Gazzetta n. 5 del 7 gennaio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
CIRCOLARE 21 dicembre 2001, n. 592
Procedimento penale davanti al giudice di pace, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. Indicazioni riguardanti gli adempimenti di cancelleria.

Ai signori Presidenti delle Corti di
appello
Ai signori Procuratori generali presso
le Corti di appello Premessa.
Il prossimo 2 gennaio 2002 entrera' in vigore la disciplina relativa alla competenza penale del giudice di pace, contenuta nel decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e nel relativo regolamento di esecuzione (decreto ministeriale 6 aprile 2001, n. 204).
Si ritiene opportuno, anche in considerazione di taluni aspetti inediti di tale normativa, fornire agli uffici alcune indicazioni in ordine agli adempimenti riguardanti il procedimento.
Preliminarmente, si rileva che il succitato decreto legislativo prevede (art. 2), l'applicabilita' (salvo che per gli istituti espressamente disciplinati in modo specifico e per altri di cui e' disposta l'espressa esclusione) delle disposizioni del codice di rito e della relativa disciplina attuativa (decreto legislativo n. 271 del 1989); dal canto suo, il regolamento d'esecuzione (decreto ministeriale n. 204 del 2001) prevede (art. 26), per quanto ivi non disciplinato, l'osservanza del regolamento di esecuzione del codice di procedura penale (decreto ministeriale n. 334 del 1989).
Tutte le accennate disposizioni troveranno pertanto applicazione, nei limiti della compatibilita' con la specifica disciplina, anche nel rito davanti al giudice onorario, cosicche', in tali limiti, esse rimarranno dato normativo di riferimento anche per quanto riguarda gli adempimenti di cancelleria richiesti dal nuovo rito penale. 1. Tenuta dei registri.
Per quanto riguarda la tenuta dei registri obbligatori, l'art. 3 del decreto ministeriale n. 204 del 2001 richiama le previsioni del decreto ministeriale del 14 marzo 2001 che, conformemente a quanto disposto dall'art. 51, ultimo comma, del decreto legislativo, ha approvato i registri per il procedimento penale davanti al giudice di pace.
In ordine alle modalita' di tenuta l'art. 3, comma 3, del regolamento richiama inoltre le disposizioni dei capi I, principi generali, e II, tenuta informatizzata, del regolamento sulla tenuta dei registri (decreto ministeriale 27 marzo 2000, n. 264).
In particolare, il decreto ministeriale 14 marzo 2001 ha dettato la disciplina dei registri per il procedimento innanzi al giudice di pace.
Al riguardo, va segnalato che in detto decreto e' espressamente stabilito che, per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto ministeriale 30 settembre 1989 e successive modificazioni.
Vanno quindi richiamati i noti principi generali in materia di registri, tra i quali quelli sulla ufficialita' e obbligatorieta', nonche' l'obbligo della c.d. chiusura giornaliera, con riferimento alle impugnazioni, secondo le direttive emanate, da ultimo, con la circolare n. 586 diramata dalla direzione generale degli affari penali in data 27 aprile 2001.
Inoltre, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del regolamento. viene ribadita la facolta' di utilizzo di registri sussidiari senza carattere ufficiale.
Infine, con una specifica disposizione (art. 2 del decreto ministeriale 14 marzo 2001), si e' espressamente autorizzata la tenuta in forma cartacea, secondo i modelli di cui ai relativi decreti ministeriali, dei registri, sino alla fornitura dei modelli informatizzati.
Per quel che riguarda poi i modelli dei registri, si segnala che nel procedimento davanti al giudice di pace continueranno ad essere utilizzati taluni registri ordinari, analiticamente indicati nel comma 3 dell'art. 1 del decreto del 14 marzo 2001.
In particolare, trattasi degli attuali registri modelli 27, 28, 29, 30, 31, 34, 42, che saranno utilizzati, anche dagli uffici del giudice di pace.
Il registro mod. 25 (registro delle deleghe per le funzioni di pubblico ministero in udienza), a suo tempo in uso nelle Procure presso le preture, ed ora nelle procure presso i tribunali, sara' tenuto anche in relazione ai procedimenti di competenza del giudice di pace.
In riferimento, poi, ai registri modelli 44 - registro delle notizie di reato (ignoti), e 45 registro degli atti non costituenti notizie di reato, si segnala l'opportunita' che i procedimenti per reati di competenza del giudice di pace in essi inseriti siano indicati con modalita' tali da rendere gli stessi facilmente individuabili, ad esempio utilizzando la sigla Gdp, o simili.
Del tutto nuovi sono, invece, i registri qui di seguito elencati:
registro delle attivita' del pubblico ministero nei procedimenti davanti al giudice di pace (mod. 21-bis);
registro generale dell'ufficio del giudice di pace circondariale (mod. 20-bis);
registro generale del giudice di pace (mod. 16-bis);
registro delle udienze dibattimentali (mod. 33-bis);
registro delle impugnazioni davanti al tribunale in composizione monocratica (mod. 7-bis);
registro del giudice di pace dell'esecuzione (mod. 32-bis);
registro dell'esecuzione di provvedimenti irrevocabili (mod. 36-bis).
I nuovi registri modelli 21-bis e 36-bis sono tenuti dagli uffici di procura presso il tribunale.
Il registro mod. 20-bis e' tenuto presso gli uffici del giudice di pace ove ha sede il tribunale del circondano in cui e' compreso il giudice territorialmente competente (giudice di pace circondariale).
I registri modelli 16-bis, 32-bis e 33-bis sono tenuti dagli uffici del giudice di pace.
Il registro mod. 7-bis e' tenuto dal tribunale.
