Gazzetta n. 7 del 9 gennaio 2002 (vai al sommario) |
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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 23 novembre 2001, n. 411 |
Testo del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411 (In Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 275 del 26 novembre 2001), coordinato con la legge di conversione 31 dicembre 2001, n. 463 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 7) recante: "Proroga e differimenti di termini". |
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Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Sul terminale tali modifiche sono riportate tra i simboli (( ... )). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. Comitato degli italiani all'estero
1. Le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) sono rinviate rispetto alla scadenza prevista dall'articolo 8 della legge 8 maggio 1985, n. 205, come modificato dall'articolo 9 della legge 5 luglio 1990, n. 172. Tali elezioni avranno luogo entro il 30 giugno 2003. 2. I componenti dei Comitati degli italiani all'estero restano in carica fino all'entrata in funzione dei nuovi Comitati.
Riferimenti normativi: - Il testo dell'art. 8 della legge 8 maggio n. 205, come modificato dall'art. 9 della legge 5 luglio 1990, n. 172 e' il seguente: "Art. 8 (Durata in carica e decadenza dei membri). - I componenti del comitato dell'emigrazione italiana restano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Qualora la loro elezione sia, per qualsiasi motivo, avvenuta in tempi tali che la scadenza del mandato non coincida con quella dei componenti della generalita' dei comitati, la durata in carica dei componenti cosi' eletti non potra' protrarsi cifre il limite previsto per questi ultimi. I membri deceduti o decaduti sono sostituiti di diritto con i primi candidati non eletti della lista cui appartengono. La mancata partecipazione immotivata per tre sedute consecutive comporta la decadenza dalla carica. Ove manchino candidati non eletti ed il numero dei membri del comitato si riduca a meno della meta', il comitato viene sciolto dal capo dell'ufficio consolare e si procede a nuove elezioni per il rinnovo dell'intero comitato entro tre mesi dalla data di scioglimento".
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| Art. 2. Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale
1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e' prorogato al 30 giugno 2002.
Riferimenti normativi: - Il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66 e' il seguente: "Art. 1 (Differimento di termini per la prosecuzione della radiodiffusione televisiva in ambito locale e della radiodiffusione sonora). - 2. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni adotta, entro il 31 dicembre 2001 e con le procedure di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, il piano nazionale di assegnazione delle frequenze per radiodiffusione sonora in tecnica digitale e, successivamente all'effettiva introduzione di tale sistema e allo sviluppo del relativo mercato, il piano di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione sonora in tecnica analogica di cui alla predetta legge. Fino all'adozione del predetto piano di assegnazione delle frequenze in tecnica analogica, i soggetti legittimamente operanti possono proseguire nell'esercizio dell'attivita' con gli obblighi e i diritti del concessionario".
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| Art. 3. Misure di sostegno per le imprese televisive locali
1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 36, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche, i residui delle spese correnti relativi all'unita' previsionale di base 4.1.2.5 "Radiodiffusione televisiva locale" - capitolo 3121 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni, possono essere (( utilizzati )) entro il 31 dicembre 2002.
Riferimenti normativi: - Il testo dell'art. 36, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche e' il seguente: "Art. 36. - I residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo e quello in cui e' stato iscritto il relativo stanziamento si intendono perenti agli effetti amministrativi; quelli concernenti spese per lavori, forniture e servizi possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello in cui e' stato iscritto il relativo stanziamento. Le somma eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi. Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre il terzo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione, salvo che non si tratti di stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente. In tal caso, il periodo di conservazione, e' protratto di un anno. Per le spese in annualita' il periodo di conservazione decorre dall'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio di ciascun limite di impegno. I residui delle spese in conto capitale, derivanti da importi che lo Stato abbia assunto obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori e di forniture eseguiti, non pagati entro il settimo esercizio successivo a quello in cui e' stato iscritto il relativo stanziamento, si intendono perenti agli effetti amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio, con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi. Le somme stanziate per spese in conto capitale negli esercizi 1979 e precedenti, che al 31 dicembre 1982 non risultino ancora formalmente impegnate, costituiscono economie di bilancio da accertare in sede di rendiconto dell'esercizio 1982. I conti dei residui, distinti per Ministeri, al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello in corso, con distinta indicazione dei residui di cui al secondo comma del presente articolo, sono allegati oltre che al rendiconto generale anche al bilancio di previsione. Il conto dei residui e' tenuto distinto da quello della competenza, in modo che nessuna spesa afferente ai residui possa essere imputata sui fondi della competenza e viceversa".
