Gazzetta n. 4 del 5 gennaio 2002 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 2001, n. 460 |
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 525, concernente norme per la concessione dei contributi e delle provvidenze all'editoria. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 525; Visto l'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; Considerata la necessita' di adeguare il citato regolamento n. 525 del 1997 alle innovazioni introdotte dal predetto articolo 153 della citata legge n. 388 del 2000; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 marzo 2001; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 ottobre 2001; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 525 1. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 525, e' sostituito dal seguente: "Art. 3 (Contributi ad imprese editrici di giornali organi di forze politiche). - 1. Per le imprese editrici che editino quotidiani o periodici, anche telematici, organi di partiti o forze politiche, le quali intendono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, la certificazione rilasciata dai Presidenti di Camera e Senato ha per oggetto l'esistenza di un gruppo parlamentare della forza politica di riferimento ovvero l'appartenenza del parlamentare ad una forza politica espressione di minoranze linguistiche riconosciute ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482. 2. Le rappresentanze della forza politica nel Parlamento europeo, consistenti in almeno due deputati eletti nelle liste del movimento stesso, sono comprovate tramite presentazione di un'attestazione rilasciata dagli organi competenti del Parlamento europeo medesimo. 3. L'impresa richiedente e' tenuta altresi' a presentare un attestato della forza politica comprovante che la testata, comprese quelle telematiche, per la quale si richiedono i contributi e' organo del movimento stesso. 4. Possono percepire i contributi anche i giornali telematici registrati autonomamente presso il competente Tribunale, che siano organi di movimento politico ai sensi dell'articolo 153, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che riportino in testata l'indicazione del movimento politico di cui sono organi. Nel caso in cui siano presentate due domande di contributi in riferimento ad un giornale diffuso anche per via telematica, e' ammesso al contributo solo il giornale telematico.".
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse. - Il testo dell'art. 87 della Costituzione e' il seguente: "Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. Puo' inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nel casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Puo' concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica.". - Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente: "1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge". - La legge 7 agosto 1990, n. 250, reca: "Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'art. 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'art. 11 della legge stessa". - Il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 525, reca: "Regolamento recante norme per la concessione dei contributi e delle provvidenze all'editoria, in attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni". - L'art. 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)), e' il seguente: "Art. 153 (Imprese editrici di quotidiani e periodici). - 1. Gli stanziamenti relativi ai contributi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono, per l'anno 2001, incrementati di lire 40 miliardi. 2. La normativa di cui all'art. 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, si applica esclusivamente alle imprese editrici di quotidiani e periodici, anche telematici, che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere o rappresentanze nel Parlamento europeo o siano espressione di minoranze linguistiche riconosciute, avendo almeno un rappresentante in un ramo del Parlamento italiano nell'anno di riferimento dei contributi. 3. I quotidiani e i periodici telematici organi di movimenti politici di cui al comma 2 debbono essere comunque registrati presso i tribunali. Le richieste di contributi, ai sensi del presente articolo, per tali testate non sono cumulabili con nessuna altra richiesta analoga, che viene automaticamente annullata. Il contributo e' pari al 60 per cento dei costi del bilancio d'esercizio dell'impresa editrice, certificati ai sensi di legge e riferiti alla testata. 4. Entro e non oltre il 10 dicembre 2001, le imprese editrici di quotidiani o periodici organi di movimenti politici, in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, possono costituirsi in societa' cooperative, il cui oggetto sociale sia costituito esclusivamente dalla edizione di quotidiani o periodici organi di movimenti politici. A tali cooperative sono attribuiti i contributi di cui all'art. 