Gazzetta n. 6 del 8 gennaio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 11 dicembre 2001
Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato "Certiquality - Istituto di certificazione della qualita' - Settore Certiagro" ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta dell'olio extravergine di oliva "Toscano".

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
del Dipartimento della qualita' dei prodotti
agroalimentari e dei servizi
- Direzione generale per la qualita' dei prodotti
agroalimentari e la tutela del consumatore
Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;
Visto il regolamento della Commissione C.E. n. 644/98 del 20 marzo 1998, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta dell'olio extravergine di oliva "Toscano" nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il decreto 30 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 297 del 21 dicembre 1998, con il quale l'organismo di controllo "Certiquality - Istituto di certificazione della qualita' - Settore Certiagro", con sede in Milano, via G. Giardino, 4, e' stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta dell'olio extravergine di oliva "Toscano";
Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale decorrente dal 21 dicembre 1998, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in precedenza citato;
Considerato che il gruppo tecnico di valutazione, di cui alla previsione dell'art. 53, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, non ha ancora esaminato lo schema tipo di controllo relativo alle denominazioni protette della filiera "grassi (oli)", in relazione al quale dovranno essere riformulati i piani di controllo di tutti i grassi, tra questi gli oli, a denominazione protetta al fine di soddisfare l'esigenza di fissare modalita' uniformi per l'esercizio dell'attivita' di controllo sulle rispettive aree di produzione e che conseguentemente si potra' procedere a detto adeguamento solo dopo l'espressione del parere positivo del citato gruppo tecnico;
Considerato che il Consorzio dell'olio Toscano con nota del 7 dicembre 2001 ha comunicato di aver deliberato il rinnovo della designazione di "Certiquality - Istituto di certificazione della qualita' - Settore Certiagro", con sede in Milano, via G. Giardino, 4, quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi del citato art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92;
Considerata la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente l'indicazione geografica protetta dell'olio extravergine di oliva "Toscano" anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa;
Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;
Decreta:
Art. 1.
L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo "Certiquality - Istituto di certificazione della qualita' - Settore Certiagro", con sede in Milano, via G. Giardino, 4, con decreto 30 novembre 1998, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta dell'olio extravergine di oliva "Toscano" registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 644/98 del 20 marzo 1998, e' prorogata di centoventi giorni a far data dal 21 dicembre 2001.
 
Art. 2.
Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 30 novembre 1998.
Roma, 11 dicembre 2001
Il direttore generale reggente: Ambrosio
 
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