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| Art. 3-bis. (( Adeguamenti alle prescrizioni antincendio per le strutture ricettive esistenti
1. Le attivita' ricettive esistenti con oltre venticinque posti letto completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi di cui alle lettere b) e c) del punto 21.2 della regola tecnica di prevenzione incendi per le attivita' ricettive turistico-alberghiere, approvata con decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, entro il termine del 31 dicembre 2004. Nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'interno provvede, ai sensi del penultimo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, ad aggiornare le disposizioni di cui al citato decreto ministeriale 9 aprile 1994 relative alle attivita' ricettive esistenti, avendo particolare riguardo alle esigenze di quelle ubicate nei centri storici. ))
Riferimenti normativi: - Il testo del decreto del Ministero dell'interno 9 aprile 1994 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attivita' ricettive turistico-alberghiere) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 1994, n. 95 e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 maggio 1994, n. 116, con una modifica al punto 7,5. - Il testo dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 e' il seguente: "Art. 11 (Competenze del comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi). - Il comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi provvede: a) all'elaborazione e all'aggiornamento delle norme tecniche e procedurali in materia di prevenzione incendi in armonia con quanto stabilito nel decreto di cui all'art. 4, secondo comma; b) a fornire il necessario apporto tecnico-scientifico per la elaborazione delle norme di prevenzione incendi interessanti le macchine, gli impianti e le attrezzature soggetti ad omologazione di cui al penultimo comma dell'art. 23, legge 23 dicembre 1978, n. 833, sull'istituzione del Servizio sanitario nazionale; c) ad esprimere pareri su questioni e prevenzione incendi; d) lettera abrogata; e) a richiedere agli organi del Corpo l'effettuazione di studi, ricerche e progetti nella specifica materia. Nell'espletamento delle proprie attribuzioni il comitato potra' articolarsi in gruppi di lavoro. Per determinati settori di competenza e per un tempo limitato alle esigenze di elaborazione e di aggiornamento di particolari norme tecniche, il comitato puo' avvalersi dell'opera di esperti o di rappresentanti di enti e organismi diversi da quelli indicati nel precedente art. 10. All'emanazione delle norme e delle specifiche, tecniche, elaborate e aggiornate dal comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi si provvede mediante decreti del Ministero dell'interno con l'eventuale concerto di altri Ministeri interessati. Il comitato, all'inizio di ogni anno, formula il programma generale della propria attivita' concernente i compiti al medesimo attribuiti, nonche' una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente".
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| Art. 4. Tariffe postali agevolate
(( 1. Il termine di cui all'articolo 41, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, relativo al regime di contribuzione diretta per le spedizioni postali, e' prorogato al 1 gennaio 2003. Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, per il periodo 1 gennaio-31 dicembre 2002, sono destinate al rimborso delle riduzioni tariffarie applicate nel medesimo periodo dalla societa' per azioni Poste Italiane alle spedizioni postali di cui all'articolo 41, comma 1, della citata legge n. 448 del 1998, e successive modificazioni. I destinatari delle agevolazioni sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Le tariffe sono fissate con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 1-bis. Fino all'entrata in vigore delle agevolazioni previste dall'articolo 41 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, alle spedizioni di prodotti editoriali effettuate dalle case editrici e da librerie autorizzate si applicano le tariffe vigenti al 31 agosto 2001 come previste dal decreto ministeriale 28 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 1997, nel limite massimo delle risorse stanziate con le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.))
Riferimenti normativi: - Il testo dell'art. 41 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' il seguente: "Art. 41 (Tariffe postali agevolate). - 1. Con decorrenza dal 1 gennaio 2000 le agevolazioni tariffarie per le spedizioni postali di cui all'art. 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed agli articoli 17 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono soppresse. Dalla medesima data e' introdotto un contributo diretto, volto ad agevolare le spedizioni postali di: a) libri; b) giornali e periodici di cui al registro previsto dall'art. 1, comma 6, lettera a), n. 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249; c) pubblicazioni informative di associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro. 2. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 1 ottobre 1999 (193/a), di concetto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti i requisiti dei soggetti che possono benificiare del contributo diretto di cui ai comma 1, privilegiando le associazioni e le organizzazioni senza fini di lucro e l'editoria minore, le caratteristiche dei prodotti editoriali oggetto del beneficio, l'entita' del contributo medesimo e le modalita' per usufruirne. Per le imprese che editano i prodotti di cui al comma 1 ed il cui fatturato non supera i 5 miliardi di lire annui, i citati decreti dovranno prevedere le modalita' per gli eventuali anticipi da richiedere fino al 50 per cento del contributo spettante per l'anno precedente. Per tali imprese l'erogazione dei restanti contributi avviene entro i tre mesi successivi alle relative richieste. 3. Per le finalita' di cui alle lettere a) e b) del comma 1, e' autorizzata una spesa non superiore a lire 400 miliardi per l'anno 2000 e non superiore a lire 350 miliardi per l'anno 2001. Tali stanziamenti confluiscono in un Fondo unico per l'editoria da istituire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, volto a riallocare gli stanziamenti vigenti a favore del settore editoriale. Per le finalita' di cui alla lettera c) del comma 1 e' autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 2000 e di lire 80 miliardi per l'anno 2001. 