Gazzetta n. 8 del 10 gennaio 2002 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |
DELIBERAZIONE 5 dicembre 2001 |
Modalita' e condizioni delle importazioni di energia elettrica per l'anno 2002 in presenza di capacita' di trasporto disponibili insufficenti, ai sensi dell'art. 10, comma 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e approvazione di intesa tra l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e la Commission de regulation de l'electricite' per l'allocazione della capacita' di trasporto sulla rete di interconnessione tra Italia e Francia. (Deliberazione n. 301/01). |
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L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 5 dicembre 2001; Premesso che: l'art. 10, comma 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999), di attuazione della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (di seguito: direttiva 96/92/CE), prevede che, con provvedimento dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita), siano individuate modalita' e condizioni delle importazioni nel caso risultino insufficienti le capacita' di trasporto disponibili, tenuto conto di un'equa ripartizione complessiva tra mercato vincolato e mercato libero e che, nel medesimo provvedimento, siano stabilite le modalita' e le procedure per consentire alla societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: il gestore della rete), sulla base degli indirizzi di cui all'art. 1, comma 2, dello stesso decreto legislativo, di rifiutare l'accesso alla rete per l'energia elettrica importata a beneficio di un cliente idoneo nel caso in cui nel Paese di produzione non sia riconosciuta la stessa qualifica alla stessa tipologia di clienti; i dati concernenti la domanda di capacita' di trasporto sulla rete di interconnessione del sistema elettrico italiano con i sistemi elettrici degli Stati confinanti, data l'attuale situazione delle infrastrutture di interconnessione, indicano che la capacita' di trasporto disponibile per l'anno 2002 e' insufficiente; il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con lettera in data 31 ottobre 2000 (prot. n. 3008/SM) ha richiesto all'Autorita' di riservare alla Repubblica di San Marino, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 79/1999, una quota della capacita' disponibile sulle linee di interconnessione dell'Italia con l'estero al fine di consentire il rispetto di impegni internazionali assunti in tal senso dallo Stato italiano; per l'anno 2001 e' stata riservata alla Repubblica di San Marino una quota della capacita' di trasporto sull'interconnessione pari a 40 MW nel periodo invernale; il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con lettera in data 20 ottobre 2000 (prot. n. 2913) ha disposto che per il periodo 2002-2010 venga riservata, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 79/1999, alla Repubblica di San Marino una quota di capacita' di trasporto sull'interconnessione incrementata rispetto all'anno precedente di un valore comunicato al gestore della rete dalla Repubblica di San Marino e che tale valore e' stato comunicato al medesimo gestore della rete e all'Autorita' con nota in data 6 agosto 2001 (prot. n. 3470); il Ministro delle attivita' produttive, con nota inviata all'Autorita' in data 27 novembre 2001, prot. n. 3738, fornisce indirizzi di carattere generale circa modalita' e condizioni da adottare per la gestione dell'importazione di energia elettrica per l'anno 2002, prevedendo: a) la riserva di una quota della capacita' di trasporto sulla rete di interconnessione pari ad almeno 600 MW, con una soglia minima di 10 MW per banda di potenza, a contratti con clausola di interrompibilita' istantanea del carico; b) l'assegnazione della capacita' di cui alla precedente lettera a) attraverso il metodo pro-rata su base almeno triennale; c) l'assegnazione, attraverso il metodo pro-rata, della quota di capacita' di trasporto non riservata ai contratti di cui alla precedente lettera a), rivolta principalmente a diretti utilizzatori di energia ovvero a soggetti che siano in grado di utilizzare per un'elevata percentuale del tempo la potenza assegnata; d) un'apposita regolazione del mercato secondario dei diritti di utilizzo della capacita' di trasporto acquisiti con il metodo pro-rata; il Ministro delle attivita' produttive, con nota in data 29 novembre 2001, prot. n. 3766, ha richiesto all'Autorita' di riservare una quota della capacita' disponibile nella misura massima di 50 MW allo Stato della Citta' del Vaticano; Visti: la legge 14 novembre 1995, n. 481; la direttiva 96/92/CE; il decreto legislativo n. 79/1999; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 178 del 1 agosto 2000, recante attribuzione al gestore della rete della concessione delle attivita' di trasmissione e di dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale, ivi compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale, nonche' l'approvazione della convenzione per la disciplina della concessione medesima; Viste: la deliberazione dell'Autorita' 6 dicembre 2000, n. 219/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 290 del 13 dicembre 2000 (di seguito: deliberazione n. 219/00); la deliberazione 15 novembre 2001, n. 262/01, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; la delibera dell'Autorita' 3 dicembre 2001, n. 299/01, con cui e' stato approvato uno schema di intesa con la Commission de regulation de l'electricite' (di seguito: CRE), nella sua posizione di Autorita' di regolazione per l'energia elettrica della Francia, per l'allocazione della capacita' di trasporto sulla rete di interconnessione tra Italia e Francia per l'anno 2002 (di seguito: delibera n. 299/01); la delibera dell'Autorita' 3 dicembre 2001, n. 300/01, con cui e' stata approvata la proposta di intesa, presentata dalla Agencija za energijo Republike Slovenije, nella sua posizione di Autorita' di regolazione per l'energia elettrica della Slovenia, avente ad oggetto la ripartizione della capacita' di trasporto sulla rete di interconnessione tra Italia e Slovenia ed alcune condizioni per la gestione autonoma delle assegnazioni di capacita' per l'anno 2002 (di seguito: delibera n. 300/01); Visto il documento per la consultazione "Proposte per l'adozione di misure urgenti per la promozione della concorrenza nell'offerta di energia elettrica per il mercato libero per l'anno 2002", diffuso dall'Autorita' in data 7 agosto 2001 (PROT. AU/01/262) e i commenti ricevuti dai soggetti interessati (di seguito: documento per la consultazione); Considerato che: l'Autorita' ha richiesto, con lettera in data 19 ottobre 2001, prot. PB/M01/2523/gb, al Gestore della rete informazioni per quanto concerne l'esigenza di poter disporre, ai fini della gestione della riserva di potenza del sistema elettrico italiano per l'anno 2002, di servizi resi da utenze della rete disponibili a distacchi istantanei di carico; il Gestore della rete ha comunicato all'Autorita', con nota in data 25 ottobre 2001, prot. AD/P/20010275, i valori dichiarati della capacita' di trasporto per l'anno 2002 suddivisi per frontiera elettrica per cui esiste un accordo tra i gestori di rete interessati; e che tali valori, per il periodo invernale, sono fissati per l'importazione di energia elettrica verso l'Italia in: a) 5400 MW sulla frontiera elettrica con la Francia e la Svizzera; b) 220 MW sulla frontiera elettrica austriaca; c) 380 MW sulla frontiera elettrica slovena; il Gestore della rete ha trasmesso all'Autorita', con la medesima nota di cui al precedente alinea, il documento "Assessment of the transmission capacity among the French, Swiss and Italian interconnected power systems" recante il rapporto finale del gruppo di lavoro istituito dai gestori di rete degli Stati interessati, ai fini della valutazione delle capacita' di trasporto sulle interconnessioni tra Italia, Francia e Svizzera (di seguito: documento dei gestori di rete) e, in particolare, ai fini della valutazione, in termini di valori aggregati e di valori per il periodo invernale, della capacita' complessiva di trasporto disponibile per l'importazione da Francia e Svizzera verso l'Italia; e che tale capacita' complessiva viene fissata concordemente pari a 5400 MW; mentre permangono divergenze tra i gestori di rete sulla ripartizione dei valori di detta capacita' complessiva in capacita' bilaterali sulle frontiere Francia-Italia e Svizzera-Italia e sui metodi di calcolo da adottare; il Gestore della rete ha comunicato all'Autorita', con nota in data 29 novembre 2001 prot. AD/P/20010311, l'esigenza di poter disporre, a livello nazionale, di circa 1000 MW di potenza suscettibile di distacco istantaneo di carico al fine del suo utilizzo nella gestione, unitamente alle risorse di generazione, della riserva di sistema; e che prevede detta esigenza permanga per un periodo di almeno tre anni a partire dal 2002; Considerato che: ai fini della determinazione della capacita' di trasporto disponibile sulla rete di interconnessione del sistema elettrico italiano con i sistemi elettrici degli Stati confinanti, non essendo allo stato disponibili elementi conoscitivi in ordine all'entrata in operativita' della societa' Acquirente unico S.p.a. e dalla conseguente perdita, da parte della societa' Enel S.p.a., della qualifica di garante della fornitura del mercato vincolato, nonche' in ordine alle esigenze della societa' Enel S.p.a. strumentali allo svolgimento della richiamata funzione, conservano validita' le determinazioni adottate dall'Autorita' per il biennio precedente l'anno 2002 che prevedono l'assegnazione di una quota di capacita' di trasporto per l'esecuzione dei contratti pluriennali stipulati anteriormente al 19 febbraio 1997 