Totalmente innovativo e' il registro delle attivita' del pubblico ministero (mod. 21-bis). Tale nuovo registro, previsto esclusivamente per i procedimenti di competenza dei giudice di pace, e strutturato in modo tale da contenere, oltre ai dati gia' oggi riportati nel registro di cui all'art. 335 codice di procedura penale anche quelli attinenti ai rapporti intercorrenti tra pubblico ministero e polizia giudiziaria, sia anteriormente che successivamente alla "iscrizione" della notitia criminis, nonche' i dati relativi agli adempimenti legati al nuovo istituto del ricorso immediato al giudice. Infatti, nell'art. 3, comma 2, del regolamento si precisa che "tutte le attivita' del pubblico ministero nei processo davanti al giudice di pace" sono annotate in apposito registro.
Pertanto, tale registro assolve ad un duplice scopo: da una parte svolge la funzione tipica del mod. 21 (iscrizione cronologica delle notizie di reato, da inserirsi nella colonna 4 e dalla cui data decorrono i termini per la chiusura delle indagini preliminari); dall'altra, serve alla mera protocollazione degli atti che pervengono nella segreteria del pubblico ministero, anche prima del momento in cui e', sulla base della nuova disciplina, prevista l'iscrizione della notitia criminis (art. 14 del decreto legislativo; art. 7 del regolamento).
Va evidenziato che l'annotazione di tali atti sul registro e' adempimento che va effettuato anche quando la notizia di reato non sia stata acquisita direttamente dal pubblico ministero, ne sia stata trasmessa dalla polizia giudiziaria.
Passando ora ad analizzare in dettaglio la struttura del registro mod. 21-bis, si rileva che alle colonne 1 e 2 vanno, rispettivamente, annotati il numero d'ordine e la data di arrivo del primo atto pervenuto nella procura. Tali adempimenti consentono l'apertura di un fascicolo, come si e' gia' notato, anche prima dell'iscrizione ex art. 335 codice di procedura penale.
La nuova disciplina, che prevede che la polizia giudiziaria possa condurre indagini ancora prima della investitura diretta da parte del pubblico ministero, determina riflessi anche in ordine alla tenuta del registro in questione.
Infatti, in tale procedimento, normalmente la polizia giudiziaria compie di propria iniziativa tutti gli atti di indagine necessari per la ricostruzione del fatto e per l'individuazione del colpevole e ne riferisce al pubblico ministero, con relazione scritta (art. 11, comma 1, del decreto legislativo); in questa ipotesi la data di ricezione della relazione, che potrebbe corrispondere a quella del primo atto con cui il pubblico ministero e' informato della notizia di reato, dato dunque da registrarsi, oltre che nella colonna 2, anche nella colonna 4 come formale iscrizione, va inserita anche nella colonna 18, dedicata appunto alla relazione trasmessa dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo.
La polizia giudiziaria puo', prima della trasmissione della relazione, richiedere al pubblico ministero l'autorizzazione al compimento di atti specifici, ovvero di interrogatori, perquisizioni o sequestri; in tal caso, la segreteria del pubblico ministero dovra' annotare, alle colonne 1 e 2, rispettivamente, il numero d'ordine e la data di arrivo della richiesta. Anche in tali casi, la ricezione della richiesta della polizia giudiziaria potra' portare all'iscrizione (sempre nella colonna 4) della notitia criminis, nell'ipotesi a cui fa riferimento l'art. 8, comma 2 del regolamento (assunzione immediata da parte del pubblico ministero della direzione delle indagini).
Gli stessi dati saranno riportati anche alle colonne 16 e 17, appositamente dedicate all'autorizzazione del pubblico ministero al compimento di specifici atti: da tale adempimento derivera' la formazione di fascicolo, eventualmente anche ai fini degli adempimenti prescritti dall'art. 366 codice di procedura penale (deposito dei verbali degli atti compiuti).
Va inoltre precisato che, con il deposito della relazione presso l'autorita' giudiziaria, la polizia giudiziaria richiede l'autorizzazione alla citazione della persona sottoposta ad indagini davanti al giudice di pace (art. 11, comma 2 del decreto legislativo). Ricevuta la relazione, il pubblico ministero se non richiede l'archiviazione, esercita l'azione penale, formulando l'imputazione e autorizzando la citazione dell'imputato (art. 15 decreto). Tali indicazioni vanno annotate nella colonna 30.
Nella diversa ipotesi, di diretta acquisizione della notizia di reato da parte del pubblico ministero il procedimento puo' svilupparsi secondo differenti modalita' disciplinate dall'art. 12 del decreto legislativo: le relative iscrizioni vanno effettuate alle colonne 13, 14. 15.
Un'ipotesi particolare e' richiamata dall'art. 8, comma 2, del regolamento, che prevede il caso di determinati atti svolti personalmente dal pubblico ministero, senza assunzione diretta delle indagini, e trasmessi in copia alla polizia giudiziaria. Lo stesso articolo dispone la annotazione della trasmissione nel registro delle attivita' del pubblico ministero. Tale annotazione, trattandosi di attivita' svolta nell'ambito di applicazione dell'art. 13 del decreto legislativo, potra' essere effettuata alla colonna 17. In ogni caso e' opportuno indicare la tipologia degli atti trasmessi.
Con riferimento alla formulazione dell'imputazione, va evidenziata la duplice possibilita' di registrazione, a seconda che trattasi di notizie di reato ricevute direttamente dal pubblico ministero (colonna 30), ovvero di formulazione dell'imputazione a seguito della chiusura delle indagini preliminari ed al ricevimento della relazione ex art. 11 del decreto legislativo (colonna 15). In entrambi i casi tale adempimento deve essere preceduto dall'iscrizione della notitia criminis.
Altra ipotesi di formulazione dell'imputazione e', infine, prevista dall'art. 17, comma 4 del decreto legislativo, per il cui esame si rinvia alla successiva illustrazione dedicata alla chiusura delle indagini preliminari.
