IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamita' naturali o avversita' atmosferiche di carattere eccezionale; Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonche' le disposizioni della stessa legge n. 590/1981; Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale; Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorche' assicurabili; Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamita' o avversita' atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome; Vista la richiesta di declaratoria della regione Sicilia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarieta' nazionale: gelate dal 1 gennaio 2001 al 7 maggio 2001 nelle province di Enna e Catania; Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni; Decreta: E' dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185: Catania: gelate dal 15 marzo 2001 al 7 maggio 2001, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere b), c), d), nel territorio dei comuni di Acireale, Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Calatabiano, Caltagirone, Castel di Iudica, Castiglione di Sicilia, Catania, Giarre, Grammichele, Licodia Eubea, Linguaglossa, Maletto, Maniace, Mascali, Mascalucia, Militello in Val di Catania, Milo, Mineo, Mirabella Imbaccari, Misterbianco, Motta Sant'Anastasia, Nicolosi, Palagonia, Paterno', Pedara, Piedimonte Etneo, Raddusa, Ragalna, Ramacca, Randazzo, San Cono, San Giovanni la Punta, San Michele di Ganzaria, Sant'Alfio, Santa Maria di Licodia, Santa Venerina, Scordia, Trecastagni, Viagrande, Zafferana Etnea; Enna: gelate dal 1 gennaio 2001 al 31 gennaio 2001, dal 23 marzo 2001 al 26 marzo 2001, dal 14 aprile 2001 al 16 aprile 2001 a carico delle produzioni agrumicole dell'annata agraria 2000/2001, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere b), c), d), nel territorio dei comuni di Aidone, Catenanuova, Centuripe, Regalbuto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 dicembre 2001 Il Ministro: Alemanno |