Gazzetta n. 11 del 14 gennaio 2002 (vai al sommario)
LEGGE 8 gennaio 2002, n. 2
Modifiche alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, in materia di tipi di contratto di locazione di immobili.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1. Disposizioni in materia di tipi di contratto di locazione di immobili

1. Dopo l'articolo 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e' inserito il seguente:
"Art. 4-bis (Tipi di contratto). - 1. La convenzione nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, approva i tipi di contratto per la stipula dei contratti agevolati di cui all'articolo 2, comma 3, nonche' dei contratti di locazione di natura transitoria di cui all'articolo 5, comma 1, e dei contratti di locazione per studenti universitari di cui all'articolo 5, commi 2 e 3.
2. I tipi di contratto possono indicare scelte alternative, da definire negli accordi locali, in relazione a specifici aspetti contrattuali, con particolare riferimento ai criteri per la misurazione delle superfici degli immobili.
3. In caso di mancanza di accordo delle parti, i tipi di contratto sono definiti con il decreto di cui all'articolo 4, comma 2".



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Nota al titolo:
- La legge 9 dicembre 1998, n. 431, reca: "Disciplina
delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad
uso abitativo".

Nota all'art. 1:
- Per l'argomento della legge 9 dicembre 1998, n. 431,
si veda in nota al titolo.



 
Art. 2.
Modifiche alla legge 9 dicembre 1998, n. 431

1. Alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, commi 2 e 3, dopo le parole: "agli articoli 2, 3, 4," sono inserite le seguenti: "4-bis,";
b) all'articolo 2, comma 3, le parole: ", che provvedono alla definizione di contratti-tipo" sono soppresse;
c) all'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: "e il loro rispetto" sono inserite le seguenti: ", unitamente all'utilizzazione dei tipi di contratto di cui all'articolo 4-bis,";
d) all'articolo 5:
1) al comma 2, le parole: "di contratti-tipo definiti dagli accordi di cui al comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "dei tipi di contratto di cui all'articolo 4-bis";
2) al comma 3, le parole: "di contratti-tipo relativi alla" sono sostituite dalle seguenti: "dei canoni di".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 gennaio 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

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LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 1296):
Presentato dagli on. Foti, Alboni, Giorgetti Alberto e
Butti il 10 luglio 2001.
Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede
referente, il 25 luglio 2001, con pareri delle commissioni
I, II e VI.
Esaminato dalla VIII commissione, in sede referente, il
1 agosto 2001, il 18 e 25 settembre 2001, il 10, 23 e 24
ottobre 2001.
Assegnato nuovamente alla VIII commissione, in sede
legislativa, il 20 novembre 2001, con pareri delle
commissioni I, II e VI.
Esaminato dalla VIII commissione, in sede legislativa,
il 27 novembre 2001 e approvato il 28 novembre 2001.
Senato della Repubblica (atto n. 910):
Assegnato alle commissioni riunite 2a (Giustizia) e 13a
(Territorio), in sede deliberante, il 10 dicembre 2001, con
pareri delle commissioni la, 6a, 7a e 8a.
Esaminato dalle commissioni riunite 2a (Giustizia) e
13a (Territorio) il 18 dicembre 2001 e approvato il 19
dicembre 2001.



Nota all'art. 2, comma 1, lettera a):
- Il testo dell'art. 1 della legge 9 dicembre 1998, n.
431, cosi' come modificato dalla legge in lettura, e' il
seguente:
"Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. I contratti di
locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, di seguito
denominati "contratti di locazione , sono stipulati o
rinnovati, successivamente alla data di entrata in vigore
della presente legge, ai sensi dei commi 1 e 3 dell'art. 2.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 4-bis,
7, 8 e 13 della presente legge non si applicano:
a) ai contratti di locazione relativi agli immobili
vincolati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, o
inclusi nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, che sono
sottoposti esclusivamente alla disciplina di cui agli
articoli 1571 e seguenti del codice civile qualora non
siano stipulati secondo le modalita' di cui al comma 3
dell'art. 2 della presente legge;
b) agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai
quali si applica la relativa normativa vigente, statale e
regionale;
c) agli alloggi locati esclusivamente per finalita'
turistiche.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 4-bis,
7 e 13 della presente legge non si applicano ai contratti
di locazione stipulati dagli enti locali in qualita' di
conduttori per soddisfare esigenze abitative di carattere
transitorio, ai quali si applicano le disposizioni di cui
agli articoli 1571 e seguenti del codice civile. A tali
contratti non si applica l'art. 56 della legge 27 luglio
1978, n. 392.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, per la stipula di validi contratti di
locazione e' richiesta la forma scritta".