Nella colonna 3 va riportata la data in cui la notizia di reato risulta essere stata acquisita dalla polizia giudiziaria. Si noti che l'art. 11, comma 3, del decreto legislativo prescrive alla p.g. di indicare giorno e ora di acquisizione della notitia criminis. La registrazione di tale ultimo dato riveste particolare importanza in quanto consente il controllo, da parte del pubblico ministero. del rispetto del termine di quattro mesi imposto alla polizia giudiziaria per lo svolgimento delle investigazioni di sua competenza (art. 11, comma 1 del decreto legislativo).
Nella colonna 4 va, come gia' evidenziato, indicata la data di iscrizione della notizia di reato ex art. 335 codice di procedura penale, come stabilito dall'art. 14 del decreto legislativo.
Al fine di differenziare la eventuale fase di indagine della polizia giudiziaria da quella svolta dal e per evitare una doppia numerazione, si suggerisce, una volta provveduto all'iscrizione, di apporre la sigla "I" accanto al numero d'ordine, tanto sul registro, quanto sulla copertina del fascicolo.
Alla colonna 19 vanno inseriti sia i dati acquisiti ex art. 13 del decreto legislativo (ipotesi in cui si verifica, a fronte della richiesta di autorizzazione, il compimento dell'atto direttamente da parte del pubblico ministero). sia quelli ex art. 15, comma 2, dello stesso decreto (in riferimento ad ulteriori indagini, richieste dal pubblico ministero alla polizia giudiziaria, attraverso direttive o deleghe).
La annotazione dei dati in tale colonna indica un momento differente rispetto alla annotazione richiesta dalla colonna 13, che si riferisce alla trasmissione degli atti alla polizia giudiziaria, con eventuali direttive, laddove il pubblico ministero abbia ricevuto direttamente la notizia di reato.
Le colonne da 22 a 28 sono dedicate alla fase della chiusura delle indagini preliminari.
Va segnalata, in particolare, la colonna 26, dove trovano inserimento due diversi dati: il primo relativo all'ipotesi, gia' menzionata, dell'art. 17, comma 4, del decreto legislativo; il secondo relativo all'ipotesi di cui all'art. 9, comma 2, del regolamento. Tali norme disciplinano la restituzione degli atti al pubblico ministero da parte del giudice di pace, a diverso titolo. Pertanto e' opportuno indicare, a fianco di ogni annotazione, la disposizione, in osservanza della quale il giudice ha disposto la trasmissione.
Il registro in esame si occupa del ricorso immediato al giudice di pace alle colonne da 32 a 37.
Pur trattandosi di un procedimento che potrebbe iniziare e concludersi davanti al giudice di pace, senza richiedere alcuna attivita' del pubblico ministero, la normativa in esame prescrive che il ricorso sia comunicato al pubblico ministero, preventivamente alla sua presentazione nella cancelleria del giudice di pace, al fine di consentire la formulazione delle richieste di cui all'art. 25 del decreto legislativo.
Secondo l'art. 21, comma 5, del decreto legislativo, il ricorso produce gli stessi effetti, in ordine alla procedibilita', della presentazione della querela. Dunque, una volta pervenuta copia del ricorso nella segreteria della procura, la data di deposito verra' annotata non solo alla colonna 32, specifica per le annotazioni relative a tale procedura, ma anche alle colonne 1 e 2, in quanto primo atto pervenuto in procura, con contestuale apertura di un fascicolo.
Si precisa, inoltre, che quanto stabilito dall'art. 10, comma 2, del regolamento, in ordine alla restituzione degli atti contenuti nel fascicolo aperto su ricorso immediato, vale esclusivamente per gli atti depositati dal ricorrente, e non anche per i provvedimenti del giudice di pace e le richieste del pubblico ministero, di cui potra' soltanto essere richiesta copia. Inoltre, il cancelliere che provvede a restituire alla parte privata la documentazione dalla stessa prodotta, stilera' apposito verbale firmato, per ricevuta, dal ricorrente o da un suo delegato.
Altro nuovo registro assegnato alle procure a seguito della estensione della competenza penale al giudice di pace, e' il modello 36-bis - registro dell'esecuzione di provvedimenti irrevocabili strutturato sulla falsariga del registro mod. 36 (registro dell'esecuzione di pene pecuniarie), pur con la peculiarita' dell'inserimento dei nuovi istituti della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilita'.
Il registro modello 20-bis - registro generale del giudice di pace competente nella fase delle indagini preliminari, e' tenuto presso i soli uffici del giudice di pace del luogo ove ha sede il tribunale del circondario (art. 5, comma 2, del decreto legislativo), in tale registro vanno riportati i dati relativi ai provvedimenti emessi dal giudice di pace nell'ambito delle indagini preliminari, compresi quelli relativi all'archiviazione ed alla riapertura delle indagini.
Tra le annotazioni che trovano spazio nel registro si segnala quella di cui alla colonna 17, ove devono essere indicati le ragioni che hanno determinato la restituzione degli atti al pubblico ministero.
Anche nel caso della colonna 18 e' richiesta una specificazione che, tra l'altro, risultera' interessante ai fini statistici, potendo fornire un dato significativo sulla portata applicativa del nuovo istituto della particolare tenuita' del fatto.
Nel caso di impugnazione del provvedimento di archiviazione (ipotesi piuttosto remota, ma possibile: si pensi all'omessa comunicazione della richiesta di archiviazione all'offeso che ne aveva fatto espressa istanza) verra' utilizzata la colonna 24, relativa alle annotazioni.
Il registro modello 16-bis - registro generale del giudice di pace, e invece tenuto presso tutti gli uffici del giudice di pace.
In esso vanno iscritti sia i procedimenti per i quali il pubblico ministero ha formulato l'imputazione, sia i procedimenti instaurati a seguito di ricorso immediato al giudice.
Nella prima ipotesi verra' interessata la colonna 9, nella quale va indicata la data di deposito dell'atto di citazione e del fascicolo del pubblico ministero; nella seconda, viene in rilievo la colonna 10, dove dovra' essere inserita la data di deposito, presso il giudice di pace, del ricorso immediato, nonche' le eventuali richieste del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo.
