Gazzetta n. 12 del 15 gennaio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 10 dicembre 2001
Graduatorie regionali ordinarie e speciali di cui all'art. 6, comma 3 del decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 527 del 20 ottobre 1995 e successive modifiche e integrazioni, concernenti le iniziative relative alle domande di agevolazione presentate ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 per il bando del 2000 del "settore commercio" - 10o bando di attuazione

IL DIRETTORE GENERALE
per il Coordinamento degli Incentivi alle Imprese

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente i criteri per la concessione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;
Visto l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;
Visto l'art. 54, comma 2 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 che estende le agevolazioni della legge n. 488/1992 ai programmi di investimento di rilevante interesse per lo sviluppo del commercio;
Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992 che, in particolare, al punto 5.c4, prevede, per l'assegnazione delle risorse, la formazione di graduatorie regionali ordinarie e speciali;
Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527 e le successive modifiche e integrazioni, di seguito denominato "regolamento", concernente le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del paese;
Visto, in particolare, l'art. 6, comma 3 del citato regolamento che attribuisce al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, ora Ministero delle attivita' produttive la competenza di formare, sulla base delle risultanze degli accertamenti istruttori delle banche concessionarie, le suddette graduatorie delle iniziative ammissibili alle agevolazioni e di provvedere alla loro pubblicazione;
Vista la circolare esplicativa del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 900047 del 25 gennaio 2001;
Visti i decreti ministeriali del 2 febbraio 2001, del 21 marzo 2001e del 29 maggio 2001 con i quali sono stati fissati i termini per la presentazione delle domande relative al bando del "settore commercio" del 2000;
Visti i decreti ministeriali del 14 luglio 2000, del 9 novembre 2000, del 13 novembre 2000 e del 7 agosto 2001 con i quali sono state fissate le misure massime consentite relative alle agevolazioni di cui alla citata legge n. 488/1992 a partire dal 2000 e sono stati pubblicati gli elenchi delle aree ammissibili delle regioni e province autonome del centro-nord;
Vista la delibera del CIPE del 6 agosto 1999 concernente l'approvazione del piano finanziario programmatico del Programma di sviluppo del Mezzogiorno per il periodo 2000-2006;
Viste le delibere del CIPE del 15 febbraio 2000, n. 14 e del 4 agosto 2000, n. 84, che destinano una quota di 3.144,43 miliardi di lire relative alle aree depresse per il periodo 2000-2002 al finanziamento dei bandi della legge n. 488/1992, di cui 2.543,43 miliardi alle aree dell'obiettivo 1 (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) e 601 miliardi alle restanti regioni e province autonome del centro-nord, di cui 90,7 da ripartire tra le regioni Umbria e Marche;
Viste le note n. 922 del 20 dicembre 2000 della regione Marche e n. 31002 del 19 dicembre 2000 della regione Umbria con le quali vengono comunicati i criteri di riparto dei predetti 90,7 miliardi di lire secondo i quali alla regione Marche vengono destinati 38,82 miliardi, pari al 42,8%, ed alla regione Umbria 51,88 miliardi, pari al 57,2%;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 ottobre 2000 che, dei suddetti 2.543,43 miliardi, ha assegnato in via programmatica al bando "commercio" del 2000 462,88 miliardi di lire (di cui, dei suddetti 90,7 miliardi, 5,74 alla regione Marche e 7,66 alla regione Umbria), ripartendo tali risorse tra le regioni, secondo le misure fissate dal CIPE con la predetta delibera del 15 febbraio 2000, come segue (importi in miliardi di lire):

=====================================================================
regioni | risorse =====================================================================
Piemonte | 13,92
Abruzzo | 16,14
Valle d'Aosta | 0,47
Molise | 9,70
Lombardia | 7,89
Campania | 89,59
Provincia Autonoma di Bolzano | 0,82
Puglia | 61,42
Provincia Autonoma di Trento | 0,40
Basilicata | 16,67
Veneto | 7,63
Calabria | 46,18
Friuli Venezia Giulia | 2,30
Sicilia | 89,88
Liguria | 6,72
Sardegna | 44,94
Emilia Romagna | 2,43
Toscana | 10,83
Umbria | 11,88
Marche | 9,08
Lazio | 13,99

