Gazzetta n. 5 del 7 gennaio 2002 (vai al sommario) |
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ERRATA-CORRIGE |
Comunicato relativo al provvedimento 24 ottobre 2001 del Ministero delle politiche agricole e forestali, concernente: "Iscrizione della denominazione "Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.". (Provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 266 del 15 novembre 2001). |
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Al provvedimento citato in epigrafe, riportato nella suindicata Gazzetta Ufficiale, alla pag. 20, prima colonna, e' da intendersi allegata la sottoriportata scheda riepilogativa della denominazione: "Allegato REGOLAMENTO (CEE) n. 2081/92 DEL CONSIGLIO DOMANDA DI REGISTRAZIONE: Art. 5 DOP (X) IGP ( ) NUMERO NAZIONALE DEL FASCICOLO: 83 1.Servizio competente dello Stato membro: nome: Ministero delle politiche agricole e forestali; indirizzo: via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma; tel. 06/4819968 - fax 06/42013126. 2. Associazione richiedente: 2.1) nome: Associazione olivicola A.I.P.O. Verona; 2.2) indirizzo: via Locatelli, 1 - Palazzo dell'Agricoltura - 37122 Verona; 2.3) composizione: produttori e trasformatori (x) altro ( ). 3. Tipo di prodotto: classe 1.5 olio extravergine di oliva. 4. Descrizione del disciplinare: (riepilogo delle condizioni di cui all'art. 4, paragrafo 2) 4.1) nome: olio extra vergine di oliva "Veneto Valpolicella", "Veneto Euganei e Berici", "Veneto del Grappa"; 4.2) descrizione: olio extra vergine di oliva con le seguenti caratteristiche chimiche ed organolettiche: acidita' max 0,60%; perossidi <= 11 Meq02/Kg; colore: verde oro da intenso a marcato; odore: fruttato di media intensita'; sapore: fruttato con leggera sensazione di amaro; acido oleico >= 75%. I suddetti valori variano, ma sempre entro limiti piu' restrittivi, per ognuna delle menzioni geografiche indicate nel disciplinare di produzione. Gli altri parametri chimico-fisici sono conformi all'attuale normativa U.E. 4.3) Zona geografica: La zona di produzione della denominazione di origine protetta "Veneto Valpolicella", "Veneto Euganei e Berici", "Veneto del Grappa" e' situata nelle province di Verona, Padova, Vicenza e Treviso ed include unicamente la porzione di territorio della regione ove esistono le condizioni pedo-climatiche idonee per lo sviluppo della coltivazione dell'olivo. Le province escluse dalla zona di produzione, Belluno, Venezia e Rovigo, sono caratterizzate da territorio montano la prima, da un'ampia laguna la seconda mentre, la terza provincia, da una bassa pianura padana con forti ristagni d'acqua e quindi da condizioni climatiche sfavorevoli allo sviluppo dell'olivicoltura. La coltivazione dell'olivo avviene, nella zona di produzione, esclusivamente nei terreni collinari e pedo-collinari. 4.4) Prova dell'origine: La coltivazione dell'olivo e' stata introdotta nel Veneto dai coloni romani, in quanto era costume degli antichi romani assegnare ai soldati parte dei nuovi territori conquistati per coltivarli. Testimonianze storiche certe sono comunque date da documenti del IX secolo dove si citano oliveti nell'area gardesana di Malcesine. Successivamente da tale area la coltura e' stata estesa in Valpolicella, Valpantena, Val d'Illasi e in progressiva espansione e' giunta alle colline vicentine fino a Pove del Grappa e alle pendici dei colli Berici d Euganei. Dall'epoca dei romani fino ad oggi l'olivicoltura veneta ha subito alterne vicende: da periodi di forte sviluppo a momenti di crisi dovuti sia a motivazioni economico-commerciali che agli effetti del clima, che periodicamente ha provocato la morte di un gran numero di piante a causa delle forti gelate. Dopo la prima guerra mondiale si conosce una forte ripresa della coltura che si accentua sempre piu' grazie anche ai sostegni economici degli enti locali e ai provvedimenti legislativi. Le olive provengono da oliveti situati