Gazzetta n. 5 del 7 gennaio 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 20 dicembre 2001 |
Selezione pubblica finalizzata alla formazione dell'albo degli esperti tecnico-scientifici, previsti dal punto A.5 della deliberazione 29 aprile 1994, n. 281. |
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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per la programmazione, il coordinamento e gli affari economici Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca; Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297, recante: "Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori"; Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, recante: "Modalita' procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297"; Visto, in particolare, l'art. 7, comma 1, del predetto decreto legislativo, nonche' l'art. 4, comma 5, del predetto decreto ministeriale, che prevedono che, per la valutazione degli aspetti tecnico-scientifici dei progetti e dei programmi presentati nell'ambito delle procedure valutative e negoziali, il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica possa avvalersi di esperti iscritti in apposito elenco previo accertamento dei requisiti di onorabilita', qualificazione scientifica e esperienza professionale nella ricerca industriale; Vista la deliberazione del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 13 febbraio 1996 con la quale venivano fissati i criteri per l'inserimento e la permanenza degli esperti tecnico-scientifici nell'albo previsto dal punto A.5 della deliberazione del MURST del 29 aprile 1994; Ritenuta la necessita' di procedere alla costituzione di un nuovo albo degli esperti, secondo criteri e procedure idonei ad assicurare la massima funzionalita' dell'albo stesso; Tenuto conto dei criteri definiti dal gruppo di lavoro istituito con decreto ministeriale n. 353-Ric. del 6 giugno 2000; Visto il decreto ministeriale n. 860-Ric. del 18 dicembre 2000 di nomina dei componenti del Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 297/1999; Ritenuta l'opportunita' di procedere ad una selezione pubblica finalizzata alla formazione del richiamato albo; Sentito il Comitato di cui al predetto art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 297/1999; Decreta: Art. 1. 1. Ai fini della formazione dell'albo degli esperti di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e' indetta una selezione pubblica secondo i criteri e le procedure qui di seguito specificati. |
| Art. 2. 1. Possono partecipare alla selezione i soggetti appartenenti ad una delle seguenti categorie: a) professori universitari di ruolo; b) dirigenti di ricerca o primi ricercatori degli enti pubblici di ricerca di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modifiche e integrazioni, nonche' dell'ENEA e dell'ASI; c) personalita' in possesso di documentata esperienza tecnico-scientifica, almeno decennale, in una struttura di ricerca pubblica o privata. |
| Art. 3. 1. La selezione e' effettuata sulla base di apposita valutazione atta ad accertare: a) la competenza tecnico-scientifica del richiedente, relativa ad uno o piu' dei settori scientifico-disciplinari (di cui all'allegato A del decreto ministeriale 4 ottobre 2000 reperibile sul sito Web: www.miur.it, alla voce "universita/offerta formativa"), e con riferimento ai comparti produttivi (di cui alla classificazione ISTAT '91 riportata al sito Web: www.istat.it/metadati/index.html) nell'ambito dei quali si esplica la predetta competenza; b) l'esperienza di gestione, nel settore della ricerca industriale, di programmi e/o di organismi di elevata complessita'. |
| Art. 4. 1. Ai fini della prima costituzione dell'albo, le domande dovranno essere presentate entro l'8 febbraio 2002 utilizzando, secondo le modalita' ivi indicate, il servizio Internet al seguente indirizzo: http://roma.cilea.it/sirio alla voce "albo esperti". Il servizio sara' attivo a decorrere dal 9 gennaio 2002. 2. Il servizio consentira' la stampa delle domande che, debitamente sottoscritte, dovranno essere inviate, entro i successivi 7 giorni, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca (MIUR) - Dipartimento per la programmazione, il coordinamento e gli affari economici - servizio per lo sviluppo e il potenziamento dell'attivita' di ricerca - ufficio V - piazzale J.F. Kennedy, 20 - 00144 Roma. 3. Le domande potranno essere corredate di curriculum e/o di ogni altro elemento informativo idoneo all'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2, della competenza nei settori e nei comparti di cui ai punti a) e b) del precedente art. 3. Dovra', comunque, essere allegata l'autorizzazione del relativo ente di appartenza di cui all'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 4. Le domande, previa verifica della relativa regolarita' formale effettuata dall'ufficio competente, saranno valutate da una apposita commissione cosi' composta: il capo del Dipartimento per la programmazione, il coordinamento e gli affari economici del MIUR; il presidente del Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 297/1999; il direttore del servizio per lo sviluppo e il potenziamento dell'attivita' di ricerca del MIUR; due dirigenti del servizio per lo sviluppo e il potenziamento dell'attivita' di ricerca del MIUR, indicati dal direttore del servizio stesso. L'ufficio V del servizio per lo sviluppo e il potenziamento dell'attivita' di ricerca del MIUR assicura le funzioni di segreteria. 5. La selezione dovra' concludersi nei 30 giorni successivi al termine fissato per la scadenza delle presentazione delle domande di cui al precedente comma 1. Dei lavori e dei relativi esiti, la Commissione riferisce periodicamente al Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 297/1999. 6. Al termine dei lavori, con specifico decreto ministeriale si dara' luogo alla formale costituzione dell'albo di cui al precedente art. 1. Il decreto e' tempestivamente comunicato ai partecipanti alla selezione, a cura dell'ufficio V del servizio per lo sviluppo e il potenziamento dell'attivita' di ricerca del MIUR, corredato della relativa motivazione in caso di diniego. 7. Nell'ambito del decreto di cui al precedente comma 5, saranno altresi' specificate i criteri per la permanenza degli esperti nell'albo e le relative modalita' di verifica. |
| Art. 5. 1. Sono automaticamente inseriti nell'albo, e comunque previa presentazione della documentazione di cui al precedente art. 4: coloro che alla data di pubblicazione del presente decreto, facciano gia' parte dell'albo degli esperti di cui al punto A.5 della deliberazione del MURST del 29 aprile 1994; coloro che, nelle more del relativo inserimento nell'albo, siano stati incaricati di svolgere attivita' di valutazione tecnico-scientifica nell'ambito di progetti e/o programmi presentati ai sensi del decreto ministeriale n. 954 dell'8 agosto 1997, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997, e/o nell'ambito delle attivita' di programmazione negoziata di cui alla legge n. 488/1992 attribuite alla competenza del MIUR; coloro che abbiano fatto parte in qualita' di componenti, effettivi o supplenti, del Comitato tecnico scientifico di cui all'art. 7 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, o del Comitato tecnico scientifico di cui all'art. 6 della legge n. 104/1995. 2. I componenti, effettivi e supplenti, del Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 297/1999, non possono partecipare alla selezione di cui al presente decreto. |
| Art. 6. 1. Le domande di cui al precedente art. 4 potranno essere presentate anche successivamente alla scadenza del termine fissato nel presente decreto: le stesse saranno esaminate dalla Commissione con cadenza trimestrale. Con specifico provvedimento il Ministero provvede al conseguente aggiornamento dell'albo. |
| Art. 7. 1. Con successivo provvedimento sara' determinata la misura dei compensi da attribuire agli esperti all'atto dell'assegnazione dei relativi incarichi. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 dicembre 2001 Il capo del Dipartimento: D'Addona |
| ALLEGATO
----> Vedere allegato da pag. 20 a pag. 24 <---- |
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