Gazzetta n. 7 del 9 gennaio 2002 (vai al sommario) |
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LEGGE 31 dicembre 2001, n. 463 |
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, recante proroghe e differimenti di termini. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge: Art. 1.
1. Il decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, recante proroghe e differimenti di termini, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 892): Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi), dal Ministro dell'economia e finanze (Tremonti), dal Ministro degli affari esteri (Ruggiero), dal Ministro delle comunicazioni (Gasparri), dal Ministro dell'istruzione (Moratti), dal Ministro per la funzione pubblica (Frattini) e dal Ministro per gli italiani nel mondo (Tremaglia) il 26 novembre 2001. Assegnato alla 1a commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 26 novembre 2001 con pareri della commissione 3a, 5a, 6a, 7a e 8a. Esaminato dalla 1a commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' il 29 novembre 2001. Esaminato dalla 1a commissione il 29 novembre 2001, il 4 e 11 dicembre 2001. Esaminato in aula l'11 dicembre 2001 e approvato il 12 dicembre 2001. Camera dei deputati (atto n. 2091): Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 13 dicembre 2001 con pareri del comitato per la legislazione e delle commissioni III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII e parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla I commissione il 14, 15 e 17 dicembre 2001. Esaminato ed approvato in aula il 19 dicembre 2001.
Avvertenza: Il decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 275 del 26 novembre 2001. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 63.
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| Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411
All'articolo 1, la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Comitato degli italiani all'estero". All'articolo 3, comma 1, la parola: "pagati" e' sostituita dalla seguente: "utilizzati". Dopo l'articolo 3, e' inserito il seguente: "ART. 3-bis. - (Adeguamenti alle prescrizioni antincendio per le strutture ricettive esistenti) - 1. Le attivita' ricettive esistenti con oltre venticinque posti letto completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi di cui alle lettere b) e c) del punto 21.2 della regola tecnica di prevenzione incendi per le attivita' ricettive turistico-alberghiere, approvata con decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, entro il termine del 31 dicembre 2004. Nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'interno provvede, ai sensi del penultimo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, ad aggiornare le disposizioni di cui al citato decreto ministeriale 9 aprile 1994 relative alle attivita' ricettive esistenti, avendo particolare riguardo alle esigenze di quelle ubicate nei centri storici". All'articolo 4: al comma 1, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Il termine di cui all'articolo 41, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, relativo al regime di contribuzione diretta per le spedizioni postali, e' prorogato al 1 gennaio 2003"; dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: "Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, per il periodo 1 gennaio-31 dicembre 2002, sono destinate al rimborso delle riduzioni tariffarie applicate nel medesimo periodo dalla societa' per azioni Poste Italiane alle spedizioni postali di cui all'articolo 41, comma 1, della citata legge n. 448 del 1998, e successive modificazioni"; dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: "1-bis. Fino all'entrata in vigore delle agevolazioni previste dall'articolo 41 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, alle spedizioni di prodotti editoriali effettuate dalle case editrici e da librerie autorizzate si applicano le tariffe vigenti al 31 agosto 2001 come previste dal decreto ministeriale 28 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 1997, nel limite massimo delle risorse stanziate con le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni". Dopo l'articolo 5, e' inserito il seguente: "ART. 5-bis. - (Edilizia) - 1. Il termine di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, e' prorogato al 30 giugno 2002". All'articolo 7, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis. Le somme iscritte nell'unita' previsionale di base 15.1.2.2 "Collettivita' italiana all'estero" - capitolo 4065 - dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 2001, per le finalita' di cui alla legge 16 marzo 2001, n. 72, recante "Interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunita' degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia", possono essere impegnate entro il 31 dicembre 2002". Dopo l'articolo 7, e' inserito il seguente: "ART. 7-bis. - (Proroga del