4. I rimborsi a favore della societa' Poste Italiane S.p.a. da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, previsti dai commi 26 e 28 dell'art. 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e dal comma 20, dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per gli anni 1996, 1997, 1998 e 1999, sono effettuati nei limiti degli specifici stanziamenti che sono conservati in bilancio sino all'erogazione, sulla base di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dalla societa' Poste Italiane S.p.a., attestante l'avvenuta puntuale applicazione delle riduzioni previste dalle norme indicate. 5. Relativamente ai rimborsi per l'anno 1999 la societa' Poste Italiane S.p.a. fornisce, entro il 31 maggio 1999, una analitica relazione sull'ammontare dei rimborsi e sui soggetti beneficiari relativa al primo trimestre 1999. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 1 luglio 1999, invia alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sullo stato delle predette agevolazioni. 6. All'alinea del comma 10 dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, come sostituito dal comma 2 dell'art. 2 della legge 11 luglio 1998, n. 224, dopo le parole: "editrici di quotidiani o periodici" sono inserite le seguenti: "a quella data" e sono soppresse le seguenti parole: "e per i quali le societa' editrici abbiano presentato domanda per l'anno 1997". 7. Al comma 15-bis dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, dopo le parole: "e' corrisposto un importo pari al 50 per cento dei contributi di cui ai commi", sono inserite le seguenti: "2, 8,"; b) al secondo periodo, le parole: "della residua documentazione prevista" sono sostituite dalle seguenti: "della documentazione richiesta all'editore". - Il testo dell'art. 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e' il seguente: "7. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, i termini di cui all'art. 41, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono differiti, rispettivamente, al 1 ottobre 2000 e al 1 aprile 2000. Conseguentemente, le autorizzazioni di spesa di cui all'art. 41, comma 3, della predetta legge n. 448 del 1998, sono rideterminate, a decorrere dall'anno 2001, rispettivamente, in lire 350 miliardi per le finalita' di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del predetto art. 41 e in lire 80 miliardi per le finalita' di cui alla lettera c) del medesimo comma 1; per il periodo 1 ottobre-31 dicembre 2000 le medesime autorizzazioni sono fissate in lire 93 miliardi per le finalita' di cui alle predette lettere a) e b) e in lire 22 miliardi per le finalita' di cui alla citata lettera c). Fermo restando quanto stabilito dall'art. 41, comma 2, della predetta legge n. 448 del 1998, nei decreti ivi previsti sono indicati i termini di presentazione delle domande di accesso ai contributi, nonche' i requisiti di ammissione ai contributi medesimi a favore dei soggetti da definire nell'ambito delle categorie di cui all'art. 41, comma 1, della citata legge n. 448 del 1998". - Il testo del decreto ministeriale del 28 marzo 1997 (tariffe per la spedizione di libri e stampe in abbonamento postale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 1997, n. 90.
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| Art. 5. Espropriazione per pubblica utilita'
1. Il termine di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', e' prorogato al 30 giugno 2002.
Riferimenti normativi: - Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (testo unico disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 agosto 2001, n. 189, s.o.
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| Art. 5-bis. (( Edilizia
1. Il termine di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, e' prorogato al 30 giugno 2002.))
Riferimenti normativi: - Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (testo unico disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre 2001, n. 245, s.o.
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| Art. 6. Organi collegiali della scuola
1. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 le parole: "Con effetto dal 1 settembre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "Con effetto dalla costituzione dei nuovi organi collegiali locali e regionali e del Consiglio superiore della pubblica istruzione"; b) al comma 3 le parole: "Entro la data di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 dicembre 2002".
Riferimenti normativi: - Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, come modificato dalla presente legge e' il seguente: "Art. 8 (Disposizioni transitorie e di attuazione). - 1. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, i consigli scolastici provinciali e i consigli scolastici distrettuali funzionanti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo restano in carica fino all'insediamento degli organi collegiali di cui agli articoli da 1 a 5. 2. Con effetto della costituzione dei nuovi organi collegiali locali e regionali e del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Gli articoli contenuti nei capi II, III e IV, titolo I della parte I del testo approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernenti i consigli scolastici distrettuali e provinciali e il Consiglio nazionale della pubblica istruzione sono sostituiti dalle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 7 del presente decreto legislativo; sono abrogate tutte le ulteriori disposizioni contenute nel decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nelle quali si faccia riferimento a modalita' di elezione e di funzionamento e a competenze del Consiglio nazionale della pubblica istruzione dei consigli scolastici provinciali e distrettuali incompatibili col presente decreto legislativo. 3. Entro il 31 dicembre 2002, sono costituiti i nuovi organi collegiali locali e regionali e il Consiglio superiore della pubblica istruzione. 4. Al termine del secondo anno di funzionamento degli organi collegiali di cui al presente decreto legislativo il Ministro della pubblica istruzione, previa verifica dello stato di attuazione delle disposizioni in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche e di riordino dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione, procede ad una verifica della funzionalita' degli organi collegiali stessi al fine di predisporre eventuali proposte di modifica della loro organizzazione e composizione".
