Gazzetta n. 8 del 10 gennaio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
COMUNICATO
Riapertura della distillazione facoltativa dei vini da tavola di cui all'art. 29 del Regolamento CE n. 1493/99

Si comunica che nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 21 dicembre 2001, n. 339, e' stato pubblicato il Regolamento CE n. 2512 del 20 dicembre 2001, relativo alla riapertura della distillazione facoltativa dei vini da tavola prevista dall'art. 29 del regolamento CE n. 1493/99 per la presente campagna.
La distillazione riguarda 3 milioni di ettolitri di vino da distillare in ambito comunitario. I contratti possono essere sottoscritti tra il 1 gennaio ed il 31 gennaio 2002 suddivisi nei due periodi previsti dall'art. 63, paragrafo 4 del regolamento CE n. 1623/2000 e, precisamente 1 -15 gennaio 2002 e 16-31 gennaio 2002.
Restano confermate le disposizioni impartite con la circolare n. 3 del 4 agosto 2000, protocollo n. F/l770, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 228 del 29 settembre 2000, relativa alla distillazione facoltativa dei vini di cui all'art. 29 del regolamento CE n. 1493/99 per la campagna 2000/2001 nonche' quelle previste con la nota n. F/2073 del 2 ottobre 2001.
Tuttavia, si ritiene di dover precisare che ciascun produttore puo' concludere uno o piu' contratti o dichiarazioni per un volume di vino da tavola e di vino atto a dare vino da tavola che non puo' superare il 30% della produzione piu' elevata dei vini da tavola di una delle ultime tre campagne, compresa la presente.
Si ritiene, infine, di dover precisare che nel caso in cui i produttori abbiano sottoscritto contratti di distillazione nel primo periodo (16-31 ottobre) per una determinata campagna, la stessa campagna deve essere presa a riferimento per la distillazione in causa.
In merito si ritiene opportuno segnalare che il volume di vino da tavola che puo' essere preso a riferimento per il calcolo della predetta percentuale del 30% e' il vino da tavola che figura nella dichiarazione di produzione ivi compreso il volume di vino nuovo ancora in fermentazione.
Gli uffici periferici preposti istituzionalmente o delegati dalle regioni alla ricezione ed all'approvazione dei contratti devono far pervenire telegraficamente o tramite fax (06/4814377) al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale per politiche agroalimentari - ufficio vitivinicolo - via XX Settembre n. 20 - 00187, entro e non oltre:
il 17 gennaio 2002 i dati relativi ai contratti e/o dichiarazioni piesentanti nel periodo 1 -15 gennaio 2002;
il 2 febbraio 2002 i dati relativi ai contratti e/o dichiarazione presentati nel periodo 1 novembre-31 gennaio 2002.
Al fine di evitare il ripetersi dei disguidi verificatisi e, quindi, la possibilita' che i volumi di vino non siano presi in considerazione per l'accesso alla misura, si ritiene opportuno che gli uffici preposti alla ricezione dei contratti contattino telefonicamente gli uffici ministeriali immediatamente dopo l'invio del fax per avere conferma che i dati trasmessi siano correttamente pervenuti e siano presi in considerazione per la successiva comunicazione agli uffici della Commissione UE.
Si ricorda in proposito, come previsto nella circolare n. 3 del 4 agosto 2001, che la mancata o la non corretta comunicazione dei contratti presentati e delle relative quantita', secondo il modello A allegato alla predetta circolare, in quanto non hanno formato oggetto di comunicazione alla Commissione U.E. nei termini previsti, sono ritenuti come mai posti in essere.
Per quanto attiene all'approvazione dei contratti presentati, nel confermare quanto previsto al punto 6 della piu' volte richiamata circolare n. 3 si fa presente che sara' cura del Ministero dare sollecita comunicazione ai competenti assessorati regionali all'agricoltura delle decisioni adottate dalla Commissione di procedere all'approvazione o all'eventuale riduzione da apportare al volume di vino oggetto dei contratti presentati.
 
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