Le colonne da 13 a 16 saranno utilizzate per l'annotazione dei provvedimenti (data e tipo) assunti dal giudice di pace a seguito di presentazione di ricorso immediato. Le prime tre colonne, in particolare, verranno utilizzate nei casi in cui non si perviene al giudizio. Nella colonna 16, invece, verra' trascritta la data del decreto di convocazione delle parti, come stabilito dall'art. 27, comma 1, del decreto legislativo.
La fase del giudizio ha inizio con l'udienza di comparizione, i cui dati vanno riportati nelle colonne da 17 a 21.
In particolare, nella colonna 17 andra' inserita la data dell'udienza di comparizione, a seguito della citazione in giudizio da parte della polizia giudiziaria o del decreto di convocazione delle parti emesso dal giudice. Nella stessa colonna sara' annotato l'eventuale provvedimento di proscioglimento predibattimentale adottato dal giudice ai sensi dell'art. 469 codice di procedura penale.
La colonna 18 verra' utilizzata per annotare l'esito del tentativo di conciliazione promosso alla prima udienza, quando il reato risulti perseguibile a querela.
Le colonne 19, 20 e 21 riguardano piu' specificamente le situazioni che si possono verificare nell'udienza di comparizione a seguito di ricorso immediato. I riferimenti agli articoli del decreto legislativo, riportati nei titoli delle colonne indicate, hanno lo scopo di facilitare l'esatto inserimento dei dati.
Nella colonna 22 vanno annotate le eventuali fasi interlocutorie del giudizio.
La colonna 24, predisposta per l'annotazione delle impugnazioni, ricomprende sia le ipotesi "ordinarie" di gravame, sia quella, prevista dall'art. 31, comma 4, del decreto, nel caso sia stato emesso decreto di rigetto di richiesta di fissazione di una nuova udienza.
Le varie fasi del processo di appello sono annotate nelle colonne da 25 a 27 mentre i dati relativi al ricorso per cassazione vanno inseriti sono posizionati alle colonne da 28 a 31.
Il modello 33-bis - registro delle udienze dibattimentali, mantiene le caratteristiche dell'analogo registro attualmente in uso negli uffici di tribunale, con alcune differenze collegate all'istituto del ricorso immediato.
Significativa in tal senso, e' la colonna 4, dove vanno indicate le generalita' del ricorrente e delle eventuali ulteriori persone offese che, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo, decidano di intervenire nel giudizio.
Altro elemento degno di nota e', alla colonna 10, l'inserimento dei dati relativi alla deleghe per le funzioni di pubblico ministero in udienza. Tale annotazione, non prevista nel corrispondente registro in uso presso i tribunali, assume una particolare valenza nell'ambito del processo davanti al giudice di pace se si considera che le funzioni di pubblico ministero verranno svolte, nella maggior parte dei casi, su delega del procuratore, dai soggetti indicati dall'art. 50, comma 1, del decreto legislativo.
Altro registro introdotto con l'ampliamento della competenza penale al giudice di pace e' il modello 32-bis - registro del giudice di pace dell'esecuzione.
In esso vanno annotati i dati relativi al procedimento di esecuzione, instaurato ai sensi dell'art. 40 e seguenti, del decreto legislativo.
Le novita' piu' significative di tale registro riflettono le differenti soluzioni offerte dalla nuova procedura in materia di esecuzione di condanne pronunciate dal giudice di pace.
In particolare, si segnala la colonna 5, nella quale sono individuabili i soggetti che hanno attivato il procedimento di esecuzione. Questo puo' infatti essere richiesto dal pubblico ministero, nel caso di proposizione al giudice circa l'accertamento sulla effettiva insolvibilita' del condannato, ovvero dall'interessato o dal suo difensore. Nella stessa colonna va riportato il motivo della richiesta.
Altri dati interessanti sono quelli di cui alle colonne 7, 8 e 10. Anche in questi casi i riferimenti normativi riportati nei titoli costituiscono un valido aiuto per la esatta trascrizione dei dati.
Degna di attenzione e', infine, la parte dedicata a ricorso al tribunale monocratico, cui si riferiscono le colonne da 12 a 15.
Da ultimo, va ricordato il modello 7-bis - registro generale delle impugnazioni dinanzi al tribunale in composizione monocratica, predisposto per il tribunale, quale giudice di secondo grado, competente a decidere sia in ordine ai provvedimenti definitivi emessi dal giudice di pace, sia in ordine a quelli pronunciati in fase di esecuzione.
Inoltre, nell'ambito del giudizio conseguente a ricorso immediato, nonche' nel procedimento di esecuzione, il tribunale in composizione monocratica puo' essere investito, quale giudice dell'impugnazione, in ordine a provvedimenti diversi dalla sentenza emessa in dibattimento. Tali diverse situazioni sono riscontrate alla colonna 5 dove vengono individuati i soggetti che hanno proposto l'impugnazione.
Alla colonna 9 sono annotati i provvedimenti impugnati. Anche in questo caso, poiche' i procedimenti per i quali si chiede un secondo giudizio possono essere diversi, e' opportuno indicare l'articolo di riferimento.
Il registro mod. 7-bis ha, percio', lo scopo di conglobare in un unico modello tutte le possibili ipotesi di impugnazione innanzi al tribunale monocratico proposte a seguito di procedimenti instaurati nell'ambito della competenza penale del giudice di pace. Una volta evidenziata tale sua caratteristica, per il resto, questo registro si sviluppa secondo il corrispondente registro modello 7 in uso presso le corti d'appello.
