Gazzetta n. 13 del 16 gennaio 2002 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 27 dicembre 2001
Aggiornamento per il bimestre gennaio-febbraio 2002 di componenti e parametri della tariffa elettrica. (Deliberazione n. 319/01).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27 dicembre 2001,
Premesso che:
rispetto al valore preso a riferimento nella deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 29 agosto 2001, n. 242/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 260 dell'8 novembre 2001 (di seguito: deliberazione n. 242/01) di aggiornamento della tariffa elettrica, il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt) ha registrato una variazione maggiore del 2%;
l'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 17 aprile 2001 (di seguito: decreto 17 aprile 2001) prevede che l'Autorita' entro il 31 dicembre 2001 proceda alla rideterminazione di cui all'art. 9, comma 2, primo periodo, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 26 gennaio 2000 (di seguito: decreto 26 gennaio 2000);
l'art. 9, comma 2, ultimo periodo, del decreto 26 gennaio 2000 prevede che l'Autorita' comunichi al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica le proprie determinazioni in merito, che divengono operative sessanta giorni dopo la comunicazione, salvo diverse indicazioni dei Ministri medesimi;
con la deliberazione 27 giugno 2001, n. 146/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 155 del 6 luglio 2001 (di seguito: deliberazione n. 146/01) l'Autorita' ha quantificato gli importi da corrispondere, per l'anno 2001, a titolo di acconto e salvo conguaglio, per coprire i costi delle attivita' di cui all'art. 8, comma 1, lettera c), punto iii), del decreto 26 gennaio 2000, adeguando la componente tariffaria A2, al fine di generare, nel corso del secondo semestre dell'anno 2001, il gettito necessario attraverso l'adeguamento del corrispettivo di cui all'art. 3, comma 10, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
Premesso altresi' che:
l'art. 2 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 280 del 30 novembre 2000, come modificato dal decreto del Ministro delle attivita' produttive 10 dicembre 2001, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (di seguito: decreto 21 novembre 2000) ha disposto, tra l'altro, la cessione dei diritti e delle obbligazioni relative all'acquisto di energia elettrica, comunque prodotta da altri operatori nazionali, da parte dell'Enel S.p.a. alla societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: il Gestore della rete) ai sensi dell'art. 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999);
l'art. 4, comma 1, del decreto 21 novembre 2000, prevede che fino all'entrata in funzione del sistema delle offerte di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999, il Gestore della rete ceda l'energia elettrica di cui all'art. 22, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, nonche' quella prodotta da parte delle imprese produttrici-distributrici, ai sensi del titolo IV, lettera B), del provvedimento Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6 (di seguito: provvedimento C.I.P. n. 6/92), mediante procedure concorsuali, disciplinate dall'Autorita' secondo criteri di pubblicita', trasparenza e non discriminazione, secondo le disposizioni contenute nel decreto 21 novembre 2000 e comunque con modalita' preventivamente comunicate al Ministero delle attivita' produttive;
a partire dal 1 gennaio 2002 non sara' piu' riconosciuta l'ulteriore componente di ricavo a favore della produzione di energia elettrica delle imprese produttrici-distributrici per il mercato vincolato di cui all'art. 6 della deliberazione dell'Autorita' 29 dicembre 1999, n. 205/99, recante la definizione delle tariffe di cessione dell'energia elettrica alle imprese distributrici, l'integrazione della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 18 febbraio 1999, n. 13/99, e la definizione dell'ulteriore componente di ricavo concernente l'energia elettrica prodotta dalle imprese distributrici e destinata ai clienti del mercato vincolato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235 (di seguito: deliberazione n. 205/99);
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto legislativo n. 79/1999;
il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730;
l'art. 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 39 del 16 febbraio 1996;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 11 del 15 gennaio 1998;
il decreto 26 gennaio 2000;
il decreto 21 novembre 2000;
il decreto 17 aprile 2001;
il decreto 10 dicembre 2001;
il provvedimento C.I.P. n. 6/92;
Viste:
la deliberazione dell'Autorita' 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1997 (di seguito: deliberazione n. 70/97) come modificata ed integrata dall'Autorita' con: deliberazione 21 ottobre 1997, n. 106/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1997, deliberazione 23 dicembre 1997, n. 136/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 301 del 29 dicembre 1997, deliberazione 24 giugno 1998, n. 74/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1998, deliberazione 27 ottobre 1998, n. 132/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1998, deliberazione 22 dicembre 1998, n. 161/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 304 del 31 dicembre 1998, deliberazione 25 febbraio 1999, n. 24/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1999, deliberazione 22 aprile 1999, n. 54/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 99 del 29 aprile 1999, deliberazione 24 giugno 1999, n. 88/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 152 del 1 luglio 1999, deliberazione 25 agosto 1999, n. 125/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 202 del 28 agosto 1999, deliberazione 25 ottobre 1999, n. 160/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 256 del 30 ottobre 1999, deliberazione 29 dicembre 1999, n. 206/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235, deliberazione 24 febbraio 2000, n. 39/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 49 del 29 febbraio 2000, deliberazione 21 aprile 2000, n. 81/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 98 del 28 aprile 2000, deliberazione 22 giugno 2000, n. 113/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 151 del 30 giugno 2000, e deliberazione n. 159/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 203 del 31 agosto 2000, deliberazione 24 ottobre 2000, n. 198/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 254 del 30 ottobre 2000, deliberazione 28 dicembre 2000, n. 244/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001, supplemento ordinario, deliberazione 20 febbraio 2001, n. 27/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 56 dell'8 marzo 2001, deliberazione n. 90/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 107 del 10 maggio 2001, deliberazione n. 146/01, deliberazione n. 189/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 231 del 13 settembre 2001, deliberazione n. 242/01;
