Gazzetta n. 8 del 10 gennaio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 27 dicembre 2001
Autorizzazione all'organismo di controllo "C.S.Q.A. - Certificazioni" ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta "Fontina" registrata in ambito Unione europea ai sensi del Regolamento (CEE) 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE del Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento (CEE) n. 208l/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;
Visto il regolamento della Commissione CE n. 1107/96 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, della denominazione di origine protetta "Fontina" nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999 ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni;
Visto il comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;
Visto il decreto ministeriale del 7 dicembre 1999 con il quale l'organismo "Certidop Valle d'Aosta" e' stato autorizzato al controllo della denominazione di origine protetta "Fontina";
Vista la decisione dell'organo assembleare di "Certidop Valle d'Aosta" in data 27 settembre 2001, di porre in liquidazione l'organismo stesso con efficacia dal 1 gennaio 2002;
Visto il parere favorevole espresso dalla regione autonoma della Valle d'Aosta con nota del 15 ottobre 2001, all'indicazione da parte dei soggetti promotori della DOP in parola, di "C.S.Q.A. - Certificazioni" quale nuovo organismo al quale affidare il controllo della DOP "Fontina";
Considerato che "C.S.Q.A. - Certificazioni", risulta gia' iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le Indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificita' (STG), di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;
Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione;
Considerato che "C.S.Q.A. - Certificazioni" ha comunicato la propria disponibilita' ad effettuare i controlli sulla DOP "Fontina" con le modalita' gia' previste nel piano dei controlli predisposto dall'organismo "Certidop Valle d'Aosta", a decorrere dal 1 gennaio 2002 fino al 15 dicembre 2002 data di scadenza stabilita dal decreto ministeriale del 7 dicembre 1999;
Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
Vista la documentazione agli atti del Ministero;
Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;
Decreta:
Art. 1.
L'organismo di controllo "C.S.Q.A. - Certificazioni" con sede in via S. Gaetano, 74 - Thiene (Vercelli), iscritto all'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificita' (STG) istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi del comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, e' autorizzato, ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, a espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta "Fontina", registrata in ambito europeo con regolamento della Commissione CE n. 1107/96.
 
Art. 2.
L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per "C.S.Q.A. - Certificazioni" del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti piu' in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorita' nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali.
 
Art. 3.
L'organismo privato autorizzato "C.S.Q.A. - Certificazioni", non puo' modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio manuale della qualita', le procedure di controllo cosi' come presentate ed esaminate, senza il preventivo assenso dell'Autorita' nazionale competente e provvede a comunicare ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nell'elenco compreso nella documentazione presentata. Le tariffe di controllo sono sottoposte a giudizio dell'Autorita' nazionale competente, sono identiche per tutti i richiedenti la certificazione e non possono essere variate senza il preventivo assenso dell'Autorita' nazionale medesima; le tariffe possono prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una quota variabile in funzione della quantita' di prodotto certificata. I controlli sono applicati in modo uniforme per tutti gli utilizzatori della denominazione di origine protetta "Fontina".
 
Art. 4.
L'autorizzazione di cui al presente decreto avra' efficacia a partire dal 1 gennaio 2002 fino al 15 dicembre 2002, data di scadenza dell'autorizzazione concessa mediante il decreto ministeriale del 7 dicembre 1999, fatte salve le disposizioni previste all'art. 2, ed e' rinnovabile. Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, l'organismo di controllo "C.S.Q.A. - Certificazioni" e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.
 
Art. 5.
L'organismo autorizzato "C.S.Q.A. - Certificazioni" comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione di origine protetta "Fontina" mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto.
 
Art. 6.
L'organismo autorizzato "C.S.Q.A. - Certificazioni" immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorita' nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformita' della denominazione di origine protetta "Fontina" rilasciate agli utilizzatori. Le modalita' di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta "Fontina".
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 dicembre 2001
Il direttore generale reggente: Ambrosio
 
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