nelle zone di produzione e a tal fine i produttori iscrivono i propri oliveti in un elenco debitamente attivato ed aggiornato. Le operazioni di estrazione dell'olio sono effettuate nell'ambito dello stesso territorio delimitato, da impianti ritenuti idonei ed iscritti in un elenco apposito. Le operazioni di confezionamento dell'olio extravergine di oliva devono avvenire nell'ambito della zona geografica delimitata delle province di Verona, Padova, Vicenza e Treviso. La struttura di controllo verifica che siano soddisfatti i requisiti tecnici richiamati dal disciplinare di produzione per l'iscrizione agli elenchi e siano espletati gli adempimenti a carico dei diversi soggetti della filiera con lo scopo di identificare in modo adeguato i singoli lotti di prodotto. 4.5) Metodo di ottenimento: L'olio extra vergine di oliva DOP e' prodotto da olive sane, raccolte direttamente dall'albero entro il 15 gennaio di ogni anno. In particolare la denominazione di origine protetta "Veneto Valpolicella" e' ottenuta prevalentemente dalle varieta' Grignano e Favarol da sole o congiuntamente. La denominazione di origine protetta "Veneto Euganei e Berici" e' ottenuta prevalentemente dalle varieta' Leccino e Rasara da sole o congiuntamente. La denominazione di origine protetta "Veneto del Grappa" e' ottenuta prevalentemente dalle varieta' Frantoio e Leccino da sole o congiuntamente. La produzione di olive per ettaro non puo' essere superiore ai 7.000 Kg/ettaro negli oliveti specializzati con una resa in olio massima del 18%. Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino piu' fedelmente possibile le caratteristiche peculiari ed originarie del frutto. 4.6) Legame: Una fortissima testimonianza del legame tra la produzione oleicola e il territorio veneto si ritrova in moltissimi documenti letterari e storici che testimoniano come l'olivo nell'area geografica in questione, accanto ad una importanza economico-produttiva, rappresenti un rilevante motivo paesaggistico. In questa area la denominazione di origine trova la sua piu' stretta giustificazione, oltre che nella diffusione della coltura, soprattutto in cio' che l'olivicoltura e l'olio in particolare esprimono in termini culturali e socio-economici nelle popolazioni locali. L'importanza economica di questo prodotto nei paesi del Veneto e' ricordata, tra l'altro, anche nelle guide di viaggio del secolo scorso. La qualita' dell'olio del Veneto e le sue proprieta' gastronomiche vengono riportate in opere letterarie del secolo scorso, mentre la tipicita' del prodotto veronese viene ribadita gia' dal '500. Nella regione, a causa delle condizioni pedoclimatiche sfavorevoli, la coltivazione dell'olivo e' possibile solo in determinate zone che corrispondono ai terreni collinari e pedo-collinari dove si puo' beneficiare della protezione offerta dalle correnti fredde del nord. Si determinano cosi' delle condizioni climatiche che consentono e favoriscono l'espansione della coltura in modo tipico ed originale ed il legame con l'ambiente nasce dalla particolare adattabilita' delle varieta' alla situazione pedo-climatica. 4.7) Organismo di controllo: nome: C.S.Q.A. Prodotti Agroalimentari; indirizzo: via S. Gaetano, 74 - 36016 Thiene (Vicenza). 4.8) Etichettatura: olio extra vergine di oliva "Veneto Valpolicella" denominazione di origine protetta; "Veneto Euganei e Berici" denominazione di origine protetta "Veneto del Grappa" denominazione di origine protetta. L'olio extra vergine DOP deve essere immesso al consumo in recipienti di vetro di capacita' non superiore a litri 1. Il nome della denominazione di origine protetta deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa. E' obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle olive da cui l'olio e' ottenuto. 4.9) Condizioni nazionali: parte riservata alla commissione, n. CE: data di ricevimento del fascicolo integrale:". |
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