la deliberazione n. 205/99;
la deliberazione dell'Autorita' 20 dicembre 2000, n. 230/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001 supplemento ordinario (di seguito: deliberazione n. 230/00);
il testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia, riportato nell'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 15 novembre 2001, n. 262/01 in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (di seguito: testo integrato);
la deliberazione 27 dicembre 2001, n. 316/01, in corso di pubblicazione;
la deliberazione 27 dicembre 2001, n. 318/01, in corso di pubblicazione;
Considerato che:
ai sensi dell'art. 2, comma 2.4, della deliberazione n. 230/00 il parametro Ct, definito come il costo unitario variabile riconosciuto dell'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali, di cui all'art. 6, comma 6.5, della deliberazione n. 70/97, viene aggiornato dall'Autorita', all'inizio di ciascun bimestre, qualora si registrino variazioni, in aumento o in diminuzione, maggiori del 2% del parametro Vt, definito come il costo unitario riconosciuto dei combustibili, di cui al medesimo art. 6, comma 6.5, della deliberazione n. 70/97;
ai sensi del comma 20.2, del testo integrato i parametri gamma, PG e PGT e la componente CCA sono pubblicati dall'Autorita' prima dell'inizio di ciascun bimestre qualora si registrino variazioni, in aumento o diminuzione, maggiori del 2% del parametro Vt, rispetto al valore applicato nel bimestre in corso;
il parametro gamma e' il parametro che esprime lo scostamento, rispetto alla media del costo di acquisto dell'energia elettrica sostenuto per soddisfare la domanda aggregata relativa a ciascuna tipologia di contratto, tenuto conto delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi;
ai fini della fissazione della componente CCA, ciascuna tipologia di contratto viene distinta in due sottoinsiemi, il primo relativo ai clienti finali non dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4 ed il secondo relativo ai clienti finali dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4;
i profili di prelievo dei sottoinsiemi di cui al precedente alinea risultano differenti, in particolare la percentuale dei consumi dei clienti finali non dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4 risulta piu' elevata nelle fasce nelle quali i parametri PGT assumono valori piu' elevati;
ai sensi del comma 22.5 del testo integrato la componente PV e' pubblicata dall'Autorita' prima dell'inizio di ciascun bimestre qualora si registrino variazioni, in aumento o diminuzione, maggiori del 2% del parametro Vt, rispetto al valore applicato nel bimestre in corso;
Considerato altresi' che:
ai sensi del comma 34.6 del testo integrato, i valori delle componenti tariffarie A, ad esclusione di quelli della componente tariffaria A7, sono determinati dall'Autorita';
la rideterminazione dell'onere annuale, di cui all'art. 9, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000, ed il termine previsto dall'art. 9, comma 2, ultimo periodo, del medesimo decreto comportano la necessita' di prevedere la copertura, a titolo di acconto e salvo conguaglio, dei costi delle attivita' di cui all'art. 8, comma 1, lettera c), punto iii), del decreto 26 gennaio 2000;
i costi previsti per l'anno 2002 dalla societa' SoGIN S.p.a. per lo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 8, comma 1, lettera c), punto i), ii) e iv), del decreto 26 gennaio 2000, e dal Consorzio smantellamento impianti del ciclo del combustibile nucleare per lo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 8, comma 1, lettera c), punto iii), e presentati all'Autorita' in data 27 settembre 2001 non risultano inferiori a quelli richiesti per l'anno 2001;
ai sensi dell'art. 19 del testo integrato, la componente UC4 e' fissata pari a 0,03 centesimi di euro/kWh;
a decorrere dal 1 gennaio 2002 le entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni relative alla compensazione della maggiore valorizzazione dell'energia elettrica nella transizione sono destinate interamente a copertura dell'onere ammesso al rimborso del conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate, di cui al comma 40.1, lettera b), del testo integrato;
le procedure concorsuali di cui al decreto 21 novembre 2000 per l'assegnazione della capacita' produttiva nell'anno 2002 non sono ancora state eseguite e pertanto non e' ancora quantificabile l'onere, in capo al Gestore della rete per la gestione delle compravendite di energia elettrica di cui al combinato disposto dell'art. 3, commi 12 e 13, del decreto legislativo n. 79/1999, ammesso al rimborso del conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili
ed assimilate, di cui al comma 40.1, lettera b), del testo
integrato; sono stati riscontrati errori materiali al comma 55.5 del testo integrato;
Ritenuta l'opportunita' di:
riconoscere, a titolo di acconto e salvo conguaglio, per il bimestre gennaio-febbraio 2002, un'aliquota della componente tariffaria A2 pari a quella stabilita per il secondo semestre 2001 a seguito dell'adeguamento della medesima componente tariffaria stabilito con la deliberazione n. 146/00;
ridurre in via cautelativa, in attesa degli esiti delle procedure concorsuali previste dal decreto 21 novembre 2000 per l'assegnazione della capacita' produttiva per l'anno 2002 e della conseguente definizione dell'onere ammesso al rimborso del conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate, di cui al comma 40.1, lettera b), del testo integrato, le aliquote della componente
tariffaria A3 in misura pari, in media, a 0,05 centesimi di
euro/kWh; ridefinire le aliquote della componente tariffaria UC4 di cui al comma 19.1, lettera b), del testo integrato per tipologia contrattuale, modulandole in funzione del peso dei consumi di ciascuna tipologia sul totale dei consumi dei clienti del mercato vincolato;
provvedere alla rettifica di errori materiali riscontrati nel testo integrato;