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 luglio 1998 che, all'art. 6, autorizza il Ministero ad utilizzare una quota non superiore all'uno per mille dello stanziamento annuale destinato alle agevolazioni della legge n. 488/1992, al netto delle risorse necessarie ad assicurare il cofinanziamento, per le spese di funzionamento connesse alle attivita' ed agli adempimenti di propria competenza necessari all'attuazione degli interventi previsti dalla stessa legge, corrispondenti, quindi, a 0,463 miliardi di lire;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 23 aprile 2001 con il quale sono state approvate le proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano concernenti le priorita' regionali ed i relativi punteggi utili per l'indicatore regionale validi per il bando del "settore commercio" del 2000, nonche' la formazione delle graduatorie speciali e le risorse finanziarie alle stesse destinate come di seguito specificato:

=====================================================================
| | misura delle risorse
| tipo di graduatoria | disponibili per la
| speciale | graduatoria speciale ===================================================================== Piemonte | ATTIVITA' | 50% --------------------------------------------------------------------- Abruzzo | AREA | 20% --------------------------------------------------------------------- Valle d'Aosta | NESSUNA | - - --------------------------------------------------------------------- Molise | ATTIVITÀ' | 40% --------------------------------------------------------------------- Lombardia | ATTIVITA' | 50% --------------------------------------------------------------------- Campania | ATTIVITÀ' | 40% --------------------------------------------------------------------- Provincia Autonoma di | | Bolzano | NESSUNA | - - --------------------------------------------------------------------- Puglia | ATTIVITA' | 50% --------------------------------------------------------------------- Provincia Autonoma di | | Trento | NESSUNA | - - --------------------------------------------------------------------- Basilicata | NESSUNA | - - --------------------------------------------------------------------- Veneto | AREA | 30% --------------------------------------------------------------------- Calabria | ATTIVITA' | 50% --------------------------------------------------------------------- Friuli Venezia Giulia | NESSUNA | - - --------------------------------------------------------------------- Sicilia | AREA | 50% --------------------------------------------------------------------- Liguria | ATTIVITA' | 40% --------------------------------------------------------------------- Sardegna | ATTIVITÀ' | 50% --------------------------------------------------------------------- Emilia Romagna | NESSUNA | - - --------------------------------------------------------------------- Toscana | AREA | 25% --------------------------------------------------------------------- Umbria | AREA | 30% --------------------------------------------------------------------- Marche | AREA | 30% --------------------------------------------------------------------- Lazio | ATTIVITÀ' | 35%

Considerato che, sulla base di tutto quanto precede, sono assegnate a ciascuna regione, per il bando del "settore commercio" del 2000, le seguenti risorse finanziarie (in miliardi di lire):

=====================================================================
regioni |graduatorie speciali|graduatorie ordinarie ===================================================================== Piemonte | 6,9530| 6,9530 --------------------------------------------------------------------- Abruzzo | 3,2248| 12,8991 --------------------------------------------------------------------- Valle d'Aosta | 0,0000| 0,4695 --------------------------------------------------------------------- Molise | 3,8761| 5,8142 --------------------------------------------------------------------- Lombardia | 3,9411| 3,9411 --------------------------------------------------------------------- Campania | 35,8002| 53,7002 --------------------------------------------------------------------- Provincia Autonoma di | | Bolzano | 0,0000| 0,8192 --------------------------------------------------------------------- Puglia | 30,6793| 30,6793 --------------------------------------------------------------------- Provincia Autonoma di | | Trento | 0,0000| 0,3996 --------------------------------------------------------------------- Basilicata | 0,0000| 16,6533 --------------------------------------------------------------------- Veneto | 2,2867| 5,3357 --------------------------------------------------------------------- Calabria | 23,0669| 23,0669 --------------------------------------------------------------------- Friuli Venezia Giulia | 0,0000| 2,2977 --------------------------------------------------------------------- Sicilia | 44,8950| 44,8950 --------------------------------------------------------------------- Liguria | 2,6853| 4,0280 --------------------------------------------------------------------- Sardegna | 22,4475| 22,4475 --------------------------------------------------------------------- Emilia Romagna | 0,0000| 2,4276 --------------------------------------------------------------------- Toscana | 2,7048| 8,1144 --------------------------------------------------------------------- Umbria | 3,5604| 8,3077 --------------------------------------------------------------------- Marche | 2,7213| 6,3496 --------------------------------------------------------------------- Lazio | 4,8916| 9,0844

Visto il decreto ministeriale del 27 settembre 2001 con il quale il termine finale di invio al Ministero delle attivita' produttive da parte delle banche concessionarie degli accertamenti istruttori relativi alle domande del bando del "settore commercio" per l'anno 2000 e' stato prorogato al 5 novembre 2001;
Visti gli esiti delle risultanze istruttorie delle banche concessionarie, di cui all'art. 6, comma 1 del citato D.M. n. 527/95 e successive modifiche e integrazioni;
Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche:

Decreta
Art. 1
1. Le graduatorie regionali speciali e ordinarie delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano concernenti le iniziative di cui in premessa per il bando del 2000 (10o) del "settore commercio", ammissibili alle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono riportate negli allegati dal n. 2/1 al n. 2/36 al presente decreto.
2. Al fine di facilitare la lettura dei dati contenuti nelle graduatorie e l'individuazione di ciascuna iniziativa ammissibile nella graduatoria di pertinenza, si forniscono, nell'allegato n. 1, le opportune note esplicative e, nell'allegato n. 3, l'elenco di tutte le iniziative ammissibili, ordinate per n. di progetto, con l'indicazione della graduatoria nella quale ciascuna di esse e' inserita ed il numero della relativa posizione occupata.
 
Art. 2
1. I decreti di concessione provvisoria delle agevolazioni di cui alla citata legge n. 488/92 vengono adottati in favore delle domande inserite in ciascuna delle graduatorie, in ordine decrescente dalla prima, fino all'esaurimento delle risorse disponibili di cui alle premesse, tenendo conto della riserva di fondi a favore delle piccole e medie imprese, di cui all'art. 2, comma 2 del regolamento citato nelle premesse, nonche' del compenso spettante alle banche concessionarie e dell'onere relativo agli accertamenti sulla realizzazione dei programmi di investimenti, di cui, rispettivamente, all'art. 1, comma 2 ed all'art. 10, comma 1 del regolamento medesimo.
 
Art. 3
1. Le iniziative che, a causa della insufficienza delle disponibilita' finanziarie, occupano una posizione nella relativa graduatoria che risulti non utile per la concessione delle agevolazioni, sono inserite automaticamente, invariate, nella graduatoria relativa al primo bando utile successivo, nel pieno rispetto, tuttavia, delle condizioni vigenti con riferimento a tale graduatoria e fatte salve eventuali diverse disposizioni introdotte da modifiche normative che dovessero intervenire successivamente al presente decreto, mantenendo valida, ai soli fini dell'ammissibilita' temporale del programma, la data della domanda originaria, rimanendo comunque salve le eventuali modifiche introdotte in ordine agli ulteriori criteri di ammissibilita'.
Fatto sempre salvo quanto detto in merito alle eventuali modifiche normative, qualora l'impresa intenda mantenere valida, ai soli fini dell'ammissibilita' temporale del programma, la data della detta domanda originaria e, al contempo, riformulare la domanda stessa, rinuncia al suddetto inserimento automatico con nota raccomandata da inviare alla banca concessionaria entro e non oltre il termine di cui all'art. 6, comma 8 citato e ripresenta la domanda, riformulata, entro i termini di presentazione relativi al solo primo bando utile successivo alla rinuncia medesima, termini che saranno fissati con decreto del Ministro delle attivita' produttive.
Le predette modalita' di inserimento automatico o di riformulazione si applicano anche alle domande che, sempre a causa della insufficienza delle disponibilita' finanziarie, sono state agevolate parzialmente rispetto alla richiesta dell'impresa, alle condizioni richiamate al punto 5.6 della circolare n. 900047 del 25.1.2001.
2. Le iniziative collocate nelle graduatorie regionali speciali che, a causa dell'insufficienza delle relative disponibilita' finanziarie, occupano una posizione che risulti non utile per la concessione delle agevolazioni nella misura richiesta dall'impresa, concorrono automaticamente all'attribuzione delle risorse disponibili per la relativa graduatoria regionale ordinaria. Le risorse destinate dalle regioni alle graduatorie speciali ed eventualmente non attribuite, sono automaticamente utilizzate per le corrispondenti graduatorie regionali ordinarie.
3. Le iniziative non indicate nelle graduatorie di cui all'art. 1 sono invece escluse dalle agevolazioni di cui alla citata legge n. 488/92.
 