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| Art. 7. Indennizzi a cittadini e imprese operanti in territori della ex Jugoslavia gia' soggetti alla sovranita' italiana
1. Il termine per la presentazione della conferma delle domande di cui all'articolo 2 della legge 29 marzo 2001, n. 137, ai fini del riconoscimento dell'ulteriore indennizzo di cui all'articolo 1 della medesima legge, scade il 31 maggio 2002. 1-bis. Le somme iscritte nell'unita' previsionale di base 15.1.2.2 "Collettivita' italiana all'estero" - capitolo 4065 - dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 2001, per le finalita' di cui alla legge 16 marzo 2001, n. 72, recante "Interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunita' degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia", possono essere impegnate entro il 31 dicembre 2002.
Riferimenti normativi: - Il testo degli articoli 1 e 2 della legge 29 marzo 2001, n. 137, e' il seguente: "Art. 1 (Misura dell'indennizzo). - 1. Ai titolari di beni, diritti ed interessi abbandonati nei territori italiani ceduti alla ex Jugoslavia in base al trattato di pace del 10 febbraio 1947, e all'Accordo di Osimo del 10 novembre 1975, gia' indennizzati o da indennizzare ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 135, e della legge 29 gennaio 1994, n. 98, e' riconosciuto un ulteriore indennizzo nella misura indicata nella tabella A annessa alla presente legge". "Art. 2 (Domanda confermatoria). - 1. Agli effetti dell'art. 1 sono valide le domande gia' presentate se confermate entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge anche da uno solo degli aventi diritto". - Il testo della legge 16 marzo 2001, n. 72 (interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunita' degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 2001, n. 73.
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| Art. 7-bis. (( Proroga del termine per la domanda di ricostruzione del rapporto assicurativo
1. Il termine per la presentazione della domanda di ricostruzione del rapporto assicurativo dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, o dei loro familiari superstiti aventi diritto, licenziati per motivi politici, sindacali o religiosi, di cui alla legge 26 febbraio 2001, n. 30, scade il 30 giugno 2002.))
Riferimenti normativi: - Il testo della legge 26 febbraio 2001, n. 30 (ricostruzione della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici licenziati per motivi politici, sindacali o religiosi e interpretazione autentica dell'art. 7 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, come integrato dall'art. 3 della legge 12 aprile 1976, n. 205) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 2001, n. 51.
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| Art. 8. Docenti stabili della Scuola superiore della pubblica amministrazione
1. I docenti stabili della Scuola superiore della pubblica amministrazione, in servizio presso la Scuola alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono confermati fino al 31 dicembre 2002. |
| Art. 8-bis. (( Proroga dei termini per la domanda di accredito della contribuzione figurativa
1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 1 gennaio 2001 secondo le modalita' previste dall'articolo 3, comma 3, del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, possono esercitare tale facolta' entro il 31 marzo 2002.))
Riferimenti normativi: - Il testo dell'art. 3, comma 1 e comma 3, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di contribuzione figurativa e di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione) e' il seguente: "Art. 3 (Art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e senza pregiudizio per le situazioni in atto, i provvedimenti di collocamento in aspettativa non retribuita dei lavoratori chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali sono efficaci, ai fini dell'accreditamento della contribuzione figurativa al sensi dell'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, se assunti con atto scritto e per i lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali dopo che sia decorso il periodo di prova previsto dai contratti collettivi e comunque un periodo non inferiore a sei mesi. (Omissis). 3. La domanda di accredito figurativo presso la gestione previdenziale interessata deve essere presentata per ogni anno solare o per frazione di esso entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello nel corso del quale abbia avuto inizio o si sia protratta l'aspettativa a pena di decadenza. [Per l'accredito dei periodi di aspettativa precedenti l'anno di entrata in vigore del presente decreto, la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.".
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| Art. 8-ter. (( Proroga di termini relativi alla disciplina delle cooperative
1. I termini di cui all'articolo 6, comma 1, e all'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, sono prorogati al 30 giugno 2002.))
