Gazzetta n. 13 del 16 gennaio 2002 (vai al sommario) |
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE |
DECRETO 7 gennaio 2002 |
Modificazioni al regolamento sull'istituzione ed il funzionamento degli istituti del Consiglio nazionale delle ricerche. |
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IL PRESIDENTE
Visti l'art. 4, comma 3, e gli articoli 7, 8, 9 e 13, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19; Visto l'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168; Visto il decreto del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche 14 gennaio 2000, n. 015446, relativo all'adozione del regolamento sull'istituzione ed il funzionamento degli istituti del Consiglio nazionale delle ricerche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 31 gennaio 2000; Vista la deliberazione del consiglio direttivo del Consiglio nazionale delle ricerche n. 133/2001 in data 28 giugno 2001, relativa all'adozione di alcune modifiche al testo del sopracitato regolamento; Vista la nota prot. LB/ n. 011602 del 20 luglio 2001, con la quale e' stata trasmessa al Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca la suddetta delibera del consiglio direttivo in ordine alle proposte di modificazioni al predetto regolamento per i previsti controlli di legittimita' e di merito; Vista la lettera del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 21 dicembre 2001, prot. n. 89/Seg., che contiene alcuni rilievi di merito in ordine alle modifiche proposte; Vista la delibera n. 348 del 28 dicembre 2001, con la quale il consiglio direttivo, esaminati i rilievi ministeriali di merito, non ha ritenuto di apportare modifiche al testo approvato con la deliberazione n. 133/2001 del 28 giugno 2001;
Decreta: Al regolamento sull'istituzione ed il funzionamento degli istituti del Consiglio nazionale delle ricerche sono apportate le unite modificazioni. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168, ed entrera' in vigore il giorno della sua pubblicazione. Roma, 7 gennaio 2002 Il presidente: Bianco |
| Allegato MODIFICAZIONI AL DECRETO 14 GENNAIO 2000, n. 015446 - REGOLAMENTO SULL'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE.
All'art. 3 (Articolazioni degli istituti). Al comma 1, sopprimere le parole: "e di spesa". Al comma 3, dopo le parole "sezioni territorialmente distinte dalla sede dell'Istituto" aggiungere le seguenti parole: ", cui e' riconosciuta autonomia di spesa,". All'art. 12 (Composizione e procedure di formazione). Al comma 1, lettera b), aggiungere il seguente periodo: "i ricercatori e i tecnologi associati di cui al successivo art. 15 non possono essere eletti in numero superiore ad un terzo della rappresentanza elettiva di cui alla presente lettera". All'art. 16 (Diritti e doveri). Al comma 1, dopo le parole "comitato di istituto", aggiungere le seguenti parole: "nei limiti di cui all'art. 12, comma 1, lettera b), e". All'art. 27 (Revisione straordinaria della rete scientifica. Norme transitorie). Sostituire i commi 2, 3 e 4 con i seguenti: "2. In sede di prima applicazione: a) le sezioni territorialmente distinte degli istituti sono individuate nell'atto costitutivo; b) entro trenta giorni dalla data di costituzione del nuovo Istituto sono avviate le procedure per la nomina del direttore; c) entro trenta giorni dal suo insediamento il nuovo direttore propone al consiglio direttivo la nomina dei responsabili delle sezioni territorialmente distinte gia' individuate nell'atto costitutivo e avvia le procedure di elezione delle componenti del comitato di istituto di cui all'art. 12, comma 1, lettere b) e d); d) entro i successivi trenta giorni il direttore, sentito il comitato di istituto composto dai responsabili delle sezioni territorialmente distinte e dai componenti elettivi di cui all'art. 12, comma 1, lettere b) e d), costituisce le eventuali ulteriori sezioni di ricerca o le strutture tecniche di servizio e nomina i relativi responsabili; e) il comitato di istituto, a partire dalla data di costituzione nella composizione prevista dall'art. 12, comma 1, con la nomina di tutti i responsabili di sezione, ovvero con l'elezione dei loro rappresentanti, assume tutti i compiti di cui al presente regolamento. 3. A partire dalla data di cui al comma 2, lettera e), per l'Istituto si applicano tutte le disposizioni di cui al presente regolamento, ivi compresa l'attivazione del Consiglio scientifico, secondo le nuove procedure di nomina, e la possibilita' di associare ricercatori presso l'Istituto. 4. I ricercatori e professori universitari formalmente assegnati ai centri di studio nell'ambito delle rispettive convenzioni alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano assegnati ai centri fino alla revisione di cui all'art. 26. Tali ricercatori e professori universitari, in seguito alla revisione, possono essere associati, a domanda, presso i nuovi istituti che accorpino centri di studio cui e' conservata la precedente unita' organizzativa e di ricerca, anche nel caso in cui non siano state ancora stipulate le convenzioni di cui all'art. 19. Sulla domanda decide il nuovo direttore, dopo aver verificato l'esistenza dei presupposti di cui all'art. 15, comma 1. L'associazione puo' avere una durata non superiore a due anni e da' diritto di elettorato attivo e passivo per il comitato di istituto, nei limiti di cui all'art. 12, comma 1, lettera b), e di nomina a responsabile di sezione". |
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