Delibera:
Art. 1.

Definizioni

1.1. Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni riportate all'art. 1 del testo integrato, allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 18 ottobre 2001, n. 228/01, e sue successive modificazioni di seguito: (testo integrato).
 
Art. 2.

Aggiornamento del costo unitario riconosciuto dei combustibili e del
parametro Ct

2.1. Il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), di cui all'art. 6, comma 6.8, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, e successive modificazioni e integrazioni, determinato sulla base del prezzo medio del paniere di combustibili fossili sui mercati internazionali, definito come nell'allegato n. 1 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 25 febbraio 1999, n. 24/99, e riferito al periodo giugno-settembre 2001, e' fissato pari a 1,646 centesimi di euro/Mcal.
2.2. Il parametro Ct per il primo bimestre (gennaio-febbraio) 2002 e' pari a 3,720 centesimi di euro/kWh.
 
Art. 3.
Aggiornamento dei parametri gamma, PG, PGT e della componente CCA

3.1. I valori dei parametri gamma, PGT e delle componenti CCA per il primo bimestre (gennaio-febbraio) 2002 sono fissati come indicato rispettivamente nelle tabelle 1, 2, 3.1 e 3.2 allegate alla presente deliberazione.
3.2. Il parametro PG per il primo bimestre (gennaio-febbraio) 2002 e' pari a 5,777 centesimi di euro/kWh.
 
Art. 4.

Aggiornamento delle componenti PV

4.1. I valori della componente PV sono fissati per il primo bimestre (gennaio-febbraio) 2002 come indicato nella tabella 4 allegata alla presente deliberazione.
 
Art. 5.

Aggiornamento delle componenti A e UC

5.1. I valori delle componenti tariffarie A di cui al comma 34.2, lettere da a) ad e) del testo integrato e i valori della componente tariffaria UC4 di cui all'art. 19 del testo integrato sono fissate come indicato nella tabella 5.
5.2. I valori delle componenti tariffarie A e UC per i soggetti di cui al comma 55.2 del testo integrato sono fissate come indicato nella tabella 6.
 
Art. 6.