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni. 5. Le imprese di cui al comma 4, per accedere ai contributi debbono, fermi restando i requisiti di cui alla vigente normativa: a) aver sottoposto l'intero bilancio di esercizio al quale si riferiscono i contributi alla certificazione di una societa' di revisione scelta tra quelle di cui all'elenco apposito previsto dalla CONSOB; b) editare testate con una diffusione formalmente certificata pari ad almeno il 25 per cento della tiratura complessiva se nazionali, ovvero almeno al 40 per cento se locali. Ai fini del presente articolo, si intende per diffusione l'insieme delle vendite e degli abbonamenti e per testata locale quella la cui diffusione complessiva e' concentrata per almeno l'80 per cento in una sola regione; c) adottare una norma statutaria che introduca il divieto di distribuzione degli utili nell'esercizio di riscossione dei contributi e nei cinque successivi.". Note all'art. 1: - Per il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 525, vedi le note alla premesse. - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 10, della citata legge 7 agosto 1990, n. 250: "10. Fatta salva l'applicazione a regime della normativa in vigore al 31 dicembre 1997, a favore delle imprese editrici di quotidiani o periodici a quella data organi di movimenti politici i quali organi siano in possesso dei requisiti per l'accesso ai contributi previsti, nonche' a favore delle imprese editrici d quotidiani e periodici pubblicati per la prima volta in data successiva al 31 dicembre 1997, e fino al 30 giugno 1998 quali organi di partiti o movimenti ammessi al finanziamento pubblico, a decorrere dal 1 gennaio 1998, alle imprese editrici di quotidiani o periodici che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere o nel Parlamento europeo avendo almeno un rappresentante in un ramo del Parlamento italiano, nell'anno di riferimento dei contributi nei limiti delle disponibilita' dello stanziamento di bilancio, e' corrisposto: a) un contributo fisso annuo di importo pari al 40 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 2 miliardi e 500 milioni per i quotidiani e lire 600 milioni per i periodici; b) un contributo variabile, calcolato secondo i parametri previsti dal comma 8, per i quotidiani, ridotto ad un sesto, un dodicesimo od un ventiquattresimo rispettivamente per i periodici settimanali, quindicinali o mensili; per i suddetti periodici viene comunque corrisposto un contributo fisso di lire 400 milioni nel caso di tirature medie superiori alle 10.000 copie". - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche): "Art. 2. - 1. In attuazione dell'art. 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo". - Il testo dell'art. 153, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' riportato nelle note alle premesse.
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| Art. 2. Integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 525 1. Dopo l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 525, sono inseriti i seguenti: "Art. 3-bis (Domande e modalita' di accesso ai contributi delle imprese editrici di quotidiani o periodici organi di movimenti politici). - 1. Qualora, ai sensi del comma 4 dell'articolo 153 della legge n. 388 del 2000 le imprese editrici di quotidiani o periodici organi di movimenti politici, che risultino gia' in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, si costituiscano in societa' cooperative per la pubblicazione di un giornale organo di movimento politico, i contributi relativi all'anno 2001 sono percepiti dalle Societa' editrici in proporzione al rispettivo periodo di svolgimento dell'attivita' editoriale della testata. In tale caso le domande sono presentate da ciascuna impresa che abbia svolto attivita' editoriale per la medesima testata nel corso dell'anno 2001, in relazione al rispettivo periodo di esercizio dell'attivita' editoriale stessa, corredate dalla documentazione di cui all'articolo 3. 2. Le imprese editrici di quotidiani o periodici organi di movimenti politici, gia' in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, che non si costituiscono in societa' cooperative ai sensi del citato comma 4 dell'articolo 153, della predetta legge n. 388 del 2000, continuano a percepire i contributi ai sensi del comma 10 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, non oltre la data del 30 novembre 2001. Art. 3-ter (Documentazione degli ulteriori requisiti per le imprese editrici di quotidiani e periodici che si costituiscano in cooperative). - 1. Le imprese editrici di quotidiani e periodici che si costituiscano in cooperative ai sensi del comma 4 dell'articolo 153 della legge n. 388 del 2000, sono tenute altresi' a presentare: a) una certificazione della diffusione, anche in rapporto alla percentuale della tiratura complessiva dei quotidiani e periodici editi da cooperative costituite ai sensi del comma 4 dell'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, rilasciata da una societa' di revisione, scelta tra quelle di cui all'elenco apposito previsto dalla CONSOB. b) una certificazione dell'intero bilancio di esercizio dell'anno al quale si riferiscono i contributi e' effettuata da una societa' di revisione, scelta tra quelle di cui all'elenco apposito previsto dalla CONSOB. c) copia autentica dello statuto. Art. 3-quater (Richiamo). - 1. Alle societa' cooperative costituite ai sensi del comma 4 dell'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applicano le disposizioni di cui al comma 14 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 7 novembre 2001 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2001 Ministeri istituzionali, registro n. 14, foglio n. 171
Note all'art. 2: - Per il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 525, vedi le note alle premesse. - Il testo dell'art. 153, comma 4, della legge n. 388 del 2000, e' riportato nelle note alle premesse. - Il testo dell'art. 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e' riportato nelle note all'art. 1.
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