e destinati alla fornitura dei clienti del mercato vincolato; la capacita' di trasporto disponibile per l'importazione di energia elettrica al netto dei contratti pluriennali e della capacita' riservata a Repubblica di San Marino, Stato della Citta' del Vaticano e Corsica viene destinata ai clienti del mercato libero; a fronte dell'intenzione manifestata dall'Autorita' nel documento per la consultazione di introdurre un sistema di assegnazione della capacita' di trasporto in cui non vi siano pre-assegnazioni della medesima a specifici Stati per l'importazione di energia elettrica in Italia al fine di garantire agli operatori italiani la piu' ampia possibilita' di accesso agli approvvigionamenti nel mercato europeo dell'energia elettrica, a seguito delle richieste di alcuni Stati confinanti con l'Italia, segnatamente Austria, Slovenia e Svizzera, si e' reso necessario procedere alla determinazione delle capacita' bilaterali, intese come i valori capacita' di trasporto che si considerano assegnabili sulla frontiera elettrica tra due Stati confinanti; per il calcolo della capacita' bilaterale SvizzeraItalia, si e' fatto riferimento ad un criterio assimilabile ad uno dei metodi di determinazione della ripartizione della capacita' di trasporto complessiva descritti nel documento dei gestori di rete; e che il gestore della rete, su richiesta dell'Autorita' avanzata con nota in data 27 novembre 2001, prot. PB/M01/3105/gb, ha comunicato, con nota in data 29 novembre 2001, prot. AD/P/20010313, l'esito di tale valutazione, rispettivamente risultante in valori per il periodo invernale pari a: a) 2600 MW sulla frontiera elettrica tra Francia ed Italia; b) 2800 MW sulla frontiera elettrica tra Svizzera ed Italia; per il calcolo delle capacita' bilaterali Austria-Italia e Slovenia-Italia, si e' fatto riferimento ai valori di cui al documento dei gestori di rete; Considerato che: con delibera n. 299/01 l'Autorita' ha approvato uno schema di intesa con la CRE per l'allocazione congiunta della capacita' di trasporto sulla rete di interconnessione tra Italia e Francia per l'anno 2002 basata su: a) definizione di una riserva di capacita' per l'assegnazione autonoma da parte delle autorita' svizzere di 1000 MW, risultando tale valore dalla deduzione di 800 MW corrispondenti al contratto pluriennale in essere dal citato valore della capacita' bilaterale tra Svizzera e Italia pari a 2800 MW e dalla conseguente suddivisione del valore netto risultante in due parti uguali da destinare all'assegnazione autonoma di ciascuna delle due controparti; b) definizione di un pool nord-occidentale con capacita' di trasporto pari a 1800 MW sulla frontiera elettrica franco-elvetica con l'Italia destinato all'allocazione congiunta dei gestori di rete italiano e francese, composto da: 1000 MW nella disponibilita' delle autorita' italiane per l'assegnazione autonoma rispetto alle controparti svizzere; 800 MW risultante dalla deduzione di 1800 MW corrispondenti al contratto pluriennale tra Enel S.p.a. e Electricite' de France dalla disponibilita' complessiva sulla frontiera franco-italiana, all' interno del quale sono riservati rispettivamente: 50 MW, come valore massimo, per la Repubblica di San Marino; 50 MW, come valore massimo, per lo Stato della Citta' del Vaticano; c) definizione di un pool nord-orientale con capacita' di trasporto pari a 300 MW sulla frontiera elettrica austro-slovena con l'Italia destinato all'allocazione del Gestore della rete, composto da: 110 MW nella disponibilita' delle autorita' italiane per l'assegnazione autonoma rispetto alle controparti austriache; 190 MW nella disponibilita' delle autorita' italiane per l'assegnazione autonoma rispetto alle controparti slovene; d) definizione di una riserva di capacita' di trasporto per l'esecuzione dei contratti pluriennali in essere, la cui energia elettrica e' destinata al mercato dei clienti del mercato vincolato in Italia, tramite assegnazione dei corrispondenti diritti di utilizzo della capacita' di trasporto all'Enel S.p.a., in qualita' di acquirente unico pro-tempore; e) assegnazione prioritaria di 500 MW sul pool nord-occidentale e 100 MW sul pool nord-orientale ai soggetti disponibili a distacco istantaneo di carico nel sistema elettrico italiano, con l'imposizione che i contratti bilaterali di fornitura di tali soggetti non possano contenere clausole di riduzione dell'energia elettrica importata durante i periodi di distacco di carico; f) assegnazione primaria dei diritti di utilizzo della capacita' di trasporto su base annuale attraverso il metodo pro-rata, cioe' mediante razionamento delle richieste di capacita' rispetto al valore disponibile in ragione del volume della singola richiesta di capacita', con l'imposizione di un tetto pari al 10% della capacita' disponibile sul singolo pool al fine di promuovere lo stabilirsi di una pluralita' di soggetti per l'importazione di energia elettrica; g) assegnazione secondaria dei diritti di utilizzo basata attraverso un meccanismo di mercato organizzato su base mensile, settimanale e, in linea di principio, anche giornaliera; h) acquisizione da parte del gestore della rete di energia elettrica importata attraverso la capacita' di trasporto non utilizzata, non assegnata, non altrimenti assegnabile ovvero che si rendesse disponibile in maniera discontinua e non prevedibile, nel rispetto di alcune condizioni poste dall'Autorita'; la CRE ha approvato lo schema di intesa proposto dall'Autorita', con le seguenti integrazioni e modifiche: a) previsione di una riserva di 55 MW, come valore massimo, sul pool nord-occidentale da destinare ad un transito di energia elettrica sulla rete di trasmissione italiana per la fornitura di utenze francesi della Corsica; b) introduzione di clausole specifiche per il confinamento nel sistema elettrico italiano degli effetti (a livello di energia oraria) del distacco istantaneo di carico, qualora tale facolta' venga esercitata dal gestore della rete; c) previsione che, per gli anni successivi al 2002 e qualora si verificassero mutamenti nelle norme relative agli scambi transfrontalieri di energia elettrica, l'assegnazione dei diritti d'uso della capacita' su base pluriennale nel pool nord-occidentale possa essere integrata dall'imposizione di specifici corrispettivi determinati congiuntamente dall'Autorita' e dalla CRE; d) introduzione di un meccanismo transitorio basato sul metodo pro-rata in sostituzione dell'allocazione secondaria dei diritti, nelle more dell'operativita' del meccanismo di mercato sopra richiamato; l'Autorita', con delibera n. 300/01 ha approvato una proposta concernente l'allocazione della capacita' di trasporto sulla rete di interconnessione tra Italia e Slovenia per l'anno 2002, formulata dall'Agencija za energijoRepublike Slovenije, dal gestore di rete della Slovenia e basata sul mutuo riconoscimento delle allocazioni risultanti in una equipartizione della capacita' disponibile sulla rete di interconnessione tra Italia e Slovenia; l'Autorita', in esito a trattative intercorse, ha trasmesso, con nota in data 26 novembre 2001, prot. PR/M01/3053, all'Elektrizitaets-Control GmbH, nella sua posizione di Autorita' di regolazione per l'energia elettrica dell'Austria, una proposta di intesa per l'allocazione della capacita' di trasporto sulla rete di interconnessione tra Austria e Italia incentrata sul mutuo riconoscimento delle allocazioni rivenienti dalle procedure, risultanti in un'equipartizione della capacita' disponibile sulla rete di interconnessione tra Austria e Italia; e che, con nota in data 30 novembre 2001, prot. n. 762, la Elektrizitaets-Control GmbH ha accettato la proposta di cui al presente alinea; in assenza di un'intesa per quanto concerne l'allocazione della capacita' di trasporto sulla rete di interconnessione tra Italia e Svizzera, il direttore dell'ufficio federale dell'energia della Confederazione elvetica ha rappresentato all'Autorita', con nota in data 3 dicembre 2001, prot. Autorita' n. 23026, che, ai sensi del Free Trade Agreement tra la Comunita' europea e la Svizzera del 22 luglio 1972, non possono essere imposte restrizioni al libero scambio di elettricita' tra l'Unione europea e la Svizzera; in conseguenza di quanto indicato al precedente alinea ed a seguito di una richiesta in tal senso presentata dagli operatori di rete svizzeri, si rende necessario definire in via unilaterale un assetto che riservi alla Svizzera una quota di capacita' per l'allocazione autonoma da parte degli stessi operatori, unitamente al riconoscimento del diritto per i medesimi di concorrere, con gli operatori di altri Stati membri dell'Unione europea, all'assegnazione di quote di capacita' del pool nord-occidentale per l'importazione di energia elettrica in Italia, consentendo in tal modo la massima apertura unilaterale degli Stati membri dell'Unione europea agli scambi di energia elettrica con gli Stati non appartenenti all'Unione europea; per quanto concerne l'allocazione della capacita' di trasporto disponibile sul collegamento elettrico tra Grecia ed Italia non e' oggi possibile definire un'intesa con l'autorita' di regolazione competente, dal momento che non sono ancora disponibili informazioni certe quanto alla data di entrata in esercizio di tale infrastruttura; Considerato che: l'orientamento espresso dal Ministro delle attivita' produttive nella nota richiamata in premessa circa la riserva di una quota della capacita' di trasporto sulle interconnessioni a contratti con clausola di interrompibilita' istantanea dell'utenza puo' essere attuato nei termini di riserva di capacita' pari a 500 MW nel pool nord-occidentale e 100 MW nel pool nord-orientale destinata ai suddetti soggetti, dal momento che l'accesso