termine per la domanda di ricostruzione del rapporto assicurativo) - 1. Il termine per la presentazione della domanda di ricostruzione del rapporto assicurativo dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, o dei loro familiari superstiti aventi diritto, licenziati per motivi politici, sindacali o religiosi, di cui alla legge 26 febbraio 2001, n. 30, scade il 30 giugno 2002". Dopo l'articolo 8, sono inseriti i seguenti: "ART. 8-bis. - (Proroga dei termini per la domanda di accredito della contribuzione figurativa) - 1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 1 gennaio 2001 secondo le modalita' previste dall'articolo 3, comma 3, del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, possono esercitare tale facolta' entro il 31 marzo 2002. ART. 8-ter. - (Proroga di termini relativi alla disciplina delle cooperative) - 1. I termini di cui all'articolo 6, comma 1, e all'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, sono prorogati al 30 giugno 2002. ART. 8-quater. - (Proroga di termini relativi ad adempimenti delle societa' a responsabilita' limitata) - 1. Le societa' a responsabilita' limitata, costituite antecedentemente al 1 gennaio 2002, hanno termine sino al 31 dicembre 2004 per adeguare l'ammontare delle quote e del capitale alle disposizioni dettate dall'articolo 2474, primo, secondo e terzo comma, del codice civile, come modificato dall'articolo 4, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 24 agosto 1998, n. 213, ferma restando la contabilizzazione in euro prescritta dal citato decreto legislativo. ART. 8-quinquies. - (Differimento di termini di scadenze previste dalla legge n. 416 del 1998, in materia di metanizzazione del Mezzogiorno) - 1. I termini per la presentazione al Ministero delle attivita' produttive della documentazione finale di spesa e della documentazione di collaudo, gia' previsti dall'articolo 1, commi 1, 2 e 4, della legge 30 novembre 1998, n. 416, sono differiti al 31 dicembre 2002. ART. 8-sexies. - (Etichettatura di sfarinati e paste alimentari) - 1. All'articolo 12, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, le parole: "Per centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 30 giugno 2002". ART. 8-septies. - (Proroga del termine per la prestazione del servizio militare nelle loro province da parte dei giovani residenti nei comuni delle Marche e dell'Umbria colpiti dal sisma del 26 settembre 1997) - 1. Per i giovani soggetti all'obbligo di leva e per i militari in servizio di leva le disposizioni di cui all'articolo 1-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, e successive modificazioni, si applicano nei territori delle regioni Marche ed Umbria, nei limiti delle richieste di personale avanzate dalle singole amministrazioni che attestino la persistenza di effettive esigenze connesse agli interventi necessari a fronteggiare la crisi sismica del 26 settembre 1997, fino al 31 dicembre 2002. ART. 8-octies. - (Minoranze linguistiche storiche) - 1. I termini di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, sono prorogati di tre mesi a decorrere dalla scadenza fissata nel medesimo articolo. 2. Le somme iscritte nel bilancio dello Stato per l'anno 2001 ai sensi degli articoli 9, comma 2, e 15, comma 1, della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche", non utilizzate al 31 dicembre 2001, possono essere impegnate nell'esercizio successivo. ART. 8-nonies. - (Differimento di interventi nel settore della ricerca scientifica) - 1. Al fine di differire gli interventi nel settore della ricerca scientifica utilizzando le risorse finanziarie stanziate dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e' autorizzata la spesa: a) di lire 2 miliardi per l'anno 2001, di 41.317 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003, finalizzata all'incremento dell'importo per il finanziamento di progetti di ricerca universitaria di rilevante interesse nazionale e di grandi attrezzature scientifiche universitarie; b) di lire 4,5 miliardi per l'anno 2001, di 1.291 migliaia di euro per l'anno 2002 e di 1.807 migliaia di euro per l'anno 2003, per interventi straordinari a sostegno della ricerca universitaria; c) di 19.109 migliaia di euro per l'anno 2002 e di 20.658 migliaia di euro per l'anno 2003 per il potenziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca. 2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 per il triennio 2001-2003, pari a 6,5 miliardi di lire per l'anno 2001, a 61.717 migliaia di euro per l'anno 2002 e a 63.782 migliaia di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 dicembre 2001
CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Ruggiero, Ministro degli affari esteri Gasparri, Ministro delle comunicazioni Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Frattini, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli |
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