Gazzetta n. 13 del 16 gennaio 2002 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 27 dicembre 2001
Aggiornamento per il bimestre gennaio-febbraio 2002 delle tariffe di fornitura del gas ai clienti del mercato vincolato ai sensi della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99. (Deliberazione n. 320/01).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27 dicembre 2001,
Premesso che:
rispetto al valore definito nella deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 27 giugno 2001, n. 147/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 155 del 6 luglio 2001 (di seguito: deliberazione n. 147/01), l'indice dei prezzi di riferimento It relativo al gas naturale ha registrato una variazione maggiore del 5%;
rispetto al valore definito nella deliberazione dell'Autorita' 30 ottobre 2001, n. 243/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 260 dell'8 novembre 2001 (di seguito: deliberazione n. 243/01), l'indice Jt relativo ai gas di petrolio liquefatti e agli altri gas, ha registrato una variazione maggiore del 5%;
Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 23 dicembre 1993, n. 16/1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 303 del 28 dicembre 1993, come modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 184 dell'8 agosto 1994 e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 300 del 23 dicembre 1996;
Viste la deliberazione dell'Autorita' 22 aprile 1999, n. 52/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 100 del 30 aprile 1999 (di seguito: deliberazione n. 52/99), come modificata e integrata dall'Autorita' con le deliberazioni dell'Autorita' 24 giugno 1999, n. 87/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 152 del 1 luglio 1999, 26 agosto 1999, n. 126/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 202 del 28 agosto 1999, 25 ottobre 1999, n. 161/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale -serie generale - n. 256 del 30 ottobre 1999, 22 dicembre 1999, n. 195/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 303 del 28 dicembre 1999, 24 febbraio 2000, n. 40/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 49 del 29 febbraio 2000, 21 aprile 2000, n. 82/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 98 del 28 aprile 2000, 22 giugno 2000, n. 114/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 151 del 30 giugno 2000, 28 agosto 2000, n. 160/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 203 del 31 agosto 2000, 24 ottobre 2000, n. 199/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 254 del 30 ottobre 2000, 28 dicembre 2000, n. 245/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001, supplemento ordinario n. 2, 20 febbraio 2001, n. 28/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 55 del 7 marzo 2001, 26 aprile, n. 91/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 109 del 12 maggio 2001, 29 agosto 2001, n. 190/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 213 del 13 settembre 2001, n. 147/01 e n. 243/01, richiamate in premessa;
Vista la deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 2000, n. 237/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001, supplemento ordinario n. 2 (di seguito: deliberazione n. 237/00), cosi' come modificata ed integrata dalle deliberazioni dell'Autorita' 24 gennaio 2001, n. 04/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 35 del 12 febbraio 2001, 13 marzo 2001, n. 58/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2001 e 21 giugno 2001, n. 134/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 160 del 12 luglio 2001;
Vista la deliberazione dell'Autorita' 21 giugno 2001, n. 135/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 160 del 12 luglio 2001, che ha modificato le formule di calcolo delle variazioni delta T definite dalla deliberazione n. 52/99, al fine di consentire l'applicazione dei criteri di indicizzazione previsti dalla medesima deliberazione alle tariffe determinate con il nuovo ordinamento tariffario di cui alla deliberazione n. 237/00 a partire dal 1 luglio 2001;
Visti:
l'art. 1 della deliberazione n. 52/99 dell'Autorita', nel quale si stabilisce che le tariffe del gas naturale vengano aggiornate nel caso in cui si registrino variazioni dell'indice It, calcolato ai sensi del comma 1.2 dello stesso articolo, in aumento o diminuzione, maggiori del 5% rispetto al valore preso precedentemente a riferimento;
l'art. 2 della deliberazione n. 52/99 dell'Autorita', nel quale si stabilisce che le tariffe dei gas di petrolio liquefatti e degli altri gas vengano aggiornate nel caso in cui si registrino variazioni dell'indice Jt, calcolato ai sensi del comma 2.2 dello stesso articolo, in aumento o diminuzione, maggiori del 5% rispetto al valore preso precedentemente a riferimento;
Ritenuto che sia necessario, per il bimestre gennaio-febbraio 2002:
modificare le tariffe di fornitura del gas naturale ai clienti del mercato vincolato di cui all'art. 1, comma 1.1, della deliberazione n. 52/99;
modificare le tariffe dei gas di petrolio liquefatti e degli altri tipi di gas di cui all'art. 2, commi 2.1 e 2.4, della deliberazione n. 52/1999;

Delibera:
Art. 1.

Aggiornamento delle tariffe del gas naturale

1.1. Per il primo bimestre (gennaio-febbraio) 2002 le tariffe di fornitura ai clienti del mercato vincolato del gas naturale di cui all'art. 1, comma 1.1, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99, sono diminuite di 0,60 L/MJ (pari a 0,0310 centesimi di euro/MJ). La diminuzione e' pari a 23,1 L/mc (pari a 1,1930 centesimi di euro/mc) per le forniture di gas naturale con potere calorifico superiore di riferimento pari a 9.200 kcal/mc standard.
 
Art. 2.

Aggiornamento delle tariffe dei gas di petrolio liquefatti e degli
altri gas

2.1. Per il primo bimestre (gennaio-febbraio) 2002 le tariffe di fornitura ai clienti del mercato vincolato dei gas di petrolio liquefatti di cui all'art. 2, comma 2.1, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99, sono diminuite di 0,92 L/MJ (pari a 0,0475 centesimi di euro/MJ). La diminuzione e' pari a 92,1 L/mc (pari a 4,7566 centesimi di euro/mc) per le forniture di gas propano commerciale con potere calorifico superiore di riferimento pari a 23.900 kcal/mc (12.000 kcal/kg).
 
Art. 3.

Disposizioni transitorie e finali

3.1. La presente deliberazione e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) ed ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 2002.
Milano, 27 dicembre 2001
Il presidente: Ranci
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone