IL CAPO del Dipartimento per gli affari di giustizia
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Vista l'istanza della sig.ra Teissl Christine nata a Brennero (Bolzano) il 27 gennaio 1952, cittadina italiana, diretta ad ottenere il riconoscimento del proprio titolo professionale, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, ai fini dell'accesso all'albo e dell'esercizio della professione di psicologo; Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di "Doktor der philosophie" nel maggio 1993 presso l'Universita' di Innsbruck; Considerato che la richiedente e' in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo dal maggio 1999, come documentato dal certificato di iscrizione all'ordine nazionale austriaco degli piscologi di Vienna; Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 9 novembre 2001; Visto il parere scritto del rappresentante del consiglio nazionale di categoria; Ritenuto pertanto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio della professione di psicologo in Italia, per cui non appare necessario applicare le misure compensative; Decreta: Alla sig.ra Teissl Christine nata a Brennero (Bolzano) il 27 gennaio 1952, cittadina italiana, sono riconosciuti i titoli denominati in premessa quale titoli comulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A, e per l'esercizio di detta professione in Italia. Roma, 3 dicembre 2001 Il capo del Dipartimento: Tatozzi |