Art. 4
1. Per le iniziative di cui all'art. 3, ivi comprese quelle inserite automaticamente ai sensi dell'art. 6, comma 8 del regolamento, con successivi provvedimenti, sono individualmente comunicati alle imprese interessate gli specifici motivi dell'esclusione totale o parziale dalle agevolazioni. Dalla data della comunicazione decorrera' il termine di legge per l'impugnazione del provvedimento di esclusione.
Roma, 10 dicembre 2001
Il direttore generale: Sappino
 
Allegato n. 1
NOTE ESPLICATIVE

Le graduatorie sono trentasei, come di seguito specificato :
1) PIEMONTE speciale (All. n. 2/1)
2) PIEMONTE ordinaria (All. 2/2)
3) VALLE D'AOSTA ordinaria (All. n. 2/3)
4) LOMBARDIA speciale (All. n. 2/4)
5) LOMBARDIA ordinaria (All. n. 2/5)
6) PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ordinaria (All. n. 2/6)
7) PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO ordinaria (All. n. 2/7)
8) VENETO speciale (All. n. 2/8)
9) VENETO ordinaria (All. n. 2/9)
10) FRIULI VENEZIA GIULIA ordinaria (All. n. 2/10)
11) LIGURIA speciale (All. n. 2/11)
12) LIGURIA ordinaria (All. n. 2/12)
13) EMILIA ROMAGNA ordinaria (All. n. 2/13)
14) TOSCANA speciale (All. n. 2/14)
15) TOSCANA ordinaria (All. n. 2/15)
16) UMBRIA speciale (All. n. 2/16)
17) UMBRIA ordinaria (All. n. 2/17)
18) MARCHE speciale (All. n. 2/18)
19) MARCHE ordinaria (All. n. 2/19)
20) LAZIO speciale (All. n. 2/20)
21) LAZIO ordinaria (All. n. 2/21)
22) ABRUZZO speciale (All. n. 2/22)
23) ABRUZZO ordinaria (All. n. 2/23)
24) MOLISE speciale (All n. 2/24)
25) MOLISE ordinaria (All. n. 2/25)
26) CAMPANIA speciale (All. n. 2/26)
27) CAMPANIA ordinaria (All. n. 2/27)
28) PUGLIA speciale (All. n. 2/28)
29) PUGLIA ordinaria (All. n. 2/29)
30) BASILICATA ordinaria (All. n. 2/30)
31) CALABRIA speciale (All. n. 2/31)
32) CALABRIA ordinaria (All. n. 2/32)
33) SICILIA speciale (All. n. 2/33)
34) SICILIA ordinaria (All. n. 2/34)
35) SARDEGNA speciale (All. n. 2/35)
36) SARDEGNA ordinaria (All. n. 2/36)