Riferimenti normativi: - Il testo del comma 1, dell'art. 6, della legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore) e' il seguente: "Art. 6 (Regolamento interno). - 1. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le cooperative di cui all'art. 1 definiscono un regolamento, approvato dall'assemblea, sulla tipologia dei rapporti che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori. Il regolamento deve essere depositato entro trenta giorni dall'approvazione presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio. Il regolamento deve contenere in ogni caso: a) il richiamo ai contratti collettivi applicabili, per cio' che attiene ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato; b) le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci, in relazione all'organizzazione aziendale della cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi, anche nei casi di tipologie diverse da quella del lavoro subordinato; c) il richiamo espresso alle normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato; d) l'attribuzione all'assemblea della facolta' di deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, nel quale siano salvaguardati, per quanto possibile, i livelli occupazionali e siano altresi' previsti: la possibilita' di riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi di cui al comma 2, lettera b), dell'art. 3; il divieto, per l'intera durata del piano, di distribuzione di eventuali utili; e) l'attribuzione all'assemblea della facolta' di deliberare, nell'ambito del piano di crisi aziendale di cui alla lettera d), forme di apporto anche economico, da parte dei soci lavoratori, alla soluzione della crisi, in proporzione alle disponibilita' e capacita' finanziarie; f) al fine di promuovere nuova imprenditorialita', nelle cooperative di nuova costituzione, la facolta per l'assemblea della cooperativa di deliberare un piano d'avviamento alle condizioni e secondo le modalita' stabilite in accordi collettivi tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative.". - Il testo del comma 1, dell'art. 7, della gia' citata legge 3 aprile 2001, n. 142 e' il seguente: "Art. 7 (Vigilanza in materia di cooperazione). - Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legisiativi per l'ammodernamento e il riordino delle norme in materia di controlli sulle societa' cooperative e loro consorzi, con particolare riferimento agli oggetti di cui alle lettere da a) a q) e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: a) revisione della disciplina dei collegi sindacali delle societa' cooperative, tenuto conto di quanto previsto dalla legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni, per la piccola societa' cooperativa, e dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; b) esercizio ordinario della vigilanza in materia di cooperazione mediante la revisione cooperativa, finalizzata: 1) a fornire agli amministratori e agli impiegati delle societa' cooperative suggerimenti e consigli per migliorare la gestione ed elevare la democrazia cooperativa; 2) a verificare la natura mutualistica delle societa' cooperative, con particolare riferimento alla effettivita' della base sociale e dello scambio mutualistico tra socio e cooperativa, ai sensi e nel rispetto delle norme in materia di cooperazione, nonche' ad accertare la consistenza dello stato patrimoniale attraverso la acquisizione del bilancio consuntivo d'esercizio e delle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, nonche', ove prevista, della certificazione di bilancio; c) esercizio della vigilanza finalizzato alla verifica dei regolamenti adottati dalle cooperative e della correttezza dei rapporti instaurati con i soci lavoratori; d) effettuazione della vigilanza, fermi restando i compiti attribuiti dalla legge al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed agli uffici periferici competenti, anche da parte delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo di cui all'art. 5 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, secondo i principi e i criteri direttivi della presente legge e con finalita' di sostegno, autotutela e autogoverno del movimento cooperativo; e) svolgimento della vigilanza nei termini e nel contesto di cui alla lettera d), anche mediante revisioni cooperative per le societa' cooperative non aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, con le stesse finalita' di quelle di cui alle lettere b) e d), a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che puo' affidarne l'esecuzione, sulla base di apposite convenzioni, alle stesse associazioni nazionali riconosciute, nell'ambito di un piano operativo biennale predisposto dalla Direzione generale della cooperazione del medesimo Ministero, d'intesa con le associazioni medesime, fermi restando gli attuali meccanismi di finanziamento; f) facolta' del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di disporre e far eseguire da propri funzionari ispezioni straordinarie, per accertamenti a campione o sulla base di esigenze di approfondimento derivanti dalle revisioni cooperative e qualora se ne ravvisi l'opportunita', finalizzate ad accertare principalmente: 1) l'esatta osservanza delle norme di legge, regolamentari, statutarie e mutualistiche; 2) la sussistenza dei requisiti richiesti da leggi generali e speciali per il godimento di agevolazioni tributarie o di altra natura; 3) il regolare funzionamento contabile e amministrativo dell'ente; 4) l'esatta impostazione tecnica ed il regolare svolgimento delle attivita' specifiche promosse o assunte dall'ente; 5) la consistenza patrimoniale dell'ente e lo stato delle attivita' e delle passivita'; 6) la correttezza dei rapporti instaurati con i soci lavoratori e l'effettiva rispondenza di tali rapporti rispetto al regolamento ed alla contrattazione collettiva di settore; g) adeguamento dei parametri previsti dall'art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, per la certificazione obbligatoria del bilancio in relazione all'esigenza di una effettiva congruita' dell'obbligo di