4.tradizioni,usi e costumi
B FORMAZIONE IN ITALIA.
A quali modalita' viene dato spazio nella fase formativa:
1.colloqui individuali
se si,quanti:.......................................(in media)
con quali finalita' (specificare)..............................
quali sono gli argomenti maggiormente trattati (specificare).. ................................................................. ................................................................. 2.incontri di gruppo se si,quante sessioni:.......................... se si,quanti partecipanti:...................... quali professionalita' vengono impegnate ......................... ................................................................. 3 cadenza degli incontri di gruppo:.............................. 4 a)esiste uno schema di riferimento teorico se si,quale: ................................................................. 4 b)da quali professionalita' viene utilizzato:................... 'ABBINAMENTO Ricevuta la proposta di abbinamento dal Paese di origine,di fatto,attraverso quale metodologia viene presentato il bambino alla coppia: a)per telefono b)per posta c)se la coppia viene convocata indicare dove e chi provvede a fare la ''presentazione '' del bambino e raccoglie l 'assenso ................................................................... ................................................................... D ACCOMPAGNAMENTO ALL 'ESTERO 1 Qual 'e' la professionalita' del referente/ti all 'estero: -assistente sociale -psicologo -psicopedagogista -assistente all 'infanzia -avvocato -altro 2 Quali servizi l 'ente,attraverso i propri collaboratori all 'estero e' in grado di offrire effettivamente ....................................... ................................................................. ................................................................. 3 Questo/i referente/i e' presente all 'incontro con il bambino/a.(si)(no) 4 Questi incontri per quanto tempo avvengono prima della partenza .................................................................. 5 Esiste un referente in ambito sociale o psicologico nel Paese straniero,cui l 'ente puo' relazionarsi (si)(no) E POST ADOZIONE 1 Il sostegno psicologico dopo il rientro viene fornito: 1 a)sempre a tutti con quali modalita' ............................................. 1 b)su richiesta delle coppie con quali modalita' ................................................................. 2 e' previsto l 'intervento di: 2 a)assistente sociale 2 b)psicologo 2 c)psicopedagogista 2 d)altra figura (specificare).................................................... in media quante richieste (in percentuale)sono prevenute dalle coppie dopo il rientro in Italia ................................................................... 3 in media quante consulenze o servizi vengono offerti dall 'Ente ........................ 4 come l 'ente si e' organizzato per ottemperare all 'impegno di invio dei follow-up richiesti dal Paese d 'origine del minore: ............................................................. ............................................................. ............................................................. Data ....................................
Il Legale Rappresentante
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Mod.E1
SCHEDA RELATIVA ALLA SEDE ALL 'ESTERO

L 'ente ............................. autorizzato ad operare (o che chiede di essere autorizzato ad operare)in ................. e piu' precisamente nel territorio di:..............................(indicare la citta' o provincia o distretto o regione o,in caso di confederazione,lo stato)
DICHIARA Di avere individuato ai fini di instaurare/mantenere rapporti di collaborazione i seguenti riferimenti: a)....................................(indicare se associazione,fondazione, ONG,istituto o altro)ubicato al seguente indirizzo ............................. b)di avere una sede propria ..............................(indicare denominazione e indirizzo) c)di essere reperibile presso lo studio ...........................(indicare cognome,nome e indirizzo) d)di essere reperibile presso il domicilio di ...........................(indicare cognome,nome e indirizzo) e)altro ..................................................(indicare) Dichiara inoltre che referente principale o rappresentante legale dell 'ente in .........e' stato nominato il/la Sig............................... che a sua volta per l 'espletamento dell 'attivita' relativa alla finalizzazione delle pratiche di adozione internazionale con relativo accoglimento,accompagnamento e assistenza in luogo agli aspiranti genitori adottivi,sara' coadiuvato dai collaboratori di cui si allegano le schede individuali,unitamente a quella del referente o rappresentante legale secondo il Mod.B/10/bis Data
Firma del legale rappresentante
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Mod. B.10-bis
SCHEDA RELATIVA AL REFERENTE/COLLABORATORE ALL 'ESTERO.

