Gazzetta n. 6 del 8 gennaio 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 11 dicembre 2001 |
Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato "3 A - Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - soc. cons. a r.l." ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta "Umbria". |
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IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE del Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli; Visto il regolamento della Commissione C.E. n. 2325/97 del 24 novembre 1997, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta "Umbria" nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio; Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari; Visto il decreto 30 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 297 del 21 dicembre 1998, con il quale l'organismo di controllo "3 A - Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - soc. cons. a r.l.", con sede in frazione Pantalla del comune di Todi (Perugia) e' stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva "Umbria"; Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale decorrente dal 21 dicembre 1998, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in precedenza citato; Visto che il gruppo tecnico di valutazione, di cui alla previsione dell'art. 53, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, non ha ancora esaminato lo schema tipo di controllo relativo alle denominazioni protette della filiera "grassi (oli)", in relazione al quale dovranno essere riformulati i piani di controllo di tutti i grassi, e tra questi gli oli, a denominazione protetta al fine di soddisfare l'esigenza di fissare modalita' uni-formi per l'esecuzione del'attivita' di controllo sulle rispettive aree di produzione e che conseguentemente si potra' procedere a detto adeguamento solo dopo l'espressione del parere positivo del citato gruppo tecnico; Considerato che l'Associazione produttori olivicoli di Perugia, l'Associazione provinciale produttori olivicoli di Terni, l'Associazione umbra produttori olive ed olio e l'Associazione dei produttori olivicoli della provincia di Perugia, quali organismi associativi maggiormente rappresentativi della denominazione di origine protetta di cui trattasi, pur essendone richieste, non hanno ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata; Considerata la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta "Umbria" anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, per consentire all'organismo di controllo l'adeguamento del piano di controllo allo schema tipo di controllo citato in precedenza; Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione; Decreta: Art. 1. L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo "3 A - Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - soc. cons. a r.l.", con sede in frazione Pantalla di Todi (Perugia), con decreto 30 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 297 del 21 dicembre 1998, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta "Umbria" registrata con il regolamento della commissione (CE) n. 2325/97 del 24 novembre 1997, e' prorogata di centoventi giorni a far data dal 21 dicembre 2001. |
| Art. 2. Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 30 novembre 1998. Roma, 11 dicembre 2001 Il direttore generale reggente: Ambrosio |
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