certificazione rispetto alla consistenza economica e patrimoniale della societa' cooperativa; h) definizione delle funzioni dell'addetto alle revisioni delle cooperative, nominato dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, quale incaricato di pubblico servizio e definizione dei requisiti per l'inserimento nell'elenco di cui all'art. 5 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577; i) distinzione di finalita', compiti e funzioni tra le revisioni cooperative, le ispezioni straordinarie e la certificazione di bilancio, evitando la sovrapposizione e la duplicazione di adempimenti tra le varie tipologie di controllo, nonche' tra esse e la vigilanza prevista da altre norme per la generalita' delle imprese; l) corrispondenza, in coerenza con l'art. 45, primo comma, della Costituzione, tra l'intensita' e l'onerosita' dei controlli e l'entita' delle agevolazioni assegnate alle cooperative per promuoverne lo sviluppo; m) adeguamento dei requisiti per il riconoscimento delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, allo scopo di assicurare maggiormente le condizioni per l'efficiente ed efficace esecuzione delle revisioni cooperative, tenuto conto anche di quanto previsto alla lettera e) circa i compiti di vigilanza che possono essere affidati alle associazioni nazionali di cui all'art. 5 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577; n) istituzione dell'Albo nazionale delle societa' cooperative, articolato per provincia e situato presso le Direzioni provinciali del lavoro, ai fini della fruizione dei benefici, anche di natura fiscale, raccordando ruolo e modalita' di tenuta di detto Albo con le competenze specifiche delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. L'Albo va tenuto distintamente per sezioni, definite sulla base del rapporto mutualistico di cui alla lettera b); o) unificazione di tutti i codici identificativi delle singole societa' cooperative; p) cancellazione dall'Albo nazionale delle societa' cooperative, e conseguente perdita dei benefici connessi all'iscrizione, delle cooperative che si sottraggono all'attivita' di vigilanza o che non rispettano le finalita' mutualistiche, nonche' applicazione dell'art. 2543 del codice civile in caso di reiterate e gravi violazioni del regolamento di cui all'art. 6 della presente legge; q) abrogazione del capo II del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e individuazione delle altre norme da abrogare in quanto incompatibili con le innovazioni introdotte con i decreti legisiativi di cui al presente comma".
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| Art. 8-quater. (( Proroga di termini relativi ad adempimenti delle societa' a responsabilita' limitata
1. Le societa' a responsabilita' limitata, costituite antecedentemente al 1 gennaio 2002, hanno termine sino al 31 dicembre 2004 per adeguare l'ammontare delle quote e del capitale alle disposizioni dettate dall'articolo 2474; primo, secondo e terzo comma, del codice civile, come modificato dall'articolo 4, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 24 agosto 1998, n. 213, ferma restando la contabilizzazione in euro prescritta dal citato decreto legislativo.))
Riferimenti normativi: - Il testo dell'art. 2474, primo, secondo e terzo comma, del codice civile e' il seguente: "Art. 2474 (Capitale sociale). - La societa' deve costituirsi con un capitale non inferiore a diecimila euro. Le quote di conferimento dei soci possono essere di diverso ammontare, ma in nessun caso inferiori ad un euro. Se la quota di conferimento e' superiore al minimo, deve essere costituita da un ammontare multiplo di un euro. (Omissis).". - Il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 (Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 luglio 1998, n. 157, supplemento ordinario.
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| Art. 8-quinquies. (( Differimento di termini di scadenze previste dalla legge n. 416 del 1998, in materia di metanizzazione del Mezzogiorno.
1. I termini per la presentazione al Ministero delle attivita' produttive della documentazione finale di spesa e della documentazione di collaudo, gia' previsti dall'articolo 1, commi 1, 2 e 4, della legge 30 novembre 1998, n. 416, sono differiti al 31 dicembre 2002.))
Riferimenti normativi: - Il testo dell'art. 1, comma 1, 2 e 4, della legge 30 novembre 1998, n. 416 (Modifiche alla legge 31 marzo 1998, n. 73, recante disposizioni per accelerare la realizzazione del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, gli interventi nelle aree depresse, nonche' il completamento dei progetti FIO) e' il seguente: "Art. 1. - 1. La documentazione di collaudo di cui al comma 5 dell'art. 2 della legge 31 marzo 1998, n. 73, deve, a pena di decadenza delle agevolazioni, essere trasmessa al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'istruttoria finale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Per gli interventi non ultimati entro il 31 dicembre 1996 di cui al comma 6 dell'art. 2 della legge 31 marzo 1998, n. 73, i lavori possono essere completati con presentazione della documentazione da cui risulti lo stato finale della spesa al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. (Omissis). 4. Per i progetti per i quali non sia stato presentato lo stato finale di spesa di cui al comma 6 dell'art. 2 della legge 31 marzo 1998, n. 73, entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' dichiarata la decadenza, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei relativi finanziamenti nazionali e comunitari. Analogamente si provvede qualora la documentazione di collaudo non sia trasmessa al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro quarantadue mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.".
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| Art. 8-sexies. (( Etichettatura di sfarinati e paste alimentari
1. All'articolo 12, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, le parole: "Per centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 30 giugno 2002".))