Ente Paese Straniero 1 Cognome: 2 Nome: 3 Data di nascita: 4 Luogo di nascita: 5 Residenza/domicilio: 6 Documento di identita/passaporto: 7 Titolo di studio (allegare fotocopia): 8 Professione svolta negli ultimi tre anni: 9 Professione attuale: 10 Tipo di incarico svolto per conto dell 'ente (se referente,se legale,se interprete,se psicologo etc.) indicare quale: 11 E ' prevista la sua presenza e partecipazione agli incontri famiglia--minore? Se SI indicare con quali modalita'

12 Tipologia di accordo stipulato in merito alle modalita' di collaborazione,eventuale scadenza e/o condizioni poste (se esiste allegare) 13 Compenso pattuito per la prestazione (indicare se mensile,forfetario,se a singola pratica):quanto quando e come viene riconosciuto NOTE: Data ..................
Il Legale Rappresentante
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Mod. E.3
SCHEDA COSTI A CURA DELL 'ENTE. La scheda costi e' finalizzata ad omogeneizzare la lettura degli oneri che le coppie sostengono nel percorso adottivo in un Paese straniero. La scheda si articola in un quadro A che comprende le voci dei costi in Italia,in un quadro B che si riferisce agli oneri che si prevede vadano sostenuti all 'estero nonche' in un quadro D relativo alle spese sostenute dalla coppia per l 'assistenza logistica all 'estero. Si evidenzia che eventuali contributi volontari,finanziamenti di progetti e/o donazioni non rientrano tra gli oneri del percorso adottivo e ricadono in altra disciplina giuridica di controllo.(*) Al fine di una piu' completa e trasparente collaborazione con la Commissione e le altre Amministrazioni competenti per la vigilanza,l 'ente dovra' comunicare alla fine di ogni anno i contributi ricevuti a qualsiasi titolo specificando, la provenienza,il soggetto finanziatore e la destinazione degli stessi. n.................... del ................... Inserire numero e data della delibera con la quale l 'ente e' stato autorizzato Ente Autorizzato Paese Straniero
A Spese sostenute in Italia dalla coppia. 1 Spese relative all 'istruzione della pratica.Lit Euro 1.1 Spese di segreteria e/o di gestione dell 'ente. 1.2 Spese relative al percorso formativo (accoglimento, preparazione,accompagnamento etc.). 1.3 Eventuali altre spese da specificare in dettaglio.(1) 1.4 Totale 2 Formazione del fascicolo.Lit Euro 2.1 Traduzione dei documenti (se fatta in Italia). 2.2 Legalizzazione e invio nel Paese 2.3 Eventuali altre spese da specificare in dettaglio.(2) 2.4 Totale 3 Post adozione Lit Euro 3.1 Relazioni sull 'inserimento n.....per n..... anni. 3.2 Spese traduzioni e di invio nel Paese 3.3 Costo sostegno psicologico,quando richiesto,a consultazione Lit./Euro ....... 3.4 Totale --------------- (*) Si veda la normativa vigente in materia di ONLUS e le competenze dell 'Amministrazione Finanziaria. (1) Indicare il dettaglio: ................................................................. ................................................................. (2) Indicare il dettaglio: . ................................................................ .................................................................

B Spese sostenute all 'estero dalla coppia. 1 Procedura all 'estero.Lit Euro 1.1 Spese relative al rappresentante,fondazione corrispondente,o altro,dell 'ente all 'estero. 1.2 Spese di verifica e/o autentica dei documenti richieste dall 'Autorita' Centrale o altra Autorita' del Paese ad essa corrispondente. 1.3 Spese traduzione dei documenti (se fatta nel Paese di destinazione). 1.4 Spese per l 'avvocato (ove obbligatoria). 1.5 Spese per l 'iter legale (bolli o diritti erogati presso l 'Autorita' Giudiziaria). 1.6 Spese per interpreti. 1.7 Spese per accompagnatori. 1.8 Spese per autisti. 1.9 Eventuali spese per altre figure professionali (assistenti sociali,psicologi etc.)indicare quali.(3) 1.10 Spese per altri servizi a disposizione delle famiglie.(4) 1.11 Spese di mantenimento del/dei minori ove richieste dal Paese. 1.12 Spese mediche ospedaliere,ove necessarie. 1.13 Totale. 2 Spese per iter burocratico Lit Euro 2.1 Traduzione,legalizzazione documenti del minore. 2.2 Spese per passaporto,visti. 2.3 Eventuali altre spese da specificare in dettaglio.(5) 2.4 Totale. 3 Donazioni/contributi.Lit Euro 3.1 Donazione all 'istituto. 3.2 Eventuale contributo a progetti specifici di: prevenzione,sussidiarieta',aiuti umanitari o solidarieta' (cancellare cio' che non e' di pertinenza). 3.3 Totale
C Totale Lit Euro 1.1 Sommatoria di A 1.4 -A 2.4 -A 3.4 -B 1.13 -B 2.4 - B 3.3. ------------- (3) Indicare il dettaglio: .............................................................. .............................................................. (4) Indicare il dettaglio: .............................................................. .............................................................. (5) Indicare il dettaglio: .............................................................. ..............................................................