Nota all'art. 2, comma 1, lettera b):
- Il testo dell'art. 2 della legge 9 dicembre 1998, n.
431, cosi' come modificato dalla legge in lettura, e' il
seguente:
"Art. 2 (Modalita' di stipula e di rinnovo dei
contratti di locazione). - 1. Le parti possono stipulare
contratti di locazione di durata non inferiore a quattro
anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per un
periodo di quattro anni, fatti salvi i casi in cui il
locatore intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare
sullo stesso le opere di cui all'art. 3, ovvero vendere
l'immobile alle condizioni e con le modalita' di cui al
medesimo art. 3. Alla seconda scadenza del contratto,
ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura
per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al
rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione
con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno
sei mesi prima della scadenza. La parte interpellata deve
rispondere a mezzo lettera raccomandata entro sessanta
giorni dalla data di ricezione della raccomandata di cui al
secondo periodo. In mancanza di risposta o di accordo il
contratto si intendera' scaduto alla data di cessazione
della locazione. In mancanza della comunicazione di cui al
secondo periodo il contratto e' rinnovato tacitamente alle
medesime condizioni.
2. Per i contratti stipulati o rinnovati ai sensi del
comma 1, i contraenti possono avvalersi dell'assistenza
delle organizzazioni della proprieta' edilizia e dei
conduttori.
3. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, le
parti possono stipulare contratti di locazione, definendo
il valore del canone, la durata del contratto, anche in
relazione a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, nel
rispetto comunque di quanto previsto dal comma 5 del
presente articolo, ed altre condizioni contrattuali sulla
base di quanto stabilito in appositi accordi definiti in
sede locale fra le organizzazioni della proprieta' edilizia
e le organizzazioni dei conduttori maggiormente
rappresentative. Al fine di promuovere i predetti accordi,
i comuni, anche in forma associata, provvedono a convocare
le predette organizzazioni entro sessanta giorni dalla
emanazione del decreto di cui al comma 2 dell'art. 4. I
medesimi accordi sono depositati, a cura delle
organizzazioni firmatarie, presso ogni comune dell'area
territoriale interessata.
4. Per favorire la realizzazione degli accordi di cui
al comma 3, i comuni possono deliberare, nel rispetto
dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'imposta comunale
sugli immobili (ICI) piu' favorevoli per i proprietari che
concedono in locazione a titolo di abitazione principale
immobili alle condizioni definite dagli accordi stessi. I
comuni che adottano tali delibere possono derogare al
limite minimo stabilito, ai fini della determinazione delle
aliquote, dalla normativa vigente al momento in cui le
delibere stesse sono assunte. I comuni di cui all'art. 1
del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e
successive modificazioni, per la stessa finalita' di cui al
primo periodo possono derogare al limite massimo stabilito
dalla normativa vigente in misura non superiore al 2 per
mille, limitatamente agli immobili non locati per i quali
non risultino essere stati registrati contratti di
locazione da almeno due anni.
5. I contratti di locazione stipulati ai sensi del
comma 3 non possono avere durata inferiore ai tre anni, ad
eccezione di quelli di cui all'art. 5. Alla prima scadenza
del contratto, ove le parti non concordino sul rinnovo del
medesimo, il contratto e' prorogato di diritto per due anni
fatta salva la facolta' di disdetta da parte del locatore
che intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo
stesso le opere di cui all'art. 3, ovvero vendere
l'immobile alle condizioni e con le modalita' di cui al
medesimo art. 3. Alla scadenza del periodo di proroga
biennale ciascuna delle parti ha diritto di attivare la
procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la
rinuncia al rinnovo del contratto comunicando la propria
intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra
parte almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza
della comunicazione il contratto e' rinnovato tacitamente
alle medesime condizioni.
6. I contratti di locazione stipulati prima della data
di entrata in vigore della presente legge che si rinnovino
tacitamente sono disciplinati dal comma 1 del presente
articolo.".