Infine, vanno richiamate in quanto applicabili, le disposizioni generali sulla tenuta dei registri e delle rubriche alfabetiche, diramate con circolare n. 533 del 18 ottobre 1989, nonche' le disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche impartite con circolare n. 554 del 9 aprile 1992, sulla tenuta di un registro di comodo da parte degli uffici del giudice di pace analogo al registro utilizzato per lo stesso scopo dagli uffici GIP dei tribunali. 2. Formazione dei fascicoli.
In materia di formazione e tenuta dei fascicoli, l'art. 3 del regolamento prevede, in via generale, l'applicabilita' della ordinaria disciplina di cui all'art. 3 del regolamento di esecuzione al codice di procedura penale.
Una normativa specifica riguarda il nuovo fascicolo previsto nelle ipotesi in cui la persona offesa dal reato presenti il ricorso immediato al giudice di pace, di cui all'art. 21 del decreto legislativo. In queste ipotesi, la cancelleria del giudice di pace, nel cui ufficio il predetto ricorso va depositato, provvede a formare apposito fascicolo includendovi gli atti specificamente elencati nelle lettere da a) a f) dell'art. 4, comma 2 del regolamento.
Si richiama l'attenzione sulla necessita' che i fascicoli siano correttamente formati e tenuti, anche in riferimento ad eventuali sequestri disposti, al fine di evitare il mantenimento di tali misure oltre il dovuto. 3. Adempimenti relativi al ricorso immediato (articoli 21-28 del decreto legislativo: articoli 9-13 del regolamento).
3.1. Adempimenti in caso di pendenza di una richiesta di archiviazione (art. 9 del regolamento).
L'art. 9, comma 1, del regolamento prescrive al pubblico ministero di effettuare una comunicazione del deposito del ricorso immediato al giudice di pace c.d. "circondariale" al quale sia stata gia' presentata richiesta di archiviazione: si suppone, dunque, che relativamente ai fatti oggetto del ricorso sia gia' pervenuta notitia criminis (acquisita direttamente dal pubblico ministero o attraverso relazione della p.g.) e il pubblico ministero abbia gia' ritenuto di richiedere, in relazione a questa, un provvedimento archiviativo.
In queste ipotesi, la comunicazione al giudice (investito della richiesta di archiviazione) dell'avvenuto deposito del ricorso serve ad assicurare l'arresto della procedura archiviativa, evitando che l'eventuale emissione di uno dei provvedimenti contemplati nell'art. 17, comma 4, del decreto legislativo si ponga in contrasto con l'instaurazione del processo su impulso della persona offesa.
Il meccanismo vale pertanto ad assicurare l'operativita' della regola posta dall'art. 22, comma 4, del decreto legislativo, secondo cui "quando si procede in seguito a ricorso sono inapplicabili le diverse disposizioni che regolano la procedura ordinaria".
Correlativamente, l'art. 9, comma 2, del regolamento prevede che il giudice investito della richiesta di archiviazione, una volta ricevuta comunicazione dell'avvenuto deposito del ricorso da parte dell'offeso, trasmetta gli atti al pubblico ministero, spogliandosi cosi' della procedura (purche' non abbia, a quel momento, gia' accolto la richiesta di archiviazione).
Si sottolinea pertanto la necessita' di una tempestiva comunicazione circa l'avvenuta presentazione del ricorso all'ufficio del giudice di pace gia' investito della richiesta di archiviazione, nonche' la sollecita trasmissione degli atti al pubblico ministero, onde evitare duplicazioni di procedimenti e di attivita'.
3.2. Adempimenti in caso di delibazione negativa del ricorso immediato (art. 26, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo; art. 10 del regolamento).
Nei casi in cui, a fronte del ricorso immediato da parte dell'offeso, il giudice di pace dichiari lo stesso inammissibile o infondato, ovvero si dichiari incompetente per materia, ed ordini, conseguentemente, la trasmissione degli atti al pubblico ministero per il proseguo del procedimento nei modi ordinari, la cancelleria del giudice di pace rimettera' all'ufficio del pubblico ministero, ex art. 4, comma 3, del regolamento, il fascicolo del ricorso immediato, oltre ovviamente ad una copia dell'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilita' o dell'infondatezza del ricorso.
Nei casi in cui il giudice, dichiarata la propria incompetenza territoriale ai sensi dell'art. 26, comma 4, del decreto legislativo, dispone invece la trasmissione degli atti all'offeso, affinche' questi possa reiterare il ricorso davanti al giudice competente, l'art. 10, comma 1, del regolamento prescrive che la cancelleria curi la notifica al ricorrente dell'ordinanza declaratoria di incompetenza.
L'art. 10 non prevede che l'ordinanza venga comunicata al pubblico ministero. visto che, a quel momento, non sussiste ancora iscrizione ai sensi dell'art. 335 codice di procedura penale; cio' nonostante, considerato che nel registro delle attivita' del pubblico ministero sara' stato nel frattempo annotato il deposito di copia del ricorso immediato presso la segreteria dello stesso, si ritiene opportuno che l'ordinanza venga comunque comunicata alla segreteria del pubblico ministero affinche' anche questo provvedimento risulti annotato nel registro.
Gli atti del fascicolo, ossia il ricorso e gli eventuali allegati, resteranno depositati nella cancelleria del giudice, a disposizione dell'offeso che voglia chiederne la restituzione, di tale facolta' sarebbe opportuno dare avviso al ricorrente in sede di emanazione della relativa ordinanza (cfr. in proposito il formulario per il procedimento davanti al giudice di pace, mod. g.p. 18).
L'art. 10 citato specifica, inoltre, che dalla data di notificazione dell'ordinanza in parola decorre il termine di venti giorni imposto, a pena di inammissibilita'. al ricorrente dall'art. 26, comma 4 del decreto legislativo per la reiterazione del ricorso innanzi al giudice competente.
