Gazzetta n. 7 del 9 gennaio 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI |
DECRETO 7 marzo 2001 |
Approvazione della modifica del capoverso 4 dell'art. 8 (Condizioni particolari cui dovra' soddisfare la derivazione) del disciplinare principale 12 gennaio 1962, rep. n. 4533 regolante la concessione ad uso idroelettrico assentita con decreto interministeriale 8 giugno 1962, n. 1971. |
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IL DIRETTORE GENERALE della difesa del suolo di concerto con IL DIRETTORE GENERALE dell'Agenzia del demanio Visto il decreto interministeriale 8 giugno 1962, n. 1971 - Divisione X, con il quale e' stata accordata all'Azienda elettrica municipale di Milano, oggi A.E.M. S.p.a., la concessione di derivare, in base all'accordo internazionale 27 maggio 1957, protocollo addizionale in pari data, i deflussi scolanti dell'alto bacino imbrifero del torrente Spoel per un volume di mc 90 milioni di acqua all'anno per uso idroelettrico; Considerato che detta concessione, entrata in vigore il 15 settembre 1962, e' stata subordinata alle condizioni contenute nel disciplinare principale 12 gennaio 1962, rep. n. 4533 e nel disciplinare suppletivo 10 maggio 1962, repertorio n. 4569; Che i lavori delle opere di derivazione sono stati ultimati in data 5 ottobre 1964, giusto certificato in pari data n. 8421/9174 dell'ufficio del genio civile di Sondrio e che e' stata accordata la provvisoria autorizzazione all'esercizio integrale della derivazione a far tempo dal 22 maggio 1963; Che il disciplinare principale sopra citato stabiliva all'art. 8, capoverso 4 che la concessionaria A.E.M. S.p.a. si impegnava "a immettere in un cunicolo praticabile sotterraneo, da eseguire in calcestruzzo, le acque di magra del torrente Spoel per evitare che queste gelino e danneggino provocando allagamenti ai terreni circostanti"; Che nel rispetto di quanto disposto dal citato art. 8 del disciplinare principale, l'A.E.M. ha presentato, in data 17 febbraio 1967, il progetto esecutivo del cunicolo e sul quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici, con voto 16 marzo 1967 n. 431, ha espresso parere favorevole relativamente a detto progetto esecutivo che pertanto e' stato approvato e che in conseguenza di cio' l'A.E.M. e' stata invitata ad eseguire le relative opere; Considerato che l'A.E.M. e' stata impossibilitata a dare esecuzione alle opere per l'opposizione del comune di Livigno che non riteneva l'opera progettata coerente con i nuovi orientamenti e criteri emersi circa la protezione idraulica dei terreni siti in sponda sinistra del torrente Spoel, e che il sindaco del comune di Livigno, come risulta dal verbale della dodicesima riunione della predetta commissione italo-svizzera di vigilanza e sorveglianza dell'esercizio dell'utilizzazione dello Spoel ed affluenti, tenutasi nei giorni 29 e 30 ottobre 1980, confermava l'opposizione impegnandosi a proporre soluzioni alternative; Vista l'istanza 28 dicembre 1983 dell'A.E.M. intesa ad ottenere la modifica di quanto disposto dall'art. 8 del disciplinare principale ed il collaudo della derivazione attuata; Considerato che nel settembre 1984, l'A.E.M. ha dichiarato di aver effettuato un deposito vincolato fruttifero, a favore del comune di Livigno, presso la Banca Popolare di Sondrio, filiale di Livigno, dell'importo di L. 150.000.000 corrispondenti al costo dell'opera (cunicolo acque invernali) all'anno 1980, rivalutato al 1982; Considerato che nel maggio 1987 sono state collaudate le altre opere previste dal citato decreto interministeriale 8 giugno 1962, pur non essendo l'A.E.M. sollevata dall'obbligo previsto nell'art. 8 del disciplinare principale 12 gennaio 1962, rep. n. 4533 e di cui non poteva essere considerata inadempiente; Che in piu' riunioni successive della predetta commissione internazionale e' stata evidenziata la disponibilita' dell'A.E.M. a risolvere la problematica relativa al disposto del citato art. 8 e, con riferimento al voto n. 293 del 25 luglio 1991 del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e' stata espressa l'esigenza di una puntuale individuazione delle opere sostitutive del cunicolo e della necessita' della presentazione da parte del comune di Livigno di un progetto alternativo, i cui elementi tecnico-idraulici dovevano essere sottoposti alla valutazione dell'A.E.M. e della sezione territoriale di Sondrio del provveditorato alle opere pubbliche, per la Lombardia; Che in occasione della riunione della Commissione internazionale del 12 e 13 ottobre 1993 e' stata esplicitata la proposta del comune di Livigno consistente nella realizzazione di una arginatura in sassi a