alla capacita' di trasporto sulla rete di interconnessione da parte dei soggetti che si rendono disponibili a distacchi istantanei di carico non deve superare un livello massimo di capacita' comparabile a quello destinato alla gestione in sicurezza del sistema elettrico italiano (Transmission Reliability Margin) che e' stato fissato da parte del gestore della rete, per l'anno 2002, pari a 600 MW; Considerato che: le capacita' di trasporto sulle reti di interconnessione tra Francia e Italia e tra Svizzera e Italia sono commercialmente fungibile, cio' consentendo di razionalizzare e rendere piu' efficiente il processo di allocazione mediante l'unificazione della procedura riferita alla capacita' disponibile sulle due frontiere elettriche con l'Italia; e che analoghe misure possono essere adottate con riferimento alla capacita' di trasporto sulle reti di interconnessione tra Austria, Italia e Slovenia; nel corso dell'anno 2002 alcune rilevanti modificazioni del quadro regolatorio a livello europeo e nazionale, quali l'accordo per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica proposto dall'Association of European Transmission System Operators e l'entrata in operativita' del mercato regolamentato dell'energia elettrica, potranno condizionare significativamente il settore delle importazioni e che, conseguentemente, l'allocazione per l'anno 2002 della capacita' di trasporto disponibile deve avvenire sulla base di contratti di durata non superiore ad un anno; oltre all'assegnazione annuale, l'allocazione della capacita' di trasporto disponibile puo' avvenire, altresi', su base mensile, settimanale e giornaliera mediante l'allocazione secondaria dei diritti di utilizzo; e che l'allocazione su base giornaliera, in considerazione della complessita' posta dalla necessita' di organizzare sessioni quotidiane, deve essere sospesa in attesa dell'avvio di meccanismi di mercato in grado di gestire tale complessita'; l'impiego del metodo pro-rata, secondo quanto gia' previsto nella disciplina delle procedure per l'allocazione nell'anno 2001, ai sensi della deliberazione n. 219/00, anche in relazione ai criteri desumibili dalle pronunce in materia del Consiglio di Stato, richiede, al fine di garantire l'efficienza allocativa delle procedure, la previsione di un mercato secondario nel quale possano essere negoziati i diritti di transito attribuiti, in via primaria, secondo il suddetto metodo; sino all'attuazione dell'accordo per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica tra gestori di rete europei proposto dall'Association of European Transmission System Operators, sono stabiliti dei contratti per il servizio di trasporto relativamente a transiti di energia su Paesi terzi rispetto alle importazioni/esportazioni; e che, durante la trattativa con le autorita' estere, l'Autorita' ha preso atto dei livelli massimi tariffari praticati dalle autorita' medesime per detto trasporto, anche al fine di eventuali interventi dell'Autorita' a fronte di segnalazioni degli operatori; Ritenuta l'opportunita' di: accettare le integrazioni e modifiche proposte dalla CRE per l'accettazione dello schema di intesa con l'Autorita' ai fini dell'allocazione congiunta delle capacita' nel pool nord-occidentale e, conseguentemente, di adottare i principi e i criteri contenuti in tale schema al fine dell'implementazione della disciplina delle importazioni di energia elettrica sulla frontiera tra Italia e Francia per l'anno 2002; promuovere la pluralita' nell'offerta di energia elettrica sul mercato nazionale, limitando la quota della capacita' di interconnessione assegnabile ad un singolo soggetto, nel caso in cui le richieste eccedano la capacita' disponibile, in modo che nessun soggetto possa disporre per effetto dell'allocazione pro-rata per l'anno 2002 piu' del 10% della capacita' disponibile sul singolo pool di capacita'; assegnare per l'anno 2002 la capacita' di trasporto disponibile su base annuale in esito ad una procedura il cui svolgimento venga curato congiuntamente dal gestore della rete e dal gestore della rete di trasmissione francese Reseau de transport de l'electricite' (di seguito: RTE) relativamente all'intera capacita' di trasporto disponibile del pool nord-occidentale; prevedere l'assegnazione di capacita' su base triennale nel solo caso dei contratti con clausola di interrompibilita' istantanea del carico, al fine di dare attuazione agli indirizzi del Ministro delle attivita' produttive richiamati in premessa; assegnare la capacita' del pool nord-orientale, a cura del gestore della rete, con le medesime modalita' definite per l'allocazione del pool nord-occidentale; allocare la capacita' di interconnessione su base annuale per l'anno 2002, qualora le richieste risultino superiori alla capacita' di interconnessione assegnabile, disponendo, in aderenza al principio sancito dalla direttiva 96/92/CE in materia di riconoscimento dell'idoneita' ai clienti con consumi maggiori, una ripartizione pro-rata di detta capacita', con esclusione dall'assegnazione di capacita' delle richieste che, a seguito del razionamento pro-rata, risultino inferiori ad un livello predeterminato; fissare il livello di cui al precedente alinea a 3 MW, in quanto corrispondente alla potenza media riferibile ad un cliente idoneo finale a decorrere dal 1 gennaio 2002, calcolata a partire da un consumo di 9 GWh/anno per 3000 ore di utilizzo; prevedere, ai fini di un uso efficiente della risorsa costituita dalla capacita' di trasporto, un obbligo di utilizzo pari all'80% per i soggetti assegnatari di capacita' destinata all'importazione di energia elettrica per i clienti non interrompibili e pari al 90% per i clienti interrompibili; reperire le quote massima di 50 MW, per l'anno 2002, rispettivamente da destinare alla Repubblica di San Marino ed allo Stato della Citta' del Vaticano a valere sulla capacita' di interconnessione assegnabile a favore del mercato libero sul pool nord-occidentale; reperire la quota da assegnare alla Francia, limitatamente al territorio della Corsica e per l'anno 2002, nella quota massima di 55 MW nell'ambito del pool nord-occidentale; consentire la negoziazione dei diritti di accesso all'interconnessione successivamente all'esito della procedura di assegnazione su base annuale della capacita' di trasporto disponibile mediante un sistema di negoziazione organizzato e gestito dal gestore della rete, congiuntamente a RTE per quanto attiene al pool nord-occidentale; prevedere che nel sistema di cui al precedente alinea, date le quantita' limitate, sia negoziata, al fine di sperimentare l'utilizzo di forme di mercato per l'allocazione della capacita', anche la capacita' disponibile su base mensile e settimanale; fissare, a titolo di acconto, il corrispettivo di cui al-l'articolo 5, comma 5.4, della deliberazione n. 162/1999, per quanto attiene la garanzia degli impegni della capacita' di trasporto sul lato italiano; definire alcune condizioni nel rispetto delle quali il gestore della rete acquisti energia elettrica dall'estero utilizzando la capacita' di trasporto non utilizzata, ovvero non assegnata, ovvero non altrimenti assegnabile, ovvero la capacita' che si rendesse disponibile in maniera discontinua e non prevedibile; e che sia opportuno differire a successivo provvedimento dell'Autorita' la disciplina della cessione di tale energia elettrica e la destinazione degli eventuali ricavi conseguiti dal gestore della rete; sottoporre all'approvazione da parte dell'Autorita' e della CRE, con riferimento al pool nord-occidentale, i regolamenti attuativi mediante i quali il gestore della rete e, qualora previsto, RTE propongono di effettuare le allocazioni per l'anno 2002; Delibera: Di approvare le modalita' e condizioni delle importazioni di energia elettrica per l'anno 2002 in presenza di capacita' di trasporto disponibili insufficienti, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n 79, come definite nell'allegato alla presente delibera di cui forma parte integrante e sostanziale (allegato A); Di approvare l'intesa tra l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e la Commission de regulation de l'electricite' della Francia come definite nel documento "A greement between Autorita' per l'energia elettrica e il gas and Commission de regulation de l'electricite' on transfer capacity allocation over the grid interconnecting Italy and France for the year 2002", allegato alla presente delibera di cui forma parte integrante e sostanziale (allegato B); Di inviare per informazione copia degli allegati A e B a Commission de regulation de l'electricite', 2 rue du Quatre Septembre, 75084 Paris, Francia, all'Ufficio federale dell'energia, Worblenstrasse 32, Ittigen, Svizzera, all'Elektrizitaets-Control GmbH, Kaerntner Rudolfsplaz 13a, 1010, Wien, Austria ed all'Agencija za energijo Republike Slovenije, Svetozarevska ul. 6, Maribor, Slovenia; Di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro delle attivita' produttive, al Ministro degli affari esteri, al Ministro delle politiche comunitarie, al Commissario europeo per l'energia e i trasporti, e alla societa' gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.; Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Republica italiana e nel sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) affinche' entri in vigore dalla data della sua pubblicazione. Milano, 5 dicembre 2001 Il presidente: Ranci |
| Allegato A
MODALITA' E CONDIZIONI DELLE IMPORTAZIONI DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2002 IN PRESENZA DI CAPACITA' DI TRASPORTO DISPONIBILI INSUFFICIENTI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 10, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 MARZO 1999, N. 79.
Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. Definizioni
1.1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'art. 1 dell'allegato A della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 18 ottobre 2001, n. 228/01, modificato dalla deliberazione della medesima Autorita' 15 novembre 2001, n. 262/2001, integrate come segue: allocazione e' l'assegnazione di diritti di utilizzo su porzioni di capacita' di trasporto assegnabile al fine della esecuzione di scambi transfrontalieri di energia elettrica; assegnatario della capacita' di trasporto e' l'operatore al quale, come risultato dell'allocazione, siano stati assegnati i diritti di utilizzo su porzioni della capacita' di trasporto assegnabile; banda e' una quota della capacita' di trasporto assegnabile, di ampiezza costante in tutte le ore rispettivamente del periodo invernale, del periodo estivo e del mese di agosto; banda mensile e' una quota della capacita' di trasporto assegnabile, di ampiezza costante pari a 1 MW in ciascuna ora del mese solare che la caratterizza e pari a zero nel restante periodo dell'anno 2002; banda settimanale e' una quota della capacita' di trasporto assegnabile, di ampiezza costante pari a 1 MW in ciascuna ora della settimana che la caratterizza e pari a zero nel restante periodo dell'anno 2002; capacita' di trasporto e' la massima potenza destinabile agli scambi di energia elettrica tra uno o piu' Paesi confinanti e l'Italia. La capacita' di trasporto viene univocamente definita con riferimento ai singoli Paesi confinanti, ad una determinata direzione di scambio e ad un predefinito orizzonte temporale; capacita' di trasporto disponibile e' la capacita' di trasporto complessiva sull'interconnessione con l'estero con riferimento all'importazione di energia elettrica dai Paesi confinanti verso l'Italia, al netto della capacita' impegnata dai contratti pluriennali esistenti; capacita' di trasporto assegnabile su una frontiera e' la capacita' di trasporto disponibile destinata all'assegnazione con i meccanismi previsti nel presente provvedimento su una frontiera elettrica; contratti pluriennali sono i contratti di fornitura pluriennali stipulati anteriormente al 19 febbraio 1997, data di entrata in vigore della direttiva europea 96/92/CE; dimensione e' l'ampiezza di una banda in ciascuna ora del periodo invernale; frontiera elettrica e' l'insieme delle linee elettriche di trasporto che connettono la rete di trasmissione nazionale ad una o piu' reti di trasmissione appartenenti a Paesi confinanti; frontiera nord-ovest e' la frontiera elettrica con la Francia e la Svizzera; frontiera nord-est e' la frontiera elettrica con l'Austria e la Slovenia; frontiera sud e' la frontiera elettrica con la Grecia; gestore di rete e' un ente o una societa' incaricata della gestione della rete di trasmissione in un determinato Paese; operatore di sistema confinante e' ciascun gestore di una rete di trasmissione di un Paese confinante interconnessa con la rete di trasmissione nazionale; Paese confinante e' qualunque Paese la cui rete di trasmissione e' interconnessa alla rete di trasmissione nazionale; periodo estivo sono i mesi di maggio, giugno, luglio e settembre; periodo invernale sono i mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, ottobre, novembre e dicembre; rete di interconnessione e' la rete elettrica costituita dalle reti di trasmissione nazionali dei Paesi confinanti; servizio di interrompibilita' istantanea del carico e' il servizio fornito dalle utenze connesse a reti con obbligo di connessione di terzi in alta tensione disponibili a distacchi di carico in tempo reale, attuabili in frazioni di secondo con le modalita' definite dal gestore della rete; deliberazione n. 91/99 e' la deliberazione dell'Autorita' 30 giugno 1999; n. 91/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 188 del 12 agosto 1999; deliberazione n. 162/99 e' la deliberazione dell'Autorita' 28 ottobre 1999, n. 162/1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale, n. 264 del 10 novembre 1999; testo integrato e' l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 18 ottobre 2001, n. 228/01, modificata dalla deliberazione dell'Autorita' 15 novembre 2001, n. 262/01, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 2. Ambito oggettivo
2.1. Il presente provvedimento reca modalita' e condizioni per: a) l'assegnazione di una quota della capacita' di trasporto per l'esecuzione dei contratti pluriennali in essere; b) la determinazione delle capacita' di trasporto disponibili per lo scambio di energia elettrica, a mezzo della rete di interconnessione, con altri Paesi ivi inclusi i Paesi confinanti; c) l'allocazione della capacita' di trasporto disponibile.
Art. 3. Fissazione a titolo di acconto del corrispettivo di cui all'art. 5, comma 4, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 28 ottobre 1999, n. 162/99
3.1 Il corrispettivo di cui all'art. 5, comma 5.4, della deliberazione n. 162/99, e' fissato, a titolo d'acconto, per l'anno 2002, nella misura di 0,03 centesimi di euro per kWh di energia elettrica importata in esecuzione di tutti i contratti di importazione di energia elettrica e destinata ai clienti sia del mercato libero, sia del mercato vincolato ed e' dovuto dai soggetti di cui al comma 10.1.
Titolo II MODALITA' E CONDIZIONI PER LA DETERMINAZIONE DELLE CAPACITA' DI TRASPORTO PER L'ANNO 2002
Art. 4. Determinazione delle capacita' di trasporto assegnabili
4.1. Il gestore della rete assegna ai contratti pluriennali esistenti per l'importazione di energia elettrica destinata al mercato vincolato la quota della capacita' di trasporto strettamente necessaria alla loro esecuzione e sulla frontiera elettrica con il Paese confinante in cui ha sede la controparte estera titolare del singolo contratto pluriennale. 4.2. La capacita' di trasporto disponibile su ciascuna frontiera elettrica e' determinata dal gestore della rete come differenza tra la capacita' di trasporto relativa alla medesima frontiera e la quota di tale capacita' assegnata per l'esecuzione dai contratti pluriennali esistenti ai sensi del comma 4.1. 4.3. La capacita' di trasporto assegnabile sulla frontiera nord-ovest e' pari alla somma delle capacita' di trasporto disponibili sulle frontiere elettriche con la Francia e con la Svizzera, al netto di una quota pari nel periodo invernale a 1000 MW assegnata autonomamente dagli operatori di sistema della Svizzera. 4.4. La capacita' di trasporto assegnabile sulla frontiera nord-est e' pari alla somma delle capacita' di trasporto disponibili sulla frontiera elettrica con l'Austria e su quella con la Slovenia, al netto di una quota di 110 MW nel periodo invernale, assegnata autonomamente dall'operatore di sistema dell'Austria, e di una quota di 190 MW nel periodo invernale, assegnata autonomamente dall'operatore di sistema della Slovenia. 4.5. Il gestore della rete determina per il periodo estivo e per il mese di agosto le quote assegnate autonomamente dagli operatori di sistema della Svizzera, dell'Austria e della Slovenia applicando ai rispettivi valori invernali un coefficiente pari al rapporto tra il valore della capacita' di trasporto disponibile rispettivamente nel periodo estivo e nel mese di agosto sulla relativa frontiera elettrica e la capacita' di trasporto disponibile nel periodo invernale sulla medesima frontiera. 4.6. Ai fini dell'assegnazione, la capacita' di trasporto assegnabile su ciascuna frontiera viene suddivisa in bande. In ciascuna ora del periodo estivo ed in ciascuna ora del mese di agosto l'ampiezza della banda viene determinata mediante l'applicazione alla dimensione della banda di coefficienti denominati rispettivamente a e b. 4.7. I coefficienti a e b sono definiti, per ciascuna frontiera, dal gestore della rete in modo tale da comportare riduzioni minime dell'ampiezza delle bande relative alla singola frontiera compatibili con la capacita' di trasporto assegnabile, rispettivamente nel periodo estivo e nel mese di agosto.