3.3. Comunicazioni relative all'esercizio dell'azione penale (art. 11 del regolamento).
La disposizione di cui all'art. 11 del regolamento disciplina l'adempimento delle informazioni sull'azione penale, che l'art. 129 disp. art. codice di procedura penale pone a carico del pubblico ministero in sede di esercizio dell'azione, nell'ipotesi del ricorso ex art. 21 del decreto legislativo. L'art. 11 prevede che, contrariamente all'ipotesi normale, nel caso di ricorso della persona offesa al giudice di pace provveda invece quest'ultimo contestualmente all'emissione del decreto di convocazione delle parti ex art. 27 del decreto legislativo.
Mentre, infatti, il regime di cui al citato art. 129, nel quale l'adempimento incombe sul pubblico ministero, risulta in tutto compatibile con la disciplina del procedimento davanti al giudice di pace nelle ipotesi "ordinarie", nelle quali la citazione a giudizio e' curata dalla polizia giudiziaria su autorizzazione del pubblico ministero, non altrettanto puo' dirsi per i casi di ricorso immediato.
In tali ipotesi la regola speciale e' imposta infatti dalla circostanza che qui l'assunzione della qualifica di imputato e' riconnessa non gia' alla formulazione dell'addebito contenuto nel ricorso, ne alla presentazione delle richieste da parte del pubblico ministero, ma alla notifica del decreto di convocazione, mentre, d'altro canto, prima di tale momento e' sempre possibile che il ricorso non determini l'instaurazione di alcun processo, incappando in una dichiarazione di inammissibilita'. Anche per tale adempimento va segnalata, attesi i riflessi della informazione sugli sviluppi del procedimento, la necessita' di una corretta e tempestiva esecuzione.
3.4. Deposito degli atti investigativi compiuti prima dell'udienza di comparizione (art. 12 del regolamento).
L'art. 12 del regolamento riguarda l'ipotesi in cui, prima dell'udienza di comparizione a seguito del decreto di convocazione emesso dal giudice su ricorso dell'offeso, la polizia giudiziaria o il pubblico ministero abbiano gia' svolto attivita' di investigazione, essendo stata precedentemente proposta querela, o anche a prescindere da iniziative dell'offeso, per le finalita' e nei limiti di cui all'art. 346 codice di procedura penale (ad esempio, al fine di assicurare determinate fonti di prova).
In particolare per assicurare che gli atti suindicati possano comunque essere conosciuti dalle parti in tempo utile ad organizzare nel modo piu' proficuo le proprie difese, si prevede che la documentazione relativa alle attivita' in discorso venga depositata presso la segreteria del pubblico ministero, ove resta a disposizione dei difensori, che possono cosi' prenderne visione e chiederne copia.
La segreteria del pubblico ministero provvedera', pertanto, ad effettuare i necessari avvisi ai difensori (art. 12, comma 2, del regolamento).
3.5. Copie del decreto di convocazione (art. 13 del regolamento).
L'art. 13 del regolamento dispone che, su richiesta del ricorrente, la cancelleria del giudice rilasci, nel numero necessario, le copie del decreto che lo stesso provvedera' a consegnare all'ufficiale giudiziario per la notifica. Naturalmente le spese per tale adempimento saranno a carico del ricorrente medesimo. 4. Adempimenti relativi all'udienza di comparizione (articoli 29 e 30 del decreto legislativo: articoli 15-17 del regolamento).
La disposizione di cui all'art. 15 del regolamento, che disciplina la formazione dei ruoli d'udienza, e detta i criteri in base ai quali i predetti ruoli devono essere formati, prevede che a cura della cancelleria il ruolo stesso venga affisso almeno un giorno prima della data dell'udienza. Si richiama l'attenzione sull'osservanza di tale adempimento.
L'art. 16 riguarda i procedimenti riguardanti i soggetti al quali si riferisce la disciplina dettata dal decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1956, n. 1666, che ha dato attuazione all'art. VII della Convenzione sullo status degli appartenenti alle Forze armate N.A.T.O. del 1951 (ratificata con legge 30 novembre 1955, n. 1335). In particolare, il comma 1 riguarda l'avviso previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1956, n. 1666: adempimento, questo, finalizzato a consentire che un rappresentante del governo dello Stato di origine del soggetto citato a giudizio possa essere presente al dibattimento, come e' previsto dal paragrafo 9, lettera g) della Convenzione.
Il comma 2 riguarda la procedura prevista in caso di istanza di rinunzia alla prioritaria giurisdizione dello Stato italiano: l'art. VII della citata Convenzione contempla, nelle ipotesi in cui, verificatasi una delle situazioni di concorso di giurisdizioni ivi disciplinate e sussistendo un "diritto di priorita' dello Stato italiano nell'esercizio della giurisdizione, la possibilita' di una istanza di rinunzia a tale diritto di priorita'. L'art. 1, quinto comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1666 del 1956 consente tale istanza soltanto prima che sia stato "notificato all'imputato il decreto di citazione per il dibattimento di primo grado".
Le peculiarita' della procedura davanti al giudice di pace hanno imposto uno spostamento in avanti del termine in parola, precisamente fino "al compimento delle formalita' di apertura del dibattimento".
L'art. 17 del regolamento dispone, a cura della cancelleria, la notifica all'offeso-ricorrente dell'ordinanza con cui viene dichiarata l'improcedibilita' del ricorso per mancata comparizione dello stesso (art. 30, comma 1, del decreto legislativo) nonche' del decreto motivato con cui il giudice respinge l'istanza di fissazione di nuova udienza proposta dal ricorrente non comparso (art. 31, comma 4); in tale ultimo caso, l'adempimento, di cui si raccomanda la tempestiva esecuzione, varra' anche a segnare la decorrenza del termine per impugnare il decreto innanzi al tribunale in composizione monocratica.
Il comma 2 dell'art. 17 prevede, sempre a cura della cancelleria del giudice di pace, la notifica del provvedimento di fissazione di nuova udienza emesso dal giudice su richiesta del ricorrente. 5. Adempimenti relativi alla custodia dei beni sequestrati, all'esecuzione delle pene pecuniarie e alle spese del procedimento (art. 42 del decreto legislativo: articoli 18 e 21 del regolamento).
