Gazzetta n. 9 del 11 gennaio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 27 novembre 2001
Indizione e modalita' tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea "Il mercante in fiera".

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato
Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;
Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, che autorizza il Ministro delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;
Visto il regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;
Visto l'art. 11, commi 2 e 3 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 26 febbraio 1994, n. 133;
Ritenuto che deve essere indetta una lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata "Il mercante in fiera" in attuazione dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 557, e che, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 62/1990 e dell'art. 3 del regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991, ne devono essere stabiliti i criteri e le modalita' di effettuazione;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
Decreta:
Art. 1.
E' indetta con inizio dal 10 dicembre 2001 la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata "Il mercante in fiera".
 
Art. 2.
Vengono messi in vendita 40.000.000 biglietti la cui facciata anteriore riproduce in alto la denominazione della lotteria, il prezzo di vendita del biglietto e decori natalizi. Le aree di gioco, ricoperte da speciale vernice asportabile mediante raschiatura, sono costituite da un quadrato raffigurante il dorso di una carta da gioco contraddistinto dalla scritta "LA TUA CARTA" e da quattro rettangoli sottostanti, raffiguranti il dorso di altrettante carte da gioco sopra le quali sono situati quattro spazi con l'indicazione "PREMIO". Sotto i quattro rettangoli e' apposta la scritta "LE CARTE FORTUNATE". Nella parte inferiore del lato destro del biglietto e' impressa la numerazione sequenziale per la individuazione del blocchetto e dei biglietti che vi sono contenuti; nella parte centrale inferiore del biglietto sono, inoltre, presenti due rettangoli, ricoperti da speciale vernice; quello piu' grande con la scritta "Attenzione non grattare qui", destinato al codice di validazione, quello piu' piccolo, contrassegnato dalla scritta "non grattare", contiene i codici di validazione per i rivenditori.
Nella parte posteriore del biglietto e' indicato il regolamento del gioco, le categorie dei premi e le modalita' per ottenerne il pagamento.
 
Art. 3.
Il prezzo di ciascun biglietto e' di L. 2.000 pari ad Euro 1,03.
 
Art. 4.
Gli acquirenti del biglietto possono conoscere immediatamente la vincita scoprendola, mediante raschiatura, nel modo seguente. Si deve grattare l'area con la scritta "LA TUA CARTA", quindi grattare, ad una ad una, le quattro "CARTE FORTUNATE" ed il "PREMIO" corrispondente. Se il simbolo trovato nell'area "LA TUA CARTA" e' uguale ad uno dei quattro simboli trovati sotto "LE CARTE FORTUNATE" si vince il premio corrispondente posto al disopra della carta vincente.
 
Art. 5.
La massa premi ammonta a L. 34.480.000.000, pari ad Euro 17.807.433,88, suddivisa nelle seguenti categorie di premi:
1a categoria: 4 premi di L. 500.000.000 pari ad Euro 258.228,45;
2a categoria: 4 premi di L. 50.000.000 pari ad Euro 25.822,84;
3a categoria: 12 premi di L. 10.000.000 pari ad Euro 5.164,57;
4a categoria: 480 premi di L. 2.000.000 pari ad Euro 1.032,91;
5a categoria: 80.000 premi di L. 100.000 pari ad Euro 51,65;
6a categoria: 80.000 premi di L. 50.000 pari ad Euro 25,82;
7a categoria: 640.000 premi di L. 10.000 pari ad Euro 5,16;
8a categoria: 3.200.000 premi di L. 4.000 pari ad Euro 2,07.
 
Art. 6.
Il pagamento dei premi di 1a, 2a, 3a e 4a categoria va richiesto all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che provvede ad effettuarlo nel termine di trenta giorni dalla presentazione del biglietto vincente.
I biglietti vincenti debbono essere integri ed in originale escluso qualsiasi equipollente, presentati o fatti pervenire, a rischio del possessore, all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - piazza Mastai n. 11 - 00153 Roma, accompagnati da domanda, in carta semplice, contenente le generalita' dell'esibitore e l'indicazione della modalita' prescelta per il pagamento fra quelle previste dal regolamento di contabilita' generale dello Stato.
I biglietti vincenti, inoltre, devono riportare integro il rettangolo con la scritta "Attenzione non grattare qui"; in caso di raschiatura, anche parziale, del rettangolo destinato al codice di validazione, si determina la nullita' del biglietto e, quindi, della vincita.
I biglietti vincenti i premi di 5a, 6a, 7a e 8a categoria devono riportare integro anche il rettangolo con la scritta "non grattare" che contiene il codice di validazione destinato ai rivenditori e che dovra' essere dagli stessi grattato per procedere al controllo della vincita ed al conseguente pagamento del premio.
Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale sara' stabilita la data di cessazione della lotteria, dalla quale decorreranno quarantacinque giorni entro i quali, a pena di nullita', dovra' essere chiesto il pagamento dei premi di cui al comma 1.
Per i premi di 5a, 6a, 7a ed 8a categoria si prescinde dalle suindicate modalita' ed il pagamento e' effettuato immediatamente al portatore del biglietto vincente dal venditore di tale biglietto.
 
Art. 7.
Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite se ne ravvisasse la necessita', verranno emessi ulteriori biglietti per lotti che comprendano, in proporzione, il numero dei premi di cui al precedente art. 5.
 
Art. 8.
L'Amministrazione dei monopoli di Stato garantisce che i biglietti sono realizzati con un sistema di stampa computerizzato che assicura la certezza di inserimento dei premi previsti dal presente decreto secondo criteri programmati che conducano all'assoluta casualita' dell'assemblaggio dei biglietti stampati, le cui caratteristiche produttive dovranno escludere ogni esplorabilita' degli elementi grafici da parte di chicchessia ed in qualunque modo; garantisce altresi' che ogni biglietto contenga gli elementi elettronici e grafici atti a determinarne la validita' in caso di vincita.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Roma, 27 novembre 2001
Il direttore generale: Cutrupi Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2001 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 246
 
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