Gazzetta n. 6 del 8 gennaio 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 11 dicembre 2001 |
Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato "C.S.Q.A. - Certificazione qualita' agroalimentare S.r.l." ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta "Bitto". |
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IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE del Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli; Visto il regolamento della Commissione C.E. n. 1263/96 del 1 luglio 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta "Bitto" nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio; Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari; Visto il decreto 14 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 297 del 21 dicembre 1998, con il quale l'organismo di controllo "C.S.Q.A. S.r.l.", con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano, 74, e' stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta "Bitto"; Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale decorrente dal 21 dicembre 1998, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in precedenza citato; Visto lo schema tipo di controllo relativo alle denominazioni protette della filiera formaggi sul quale ha espresso parere positivo il gruppo tecnico di valuta-zione, di cui alla previsione dell'art. 53, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, e in relazione al quale dovranno essere riformulati i piani di controllo di tutti i formaggi a denominazione protetta, al fine di soddisfare l'esigenza di fissare modalita' uniformi per l'esercizio dell'attivita' di controllo sulle rispettive aree di produzione; Ritenuto opportuno che il piano di controllo approvato con il citato decreto 14 dicembre 1998, per la denominazione di origine protetta "Bitto" venga adeguato allo schema tipo di controllo sopra indicato; Considerato che il Consorzio tutela Bitto, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata; Considerata la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta "Bitto" anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa. Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione; Decreta: Art. 1. L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo "C.S.Q.A. S.r.l.", con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano, 74, con decreto 14 dicembre 1998, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta "Bitto" registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1 luglio 1996, e' prorogata di centoventi giorni a far data dal 21 dicembre 2001. |
| Art. 2. Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 14 dicembre 1998. Roma, 11 dicembre 2001 Il direttore generale reggente: Ambrosio |
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