Titolo III MODALITA' E CONDIZIONI PER L'ALLOCAZIONE DELLE CAPACITA' DI TRASPORTO PER L'ANNO 2002
Sezione I Disposizioni generali
Art. 5. Procedure di allocazione della capacita' di trasporto assegnabile
5.1. Il gestore della rete cura lo svolgimento: a) delle procedure per l'allocazione della capacita' di trasporto assegnabile sulla frontiera nord-ovest congiuntamente al gestore della rete di trasmissione francese (Reseau de Transport d'Electricite) secondo le modalita' di cui ai successivi articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 13. b) delle procedure per l'allocazione della capacita' di trasporto assegnabile sulla frontiera nord-est con le medesime modalita' adottate per l'allocazione relativa alla frontiera nord-ovest.
Sezione II Allocazione delle capacita' di trasporto assegnabili sulla frontiera nord-ovest e sulla frontiera nord-est
Art. 6. Allocazione della capacita' di trasporto ai soggetti "che prestano il servizio di interrompibilita' istantanea di carico, alla Repubblica di San Marino, allo Stato della Citta' del Vaticano e alla Francia, relativamente alla Corsica.
6.1. Il gestore della rete, tenendo conto delle esigenze di riserva del sistema elettrico nazionale, puo' assegnare, per un periodo non superiore a tre anni, quote delle capacita' di trasporto assegnabili sulla frontiera nord-ovest e sulla frontiera nord-est, sino a concorrenza di 500 MW complessivi nel periodo invernale sulla frontiera nord-ovest e di 100 MW complessivi nel periodo invernale sulla frontiera nord-est, a soggetti che prestino il servizio di interrompibilita' istantanea di carico disponibile esclusivamente per il sistema elettrico italiano. 6.2. L'assegnazione della capacita' di cui al comma precedente avviene sulla base di richieste di bande di capacita' di dimensione non inferiore a 10 MW e non superiore alla potenza disponibile per il servizio di interrompibilita' istantanea indicata nella medesima richiesta. 6.3. Il gestore della rete assegna le quote di capacita' di trasporto assegnabile di cui al comma 6.1 ai soggetti abilitati a fornire il servizio di interrompibilita' istantanea di carico. Qualora la somma delle richieste presentate dai singoli soggetti per una frontiera sia superiore alla quota di capacita' di trasporto assegnabile di cui al comma 6.1 relativa alla medesima frontiera, il gestore della rete procede al razionamento pro-rata delle medesime richieste. A nessun soggetto puo' essere assegnata una porzione di capacita' di trasporto superiore al 10% della capacita' di trasporto assegnabile su ciascuna frontiera di cui ai commi 4.3 e 4.4. 6.4. Il gestore della rete assegna per l'anno 2002 alla Repubblica di San Marino e allo Stato della Citta' del Vaticano una banda di capacita' di trasporto assegnabile su base annuale sulla frontiera nord-ovest, determinata dal medesimo gestore e di dimensione non superiore a 50 MW per ciascun Paese. 6.5. Il gestore della rete assegna per l'anno 2002 alla Francia, relativamente alla Corsica, una banda di capacita' di trasporto assegnabile su base annuale sulla frontiera nord-ovest, determinata dal medesimo gestore e con dimensione non superiore a 55 MW. 6.6. L'energia immessa nel sistema italiano in utilizzo delle quote di capacita' di trasporto assegnate di cui ai commi 6.4 e 6.5 puo' essere utilizzata esclusivamente nei Paesi cui ciascuna quota e' stata assegnata. 6.7. Per le assegnazioni di capacita' di cui ai commi 6.4 e 6.5 nel periodo estivo e nel mese di agosto, il gestore della rete applica le stesse modalita' per l'assegnazione di capacita' di cui ai commi 4.6 e 4.7.
Art. 7. Richieste di capacita' di trasporto assegnabile su base annuale per l'anno 2002
7.1. La capacita' di trasporto assegnabile su base annuale sulla frontiera nord-ovest e sulla frontiera nord-est e' pari alla capacita' di trasporto assegnabile determinata dal gestore della rete ai sensi dell'art. 4, al netto delle capacita' di trasporto gia' assegnate di cui ai commi 6.3, 6.4 e 6.5 relative a ciascuna delle medesime frontiere. 7.2. Possono richiedere l'assegnazione per l'anno 2002 di bande della capacita' di cui al precedente comma i clienti idonei inclusi, alla data di presentazione della richiesta di cui al comma 7.3, nell'elenco di cui all'art. 2 della deliberazione n. 91/1999. 7.3. La richiesta per l'assegnazione di bande, presentata secondo le modalita' stabilite dal gestore della rete, deve indicare almeno: a) la dimensione della banda richiesta, pari a 1 MW o multipli di 1 MW; b) il Paese confinante con il quale viene utilizzata la banda richiesta per lo scambio di energia elettrica; c) i punti di prelievo in Italia a cui e' destinata l'energia elettrica importata; d) la potenza disponibile in ciascuno dei punti di prelievo di cui alla lettera c); e) la sussistenza di rapporti di collegamento o di controllo societario di cui al comma 8.9. 7.4. La richiesta di cui al comma 7.3 deve essere corredata dalla dichiarazione del soggetto titolare di ciascuno dei punti di prelievo di cui alla lettera c) del medesimo comma, attestante il suo interesse esclusivo alla richiesta di assegnazione di bande. Non puo' essere presentata piu' di una richiesta per ciascun punto di prelievo. 7.5. La dimensione di ciascuna banda richiesta ai sensi del comma 7.3 non puo' eccedere la somma delle potenze disponibili nei punti di prelievo indicati nella richiesta.
Art. 8. Allocazione della capacita' di trasporto assegnabile su base annuale
8.1. Qualora la capacita' di trasporto su una frontiera di cui al comma 7.1 complessivamente richiesta ai sensi del precedente articolo non ecceda la capacita' di trasporto assegnabile sulla medesima frontiera su base annuale, il gestore della rete procede, relativamente a tale frontiera, all'assegnazione delle bande ai soggetti richiedenti. 8.2. Qualora la capacita' di trasporto su una frontiera di cui al comma 7.1 complessivamente richiesta ai sensi del precedente articolo ecceda la capacita' di trasporto assegnabile sulla medesima frontiera su base annuale, il gestore della rete procede, relativamente a tale frontiera, all'assegnazione a ciascun richiedente di una banda di capacita' determinata con la procedura di cui ai successivi commi. 8.3. Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento il gestore della rete, d'intesa con il gestore della rete di trasmissione francese (Reseau de Transport d'Electricite), predispone e trasmette all'Autorita' ed alla Commission de Regulation de l'Electricite' per l'approvazione una proposta di regolamento in tema di organizzazione e funzionamento del sistema di allocazione della capacita' di trasporto assegnabile su base annuale. 8.4. Ai fini dell'assegnazione della capacita' di trasporto assegnabile su base annuale nei casi di cui al comma 8.2, il gestore della rete, relativamente a ciascuna frontiera di cui al comma 7.1, applica la seguente procedura: a) procede alla riduzione della dimensione di ciascuna banda applicando alla dimensione richiesta un coefficiente di razionamento pari al rapporto tra la capacita' di trasporto assegnabile su base annuale di cui al comma 7.1, al netto della capacita' eventualmente assegnata ai sensi della lettera b) del presente comma, e la capacita' di trasporto risultante dalla somma delle dimensioni delle richieste non escluse ai sensi delle lettere b) e c) del presente comma; b) provvede ad assegnare una quota della capacita' di trasporto pari al 10 % della capacita' di trasporto assegnabile sulla frontiera ai soggetti titolari di richieste la cui dimensione, modificata ai sensi della lettera a), risulti superiore alla medesima quota e ad escludere le medesime richieste ai fini di quanto previsto alla successiva lettera d); c) ovvero, nei casi in cui non si verifichi la situazione di cui alla lettera b), provvede ad escludere la singola richiesta di banda di dimensione minima, qualora la dimensione di tale richiesta, modificata ai sensi della lettera a), risulti inferiore a 3 MW; d) applica in maniera ricorrente quanto previsto alle lettere a), b) e c) fino a che la capacita' di trasporto complessiva delle richieste non escluse risulti inferiore alla capacita' di trasporto assegnabile su base annuale, al netto della capacita' eventualmente assegnata ai sensi della lettera b) del presente comma, ovvero non risultino bande con dimensione inferiore a 3 MW o superiore alla quota di cui alla lettera b) dopo la riduzione di cui alla lettera a). 8.5. Nel caso in cui vi siano piu' richieste uguali che soddisfano la condizione di cui al comma 8.4, lettera c), la scelta della richiesta da escludere viene effettuata mediante sorteggio. 8.6. In esito al processo ricorrente di cui al comma 8.4 la capacita' di trasporto assegnabile su base annuale, al netto della capacita' eventualmente assegnata ai sensi del comma 8.4, lettera b), viene assegnata ai soggetti titolari delle richieste non escluse ai sensi del medesimo comma in proporzione alle medesime richieste e fino a concorrenza della capacita' richiesta. 8.7. Qualora la differenza tra la capacita' di trasporto assegnabile su base annuale e la capacita' di trasporto assegnata ai sensi dei precedenti commi 8.4 e 8.6 risulti superiore a 3 MW il gestore della rete provvede ad assegnare la capacita' corrispondente a tale differenza ai soggetti assegnatari di capacita' di trasporto ai sensi del comma 8.4, lettera b), proporzionalmente alla capacita' richiesta da ciascun soggetto. 8.8. Al fine dell'allocazione della capacita' di trasporto assegnabile sulla frontiera nord-est il gestore della rete, qualora lo ritenga necessario ai fini della sicurezza del sistema elettrico, puo' procedere all'allocazione della capacita' di trasporto assegnabile su tale frontiera separatamente per la frontiera elettrica con l'Austria e per quella con la Slovenia. 8.9. Per quanto necessario ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6.3 e 8.4, lettera b): a) le richieste presentate da societa' tra le quali sussista un rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ovvero siano controllate dalla medesima societa', sono considerate congiuntamente; b) concorrono alla determinazione della somma delle dimensioni delle bande richieste da un cliente idoneo anche le bande richieste dai clienti finali rispetto ai quali tale cliente idoneo opera, direttamente o attraverso societa' controllate o collegate, in qualita' di venditore dell'energia elettrica importata.