La singola graduatoria contiene le domande ritenute ammissibili alle agevolazioni di cui alla legge n. 488/92 ubicate nel territorio di riferimento (graduatorie regionali ordinarie, speciali per area o grandi progetti) o operanti nei settori di riferimento (graduatorie regionali speciali per attivita).
La posizione di ciascuna domanda nella graduatoria di pertinenza e' determinata sulla base del valore riportato nella colonna L, pari alla somma dei valori normalizzati dei quattro indicatori, di cui al punto 5.c5) sub 1), 2), 3) e 4) del testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992, ciascuno incrementato del 5% per le imprese che abbiano gia' aderito o intendano aderire, entro l'esercizio "a regime" dell'iniziativa da agevolare, ad uno dei sistemi internazionali riconosciuti di certificazione ambientale ISO 14001 o EMAS e/o di un ulteriore 5% per i programmi concernenti l'accorpamento di piu' esercizi commerciali esistenti.
Per consentire di verificare il valore di ciascuno degli indicatori normalizzati attraverso la formula n. 3 dell'appendice alla circolare n. 900047 del 25 gennaio 2001 e, quindi, attraverso la somma degli stessi, il dato della colonna L, vengono riportati, per ogni graduatoria, il valore medio (M nella formula) e la deviazione standard (D nella formula) relativi a ciascuno degli indicatori, oltre che il numero delle domande inserite nella graduatoria e sulla base del quale tali valori sono stati determinati.
Si ricorda che il valore degli indicatori e' cosi' determinato:
* indicatore n. 1: capitale proprio attualizzato investito nel programma
---------------------------------------------------------------- ------
investimento ammissibile attualizzato
* indicatore n. 2: numero di occupati attivati dal programma
----------------------------------------------------------
investimento ammissibile attualizzato
* indicatore n. 3: 100
--------------------------------------------------------------
agevolazione richiesta (in punti percentuali di quella massima
consentita)
* indicatore n. 4: punteggio (compreso tra 0 e 30) conseguito dal programma sulla base delle specifiche priorita' regionali di cui al punto 5.c5.4 del testo unico per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992;
Nelle graduatorie, in corrispondenza a ciascuna domanda, vengono riportati i seguenti elementi:
Colonna A (Posiz. in grad.): il numero della posizione occupata dalla domanda nella graduatoria; le domande classificatesi ex equo occupano la stessa posizione, con il medesimo valore della somma degli indicatori normalizzati riportato in colonna L.
Colonna B (Numero di progetto): il n. di progetto della domanda.
Colonna C (Ragione Sociale): la ragione sociale dell'impresa titolare dell'eventuale concessione delle agevolazioni.
Colonna D (Prov.): la provincia del comune ove e' ubicata l'unita' locale interessata dal programma.
Colonna E (1 - Capitale proprio): il valore dell'indicatore n. 1, relativo al capitale proprio investito.
Colonna F (2 - Occupazione attivata): il valore dell'indicatore n. 2, relativo agli occupati attivati dal programma. Esso e' convenzionalmente pari a zero nel caso di diminuzione del numero di occupati.
Colonna G (3 - Agevolazione richiesta): il valore dell'indicatore n. 3, determinato sulla base dell'agevolazione richiesta rispetto a quella massima consentita.
Colonna H (4 - Indicatore Regionale): il valore dell'indicatore n. 4 relativo alle priorita' regionali; esso e' compreso tra 0 e 30 nella graduatoria regionale ordinaria, tra 0 e 20 nella graduatoria regionale speciale.
Colonna I (Maggiorazione degli indicatori):
5%= incremento del 5% del valore di ciascuno degli indicatori in relazione all'adesione ad uno dei sistemi internazionali riconosciuti di certificazione ambientale ISO 14001 o EMAS o in connessione ad un programma riguardante l'accorpamento di piu' esercizi commerciali esistenti;
10%=entrambi i suddetti incrementi.
Colonna L (Somma indicatori normalizzati): la somma dei valori normalizzati degli indicatori, cosi' come eventualmente incrementati dei suddetti 5% o 10%. Tale valore e' quello che determina la posizione della domanda nella graduatoria.
Colonna M (Dimensione): la dimensione dell'impresa titolare dell'eventuale concessione delle agevolazioni :
P = piccola impresa
M = media impresa
G = grande impresa.
Colonna N (Ob.): l'obiettivo FESR cui appartiene l'area nella quale insiste l'unita' locale interessata dal programma:
1 = Obiettivo 1 (Mezzogiorno)
2 = Obiettivo 2 (Centro-nord aree in declino industriale)
ST = Sostegno Transitorio (Centro-nord, aree ammesse al sostegno transitorio)
FO = fuori obiettivo.
Colonna O (Esito conclusivo): l'esito finale e, quindi, l'agevolabilita' o meno della domanda:
A = agevolabile
N = non agevolabile
P = parzialmente agevolabile (non ricorre per le graduatorie regionali speciali)
Colonna P (Cod. escl.): le motivazioni della esclusione, totale o parziale, dalle agevolazioni:
1 = esaurimento delle risorse attribuibili
4 = superamento della riserva del 70% destinata alle PMI, in presenza di altre PMI da agevolare
5 = motivi 1 e 4 insieme
Colonna Q (Agevolaz. concedibile LM) : l'ammontare, in milioni di lire e due decimali, dell'agevolazione concedibile. Tale ammontare e' inferiore a quello richiesto qualora nella Colonna O sia indicato "P" ; e' pari a zero qualora nella Colonna O sia indicato "N".
Colonna R (Agevolaz. concedibile Euro) : l'ammontare, in EURO, dell'ammontare della Colonna Q.
 