Nota all'art. 2, comma 1, lettera c):
- Il testo dell'art. 4 della legge 9 dicembre 1998, n.
431, cosi' come modificato dalla legge in lettura, e' il
seguente:
"Art. 4 (Convenzione nazionale). - 1. Al fine di
favorire la realizzazione degli accordi di cui al comma 3
dell'art. 2, il Ministro dei lavori pubblici convoca le
organizzazioni della proprieta' edilizia e dei conduttori
maggiormente rappresentative a livello nazionale entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge e, successivamente, ogni tre anni a
decorrere dalla medesima data, al fine di promuovere una
convenzione, di seguito denominata "convenzione nazionale",
che individui i criteri generali per la definizione dei
canoni, anche in relazione alla durata dei contratti, alla
rendita catastale dell'immobile e ad altri parametri
oggettivi, nonche' delle modalita' per garantire
particolari esigenze delle parti. In caso di mancanza di
accordo delle parti, i predetti criteri generali sono
stabiliti dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con
il Ministro delle finanze, con il decreto di cui al comma 2
del presente articolo, sulla base degli orientamenti
prevalenti espresso dalle predette organizzazioni. I
criteri generali definiti ai sensi del presente comma
costituiscono la base per la realizzazione degli accordi
locali di cui al comma 3 dell'art. 2 e il loro rispetto,
unitamente all'utilizzazione dei tipi di contratto di cui
all'art. 4-bis, costituisce condizione per l'applicazione
dei benefici di cui all'art. 8.
2. I criteri generali di cui al comma 1, sono indicati
in apposito decreto del Ministro dei lavori pubblici, di
concerto con il Ministro delle finanze, da emanare entro
trenta giorni dalla conclusione della convenzione nazionale
ovvero dalla constatazione, da parte del Ministro dei
lavori pubblici, della mancanza di accordo delle parti,
trascorsi novanta giorni dalla loro convocazione. Con il
medesimo decreto sono stabilite le modalita' di
applicazione dei benefici di cui all'art. 8 per i contratti
di locazione stipulati ai sensi del comma 3 dell'art. 2 in
conformita' ai criteri generali di cui al comma 1 del
presente articolo.
3. Entro quattro mesi dalla data di emanazione del
decreto di cui al comma 2, il Ministro dei lavori pubblici,
di concerto con il Ministro delle finanze, fissa con
apposito decreto le condizioni alle quali possono essere
stipulati i contratti di cui al comma 3 dell'art. 2, nel
caso in cui non vengano convocate da parte dei comuni le
organizzazioni della proprieta' edilizia e dei conduttori
ovvero non siano definiti gli accordi di cui al medesimo
comma 3 dell'art. 2.
4. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 60, comma
1, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, con apposito atto di indirizzo e coordinamento, da
adottare con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ai sensi
dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono
definiti, in sostituzione di quelli facenti riferimento
alla legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive
modificazioni, criteri in materia di determinazione da
parte delle regioni dei canoni di locazione per gli alloggi
di edilizia residenziale pubblica. Gli attuali criteri di
determinazione dei canoni restano validi fino
all'adeguamento da parte delle regioni ai criteri stabiliti
ai sensi del presente comma.".

Nota all'art. 2, comma 1, lettera d):
- Il testo dell'art. 5 della legge 9 dicembre 1998, n.
431, cosi' come modificato dalla legge in lettura, e' il
seguente:
"Art. 5 (Contratti di locazione di natura transitoria).
- 1. Il decreto di cui al comma 2 dell'art. 4 definisce le
condizioni e le modalita' per la stipula di contratti di
locazione di natura transitoria anche di durata inferiore
ai limiti previsti dalla presente legge per soddisfare
particolari esigenze delle parti.
2. In alternativa a quanto previsto dal comma 1,
possono essere stipulati contratti di locazione per
soddisfare le esigenze abitative di studenti universitari
sulla base dei tipi di contratto di cui all'art. 4-bis.
3. E' facolta' dei comuni sede di universita' o di
corsi universitari distaccati, eventualmente d'intesa con
comuni limitrofi, promuovere specifici accordi locali per
la definizione, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi
del comma 2 dell'art. 4, dei canoni di locazione di
immobili ad uso abitativo per studenti universitari. Agli
accordi partecipano, oltre alle organizzazioni di cui al
comma 3 dell'art. 2, le aziende per il diritto allo studio
e le associazioni degli studenti, nonche' cooperative ed
enti non lucrativi operanti nel settore.".



 
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