Rettifiche del testo integrato

6.1. Nel comma 55.5 del testo integrato le parole "le componenti tariffarie A" sono sostituite con le parole "le componenti tariffarie A2, A3 e A5".
6.2. Nel comma 19.1, lettera b), del testo integrato le parole ", fissata pari a 0,03 centesimi di euro/kWh" sono cancellate.
 
Art. 7.

Disposizioni finali

7.1. Il presente provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 2002.
Milano, 27 dicembre 2001
Il presidente: Ranci
 
Tabella 1
PARAMETRO (gamma)

=====================================================================
Tipologie di contratto di cui al comma 2.2 del |
testo integrato |Parametro (gamma) ===================================================================== Lettera a) Utenza domestica in bassa tensione | 1,0730 --------------------------------------------------------------------- Lettera b) Utenze in bassa tensione di | illuminazione pubblica | 0,9200 --------------------------------------------------------------------- Lettera c) Altre utenze in bassa tensione | 1,1800 --------------------------------------------------------------------- Lettera d) Utenze in media tensione di | illuminazione pubblica | 0,8690 --------------------------------------------------------------------- Lettera e) Altre utenze in media tensione | 1,1360 --------------------------------------------------------------------- Lettera f) Utenze in alta e altissima tensione | 0,9940
 
Tabella 2
PARAMETRO PG(base)T

=====================================================================
Fascia oraria | PG(base)T (centesimi di euro/kWh) ===================================================================== F1 | 13,058 F2 | 7,475 F3 | 5,755 F4 | 3,720
 
Tabella 3.1

COMPONENTE CCA PER I CLIENTI FINALI NON DOTATI DI MISURATORI ATTI A RILEVARE L'ENERGIA ELETTRICA PER CIASCUNA DELLE FASCE ORARIE F1, F2,
F3 ED F4

=====================================================================
Tipologie di contratto di cui al comma |
2.2 del testo integrato |CCA (centesimi di euro/kWh) ===================================================================== Lettera a) Utenza domestica in bassa | tensione | 6,20 --------------------------------------------------------------------- Lettera b) Utenze in bassa tensione di | illuminazione pubblica | 5,31 --------------------------------------------------------------------- Lettera c) Altre utenze in bassa | tensione | 6,81 --------------------------------------------------------------------- Lettera d) Utenze in media tensione di | illuminazione pubblica | 5,02 --------------------------------------------------------------------- Lettera e) Altre utenze in media | tensione | 6,56 --------------------------------------------------------------------- Lettera f) Utenze in alta e altissima | tensione | 5,74
 
Tabella 3.2

COMPONENTE CCA PER I CLIENTI FINALI DOTATI DI MISURATORI ATTI A RILEVARE L'ENERGIA ELETTRICA PER CIASCUNA DELLE FASCE ORARIE F1, F2,
F3 ED F4

===================================================================== Tipologie di contratto di cui al comma| | | |
2.2 del testo integrato | CCA |(centesimi|di euro|/kWh) =====================================================================
| F1 | F2 | F3 | F4 --------------------------------------------------------------------- Lettera a) Utenza domestica in bassa | | | | tensione |14,36| 8,22 | 6,33 |4,09 --------------------------------------------------------------------- Lettera b) Utenze in bassa tensione di| | | | illuminazione pubblica |14,36| 8,22 | 6,33 |4,09 --------------------------------------------------------------------- Lettera c) Altre utenze in bassa | | | | tensione |14,36| 8,22 | 6,33 |4,09 --------------------------------------------------------------------- Lettera d) Utenze in media tensione di| | | | illuminazione pubblica |13,67| 7,83 | 6,03 |3,89 --------------------------------------------------------------------- Lettera e) Altre utenze in media | | | | tensione |13,67| 7,83 | 6,03 |3,89 --------------------------------------------------------------------- Lettera f) Utenze in alta e altissima | | | | tensione |13,42| 7,68 | 5,92 |3,82
 
Tabella 4

COMPONENTE PV

TARIFFA D2

=====================================================================
Fasce di consumo (kWh/anno) | PV (centesimi di euro/kWh) =====================================================================
da a |
0 1800 | 3,16
1801 2640 | 4,72
2641 4440 | 5,91 oltre 4440 | 4,72

TARIFFA D3

=====================================================================
| PV (centesimi di euro/kWh) =====================================================================
| 4,72
 
Tabella 5
COMPONENTI TARIFFARIE A E UC
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Tabella 6

COMPONENTI TARIFFARIE A E UC PER I SOGGETTI DI CUI AL COMMA 55.2 DEL
TESTO INTEGRATO
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