Allegato n. 2
----> 1) PIEMONTE speciale (All. n. 2/1) <----
----> 2) PIEMONTE ordinaria (All. 2/2) <----
----> 3) VALLE D'AOSTA ordinaria (All. n. 2/3) <----
----> 4) LOMBARDIA speciale (All. n. 2/4) <----
----> 5) LOMBARDIA ordinaria (All. n. 2/5) <----
----> 6) PROVINCIA AUT. DI BOLZANO ordinaria (All. n. 2/6) <---- ----> 7) PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO ordinaria (All. n. 2/7) <----
----> 8) VENETO speciale (All. n. 2/8) <----
----> 9) VENETO ordinaria (All. n. 2/9) <----
----> 10) FRIULI VENEZIA GIULIA ordinaria (All. n. 2/10) <----
----> 11) LIGURIA speciale (All. n. 2/11) <----
----> 12) LIGURIA ordinaria (All. n. 2/12) <----
----> 13) EMILIA ROMAGNA ordinaria (All. n. 2/13) <----
----> 14) TOSCANA speciale (All. n. 2/14) <----
----> 15) TOSCANA ordinaria (All. n. 2/15) <----
----> 16) UMBRIA speciale (All. n. 2/16) <----
----> 17) UMBRIA ordinaria (All. n. 2/17) <----
----> 18) MARCHE speciale (All. n. 2/18) <----
----> 19) MARCHE ordinaria (All. n. 2/19) <----
----> 20) LAZIO speciale (All. n. 2/20) <----
----> 21) LAZIO ordinaria (All. n. 2/21) <----
----> 22) ABRUZZO speciale (All. n. 2/22) <----
----> 23) ABRUZZO ordinaria (All. n. 2/23) <----
----> 24) MOLISE speciale (All n. 2/24) <----
----> 25) MOLISE ordinaria (All. n. 2/25) <----
----> 26) CAMPANIA speciale (All. n. 2/26) <----
----> 27) CAMPANIA ordinaria (All. n. 2/27) <----
----> 28) PUGLIA speciale (All. n. 2/28) <----
----> 29) PUGLIA ordinaria (All. n. 2/29) <----
----> 30) BASILICATA ordinaria (All. n. 2/30) <----
----> 31) CALABRIA speciale (All. n. 2/31) <----
----> 32) CALABRIA ordinaria (All. n. 2/32) <----
----> 33) SICILIA speciale (All. n. 2/33) <----
----> 34) SICILIA ordinaria (All. n. 2/34) <----
----> 35) SARDEGNA speciale (All. n. 2/35) <----
----> 36) SARDEGNA ordinaria (All. n. 2/36) <----
 
Allegato 3
----> Vedere allegato da pag. 64 a pag. 70 della G.U. <----
 
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