Per cio' che attiene alle attivita' necessarie per il deposito e la custodia delle cose sequestrate, nonche' per la vendita ed eliminazione delle cose deperibili, l'art. 21 del regolamento prevede, ad evitare incertezze interpretative, che, anche relativamente ai procedimenti davanti al giudice di pace, si applichino le disposizioni attuative e di esecuzione ivi indicate, compreso il regime transitorio di cui all'art. 82, comma 4, disp. att. codice di procedura penale: pertanto, non diversamente da quanto e' previsto nella disciplina "generale", fino all'emanazione di apposito regolamento, le cose sequestrate andranno depositate nella cancelleria del tribunale, la quale provvedera' anche alla vendita o alla distruzione nei casi di cui all'art. 83 disp. art. codice di procedura penale.
L'art. 18 del regolamento adatta la disciplina codicistica dell'esecuzione delle pene pecuniarie al regime semplificato previsto dal decreto (art. 42) nel quale vengono accentrate nel giudice di pace che ha emesso la sentenza tutte le competenze giurisdizionali in materia esecutiva, eliminando cosi' la competenza del magistrato di sorveglianza in materia di accertamento della effettiva insolvibilita' del condannato, di conversione della pena pecuniaria non eseguita, di rateizzazione.
Alla luce di tale mutato regime di competenze, si chiarisce che, nell'ipotesi in cui risulti impossibile l'esazione della sanzione, il pubblico ministero trasmette gli atti (anziche' al magistrato di sorveglianza, come prevede l'art. 660 codice di procedura penale) al giudice di pace perche' questi proceda a verificare l'effettiva insolvibilita' del condannato ed emetta i provvedimenti conseguenti.
Infine, va rilevato che il regolamento nulla dispone in relazione al recupero in misura forfettaria delle spese del procedimento. Peraltro, e' in fase di predisposizione un nuovo regolamento che contempla anche le somme da recuperare in via forfettaria per i procedimenti del giudice di pace.
Nelle more dell'adozione di tale regolamento, resteranno applicabili (in virtu' del generale rinvio di cui all'art. 2, comma 1 del decreto legislativo) le previsioni dettate dall'art. 199 disp. att. codice di procedura penale, e dunque dal decreto ministeriale 11 ottobre 1989, n. 347, che, in attuazione di tale ultima disposizione, indica (alla allegata tabella A gli importi da recuperare in misura fissa per i vari tipi di procedimento.
In particolare, risulteranno applicabili gli importi previsti per il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, dato che il procedimento davanti al giudice di pace si svolge con cadenze a questo analoghe; la procedura prevista per l'inedito istituto del ricorso "immediato" al giudice da parte della persona offesa, potra' essere assimilata, per quanto qui interessa, al procedimento "a citazione diretta", di cui all'art. 550 codice di procedura penale.
Va, peraltro, sottolineato che, ai sensi dell'art. 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che ha introdotto il contributo unificato, non vanno piu' applicate le imposte di bollo, i diritti di cancelleria e i diritti di chiamata in causa dell'ufficiale giudiziaria, voci che dunque andranno scorporate dalla tabella indicata. 6. Adempimenti relativi al casellario giudiziale e ai certificati dei carichi pendenti (articoli 19 e 21 del regolamento).
In relazione alla disciplina di cui all'art. 19 del regolamento, ed in attesa dell'emanazione dei decreti ministeriali previsti dal regolamento, si forniscono le opportune indicazioni.
Le sentenze del giudice di pace in materia penale ed i provvedimenti emessi successivamente, nonche' gli eventi relativi alla loro esecuzione sono oggetto d'iscrizione nel casellario giudiziale, ai sensi degli articoli 686, commi 1, lettera a), e 3, codice di procedura penale, 14 regio decreto 18 giugno 1931, n. 778, e 34 decreto ministeriale 30 settembre 1989, n. 334.
A tal fine l'ufficio del giudice di pace dovra' attrezzarsi per assicurare la comunicazione al casellario competente dei dati da iscrivere, istituendo in seno alla cancelleria un apposito settore che curi gli adempimenti finalizzati a tale attivita'. Detto settore, per prassi, e' denominato "ufficio-schede".
Com'e' noto, il servizio del casellario giudiziale e' disciplinato dalle disposizioni contenute nel codice di procedura penale (articoli da 685 a 690), dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 778, e successive modifiche contenente le norme regolamentari, dal decreto ministeriale 6 ottobre 1931 che riporta le istruzioni ed i modelli per l'espletamento del servizio.
Il decreto ministeriale 10 novembre 1999, pubblicato con il bollettino ufficiale n. 2 del 31 gennaio 2000, autorizza la trasmissione per via telematica al sistema informativo automatizzato del casellario giudiziale (S.I.C.) delle notizie in materia penale indicate nell'art. 686 del codice di procedura penale, quando gli uffici giudiziari interessati sono dotati dei necessari supporti informatici.
In attuazione, del suindicato decreto ministeriale gli uffici-schede dotati delle risorse (personale da adibire all'immissione dei dati nel S.I.C., personal computer e stampanti, collegamento alla Rete unica della giustizia - R.U.G.) daranno comunicazione al casellario centrale al fine di attivare le procedure di collegamento ed accesso al S.I.C. e di ricevere il manuale delle istruzioni operative per la trasmissione dei dati per via telematica.