Art. 9. Allocazione della capacita' di trasporto assegnabile su base mensile e settimanale
9.1. La capacita' di trasporto assegnabile su base mensile sulla frontiera nord-ovest e sulla frontiera nord-est e' pari, in ciascun mese dell'anno, alla somma: a) della capacita' di trasporto assegnabile su base annuale eventualmente non assegnata ai sensi dell'art. 8; b) della ulteriore capacita' di trasporto che si rendesse disponibile con continuita' durante l'anno anche per effetto della previsione di cui al comma 10.7. 9.2. Il gestore della rete pubblica la capacita' di trasporto assegnabile su base mensile secondo quanto indicato nei bandi per la partecipazione all'assegnazione della capacita' di trasporto disponibile sull'interconnessione con l'estero di cui al comma 16.1. 9.3. Il gestore della rete assegna la capacita' di trasporto assegnabile su base mensile mediante l'inserimento di offerte per tale capacita' senza indicazione del prezzo nel sistema di negoziazione di cui all'art. 13. 9.4. I ricavi risultanti dall'assegnazione di cui al comma 9.3 relativi alla capacita' di trasporto sulla frontiera nord-ovest sono destinati: a) al gestore della rete di trasmissione francese per una quota pari al 50% del rapporto tra la capacita' di trasporto disponibile sulla frontiera elettrica con la Francia e la capacita' di trasporto disponibile su base annuale sulla frontiera nord-ovest; b) alla copertura dei costi sostenuti dal gestore della rete di trasmissione nazionale per la garanzia della capacita' di trasporto sull'interconnessione di cui all'art. 5, comma 5.4, della deliberazione n. 162/1999, per quanto residua dopo l'applicazione della precedente lettera a); c) all'alimentazione del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate di cui al comma 40.1, lettera b), del testo integrato, per quanto residua dopo l'applicazione delle precedenti lettere a) e b). 9.5. I ricavi risultanti dall'assegnazione di cui al comma 9.3 relativi alla capacita' di trasporto sulla frontiera nord-est sono destinati: a) alla copertura dei costi sostenuti dal gestore della rete di trasmissione nazionale per la garanzia della capacita' di trasporto sull'interconnessione di cui all'art. 5, comma 5.4, della deliberazione n. 162/1999; b) all'alimentazione del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate di cui al comma 40.1, lettera b), del testo integrato, per quanto residua dopo l'applicazione della precedente lettera a). 9.6. Il gestore della rete pubblica nei bandi per l'assegnazione della capacita' di trasporto disponibile sull'interconnessione con l'estero di cui al comma 16.1 le modalita' per l'allocazione di capacita' su base settimanale, conformemente a quanto previsto nel presente articolo.
Art. 10. Diritti e obblighi degli assegnatari di capacita' di trasporto
10.1. Gli assegnatari di bande di capacita' di trasporto, ivi inclusi i soggetti titolari di contratti pluriennali in essere, versano al gestore della rete il corrispettivo di cui all'art. 3. 10.2. Con cadenza settimanale, gli assegnatari di bande di capacita' di trasporto ed i soggetti titolari di contratti pluriennali in essere comunicano all'operatore del sistema confinante ed al gestore della rete un programma orario di scambio alla frontiera per ciascuna banda. 10.3. Il programma di cui al comma 10.2 non puo' prevedere in alcuna ora l'importazione di una potenza superiore all'ampiezza della banda assegnata in quell'ora. 10.4. Gli assegnatari di bande di capacita' di trasporto ed i soggetti titolari di contratti pluriennali in essere hanno il diritto di scambiare in ciascuna ora dell'anno l'energia elettrica prevista dal programma orario di scambio di cui al comma 10.3 con il Paese confinante cui la banda si riferisce. Tale energia elettrica si considera prelevata dal Paese esportatore e immessa nel Paese importatore. 10.5. La capacita' di trasporto assegnata puo' essere ceduta, anche parzialmente, esclusivamente mediante il sistema di negoziazione di cui all'art. 13. 10.6. La capacita' di trasporto assegnata ai sensi dell'art. 6 puo' essere ceduta dal soggetto assegnatario esclusivamente a soggetti che prestino il medesimo servizio di interrompibilita' istantanea di carico. 10.7. Qualora, al termine di un mese o di una settimana dell'anno 2002, l'energia scambiata da un soggetto titolare di bande di capacita' nel medesimo mese o settimana, come risultante dal programma di scambio alla frontiera di cui al comma 10.2, risulti inferiore ad una quota pari all'80 % della massima energia che puo' essere scambiata nello stesso periodo senza eccedere la capacita' nella disponibilita' del medesimo soggetto, i diritti relativi alla medesima capacita' eventualmente nella disponibilita' del medesimo soggetto per i successivi mesi o settimane dell'anno 2002 vengono revocati dal gestore della rete e la corrispondente capacita' di trasporto viene utilizzata dal medesimo gestore per l'assegnazione su base mensile ai sensi dell'art. 9. 10.8. Per i soggetti assegnatari di bande di capacita' di trasporto ai sensi dell'art. 6 la quota di cui al comma 10.7 e' pari al 90%. 10.9. I soggetti assegnatari di bande di capacita' di trasporto di cui al comma 6.1 si impegnano, pena la decadenza dei diritti di cui al presente articolo relativi alla medesima capacita', a stipulare contratti bilaterali di fornitura di energia elettrica con l'estero che non prevedono clausole di riduzione dell'energia elettrica immessa alla frontiera italiana durante i periodi in cui il gestore della rete esercita la facolta' di distacco istantaneo di carico. 10.10. Ai soli fini dell'applicazione della disciplina del trasporto dell'energia elettrica sulle reti dei paesi confinanti, l'energia elettrica scambiata in utilizzo di bande di capacita' relative alla frontiera nord-ovest si considera ripartita tra le frontiere elettriche della Francia e della Svizzera proporzionalmente alle capacita' di trasporto disponibili di cui al comma 4.3. 10.11. Ai soli fini dell'applicazione della disciplina del trasporto dell'energia elettrica sulle reti dei paesi confinanti, l'energia elettrica scambiata in utilizzo di bande di capacita' relative alla frontiera nord-est si considera ripartita tra le frontiere elettriche dell'Austria e della Slovenia proporzionalmente alle capacita' di trasporto disponibili di cui al comma 4.4.
Art. 11. Diritti ed obblighi dei soggetti assegnatari di capacita' di trasporto assegnata autonomamente da parte degli operatori di sistema confinanti
11.1. Ai soggetti cui siano assegnate autonomamente, da parte di un operatore di sistema confinante, quote della capacita' di trasporto disponibile e riservate all'allocazione di detto operatore ai sensi dei commi 4.3 e 4.4 sono riconosciuti i medesimi diritti ed obblighi di cui ai commi da 10.1 a 10.4, purche' il medesimo operatore: a) si impegni in maniera irrevocabile a rendere disponibile alla frontiera la potenza complessivamente prevista nei programmi orari di scambio di cui al comma 10.3; b) si impegni in maniera irrevocabile ad applicare una disciplina non discriminatoria per il servizio di trasporto, sulle reti stabilite sul proprio territorio nazionale, dell'energia elettrica destinata all'importazione in Italia.
