Gazzetta n. 12 del 15 gennaio 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 21 dicembre 2001 |
Interventi di promozione di piani formativi aziendali, settoriali, territoriali e sviluppo della prassi di Formazione Continua per l'esercizio finanziario 2001, di cui all'art. 118 della legge n. 338 del 23 dicembre 2000. |
|
|
IL DIRIGENTE GENERALE dell'ufficio centrale per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori
Visto l'art. 9 della legge 25 dicembre 1971, n. 1041, concernente le gestioni fuori bilancio autorizzata da leggi speciali; Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 845, che disciplina le competenze statali in materia di formazione professionale; Visto l'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come modificato dall'art. 9 della legge n. 236/1993, che istituisce il Fondo di rotazione per l'accesso al Fondo sociale europeo; Vista la legge n. 196/1997 in materia di promozione alla formazione continua; Visto il decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 112, che disciplina il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 e in particolare l'art. 142, comma 1; Visto l'art. 118 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Republica italiana n. 302 del 29 dicembre 2000, supplemento ordinario, che stabilisce, a favore del finanziamento dei piani formativi aziendali, settoriali e territoriali per l'anno 2001, la quota del 20% del gettito complessivo, a valere sul terzo delle risorse derivanti dal contributo integrativo di cui all'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845; Visti i parametri di ripartizione delle risorse definiti dal coordinamento delle regioni per la formazione professionale; Tenuto conto delle indicazioni del comitato di indirizzo per le azioni di formazione continua di cui all'art. 9 della legge n. 236/1993 riunitosi in data 11 dicembre 2001; Decreta: Articolo unico E' impegnata la somma di euro 92.962.241,84 (L. 180.000.000.000) a valere sul capitolo 7031 del bilancio del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al FSE di cui all'art. 9 della legge n. 236/1993 esercizio 2001, ripartita tra le regioni e le province autonome come indicato nella tabella allegata che costituisce parte integrante del decreto, per l'adozione di "Interventi di promozione di piani formativi aziendali, settoriali, territoriali e sviluppo della prassi di Formazione Continua". Roma, 21 dicembre 2001 Il dirigente generale: Battistoni |
| Allegato 1
RIPARTIZIONE RISORSE ASSEGNATE ALLE REGIONI Regione Ripartizione quota Ripartizione quota regionale il lire regionale in Euro -- -- -- Valle D'aosta L. 1.206.000.000 622.874,02 Piemonte L. 16.380.000.000 8.459.564,01 Lombardia L. 34.344.000.000 17.737.195,74 Trento L. 2.700.000.000 1.394.433,63 Bolzano L. 2.358.000.000 1.217.805,37 Friuli Venezia Giulia L. 5.058.000.000 2.612.239,00 Veneto L. 18.144.000.000 9.370.593,98 Liguria L. 5.220.000.000 2.695.905,01 Emilia Romagna L. 19.044.000.000 9.835.405,19 Toscana L. 12.366.000.000 6.386.506,01 Umbria L. 3.042.000.000 1.571.061,89 Marche L. 5.490.000.000 2.835.348,38 Lazio L. 13.698.000.000 7.074.426,60 Abruzzo L. 3.474.000.000 1.794.171,27 Basilicata L. 2.808.000.000 1.450.210,97 Calabria L. 3.060.000.000 1.580.358,11 Campania L. 10.836.000.000 5.596.326,96 Molise L. 1.350.000.000 697.216,81 Puglia L. 8.190.000.000 4.229.782,00 Sardegna L. 4.680.000.000 2.417.018,29 Sicilia L. 6.552.000.000 3.383.825,60 Totali L.180.000.000.000 92.962.241,84
CRITERI GENERALI RIGUARDANTI INTERVENTI DI PROMOZIONE DI PIANI FORMATIVI AZIENDALI, SETTORIALI E TERRITORIALI E SVILUPPO DELLA PRASSI DELLA FORMAZIONE CONTINUA.
1. Premessa. Il presente atto fa riferimento a quanto previsto dall'art. 118 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2000, supplemento ordinario, che stabilisce, a favore del finanziamento dei piani formativi aziendali, settoriali e territoriali per l'anno 2001, la quota del 20% del gettito complessivo, a valere sul terzo delle risorse derivanti del contributo integrativo di cui all'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in accordo con le regioni, le province autonome e le parti sociali, in considerazione dello stato di avanzamento degli adempimenti previsti dal succitato art. 118 della legge n. 388/2000 e tenuto conto degli orientamenti espressi dal comitato di indirizzo per le azioni di formazione continua di cui all'art. 9 della legge n. 236/1993, di cui al D.D. n. 418 del 10 novembre 1997. Tenuto conto delle disposizioni della legge n. 196 del 24 giugno 1997, in materia di promozione della formazione continua. Viste le sperimentazioni realizzate a seguito delle circolari MLPS n. 65 del 5 agosto 1999 e n. 92 del 29 dicembre 2000. Intende sostenere e orientare, con il presente provvedimento, le iniziative di formazione a favore dei lavoratori per aggiornare ed accrescere le loro competenze e per sviluppare la competitivita' delle imprese.
