Gazzetta n. 7 del 9 gennaio 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 14 dicembre 2001 |
Riconoscimento alla sig.ra Matic Tatiana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato. |
|
|
IL CAPO del Dipartimento per gli affari di giustizia
Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Vista l'istanza della sig.ra Matic Tatiana, nata il 10 gennaio 1965 a Belgrado, cittadina jugoslava, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di avvocato conseguito in Jugoslavia ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato; Preso atto che la richiedente e' in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Universita' di Belgrado in data 19 ottobre 1989; Preso atto che la richiedente ha sostenuto l'esame giudiziario in data 24 febbraio 1992, dinanzi alla commissione del Ministero della giustizia di Belgrado; Preso atto altresi' che la sig.ra Matic risulta iscritta all'ordine degli avvocati di Belgrado dal 22 maggio 1992; Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 25 settembre 2001; Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli avvocati; Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato; Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, e 14 e 39 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari; Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rinnovato dalla questura di Milano in data 1 giugno 2001, e valido a tempo indeterminato, per motivi di famiglia; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Matic Tatiana, nata il 10 gennaio 1965 a Belgrado, cittadina jugoslava, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori. |
| Art. 2. Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova volta ad accertare alla conoscenza delle seguenti materie: 1) diritto costituzionale; 2) diritto penale; 3) diritto di procedura penale; 4) diritto amministrativo; 5) diritto civile; 6) diritto di procedura civile; 7) ordinamento e deontologia forensi. |
| Art. 3. La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'una e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Roma, 14 dicembre 2001 Il capo del Dipartimento: Tatozzi |
| Allegato A
a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. b) L'esame scritto consiste nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertente su non piu' di tre materie tra quelle sopra indicate e a scelta della commissione. c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie, sopra indicate. Il candidato potra' accedere a questo secondo esame solo se abbia conseguito nella prova scritta un punteggio non inferiore a trenta punti. d) L'esame si considera superato nel caso in cui il candidato abbia conseguito in ciascuna prova un punteggio non inferiore a trenta punti. e) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati. |
|
|
|