vista idonea a raccogliere le acque di magra al centro dell'alveo in sostituzione dell'esecuzione del citato cunicolo; Che nell'ottobre del 1994 l'A.E.M. ha predisposto un progetto di massima di sistemazione dell'alveo dello Spoel a cavaliere del ponte Le Ponti, cosi come richiesto dal comune di Livigno, progetto che ha ottenuto parere di massima favorevole con prescrizioni tecniche da parte dell'ufficio operativo di Cremona del Magistrato per il Po; Che l'A.E.M. S.p.a., in accordo con il comune di Livigno, ha predisposto, a firma dell'ing. Paolo Saccani, il progetto definitivo ed esecutivo delle opere alternative a quelle di cui al disposto dell'art. 8, capoverso 4, del disciplinare n. 453 del 12 gennaio 1962, dopo aver effettuato verifiche di compatibilita' con il progetto dell'amministrazione comunale di Livigno relativo alla nuova strada urbana Bondio-Lago, terzo stralcio; Che l'istanza di modifica del citato art. 8 e l'allegato progetto esecutivo dell'A.E.M. S.p.a. sono pervenuti alla Sezione acque del Provveditorato alle opere pubbliche, per la Lombardia in data 31 marzo 1999; Considerato che l'ufficio istruttore del Provveditorato, verificata la rispondenza del progetto allo stato dei luoghi ed alle condizioni richieste per la modifica del disciplinare e considerato il parere favorevole, nei riguardi idraulici, espresso dal Magistrato per il Po con nota 8 settembre 1999, n. 15333/1999, ha espresso parere favorevole all'accoglimento e all'approvazione del progetto di regimazione idraulica delle acque di magra del torrente Spoel presentato dall'A.E.M. S.p.a. di Milano in data 20 marzo 1998 e che di conseguenza alla modifica dell'art. 8, capoverso 4, del disciplinare principale di concessione n. 4533 di repertorio del 12 gennaio 1962, sostituendo l'obbligo previsto dal predetto capoverso 4, con la prescrizione della realizzazione della nuova opera in progetto; Ritenuto pertanto che nulla osta a che "l'obbligo di esecuzione delle opere previste nel quarto capoverso dell'art. 8 del disciplinare principale 12 gennaio 1962, n. 4533 di repertorio, regolante la concessione di grande derivazione idroelettrica dal torrente Spoel in oggetto, possa essere sostituito con la prescrizione della esecuzione delle opere ed interventi di cui al progetto a firma Paolo Saccani, presentato dall'A.E.M.", restando validi gli altri obblighi e condizioni contenuti nel disciplinare principale 12 gennaio 1962, repertorio n. 4533 ed in quello suppletivo 10 maggio 1962, repertorio n. 4569; Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, reso con il voto n. 474/1999 del 13 gennaio 2000; Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regolamento per le derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche, approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285; Visto il decreto legislativo sul riordino in materia di concessione di acque pubbliche, 12 luglio 1993, n. 275; Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Decreta: E' approvato il disciplinare modificativo 8 maggio 2000, n. 141 di repertorio, sottoscritto presso il Provveditorato alle opere pubbliche per la Lombardia dall'ing. Bruno Bazzoni per l'A.E.M. S.p.a., registrato a Sondrio il 15 maggio 2000 al n. 956, serie 3, con il quale il testo del capoverso 4 dell'art. 8 (condizioni particolari cui dovra' soddisfare la derivazione) del disciplinare principale 12 gennaio 1962, n. 4533 di repertorio, disciplinare regolante la concessione assentita con il decreto interministeriale 8 giugno 1962, n. 1971, viene cosi' integralmente sostituito: "La Concessionaria si impegna a realizzare un'arginatura in pietrame locale a vista in modo da raccogliere le acque di magra al centro dell'alveo del torrente Spoel per evitare che queste gelando danneggino provocando allagamenti ai terreni circostanti, il tutto in conformita' al progetto a firma ing. Paolo Saccani favorevolmente esaminato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n. 474/1999 del 13 gennaio 2000". Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 per l'annullamento del presente provvedimento si potra' ricorrere dinnanzi al tribunale superiore delle acque pubbliche entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrenti dalla data della relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale o da quella di notificazione. Roma, 7 marzo 2001
Il direttore generale della difesa del suolo
Cappiello
Il direttore generale dell'Agenzia del demanio Spitz Registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2001 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 5, foglio n. 338 |
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