Gazzetta n. 13 del 16 gennaio 2002 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 17 dicembre 2001
Assegnazione in via transitoria alla Cassa conguaglio per il settore elettrico della gestione del fondo, di cui all'art. 5 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 237/00. (Deliberazione n. 306/01).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 17 dicembre 2001,
Premesso che:
ai sensi dell'art. 5, comma 1, della deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 2000, n. 237 (di seguito: deliberazione n. 237/00), pubblicata nel supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001, come modificata ed integrata dalla deliberazione 13 marzo 2001, n. 58, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2001 (di seguito: deliberazione n. 58/01), e' istituito un fondo per la compensazione temporanea di costi elevati di distribuzione con decorrenza dal 1 luglio 2001 (di seguito: Fondo di compensazione);
ai sensi dell'art. 5, comma 2, della deliberazione n. 237/00, l'Autorita' determina annualmente il valore della quota QFNC a carico degli ambiti tariffari diversi da quelli a costo elevato, come percentuale uniforme del costo di distribuzione riconosciuto in misura non superiore al due per cento;
l'art. 4 della deliberazione n. 58/01 prevede che il Fondo di compensazione sia amministrato dall'Autorita' avvalendosi, per le procedure di riscossione ed erogazione dei contributi, di un istituto bancario;
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995), in particolare l'art. 3, comma 1;
il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144;
la deliberazione n. 237/00;
la deliberazione n. 58/01;
Considerato che l'istituzione del Fondo di compensazione costituisce una novita' nel settore del gas e, conseguentemente, pone la necessita' di valutare la funzionalita' della disciplina organizzativa e sostanziale di detto Fondo in considerazione delle evidenze che emergeranno dalla fase di prima attuazione al fine di apportare le modifiche che si rendessero necessarie in ragione delle specifiche esigenze del settore;
Ritenuto che:
anche al fine di disporre di tutti gli elementi necessari a definire i contenuti dell'incarico richiamato nel terzo alinea della premessa, sia opportuno che, in una prima fase sperimentale, l'Autorita', ai fini dell'amministrazione del Fondo, si avvalga della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa), stante la consolidata esperienza da questa maturata nella gestione di analoghe attivita' nel settore dell'energia elettrica;
ai fini di cui al precedente alinea, sia necessario istituire un apposito conto presso la Cassa allo scopo di permettere versamenti e prelievi in relazione ai riconoscimenti di costo previsti dall'art. 3, commi 2 e 3, della deliberazione n. 58/01;

Delibera:
Art. 1.

Definizioni

Ai fini del provvedimento:
a) l'Autorita' e' l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas;
b) Cassa del conguaglio e' la Cassa conguaglio per il settore elettrico;
c) deliberazione n. 58/01 e' la deliberazione 13 marzo 2001, n. 58/01;
d) fondo di compensazione e' il fondo per la compensazione temporanea di costi di distribuzione del gas di cui all'art. 5, comma 1, della deliberazione 28 dicembre 2000, n. 237/00, come modificata e integrata dalla deliberazione n. 58/01.
 
Art. 2.

Affidamento in via transitoria alla Cassa conguaglio della gestione
del fondo di compensazione

2.1. Per un periodo di un anno decorrente dal 1 aprile 2002, l'Autorita', ai fini all'amministrazione del fondo di compensazione, si avvale della Cassa conguaglio quanto alle attivita' di gestione delle procedure di riscossione ed erogazione dei contributi. A tale fine la Cassa conguaglio definisce, entro il termine di cui al presente comma, le modalita' operative in base alle quali gli esercenti effettuano i versamenti sul conto di cui al comma 2.2.
2.2. Al fine di gestire le disponibilita' di pertinenza del fondo di compensazione, e' istituito presso la Cassa conguaglio il conto per la compensazione temporanea di costi elevati di distribuzione del gas.
 
Art. 3.

Disposizioni finali

La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore a far data dalla sua pubblicazione.
Milano, 17 dicembre 2001
Il presidente: Ranci
 
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