Art. 12. Capacita' di trasporto che si rende utilizzabile in maniera non prevedibile e discontinua
12.1. Il gestore della rete puo' utilizzare per l'importazione di energia elettrica la capacita' di trasporto assegnabile, rimasta non assegnata o non utilizzata ovvero non altrimenti assegnabile, nonche' la capacita' di trasporto che si rendesse eventualmente utilizzabile in maniera non prevedibile e discontinua in eccesso rispetto alla capacita' di trasporto disponibile. 12.2. Il gestore della rete, nell'esercizio delle facolta' di cui al comma precedente, e' tenuto ad acquistare, attraverso procedure trasparenti e concorrenziali, l'energia elettrica importata ad un prezzo comunque inferiore al parametro Ct di cui all'art. 1 del testo integrato.
Art. 13. Sistema di negoziazione delle capacita' di trasporto
13.1. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento il gestore della rete, d'intesa con il gestore della rete di trasmissione francese (Reseau de Transport d'Electricite) predispone e trasmette all'Autorita' ed alla Commission de Regulation de l'Electricite' per l'approvazione una proposta di regolamento in tema di organizzazione e funzionamento del sistema di negoziazione di cui al presente articolo. 13.2. Il gestore della rete cura lo svolgimento: a) della negoziazione di bande mensili e settimanali di capacita' di trasporto sulla frontiera nord-ovest, congiuntamente con il gestore della rete di trasmissione francese (Reseau de Transport d'Electricite), sulla base del regolamento di cui al comma 13.1; b) della negoziazione di bande mensili e settimanali di capacita' di trasporto sulla frontiera nord-est con le medesime modalita' adottate per l'allocazione relativa alla frontiera nord-ovest. 13.3. Il regolamento di cui al comma 13.1 assicura un'adeguata trasparenza e prevede la pubblicazione delle quantita' scambiate e dei prezzi a cui avvengono gli scambi, nel rispetto degli obblighi di segretezza sulle informazioni commerciali relative ai soggetti che stipulano transazioni. 13.4. Il regolamento di cui al comma 13.1 prevede inoltre misure finalizzate a garantire che nessun soggetto divenga titolare in alcun mese dell'anno di una capacita' di trasporto superiore al 15% del valore della capacita' di trasporto assegnabile su base annuale nel medesimo mese o settimana, tenendo conto dei rapporti di collegamento tra i soggetti di cui al comma 8.9. 13.5. Possono partecipare al sistema di cui al comma 13.1 i clienti idonei inclusi nell'elenco di cui all'articolo 2 della deliberazione n. 91/1999. 13.6. Il gestore della rete colloca nel sistema di cui al comma 13.1 le capacita' di cui al comma 9.3 per l'assegnazione su base mensile o settimanale. 13.7. Le sessioni del sistema di negoziazione di cui al comma 13.1 hanno luogo almeno una volta per ciascun mese dell'anno 2002 ed in ciascuna di esse possono essere presentate offerte di acquisto e di vendita di bande mensili e settimanali relative ai mesi e alle settimane successivi a quelli in cui la medesima sessione ha luogo. 13.8. Le offerte di acquisto e di vendita di bande di capacita' di trasporto sono abbinate durante la sessione sulla base dell'ordine decrescente delle offerte di acquisto e crescente delle offerte di vendita. 13.9. La cessione di bande comporta il trasferimento al cessionario dei diritti e degli obblighi di cui agli articoli 10 e 11 relativi alle bande che ne sono oggetto. 13.10. Entro il 31 dicembre 2001, il gestore della rete organizza una sessione del sistema di negoziazione successivamente all'assegnazione di cui all'art. 8, sulla quale vengono almeno negoziate bande annuali di dimensione di 1 MW e bande mensili relative a tutti i mesi dell'anno 2002. 13.11. I soggetti che cedono e acquisiscono capacita' di trasporto sul sistema di negoziazione di cui al comma 13.1 versano al gestore della rete un corrispettivo, a titolo di remunerazione delle attivita' di negoziazione, fissato dal medesimo gestore nel regolamento di cui al comma 13.3 e non superiore allo 0,2% del valore della singola transazione di capacita'.
Art. 14. Diritti degli esportatori
14.1. Ai soggetti che nel corso del 2002 esportano energia elettrica dall'Italia sono riconosciuti i diritti e gli obblighi di cui agli articoli 10 e 11 relativamente alla capacita' di trasporto sull'interconnessione effettivamente utilizzata per l'esportazione di energia elettrica.
Sezione III Allocazione della capacita' di trasporto sulla frontiera sud
Art. 15. Allocazione della capacita' di trasporto sulla frontiera sud
15.1. Con successivo provvedimento l'Autorita' determina modalita' e condizioni per l'allocazione della capacita' di trasporto sulla frontiera sud, al fine di consentire l'esecuzione degli scambi di energia elettrica a decorrere dalla data di entrata in servizio del collegamento in corrente continua sulla rete di interconnessione tra Italia e Grecia.
Titolo IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 16. Disposizioni transitorie e finali
16.1. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento il gestore della rete pubblica sul proprio sito internet uno o piu' bandi per la partecipazione all'assegnazione della capacita' di trasporto disponibile sull'interconnessione con l'estero, per la frontiera nord-ovest e per la frontiera nord-est, indicando almeno: a) i valori delle capacita' di trasporto assegnabili nonche' dei coefficienti a e b per ciascuna frontiera; b) i requisiti tecnici necessari per l'abilitazione dei soggetti a fornire il servizio di interrompibilita' istantanea di carico; c) le modalita' per l'assegnazione di capacita' di trasporto per l'anno 2002. 16.2. Nei bandi di cui al comma precedente il gestore della rete indica se la verifica di cui al comma 10.7 viene effettuata su base mensile o settimanale. 16.3. Il gestore della rete trasmette all'Autorita' rapporti sull'assegnazione della capacita' di trasporto assegnabile. 16.4. Qualora non sia attuata la disposizione di cui al comma 13.10 entro la data ivi stabilita, il gestore della rete procede ad un'allocazione di bande annuali di dimensione di 1 MW e di bande mensili sulla base di un meccanismo di razionamento pro-rata. |
| Allegato B
AGREEMENT BETWEEN AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS AND COMMISSION DE REGULATION DE L'ELECTRICITE¨ ON TRANSFER CAPACITY ALLOCATION OVER THE GRID INTERCONNECTING ITALY AND FRANCE FOR THE YEAR 2002.
The present document contains the general outlines adopted by the Autorita' per l'energia elettrica e il gas (herefater AEEG) and the Commission de Regilation de l'Electricite' (hereafter CRE) with respect to terms and conditions for allocating the transfer capacity over the interccinnected grid between Italy, France and, with reference to a technically-coupled portion of the interconnection, Switzerland for the year 2002. Same conditions will be applied by AEEG, to a possible extent, to the transfer capacity allocation over the interconnected grid between Italy, Austria and Slovenia for the year 2002. A Determination of the transfer capacity for the year 2002. 1. Segregated capacities aimed at autonomous allocations performed by the singie requesting Country to be devoted to electricity exchanges with the Italian eligible customers. 1.1. Reference is made to the so-called Winter figures of segregated capacities (months of October, November, December, January, February, March, April), once deducted the reserved capacities to the long-terms contracts (see para 3.1): Switzerland to Italy: 1000 MW; Austria to Italy: 110 MW (as agreed); Slovenia to Italy: 190 MW (as agreed). 2. Available capacities aimed at joint allocations by the Italian Transmission System Operator (hereafter GRTN) in cooperation with the French Transmission System Operator (hereafter RTE) to be devoted to electricity exchanges with the Italian eligible customers. 2.1. Available capacities (other than the segregated capacities as per para 1.1 and the reserved capacities for the long-term contracts as per para 3.1) to support electricity exchanges from continental Europe to the Italian eligible customers are integrated into two sepatate borders to be separately allocated. Namely (Winter values): a) the north-western border or NW Pool, composed by the interconnecting grid bewteen Italy and France and Italy and Switzerland - hereafter NW - for a total of 1800 MW. GRTN and RTE jointly perform the allocation. Operators accessing NW present requests for capacity esclusively to GRTN which also act on behalf of RTE as per a specific GRTN-RTE agreement notified to AEEG and CRE; b) the north-eastern border or NE Pool, composed by the interconnecting grid bewteen Italy and Austria and Italy and Slovenia - hereafter NE - for a total of 300 MW. GRTN perform the allocation. Operators accessing NE present requests for capacity esclusively to GRTN; 2.2. Within the available capacities of NW, operators with pre-allocated capacities are foreseen. These capacities are to be assigned to third States embedded into the Italian territory as follows (according to decisions by the Italian Government and existing committments): a) for electricity import into the Republic of San Marino: max 50 MW; b) for electricity import into the State of the Vatican City: max 50 MW; c) for electricity transit through the italian grid from continental France to Corsica: max 55 MW. B) Transfer capacity allocation for the year 2002. 3. Reserved capacities for the allocation of long-terms contracts. 3.1. Existing long-term contracts (signed before entering into force of the European directive 96/92/EC) are allocated through a reservation of transfer capacity equal to the power profile stated in the contracts. Namely: a) 1800 MW France to Italy, of which 1500(flat) + 300(flexible). b) 800 MW Switzerland to Italy. 3.2. These contracts are devoted to supply the Italian franchised market. 4. Integration of available capacities into available capacity pools. 4.1. The above mentioned NW and NE borders constitute two separated "available capacity Pools" on which the identification of the network supporting the electricity exchanges is no longer needed. 