2. Risorse. Allo scopo di sostenere le iniziative indicate in premessa, vengono ripartite tra le regioni e le province autonome (come indicato nell'allegato 1) sulla base dei criteri di riparto definiti dal coordinamento delle regioni per la formazione professionale, ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali risorse pari a 92.962.241,84 euro (180 miliardi di lire).
3. Tipologie di azione. Le amministrazioni regionali e le province autonome destinano le risorse loro assegnate per il finanziamento di piani formativi aziendali, territoriali e settoriali concordati tra le parti sociali. Per piano formativo si intende un programma organico di azioni formative concordato tra le parti sociali e rispondente ad esigenze aziendali, settoriali o territoriali. Il piano formativo e' sottoscritto dalle parti sociali che lo promuovono.
4. Procedure. Le amministrazioni provvedono a predisporre specifiche procedure entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente atto, nel cui ambito dovranno essere previste: l'indicazione dei soggetti presentatori, attuatori e destinatari (imprese e lavoratori), le modalita' di selezione dei progetti, la durata degli interventi, il rispettodelle regole comunitarie in materia di aiuti di Stato (Regolamenti della C.E. n. 68/2001 e n. 69/2001), l'obbligo di cofinanziamento a carico dei privati in misura non inferiore al 20%. Le validita' delle graduatorie relative ai progetti finanziabili ha una durata di dodici mesi, a far data dalla pubblicazione degli esiti della valutazione dei progetti. Le amministrazioni sono tenute, nella definizione e gestione degli strumenti attuativi, al rispetto della priorita' per le PMI e possono altresi' disporre di utilizzare la totalita' o una parte delle risorse loro assegnate per il finanziamento di piani formativi gia' presentati in attuazione di quanto disposto nella circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 92/2000, limitatamente alle azioni di cui al punto 3.b) "finanziamento, attraverso procedure di evidenza pubblica, di piani formativi aziendali, settoriali e territoriali concordati tra le parti sociali". Le amministrazioni dovranno, altresi', tener conto delle scelte operate nella attuazione dei POR allo scopo di favorire una integrazione con le omologhe azioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo e valorizzare le diverse linee di sostegno pubblico alla formazione continua. La regione o la provincia autonoma, trasmette, con sollecitudine, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - UCOFPL, divisione V, l'atto deliberativo dell'organo competente, relativo ai progetti ammessi a finanziamento. Il MLPS-UCOFPL, entro i trenta giorni successivi, espleta le procedure per la liquidazione delle risorse di cui al punto 2. In caso di gravi ritardi nell'uso delle risorse o non conformita' alle procedure previste, da parte di alcune amministrazioni regionali e/o province autonome, rispetto a quanto indicato precedentemente, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo quanto sara' deciso dal comitato di indirizzo, di cui al D.D. n. 418 del 10 novembre 1997, potra' ridistribuire le risorse tra le altre regioni e province autonome secondo criteri da individuare. Le risorse precedentemente assegnate alle regioni e province autonome ai sensi delle circolari del MLPS n. 174/96, n. 37/98, n. 139/98, n. 51/1999 e non impegnate alla data del 31 marzo 2002 saranno ridistribuite tra le altre regioni a province autonome in base a parametri definiti in sede di comitato di indirizzo.
5. Promozione e monitoraggio. Le regioni e le province autonome invieranno ogni quattro mesi un rapporto dettagliato sull'andamento delle azioni al Ministero del lavoro - UCOFPL secondo criteri elaborati dall'Isfol, che provvedera' a redigere il rapporto annuale di monitoraggio e valutazione degli interventi in attuazione a quanto stabilito dall'art. 66, comma 3, della legge n. 144 del 17 maggio 1999. Roma, 24 dicembre 2001 Il dirigente generale: Battistoni |
| Allegato 1
RIPARTIZIONE RISORSE ASSEGNATE ALLE REGIONI Regione Ripartizione quota Ripartizione quota regionale il lire regionale in Euro -- -- -- Valle D'aosta L. 1.206.000.000 622.874,02 Piemonte L. 16.380.000.000 8.459.564,01 Lombardia L. 34.344.000.000 17.737.195,74 Trento L. 2.700.000.000 1.394.433,63 Bolzano L. 2.358.000.000 1.217.805,37 Friuli Venezia Giulia L. 5.058.000.000 2.612.239,00 Veneto L. 18.144.000.000 9.370.593,98 Liguria L. 5.220.000.000 2.695.905,01 Emilia Romagna L. 19.044.000.000 9.835.405,19 Toscana L. 12.366.000.000 6.386.506,01 Umbria L. 3.042.000.000 1.571.061,89 Marche L. 5.490.000.000 2.835.348,38 Lazio L. 13.698.000.000 7.074.426,60 Abruzzo L. 3.474.000.000 1.794.171,27 Basilicata L. 2.808.000.000 1.450.210,97 Calabria L. 3.060.000.000 1.580.358,11 Campania L. 10.836.000.000 5.596.326,96 Molise L. 1.350.000.000 697.216,81 Puglia L. 8.190.000.000 4.229.782,00 Sardegna L. 4.680.000.000 2.417.018,29 Sicilia L. 6.552.000.000 3.383.825,60 Totali L.180.000.000.000 92.962.241,84 |
|
|
|