D Assistenza logistica. 1 Spese viaggio.Lit Euro 1.1 Spese di viaggio genitori e minore/i. 1.2 Spese per spostamenti interni al Paese. 1.3 Spese di soggiorno,indicare se struttura dell 'ente, albergo o altro.(6) 1.4 Eventuali altre spese da specificare in dettaglio.(7) 1.5 Totale. Data ..................
Il Legale Rappresentante Tutte le spese sostenute nelle singole voci della presente scheda,devono essere adeguatamente documentate. Le donazioni agli Istituti,cosi' come eventuali contributi a progetti di prevenzione,sussidiarieta',aiuti umanitari o solidarieta',pur non potendoli includere tra le voci che concorrono a comporre il ''costo puro ''dell 'iter adottivo, non si puo' disconoscere l 'esistenza tanto e' vero che in alcuni contesti concorrono a far lievitare notevolmente la somma complessivamente occorrente per realizzare l 'adozione.Al fine di avere una panoramica realistica delle spese che una famiglia deve sostenere per accogliere uno o piu' minori si chiede di compilare la tabella di seguito riportata. Donazioni/contributi Lit Euro 3.1 Donazioni all 'istituto 3.2 Eventuale contributo a progetti specifici di: prevenzione,solidarieta',aiuti umanitari o solidarieta' (cancellare cio' che non e' di pertinenza) 3.3 Totale --------------- (6) Indicare il dettaglio: ............................................................. ............................................................. (7) Indicare il dettaglio: ............................................................. .............................................................

----------------- Mod. E.32

CARTA INTESTATA DELL 'ENTE
Alla Commissione per le Adozioni
Internazionali
Via Veneto 56
00187 Roma
Al Tribunale per i Minorenni di
..........
Al Servizio dell 'Ente Locale
(servizio che ha redatto la
relazione psicosociale per il TMM)
e,p.c.Al Consolato d 'Italia di
...............

Oggetto: Accordo sulla prosecuzione della procedura di adozione internazionale e richiesta di autorizzazione all 'ingresso in Italia (art.39/f legge 184/83 come modificata dalla legge 476/98, art.17/c Convenzione de L 'Aja 29.05.1993) (nome dell 'ente),autorizzato dalla Commissione per le Adozioni Internazionali a curare le procedure di adozione internazionale e iscritto nell 'albo degli enti autorizzati (G.U.nr ...del ...) Dato atto: che (L 'Autorita' Straniera del paese ) ha proposto che il/i minore/i (nome cognome e data di nascita) sia/siano affidato/i ai coniugi (nomi e cognomi) i quali in data ............... hanno sottoscritto il loro consenso alla proposta che sussistono le condizioni di cui all ' art.4 della Convenzione de L 'Aja del 29.05.1993 sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale;
Visto l 'art.31 della legge 4.05.1983 n.184 modificata con legge 31.12.1998 n.476,e l 'art 17 lettera c della Convenzione stessa;
CONCORDA Sull 'opportunita' che il procedimento di adozione sopra indicato possa proseguire e pertanto
RICHIEDE Alla Commissione per le Adozioni Internazionali l 'autorizzazione all 'ingresso e alla residenza permanente in Italia del/i minore/i Allega (per la sola Commissione Adozioni)la seguente documentazione. Luogo e data
Timbro e firma dell 'ente

