Gazzetta n. 7 del 9 gennaio 2002 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - UFFICIO RELAZIONI SINDACALI - SERVIZIO PER LA RAPPRESENTATIVITA' SINDACALE E GLI SCIOPERI |
DECRETO 6 novembre 2001 |
Ripartizione dei contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili per il biennio 2000-2001, nell'ambito del personale della carriera diplomatica. |
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IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA e per il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni, concernente "Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri"; Visto il decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, recante "Riordino della carriera diplomatica, a norma dell'art. 1 della legge 28 luglio 1999, n. 266"; Vista l'ipotesi di accordo relativa al quadriennio 2000-2003, per gli aspetti normativi, ed al biennio 2000-2001, per gli aspetti retributivi, riguardante il personale della carriera diplomatica, sottoscritta, ai sensi dall'art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni, in data 30 gennaio 2001, dalla delegazione di parte pubblica e dalle organizzazioni sindacali rappresentative del personale della carriera diplomatica SINDMAE (Sindacato nazionale dipendenti Ministero affari esteri, e CGIL) Coordinamento esteri; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, che recepisce il predetto accordo relativo al quadriennio 2000-2003, per gli aspetti giuridici, ed al biennio 2000-2001, per gli aspetti economici, riguardante il personale della carriera diplomatica; Visto in particolare, l'art. 9, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, che fissa, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in tre unita' il limite massimo dei distacchi sindacali autorizzabili a favore del personale della carriera diplomatica; Visto il medesimo art. 9, comma 2, del menzionato decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, il quale prevede che alla ripartizione del predetto contingente complessivo di tre distacchi tra le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi della normativa vigente provvede il Ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni interessate, entro il primo quadrimestre di ciascun biennio; Visto l'ultimo periodo del richiamato comma 2, dell'art. 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, il quale statuisce che la ripartizione, che ha validita' fino alla successiva, e' effettuata in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite al personale della carriera diplomatica all'Amministrazione, accertate per ciascuna delle indicate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione; Visto l'art. 12, comma 1, terzo periodo, del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, il quale prevede che la Direzione generale del personale del Ministero degli affari esteri invia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati complessivi relativi alle deleghe per la riscossione del contributo sindacale; Vista la nota con la quale il Ministero degli affari esteri ha trasmesso al Dipartimento della funzione pubblica i dati relativi alle deleghe per i contributi sindacali, accertate alla data del 31 dicembre 2000, con riguardo alle organizzazioni sindacali esponenziali degli interessi del personale della carriera diplomatica; Sentite le organizzazioni sindacali interessate, in quanto aventi titolo alla ripartizione dei distacchi sindacali citati nella loro qualita' di organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi della normativa vigente; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 agosto 2001, con il quale il Ministro per la funzione pubblica e per il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza, on. Franco Frattini, e' stato delegato, tra l'altro, ad esercitare "... tutte le competenze attribuite da disposizioni normative direttamente al Ministro e al Dipartimento della funzione pubblica"; Decreta: Art. 1. Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali autorizzabili per il biennio 2000-2001, nell'ambito del personale della carriera diplomatica Il contingente complessivo di tre distacchi sindacali autorizzabili, per il biennio 2000-2001, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, a favore del personale della carriera diplomatica, e' ripartito tra le seguenti organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi della normativa vigente, con le modalita' di cui all'art. 9, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 114/2001, in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale, conferite dal personale della carriera diplomatica all'amministrazione ed accertate per ciascuna di esse alla data del 31 dicembre 2000; a) SINDMAE - Sindacato nazionale dipendenti Ministero affari esteri: due distacchi sindacali; b) CGIL - Coordinamento esteri: un distacco sindacale. |
| Art. 2. Decorrenza della ripartizione dei distacchi sindacali La ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali di cui all'art. 1 opera, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla successiva. |
| Art. 3. Modalita' e limiti per il collocamento in distacco sindacale retribuito Il collocamento in distacco sindacale del personale della carriera diplomatica e' consentito, nei limiti massimi indicati nei precedenti articoli, nel rispetto delle disposizioni, modalita' e procedure contenute nell'art. 9, commi 3, 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed esplichera' i suoi effetti dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Roma, 6 novembre 2001 Il Ministro: Frattini |
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