Gazzetta n. 8 del 10 gennaio 2002 (vai al sommario)
LEGGE 8 gennaio 2002, n. 1
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario.

(Raccolta 2002)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 gennaio 2002

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Sirchia, Ministro della sanita' Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 824):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Berlusconi) e dal Ministro della salute (Sirchia) il 12
novembre 2001.
Assegnato alla 12a commissione (Igiene e sanita), in
sede referente, il 12 novembre 2001 con pareri delle
commissioni 1a, 5a, 6a, 7a, 11a e parlamentare per le
questioni regionali.
Esaminato dalla 1a commissione (Affari costituzionali),
in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di
costituzionalita' il 13 novembre 2001.
Esaminato dalla 12a commissione il 21, 28 novembre
2001, il 4, 11 dicembre 2001.
Esaminato in aula l'11 dicembre 2001 e approvato il 12
dicembre 2001.
Camera dei deputati (atto n. 2104):
Assegnato alle commissioni riunite XI (Lavoro) e XII
(Affari sociali), in sede referente, il 14 dicembre 2001
con pareri del comitato per la legislazione e delle
commissioni I, V, VII e parlamentare per le questioni
regionali.
Esaminato dalle commissioni riunite XI (Lavoro) e XII
(Affari sociali) il 15 e 17 dicembre 2001.
Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, il 19
dicembre 2001.
Senato della Repubblica (atto n. 824-B):
Assegnato alla 12a commissione (Igiene e sanita), in
sede referente, il 20 dicembre 2001 con pareri delle
commissioni 1a e 5a.
Esaminato dalla 12a commissione il 20 dicembre 2001.
Esaminato in aula ed approvato il 21 dicembre 2001.



Avvertenza:

Il decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
263 del 12 novembre 2001.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 65.



 
Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 12
novembre 2001, n. 402

All'articolo 1, comma 1:
all'alinea, le parole: "e le Aziende ospedaliere" sono sostituite dalle seguenti: ", le Aziende ospedaliere, le residenze sanitarie assistenziali e le case di riposo";
alla lettera a), dopo le parole: "il rapporto di lavoro" sono inserite le seguenti: "da non oltre cinque anni nel rispetto della procedura di cui all'articolo 24 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001";
alla lettera b), le parole: "dall'articolo 17 del CCNL 1ยบ settembre 1995" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 31 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001".
All'articolo 1, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. La facolta' di cui al comma 1 e' riconosciuta, non oltre il 31 dicembre 2003, anche agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico nei limiti delle risorse finanziarie connesse alle corrispondenti vacanze di organico ricomprese nella programmazione triennale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni".
All'articolo 1, comma 2:
dopo le parole: "gli istituti di riabilitazione," sono inserite le seguenti: "gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e le case di riposo,";
dopo le parole: "infermieri dipendenti" sono inserite le seguenti: "in forza di un contratto con l'azienda";
le parole: "sono assimilabili, ai soli fini fiscali e contributivi, alla libera professione ancorche' resa all'amministrazione di appartenenza" sono sostituite dalle seguenti: "sono rese in regime libero professionale e sono assimilate, ancorche' rese all'amministrazione di appartenenza, al lavoro subordinato, ai soli fini fiscali e contributivi ivi compresi i premi e i contributi versati all'INAIL".
All'articolo 1, comma 3, dopo le parole: "gli infermieri" sono inserite le seguenti: "e i tecnici sanitari di radiologia medica".
All'articolo 1, il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7. Il Ministro della salute, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, individua, con proprio decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le figure di operatori professionali dell'area sanitaria, fatte salve le competenze gia' attribuite alle professioni sanitarie disciplinate dalle leggi 26 febbraio 1999, n. 42, e 10 agosto 2000, n. 251, nonche', di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le figure professionali operanti nell'area socio-sanitaria ad alta integrazione sanitaria che possono essere formate attraverso corsi organizzati a cura delle regioni senza nuovi o maggiori oneri per la finanza statale. Con lo stesso decreto sono stabiliti standard minimi di insegnamento teorico e di addestramento pratico, nonche' i principi per la composizione della commissione esaminatrice e per l'espletamento dell'esame finale senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".
All'articolo 1, comma 8, secondo periodo, la parola: "autonomamente" e' soppressa.
All'articolo 1, comma 9, dopo le parole: "Scienze infermieristiche" sono inserite le seguenti: "e delle professioni sanitarie".
All'articolo 1, comma 10, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "I diplomi, conseguiti in base alla normativa precedente, dagli appartenenti alle professioni sanitarie di cui alle leggi 26 febbraio 1999, n. 42, e 10 agosto 2000, n. 251, e i diplomi di assistente sociale sono validi ai fini dell'accesso ai corsi di laurea specialistica, ai master ed agli altri corsi di formazione post-base di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, attivati dalle universita'".
All'articolo 1, dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:
"10-bis. Le Aziende unita' sanitarie locali, le Aziende ospedaliere, le altre istituzioni e enti che svolgono attivita' sanitarie e socio-sanitarie possono assumere personale sanitario diplomato o laureato non medico residente in altri Paesi dell'Unione europea, fermo restando il vincolo finanziario di cui al comma 1.
10-ter. Il Ministro della salute puo' autorizzare le regioni a compiere gli atti istruttori di verifica per il rilascio del decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli abilitanti per l'esercizio in Italia della specifica professione".
All'articolo 1, nella rubrica, la parola: "professionali" e' soppressa.
Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:
"Art. 1-bis. - (Modifica al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626) - 1. All'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, dopo le parole: "o in clinica del lavoro" sono inserite le seguenti: "o in igiene e medicina preventiva o in medicina legale e delle assicurazioni".
Art. 1-ter. - (Disposizioni particolari per le province autonome di Trento e di Bolzano) - 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti".
 
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