Riferimenti normativi: - Il testo dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187 (Regolamento per la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari, a norma dell'art. 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146), come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 12 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. E' consentita la produzione di sfarinati e paste alimentari aventi requisiti diversi da quelli prescritti dalle norme del presente regolamento e dei provvedimenti dell'autorita' amministrativa previsti dal presente regolamento, quando e' diretta alla successiva spedizione verso altri Paesi dell'Unione europea o verso gli altri Paesi contraenti l'accordo sullo spazio economico europeo, a condizione che non siano nocivi alla salute umana ed il produttore, di volta in volta, invii preventivamente, a mezzo raccomandata fornita di ricevuta di ritorno indirizzata al Ministero delle politiche agricole e forestali, una comunicazione scritta nella quale siano indicate le merci ed il quantitativo da produrre, i requisiti di difformita' dalle norme del presente regolamento, la quantita', il tipo e le caratteristiche delle materie prime e delle sostanze che si intendono utilizzare, la data di inizio della lavorazione e la durata della medesima, nonche' il Paese di destinazione finale. 2. La lavorazione degli sfarinati e delle paste alimentari di cui al comma 1 va effettuata in modo da rendere possibile il diretto, immediato controllo da parte degli organi di vigilanza, specie se tale lavorazione si effettua contemporaneamente a quella dei prodotti destinati al consumo nazionale. Le materie prime e le sostanze diverse da quelle impiegabili nella produzione di sfarinati e paste alimentari destinate al consumo nazionale, nonche' i prodotti destinati alla spedizione verso altri Paesi dell'Unione europea o verso gli altri Paesi contraenti l'accordo sullo spazio economico europeo o alla esportazione ed aventi requisiti diversi da quelli prescritti, vanno immagazzinati in appositi locali sulla porta dei quali deve essere affisso un cartello recante la scritta a caratteri ben visibili: "Deposito di materie prime e di prodotti finiti non destinati al mercato nazionale". 3. Le singole materie prime di base con requisiti diversi da quelli prescritti dalle norme del presente regolamento, nonche' le sostanze delle quali non e' autorizzato l'impiego per la produzione degli sfarinati e delle paste alimentari ai sensi del presente regolamento, che, invece, si intendono utilizzare per la fabbricazione di sfarinati e paste alimentari di cui al comma 1, vanno annotate in apposito registro di carico e scarico il quale deve riportare le stesse indicazioni prescritte quando si intendono utilizzare le stesse materie e sostanze per la fabbricazione degli sfarinati e delle paste alimentari destinate all'esportazione, di cui al comma 4. 4. E', altresi, consentita la produzione di sfarinati e paste alimentari aventi requisiti diversi da quelli prescritti dalle norme del presente regolamento e dei provvedimenti dell'autorita' amministrativa previsti dal presente regolamento, purche' si' tratti di prodotti destinati all'esportazione e non nocivi alla salute umana, previa autorizzazione da concedersi con le modalita' fissate con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita'. Fino all'emanazione del predetto decreto continua ad applicarsi il decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 9 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 8 del 10 gennaio 1970, fermo restando che i richiami alla legge 4 luglio 1967, n. 580, in esso contenuti, con riferimento agli sfarinati ed alle paste alimentari, sono sostituiti con i richiami al presente regolamento. 5. Salvo quanto previsto dall'art. 48 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502, e' vietata l'importazione di sfarinati e paste alimentari aventi requisiti diversi da quelli prescritti dalle norme del presente regolamento e dei provvedimenti dell'autorita' amministrativa previsti dal presente regolamento. 6. Fino al 30 giugno 2002 e' consentita l'utilizzazione di etichette ed imballaggi non conformi, purche' conformi alle disposizioni della legge 4 luglio 1967, n. 580 e del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.".
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| Art. 8-septies. (( Proroga del termine per la prestazione del servizio militare nelle loro province da parte dei giovani residenti nei comuni delle Marche e dell'Umbria colpiti dal sisma del 26 settembre 1997.
1. Per i giovani soggetti all'obbligo di leva e per i militari in servizio di leva le disposizioni di cui all'articolo 1-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, e successive modificazioni, si applicano nei territori delle regioni Marche ed Umbria, nei limiti delle richieste di personale avanzate dalle singole amministrazioni che attestino la persistenza di effettive esigenze connesse agli interventi necessari a fronteggiare la crisi sismica del 26 settembre 1997, fino al 31 dicembre 2002.))