------------ M/1
PROFILO PSICO-SOCIALE DEL/DELLA MINORE Cognome .................................... Nome ....................................... Data di nascita (o eta' presunta).......................Sesso .............. Luogo di nascita ................Provincia ...........Stato ............. Caratteristiche somatiche ............................................ Presenza di handicap fisici,psichici o eventuali altre limitazioni,se si' specificare quali ......................................................... ............................................................ Composizione della famiglia d 'origine,se conosciuta: Nome del padre ....................................eta' ............. Nome della madre ...................................eta' ............. Fratelli/sorelle (specificare nomi,sesso,eta' e luogo ove risiedono)..................... ............................................................ ............................................................ Dopo l 'allontanamento il minore ha avuto la possibilita' di mantenere rapporti con i fratelli/sorelle e/o i componenti della famiglia allargata .................................... ............................................................ ............................................................ Motivi dell 'abbandono ............................................... ............................................................ ............................................................ In che data e da chi e' stata decretata l 'adottabilita'? .............................. ............................................................ Data del suo ingresso in istituto o comunita' di accoglienza o famiglia affidataria (specificarne,il nome,la localita' e se si tratta di struttura pubblica o privata)........................ ............................................................ ............................................................ Indicare se esistono servizi di sostegno al minore se questi sono disponibili all 'interno o all 'esterno della struttura ............................................. ............................................................ Se il minore e' in eta' scolare indicare se frequenta le lezioni all 'interno o all 'esterno della struttura? ....................................................... ............................................................ Quale classe frequenta e con quali risultati? .................................. ............................................................ Prima dell 'attuale collocazione il/la minore e' stato presso altre strutture? Se si' indicare per quanto tempo e i motivi del suo trasferimento ...................................... ............................................................ Esiste una traccia delle precedenti collocazioni che possono in qualche modo permettere di ricostruire la storia e i comportamenti pregressi del/la minore ....................... ............................................................ Indicare come il/la minore ha reagito all 'ingresso nell 'istituto e agli eventuali trasferimenti avvenuti ............................................................ ............................................................ Si e' a conoscenza di eventuali maltrattamenti e/o abusi subiti dal minore prima o dopo il suo ingresso nella struttura di accoglienza? .......................... ............................................................ Qual e' il suo rapporto con gli educatori? ......................... ............................................................ Qual e' il rapporto con il gruppo dei pari? ........................ ............................................................ Qual e' il rapporto con i ragazzi/e piu' grandi e piu' piccoli di lui? ...................... ............................................................ Ha ricevuto visite di familiari durante il periodo della sua istituzionalizzazione? Se si' indicare da chi,con quale frequenza,le reazioni e il comportamento durante e dopo tali visite .......................................................... Indicare se ha avuto la possibilita' di mantenere rapporti significativi con eventuali fratelli/sorelle .................................. Nell 'eventualita' dell 'esistenza di fratelli e/o sorelle dove sono attualmente collocati? Sono anche loro in situazione di abbandono e adottabilta' ? ............... ............................................................ Sono state ricercate soluzioni alternative all 'adozione internazionale? Se si' quali e con che risultati ................................................. ............................................................ Il/la minore ha avuto precedenti esperienze di adozioni nazionali? Se fallite indicarne i motivi ......................................... Il/la e' informato della sua situazione giuridica e dell 'ipotesi di essere inserito in una nuova famiglia straniera che non ha nulla in comune con lui e cio' che questo comporta? (Rottura dei rapporti sociali,inserimento in altra comunita' che ha regole,comportamenti,leggi e cultura diversi) ............................................................ ............................................................ Come ha reagito a questa ipotesi? .............................. ............................................................ Ha espresso,se in grado di farlo,ipotesi sulla tipologia della famiglia nella quale vorrebbe essere accolto? ...................................................... ............................................................ Chi si occupa della sua preparazione all 'incontro con la nuova famiglia? ................. ............................................................ Analisi complessiva e attualizzata sulla situazione del minore,caratteristiche,comportamenti quant 'altro possa essere utile conoscere .................................... ............................................................ Note/suggerimenti utili sulle caratteristiche della famiglia che dovrebbe accogliere il/la minore sugli atteggiamenti che la stessa dovrebbe tenere per comprendere e contenere il bagaglio di esperienze,problemi,sogni ed aspettative che il/la minore portera' in "dote "............... ................................................................. ................................................................. Cognome,nome e qualifica professionale di chi ha compilato il profilo psico-sociale (indicare inoltre se operatore pubblico o dell 'ente autorizzato ........................................................... ........................................................... Firma
Luogo e data di compilazione.
---------------