Gli uffici-schede saranno dispensati, in ogni caso, dalla redazione del modello A (articoli 5, comma 2, e 41 del regolamento, regio decreto n. 778/1931, e 14 commi 1 e 7 delle istruzioni contenute nel decreto ministeriale 6 ottobre 1931) e della relativa schedina modello 9 (articoli 5, comma 3, del regolamento, e 15 delle istruzioni) destinati al casellario centrale, nonche' dalla redazione del modello C da inviare agli Stati esteri cui appartengono gli stranieri condannati dall'Autorita' giudiziaria italiana (articoli 5, comma 4 del regolamento, e 14, commi 3, 4, 5 delle istruzioni), poiche' questi adempimenti possono essere svolti con modalita' informatiche dallo stesso casellario centrale.
Si rivolge viva raccomandazione agli uffici-schede affinche' risulti in maniera inequivocabile lo Stato di appartenenza del cittadino straniero condannato. Un'indicazione generica non consentirebbe al casellario centrale di inviare i modelli C allo Stato interessato ed inoltre non permetterebbe di adottare la modalita' di estrazione automatica dei dati dal S.I.C. sopra indicata.
In considerazione del combinato disposto degli articoli 686 e 687, comma 1 codice di procedura penale, non si dovra' far luogo alla comunicazione delle decisioni riguardanti persone che risultino aver compiuto l'ottantesimo anno di eta'.
Nel corso delle attivita' relative alla comunicazione dei dati di cui all'art. 686 codice di procedura penale il personale degli uffici-schede avra' cura di accertare preventivamente che i dati relativi alle generalita' del condannato, sia questo cittadino italiano ovvero straniero, siano coincidenti con quelli risultanti dai certificati anagrafici (certificato di nascita o certificato di rito) esistenti agli atti del fascicolo processuale.
Nel caso in cui questi risultino mancanti, dovra' essere acquisito il certificato di rito (mod. 38) e, per lo straniero in Italia dovranno esperirsi gli ulteriori accertamenti (ad es. acquisizione di notizie e di rilievi dattiloscopici presso il casellario d'identita' del Ministero dell'interno), al fine di operare il controllo volto a verificare la correttezza dei dati di identificazione del soggetto ed a promuovere, se esistano discordanze, prima della trasmissione dei dati al casellario, i provvedimenti di correzione necessari.
Con riguardo a specifiche disposizioni contenute nel decreto legislativo, che attengono al servizio del casellario giudiziale, appare opportuno porre l'accento su alcuni ulteriori adempimenti che dalle stesse derivano e che incombono sugli uffici-schede del giudice di pace e di un giudice diverso, che, ai sensi degli articoli 6, 39, 63 e 64 del citato decreto legislativo, decida sui reati che rientrano nella competenza del primo.
Gli uffici-schede indicheranno tutti gli elementi idonei a configurare in modo certo le fattispecie dei reati che rientrano nella competenza del giudice di pace (art. 4 del decreto legislativo), al fine di garantire la puntuale osservanza degli articoli 45 e 63, comma 2 del decreto legislativo che dispongono la non menzionabilita' delle decisioni relative ai suddetti reati nei certificati del casellario giudiziale rilasciati a norma dell'art. 689 del codice di procedura penale. Particolare attenzione, affinche' detta attivita' venga puntualmente adempiuta, dovra' essere posta dagli operatori degli uffici-schede presso giudice diverso. Essi, ad esempio, avranno cura, se ne ricorre il caso, di indicare, per l'individuazione dell'art. 590 del codice penale, che trattasi di reato di competenza del giudice di pace, di indicare, per gli articoli 631, 632, 633, 636 che non ricorre l'ipotesi di cui all'art. 639-bis del codice penale, e cosi' di seguito secondo quanto dettagliatamente specificato nell'art. 4 citato.
Inoltre, per la stessa finalita', nel caso di definizione del processo in grado di appello, tra le altre informazioni dovra' comunicarsi al casellario giudiziale che trattasi di decisione emessa a seguito di impugnazione della sentenza di primo grado del giudice di pace, con l'indicazione della data di emissione di quest'ultima.
Altra notizia che necessariamente dovra' essere comunicata al casellario giudiziale riguardera' la data della commissione del reato, affinche' il sistema del casellario possa verificare in modo automatico che sussista la condizione prevista dall'art. 46, comma 1, lettera b), del decreto legislativo, ai fini della eliminazione dell'iscrizione. Infatti, tale condizione prevede che nell'arco di cinque o dieci anni, a seconda del tipo di pena inflitta, decorrenti dal giorno in cui la sanzione e' stata eseguita, non sia stato commesso un ulteriore reato.
Per una corretta gestione delle iscrizioni ai fini certificativi, si raccomanda, inoltre, di fornire al sistema, sempre ed in ogni caso, la notizia relativa alla data di irrevocabilita' della decisione che viene iscritta.
Infine, si richiama l'attenzione sulla particolare disciplina dettata nell'art. 21 del regolamento, in merito ai certificati relativi alle iscrizioni dei procedimenti, riguardanti reati di competenza del giudice di pace, nei quali un soggetto abbia assunto la qualita' di imputato.
Il decreto legislativo (art. 45), in attuazione di una espressa direttiva della legge delega (art. 17, lettera p) ha stabilito che non siano riportate, nei certificati a richiesta dell'interessato, le iscrizioni relative alle sentenze emesse dal giudice di pace. Una volta stabilita la non indicazione dei provvedimenti conclusivi, ragioni di coerenza sistematica hanno suggerito di prevedere espressamente, ad evitare possibili incertezze interpretative, che nei certificati richiesti dai privati non siano indicati neppure le relative pendenze procedimentali.
Le signorie loro sono pregate di provvedere alla tempestiva diramazione della presente circolare agli uffici giudiziari del rispettivo distretto (tribunali e giudici di pace; procure della Repubblica presso il tribunale) e di vigilare sul puntuale adempimento delle prescrizioni, con particolare riguardo alla tempestivita' e correttezza delle registrazioni.
Si resta in attesa di un cortese cenno di riscontro.
Roma, 21 dicembre 2001

Il capo del Dipartimento
Tatozzi
Il Direttore generale
della giustizia penale
Iannini
 
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