Riferimenti normativi: - Il testo dell'art. 1-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434 (Interventi urgenti a favore delle zone colpite da ripetuti eventi sismici nelle regioni Marche e Umbria), e successive modificazioni, e' il seguente: "Art. 1-ter (Disposizioni sul servizio di leva e sul servizio civile sostitutivo). - 1. I soggetti interessati al servizio militare o al servizio civile relativamente agli anni 1997, 1998, 1999 e 2000, residenti alla data del 26 settembre 1997 nei comuni del territorio delle regioni Marche e Umbria danneggiate dal terremoto, possono essere impiegati, fino al 31 dicembre 2000, anche se gia' incorporati ed in servizio, come coadiutori del personale delle amministrazioni dello Stato, delle regioni o degli enti locali territoriali per le esigenze connesse alla realizzazione degli interventi necessari a fronteggiare la crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997. 2. Coloro che intendono beneficiare delle disposizioni di cui al comma 1 devono presentare domanda, se gia' alle armi o in servizio civile, ai rispettivi comandi di Corpo e, se ancora da incorporare, ai distretti militari di appartenenza. I comandi militari competenti, sulla base delle esigenze rappresentate da parte delle amministrazioni dello Stato, delle regioni o degli enti locali territoriali e loro consorzi, assegnano, previa convenzione, i soggetti interessati, tenendo conto delle professionalita' e delle attitudini individuali dai soggetti medesimi a svolgere i previsti interventi. Per il vitto e l'alloggio di tali soggetti si provvedera' tenendo conto della ricettivita' delle caserme e della disponibilita' dei comuni, nonche' autorizzando il pernottamento ed eventualmente il vitto presso le rispettive abitazioni. L'assegnazione dei militari di leva alle amministrazioni che hanno stipulato una convenzione avverra' entro venti giorni dalla presentazione della domanda da parte dei militari stessi.".
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| Art. 8-octies. (( Minoranze linguistiche storiche
1. I termini di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, sono prorogati di tre mesi a decorrere dalla scadenza fissata nel medesimo articolo. 2. Le somme iscritte nel bilancio dello Stato per l'anno 2001 ai sensi degli articoli 9, comma 2, e 15, comma 1, della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche", non utilizzate al 31 dicembre 2001, possono essere impegnate nell'esercizio successivo.))
Riferimenti normativi: - Il testo dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345 (Regolamento di attuazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme di tutela delle minoranze linguistiche storiche) e' il seguente: "Art. 13 (Disposizioni transitorie). - 1. Nella prima fase di applicazione del presente regolamento, i termini di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 8, sono fissati in tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento; i termini di cui ai commi 5, 6, 7, del medesimo art. 8 sono fissati, rispettivamente, in quattro, cinque e sette mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 2. Il presente regolamento si applica alla minoranza linguistica slovena fino alla completa operativita' della legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante "Norme per la tutela della minoranza linguistica slovena nella regione Friuli-Venezia Giulia". 3. Entro un anno dalla sua entrata in vigore il presente regolamento e' sottoposto a revisione.". - Il testo dell'art. 9, comma 2, della legge 15 dicembre 1999, n. 482 e' il seguente: "2. Per rendere effettivo l'esercizio delle facolta' di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni provvedono, anche attraverso convenzioni con altri enti, a garantire la presenza di personale che sia in grado di rispondere alle richieste del pubblico usando la lingua ammessa a tutela. A tal fine e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali, un Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche con una dotazione finanziaria annua di L. 9.800.000.000 a decorrere dal 1999. Tali risorse, da considerare quale limite massimo di spesa, sono ripartite annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite le amministrazioni interessate.". - Il testo dell'art. 15, comma 1, della legge 15 dicembre 1999, n. 482 e' il seguente: "1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 5, comma 1, e 9, comma 2, le spese sostenute dagli enti locali per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla presente legge sono poste a carico del bilancio statale entro il limite massimo complessivo annuo di L. 8.700.000.000 a decorrere dal 1999.".
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| Art. 8-nonies. (( Differimento di interventi nel settore della ricerca scientifica
1. Al fine di differire gli interventi nel settore della ricerca scientifica utilizzando le risorse finanziarie stanziate dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e' autorizzata la spesa: a) di lire 2 miliardi per l'anno 2001, di 41.317 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003, finalizzata all'incremento dell'importo per il finanziamento di progetti di ricerca universitaria di rilevante interesse nazionale e di grandi attrezzature scientifiche universitarie; b) di lire 4,5 miliardi per l'anno 2001, di 1.291 migliaia di euro per l'anno 2002 e di 1.807 migliaia di euro per l'anno 2003, per interventi straordinari a sostegno della ricerca universitaria; c) di 19.109 migliaia di euro per l'anno 2002 e di 20.658 migliaia di euro per l'anno 2003 per il potenziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca. 2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 per il triennio 2001-2003, pari a 6,5 miliardi di lire per l'anno 2001, a 61.717 migliaia di euro per l'anno 2002 e a 63.782 migliaia di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.))
Riferimenti normativi: - La legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), e successive modificazioni, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302, supplemento ordinario.
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| Art. 9. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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