IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento del tesoro
Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2000 con il quale sono state fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro; Visto il proprio decreto del 18 dicembre 2001 che ha disposto per il 2 gennaio 2002 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a centosettantasette giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento; Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 16 novembre 2000 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 2 gennaio 2002; Considerato che il prezzo di assegnazione del collocamento supplementare riservato agli operatori "specialisti in titoli di Stato" e' pari al prezzo medio ponderato d'asta; Decreta: Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 2 gennaio 2002 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a centosettantasette giorni e' risultato pari a 98,485. La spesa per interessi, per l'emissione suddetta, comprensiva del relativo collocamento supplementare, gravante sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, ammonta a euro 107.885.205,58 per titoli a centosettantasette giorni con scadenza 28 giugno 2002. A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno. Il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a centosettantasette giorni e' risultato pari a 98,015. Il presente decreto verra' inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 gennaio 2002 p. Il direttore generale: Cannata |