4.2. The operator holding rights on transfer capacity shall establish transit contracts with the Tranmission System Operators (hereafter TSO) included in the pool and shall refer to the relevant TSO in order to settle energy unbalances against the declared exchange programs at the electrical border. The same provision is also valid in Italy at the grid withdrawal point. 4.3. Prior entering into force of the transitional ETSO agreement on "open transit", transit conditions (tariff) shall be ex ante declared and applied in a non-discriminatory manner by the involved TSOs. 4.4. Electricity transits aimed to the Italian customers over the network of the neighboring Countries to Italy shall be possible. 5. Preliminary allocation of available capacities to Italian eligible customers with "interruptible loads" in the NW and NE pools. 5.1. Customers forwarding requests above 10 MW can have access to the preliminary allocation, provided that a certification of the real interruptible load is issued by GRIN and the interruptible load is greater than the requested capacity. 5.2. An ad-hoc obligation will be imposed to the interruptible customers and to the GRTN. a) Interruptible customers: in the bilateral contract for the supply from abroad they shall provide clauses foreseeing that during the periods of the interrupted loads (decided under the full responsibility of GRTN) the supply from abroad will not be interrupted/ reduced and the resulting electricity (on hourly basis, according to the ex-ante declared program) shall flow into the Italian power system. Violations will induce the disruption of allocated rights on capacity for the remaining part of the year; b) GRTN: apart from transient disturbances (to be covered within few minutes according to the existing UCTE rules), GRTN is obliged to withdraw the electricity relevant to the interruptible loads and to redirect it into the Italian power system. The interruptible loads operation shall not induce deviations into the hourly exchange programs agreed among Countries. 5.3. A capacity portion of 600 MW (max) is reserved to the preliminary allocation over the two capacity pools (divided into: 500 MW on NW and 100 MW on NE, maximum sizes). 5.4. In case of capacity scarcity, a pro-rata mechanism is applied to the requests. 5.5. Allocated capacity - once released - can be re-allocated only to interruptible loads by means of a secondary allocation. The capacity can also be re-allocated to non interruptible customers, provided that the original interruptible load is maintained. 5.6. No company or group of companies can hold capacity rights above 180 MW of NW (10% of the whole NW) and 30 MW of NE (10% of the whole NE). 5.7. The above mentioned portion and the preliminary allocation performed for the year 2002 can be guaranteed up to three years (2002-2004). According to possible modifications of rules for the cross-border trade, long-term rights shall be maintained provided that special provisions, in terms of tariffs, for those rights has to be defined by AEEG and CRE. 5.8. Allocated capacity - if resulting a scarce resource - must be used to import electricity at least 90% of the equivalent hours of the period (month or week), in order to guarantee an efficient use of the resource. GRTN and RTE propose to adopt monthly or weekly period. Use of the allocated capacity will be verified taking into account the weekly or 4-weeks exchange program at the Italian border. Violations of the above mentioned limit (monthly or weekly verified) determines the disruption of the allocated rights to the single operator for the entire duration of the preliminary allocation. Released capacity will be re-allocated in the secondary allocation to other operators. 6. Primary allocation of available capacities in the NW and NE pools (after preliminary allocations). 6.1. Remaining available capacities (i.e. minimum 1300 MW for NW and minimum 200 for NE) are allocated for a one-year-long period through a pro-rata mechanism with ni exit treshold of 3 MW (lower capacities after the pro-rata application are disregarded). 6.2. Declarations of the final customers linked to a single request for capacity shall be produced in a esclusive manner. 6.3. Allocated capacity might be released and reallocated esclusively via secondary allocation mechanisms which are executed monthly and weekly. 6.4. No company or group of companies can hold capacity rights above 180 MW of NW (10% of the whole NW) and 30 MW of NE (10% of the whole NE). 6.5. The primary allocation is performed only for the year 2002. 6.6. Allocated capacity - if resulting a scarce resource - must be used to import electricity at least 80% of the equivalent hours of the period (month or week), in order to guarantee an efficient use of the resource. GRTN and RTE propose to adopt monthly or weekly period. Use of the allocated capacity will be verified taking into account the weekly or 4-weeks exchange program at the Italian border. Violations of the above mentioned constraint (monthly or weekly verified) determines the disruption of the allocated rights to the single operator for the entire duration of the primary allocation. Released capacity will be reallocated in the secondary allocation to other operators. 7. Secondary allocation of available capacities in the NW and NE pools (re-allocation). 7.1. Monthly and weekly sessions of a secondary allocation mechanism are executed in order to: a) allow the negotiation of transfer capacity rights; b) re-allocate released available capacities; c) allocate further capacities which might be declared by GRTN under a monthly and/or weekly frameworks. 7.2. Conditions stated in paras 6.2, 6.4 and 6.6 hold for the secondary allocation. 7.3. Due to the imposed condition as per para 6.6, the secondary allocation, although being based on capacity assignements, is similar to an allocation of electricity (energy). Moreover, the secondary allocation on capacites allows larger flexibility to change supply contracts with the foreign supplier in case of capacity re-allocation to different Italian customers. Such possibility to replace the foreign supplier along with the negotiation of the economic value of the re-allocated capacity in the secondary market (see also para 7.4) introduces an incentive to allocate resources in an efficient manner, resulting into an effective promotion of the importation of cheapest electricity (energy) for the Italian system. 7.4. Secondary allocation is based on bilateral transactions on an organised market of negotiated capacities through portions of 1 MW each. The regulation of such market is defined by GRTN and RTE and approved by AEEG and CRE before entering in operation. Possible incomes from the secondary allocation of further capacities on NW are collected by GRTN and shared in equal parts with RTE with reference to the transfer capacity on the French-Italian electrical border. Other incomes deriving from the secondary allocation of further capacities on other borders are collected by GRTN; final destination of such incomes will be decided by AEEG. 7.5. On the organised market buy and sell offers of transfer capacity are sorted into books respectively on descending and ascending price orders and combined on the basis of these orders. The price of a transaction combining a buy and a sell offer is the price of the firstly-entered (time) offer. A participation fee is charged to each transaction to cover the organization costs. 7.6. Allocated capacity might be released and reallocated esclusively via secondary allocation mechanisms which are, in principle, daily executed but, if not feasible, weekly or monthly. 7.7. A session of the secondary allocation will be run after the primary allocation session to let operators adjust capacity positions. 7.8. In case of impossibility to run the session of the secondary allocation as per para 7.7 by the end of the year 2001, AEEG and CRE foresee a subsidiary mechanism, based on pro-rata criteria, to temporary replace the said secondary market. 8. Spot electricity. 8.1. In order to maximize the usage of the whole transfer capacity, GRTN may acquire spot electricity to be executed within time periods shorter than a week by using capacities which are not allocated, neither allocatable, neither used in the primary and secondaxy allocations. Directives to GRTN to buy and sell the spot electricity will be subsequently issued by AEEG based on the criterion of the selection of lower-price bids at the offer side Windfall profit of GRTN deriving from spot activities are not allowed. 9. Summary of transfer capacity (all figures in MW, Winter values).
9.1. Reserved capacities to 1800 France to Italy; long-term contracts 800 Switzerland to Italy; 2600 total of 9.1 9.2. Segregated capacities 1000 Switzerland 110 Austria 190 Slovenia 1300 total of 9.2 9.3. Capacity pools 1800 NW, max 500 inter- ruptible, max 50 to Republic of San Marino, max 50 to State of Vatican City and max 55 to Corsica (France); 300 NE, max 100 interru- ptible; 2100 total of 9.3 9.4. Total of 9.1+9.2+9.3 6000
10. Regulations of the allocations. 10.1. General regulations for the preliminary, primary and secondary allocation procedures are jointly proposed by GRTN and RTE according to the timing as per para 10.2. The regulations enter into operation once approved by AEEG and CRE. The regulations will be jointly applied by GRTN and RTE on NW allocation. NE will be allocated by GRTN by applying the same regulation. 10.2. Regulations for the preliminary and primary allocation have to be proposed by December 10, 2001. Regulations for the secondary allocation, in principle, by December 17, 2001. 11. Organisation of the joint allocation by GRTN and RTE. 11.1. GRTN and RTE enter into agreement to propose a common regulation for the NW allocation and to execute the NW allocation once the regulation has been approved by AEEG and CRE. Agreement shall be drawn according to AEEG and CRE deliberations in the matter and shall be notified to the respective regulator. |
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