M/2
SCHEDA SANITARIA Cognome e nome .............................Sesso .............. Data,luogo e paese di nascita .................................. Nome,indirizzo e luogo dell 'ospedale,istituto,comunita' o famiglia affidataria dove il/la minore risiede al momento della compilazione di questa scheda ........................... ANAMNESI FISIOLOGICA NEONATALE Gruppo sanguigno ........... Fattore Rh ............Parto ................. Peso ...................Lunghezza ............Circonferenza cranica ....... Allattamento ..................................................... Screening neonatale ................................................ Sonno: tranquillo irrequieto insufficiente difficolta' ad addormentarsi Alimentazione: normale insufficiente eccessiva rifiuto Contatto fisico: cercato respinto selettivo Reazioni: attiva passiva apatica ansiosa quieta variabile mista Comportamento: tranquillo iperattivo provocatorio irritato ANAMNESI FISIOLOGICA INFANTILE Motricita' ...................................................... Linguaggio ..................................................... Dentizione ..................................................... Stato di nutrizione ................................................. Handicap o limitazioni .............................................. VACCINAZIONI Tipo di vaccino ...........................
D T P P Data Data Data Data DTPP 1 ....... ........ ........ ........
2 ....... ........ ........ ........
3 ....... ........ ........ ........
4 ........... .... ........ ........ Morbillo ......... ...... ........ ........ Altre vaccinazioni:................................................. ............................................................ Tests:Cuti BK test-Mantoux Data .........Esito ............. AIDS ........... Data .........Esito ............. VDRL ........... Data .........Esito ............. Epatite B .......... Data .........Esito ............. Altro (specificare).. ....................................... Ha sofferto o soffre di patologie quali:malattie esantematiche - infettive - allergie o altro? ..... ............................................................ Ha sofferto o soffre di altre malattie? Se si' indicare ............................. ............................................................ Ha subito ricoveri ospedalieri? Se si',indicare cause,decorso e date .................... ............................................................ Ha subito interventi chirurgici? Se si',indicare ................................ ............................................................

INFORMAZIONI CIRCA LA FAMIGLIA D 'ORIGINE Padre: data di nascita o eta' .............. eta' al momento della nascita del//la figlio/a ........ Si e' a conoscenza di sue eventuali malattie,incluso quelle ereditarie? .................. ............................................................ Ha fatto uso di sostanze stupefacenti,psicofarmaci,alcool o altro che possono in qualche modo essere correlate alla salute del/la minore? ................................... ............................................................ E ' Vivente? .........Se deceduto indicare l 'anno e la causa se conosciuta ............................................................ Madre: data di nascita o eta' .............. eta' al momento della nascita del//la figlio/a ........ Si e' a conoscenza di sue eventuali malattie,incluso quelle ereditarie? .................. ............................................................ Ha fatto uso di sostanze stupefacenti,psicofarmaci,alcool o altro che possono in qualche modo essere correlate alla salute del/la minore? ................................... ............................................................ E ' Vivente? .........Se deceduta indicare l 'anno e la causa se conosciuta ............................................................ SITUAZIONE ATTUALE A livello generale lo stato fisico e psichico del/la minore si puo' considerare consono all 'eta'? ..... ............................................................ Quali esami medici sono stati effettuati di recente? Presso quale struttura? In che data? ........ ......................................... Controllo degli sfinteri: SI NO Enuresi diurna SI NO Enuresi notturna SI NO Sviluppo puberale SI NO Menarca: SI NO Manifesta i sintomi dell 'abbandono? (dondolamento,scuotimento della testa,strappo di capelli o altre manifestazioni autolesive ) ......................................................... ............................................................ Quale gratificazione ricerca maggiormente? (cibo,contatto fisico con bambini e/o adulti,oggetti) ................................. Sono reperibili informazioni sanitarie,o di altro rilievo,antecedenti alla compilazione di questa scheda? Se si',indicarli e/o allegare copia ................................... ............................................................ Cognome,nome e qualifica professionale del compilatore Firma Data
 
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